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Decisione

15.2022.130

Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell’incertezza del suo esito circa i conti. Garanzia bancaria a prima richiesta

11 gennaio 2023Italiano13 min

dichiarato esecutive le sentenze emesse il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Como

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.130

Lugano

11 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 29 settembre 2022 di

RI 1,

(patrocinato dagli avv. PA 1 e PA 3, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18

agosto 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nei confronti del

ricorrente su istanza della

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

richiesta della PI 1, con decreto del

18 agosto 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, ha riconosciuto e

dichiarato esecutive le sentenze emesse il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Como

e il 28 gennaio 2022 dalla Corte d’appello di Milano, ma non la decisione 19

maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate; sino a concorrenza di fr. 495'522.95

oltre agl’interessi del 5% su fr. 415'000.– dal 22 giugno 2017, su fr. 25'914.66

dal 22 novembre 2018, su fr. 20'118.87 dal 28 gennaio 2022 e su fr. 34'489.42

dal 17 agosto 2022, il Pretore ha contestualmente ordinato nei confron­ti del

convenuto RI 1 il sequestro delle unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del

fondo n. __________ RFD __________, delle particelle n. __________ e __________

RFD __________, del “conto corrente IBAN __________ nonché [di] ogni altro avere (titoli,

crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati al convenuto o

dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico con

riferimento alla società PI 3” presso la PI 2

e

nei limiti della loro pignorabilità dell’arredamento, degli oggetti di valore, dei

mobili e suppellettili al domicilio del debitore.

B. In

esecuzione del decreto di sequestro, il 19 agosto 2022 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Lugano, a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre

agli accessori, ha chiesto l’annotazione nel registro fondiario della

restrizione del potere di disporre delle PPP e degl’immobili, ha notificato alla

PI 2 il sequestro del “credito […] di fr. 611'416.05 + interessi e spese, e

precisamente il conto corrente IBAN __________, nonché [di] ogni altro avere

(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati [a

RI 1] o dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico” e ha sequestrato presso il domicilio di que­st’ultimo l’arredamento,

gli oggetti di valore, i mobili e le suppellettili, pur lasciandoli in suo

possesso, ma con l’obbligo di tenerli a disposizione.

C. A

domanda di RI 1, il 30 agosto 2022 l’UE ha fissato in fr. 861'422.05 la

garanzia da prestare per ottenere il dissequestro di tutti i beni sequestrati. Il

5 settembre 2022 egli ha prodotto una lettera della PI 2, con cui quest’ultima,

rinunciando a ogni eccezione e obiezione riguardo al menzionato importo, ne ha

garantito il pagamento a prima richiesta all’Ufficio fino al 29 settembre 2032,

sempreché questo ne avesse fatto richiesta scritta e sottoscritta e confermato

per scritto che RI 1 non aveva nel frattempo pagato quanto dovuto. Il 14

settembre 2022 la PI 1 ha comunicato all’UE di non poter “prendere in considerazione della prestazione di una

garanzia prima di conoscere il dettaglio e il valore dei beni sequestrati

attraverso l’intimazione del verbale di sequestro”.

D. Il

16 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di sequestro, in cui ha indicato un

valore di stima di fr. 1'500'000.– per la PPP __________, di fr. 33'000.–

per la PPP __________, di fr. 450'000.– per il fondo n. __________, di fr. 2'200'000.–

e per il fondo n. __________, e il saldo del conto al 29 agosto 2022 in fr. 226'792.27.

È pure menzionato un secondo conto (__________) presso la stessa banca, con un

saldo di fr. 1'333'027.50 (controvalore di € 1'386'644.90 al 16 settembre 2022), ma nessun bene mobile. In calce al verbale, l’Uf­-ficio ha precisato che “il

sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv.

2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in

capitale, interessi e spese”.

E. Con

ricorso del 29 settembre 2022, in via principale RI 1 chiede di

annullare il sequestro delle PPP, del secondo conto, nonché di ogni altro avere […]

presso la PI 2”, e in via subordinata di ordinare all’Ufficio di

modificare il verbale di sequestro, nel senso di limitare il provvedimento

cautelare al solo primo conto a concorrenza dell’importo del credito per cui il

sequestro è stato decretato. In entrambi casi, egli chiede inoltre di ordinare

all’Ufficio del registro fondiario di radiare le annotazioni della restrizione

del potere di disporre delle PPP e degl’immobili, protestate spese, tasse e ripetibili.

F. Con

osservazioni del 17 ottobre 2022, la PI 1 postula la reiezione del ricorso per

quanto concerne i conti e si rimette al giudizio dell’Ufficio e della Camera

per quanto riguarda le PPP e gl’immobili, protestate spese e ripetibili. Nelle

sue del 19 ottobre 2022 l’Ufficio conclude per il parziale accoglimento del

ricorso, nel senso di dissequestrare tutti i beni, salvo il primo conto,

sempreché la PI 2 confermi che il relativo credito è “esclusivamente ed interamente a disposizione della

presente procedura”.

G. Nella

replica spontanea del 28 ottobre 2022, RI 1 si è riconfermato nella propria

posizione, precisando di ritenere superflua la conferma della banca richiesta

dall’UE per il mantenimento del sequestro. Nella duplica– pure spontanea – del

3 novembre 2022, la PI 1 ha ribadito i propri argomenti e conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato – in concreto il 19 settembre 2022 –, il

ricorso, interposto il 29 settembre 2022, è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2.

I

mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4

LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in

duplica), anche se ordinati dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea

di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già

proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47

del 2 giugno 2025, consid. 3). L’estratto conto allegato alla

replica spontanea è dunque inammissibile, poiché è stato prodotto espressamente

“a dimostrazione di quanto già

affermato” nel ricorso. Non trova la sua ragion d’essere nelle osservazioni della PI 1. È del

resto privo di rilievo (sotto consid. 4.1).

3.

Il

ricorrente rileva anzitutto che il decreto di sequestro non menziona “eventuali altri conti”, bensì solo “titoli, crediti, valori di

altro ge­nere” e “cassette di sicurezza”. Ne

deduce che “il sequestro non

era generico, ma specifico su un conto ben identificato, ad esclusione di altri

eventuali conti”, che altrimenti “sarebbero stati specificati”. Sostiene

che l’UE ha violato il diritto (in particolare l’art. 274 LEF), nella misura in

cui ha sequestrato il secondo conto, che non è indicato nel decreto di

sequestro. Ne chiede dunque lo stralcio dal verbale di sequestro.

3.1

Secondo

la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel

genere (“Gattungsarrest”), purché

sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF

142.

III 295 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4), onde evitare il rischio di

sequestri puramente esplorativi, i cosiddetti "Sucharreste"

(sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1

e i riferimenti citati; decisioni della CEF 15.2020.45 del 10 luglio 2020, consid.

3.1

e 15.2017.46 del 7 settembre 2017 consid. 4). In materia bancaria si esige

dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di

almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (citata 15.2020.45,

consid. 3.1 e decisioni 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e 14.2010.40

del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii). L’esecuzione di un decreto di

sequestro che indica “segnatamente” un conto bancario determinato va così

estesa a tutti i conti del debitore presso la stessa banca (sentenza del Tribunale federale 7B.130/2001

del 4 luglio 2001, consid. 1).

3.2

Nella fattispecie, è vero che il decreto di sequestro non parla di “eventuali altri conti”, ma menziona “ogni altro avere (titoli,

crediti, va­lori di altro

genere)”, formulazione che manifestamente comprende

anche altri conti, ovvero averi, o meglio detto crediti nei confronti della banca. Unitamente all’indicazione della

terza debitrice (la ban­ca) e del cliente

(RI 1), tratta di una “designazione per ge­nere” sufficiente per la

validità del sequestro ai sensi della giurisprudenza. La censura

del ricorrente risulta pertanto infondata.

4.

Con

un secondo argomento, RI 1 si duole che l’UE non ha limitato il

sequestro alla somma di fr. 495'522.85 oltre agl’interessi del 5% indicata

nel decreto di sequestro, malgrado egli gli avesse “spontaneamente consegnato un estratto conto

aggiornato dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo,

cifra certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito”. Sostiene che l’Ufficio ha violato in modo “palese” l’art. 97 cpv. 2

LEF, segnatamente sequestrando

(inutilmente) anche le PPP e gl’immobili. Chie­de quindi di circoscrivere il sequestro al solo primo conto e di

cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondan­za, il

ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degl’immobili, al netto dei

pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.–

per i secondi, sicché l’UE, anche se aves­se considerato insufficienti i conti,

avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti.

Nelle

osservazioni, la PI 1 ritiene che il fatto che l’UE conosca il saldo dei conti

degli averi bancari sequestrati non significhi che il

primo conto (così come il secondo) “non debba e possa essere sequestrato integralmente, tenuto conto delle

possibili pretese poziori di terzi e dopo effettuata una valutazione degli

interessi maturandi fino alla realizzazione forzata, delle spese esecutive e

dei costi delle procedure giudiziarie che la dovessero procedere”. Ricordata la priorità del sequestro dei conti rispetto a quello degli

altri beni (art. 95 LEF), la resistente sostiene che “una valutazione prudente dell’estensione del

provvedimento”, impone di mantenere il sequestro di entrambi

i conti. Con riguardo ai fondi sequestrati, la PI 1 afferma che l’UE ha

correttamente fatto annotare nel registro fondiario le restrizioni del

potere di disporre, perché esso non conosceva (ancora) la consistenza degli

averi bancari. “Ma se questo può condurre all’annullamento

della restrizione della facoltà di disporre sui beni immobili” –

aggiunge – “il sequestro sui due conti

bancari […] deve essere confermato

integralmente”.

Da

parte sua, l’UE premette di aver notificato il sequestro alla PI 2 con la

menzione dell’importo del credito indicato nel decreto di sequestro, sicché il

“blocco” dell’intero capitale risulterebbe da una decisione autonoma della

banca. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e gl’immobili poiché nell’e­stratto

conto prodotto da RI 1 figura la dicitura “Posizione bloccata: CHF 615'000.00” in relazione a entrambi i conti. Ciononostante, ritiene di poter ora

stralciare dal verbale di sequestro tutti i beni

tranne il primo conto, sempreché la banca confermi che il relativo

credito è “esclusivamente ed

interamente a disposizione della presente procedura”.

4.1

A

ben vedere, il presente procedimento nasce da un fraintendimento generale. Tutti

danno infatti per scontato che la banca ha “bloccato” i conti nella loro

interezza, ma agli atti manca una con-ferma esplicita della stessa. L’estratto

conto trasmesso da RI 1 all’UE il 1° settembre 2022 non è al riguardo

risolutivo, anzi, non fa che ingenerare ulteriori dubbi, poiché indica una “Posizione bloccata” di

€ 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.–

per il secondo, a fronte di saldi rispettivamente di € 1'342'549.59 e di fr. 226'792.27. Si tratta verosimilmente del

blocco, su ogni conto, della somma del credito vantato dalla sequestrante,

notificato alla banca per fr. 611'416.05 oltre agli accessori, ma

non si può escludere che il blocco sia stato effettuato a garanzia di pretese

di terzi. Oltre che inammissibile (sopra consid. 2), l’estratto conto accluso

alla replica spontanea, ancorché aggiornato, non è più chiaro perché menziona

gli stessi blocchi.

4.2

Al

momento attuale, l’UE non dispone delle informazioni necessarie per limitare il

sequestro, nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF, ai beni necessari a coprire il

credito della sequestrante nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF (applicabile

per analogia per il rinvio del­l’art. 275 LEF). Ciò esclude anche di circoscrivere

il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati

uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo

stesso ricorrente. Poiché l’UE non è ancora in possesso di

tutte le informazioni necessarie a stabilire pienamente l’esito del sequestro, il

ricorso si avvera prematuro e dunque irricevibile. Incombe al ricorrente

autorizzare la banca a informare l’UE sull’esito

del sequestro dei conti prima dell’emanazione di una decisione definitiva sull’opposizione

al sequestro (sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid.

5, con rinvio alla 15.2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c,

consid. 3.3 e 3.4).

5.

Il

ricorrente chiede infine che il sequestro sia “quantomeno parzialmente annullato” rimproverando all’UE di averlo eseguito senza tenere conto della garanzia

a prima richiesta di fr. 861'422.05 fornita dalla PI 2.

5.1

Ora,

non si evince né dagli atti né dalle osservazioni dell’UE al ricorso ch’esso

abbia ancora deciso sulla richiesta di

dissequestro del 5 settembre 2022. L’emissione del verbale di sequestro,

il successivo 16 settembre, non può

d’altronde essere considerato co­me una decisione implicita negativa.

Esecuzione del sequestro e restituzione al debitore della disponibilità dei

beni sequestrati dietro garanzia nel senso dell’art. 277 LEF sono provvedimenti diversi e indipendenti. Contrariamente

a quanto crede il ricorrente, la fornitura di una garanzia non permette di

annullare il sequestro. La garanzia non sostituisce infatti i beni

sequestrati, ma restituisce solo al debitore la facoltà di disporne e al

creditore il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni

sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell’esecuzione del

pignoramento (DTF

120.

III 91 consid. 4/a; sentenza della

CEF 15. 2017.48 del 25 ottobre 2017 consid. 5, massimata in RtiD 2018 I 794 n.

59c). In difetto di un provvedimento impugnabile, anche su questo punto

il ricorso è prematuro e di conseguenza inammissibile.

5.2

Per

abbondanza, è del resto dubbio che la garanzia bancaria in questione adempia ai

requisiti dell’art. 277 LEF, siccome è limitata nel tempo (citata 15.2017.48,

consid. 5.1). Nulla impedisce tuttavia a RI 1 di presentare una nuova richiesta

fondata su una garanzia senza scadenza.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.