15.2022.130
Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell’incertezza del suo esito circa i conti. Garanzia bancaria a prima richiesta
11 gennaio 2023Italiano13 min
dichiarato esecutive le sentenze emesse il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Como
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.130
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 settembre 2022 di
RI 1,
(patrocinato dagli avv. PA 1 e PA 3, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18
agosto 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nei confronti del
ricorrente su istanza della
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
richiesta della PI 1, con decreto del
18 agosto 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, ha riconosciuto e
dichiarato esecutive le sentenze emesse il 22 novembre 2018 dal Tribunale di Como
e il 28 gennaio 2022 dalla Corte d’appello di Milano, ma non la decisione 19
maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate; sino a concorrenza di fr. 495'522.95
oltre agl’interessi del 5% su fr. 415'000.– dal 22 giugno 2017, su fr. 25'914.66
dal 22 novembre 2018, su fr. 20'118.87 dal 28 gennaio 2022 e su fr. 34'489.42
dal 17 agosto 2022, il Pretore ha contestualmente ordinato nei confronti del
convenuto RI 1 il sequestro delle unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del
fondo n. __________ RFD __________, delle particelle n. __________ e __________
RFD __________, del “conto corrente IBAN __________ nonché [di] ogni altro avere (titoli,
crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati al convenuto o
dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico con
riferimento alla società PI 3” presso la PI 2
e
nei limiti della loro pignorabilità dell’arredamento, degli oggetti di valore, dei
mobili e suppellettili al domicilio del debitore.
B. In
esecuzione del decreto di sequestro, il 19 agosto 2022 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre
agli accessori, ha chiesto l’annotazione nel registro fondiario della
restrizione del potere di disporre delle PPP e degl’immobili, ha notificato alla
PI 2 il sequestro del “credito […] di fr. 611'416.05 + interessi e spese, e
precisamente il conto corrente IBAN __________, nonché [di] ogni altro avere
(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati [a
RI 1] o dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico” e ha sequestrato presso il domicilio di quest’ultimo l’arredamento,
gli oggetti di valore, i mobili e le suppellettili, pur lasciandoli in suo
possesso, ma con l’obbligo di tenerli a disposizione.
C. A
domanda di RI 1, il 30 agosto 2022 l’UE ha fissato in fr. 861'422.05 la
garanzia da prestare per ottenere il dissequestro di tutti i beni sequestrati. Il
5 settembre 2022 egli ha prodotto una lettera della PI 2, con cui quest’ultima,
rinunciando a ogni eccezione e obiezione riguardo al menzionato importo, ne ha
garantito il pagamento a prima richiesta all’Ufficio fino al 29 settembre 2032,
sempreché questo ne avesse fatto richiesta scritta e sottoscritta e confermato
per scritto che RI 1 non aveva nel frattempo pagato quanto dovuto. Il 14
settembre 2022 la PI 1 ha comunicato all’UE di non poter “prendere in considerazione della prestazione di una
garanzia prima di conoscere il dettaglio e il valore dei beni sequestrati
attraverso l’intimazione del verbale di sequestro”.
D. Il
16 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di sequestro, in cui ha indicato un
valore di stima di fr. 1'500'000.– per la PPP __________, di fr. 33'000.–
per la PPP __________, di fr. 450'000.– per il fondo n. __________, di fr. 2'200'000.–
e per il fondo n. __________, e il saldo del conto al 29 agosto 2022 in fr. 226'792.27.
È pure menzionato un secondo conto (__________) presso la stessa banca, con un
saldo di fr. 1'333'027.50 (controvalore di € 1'386'644.90 al 16 settembre 2022), ma nessun bene mobile. In calce al verbale, l’Uf-ficio ha precisato che “il
sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv.
2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in
capitale, interessi e spese”.
E. Con
ricorso del 29 settembre 2022, in via principale RI 1 chiede di
annullare il sequestro delle PPP, del secondo conto, nonché di ogni altro avere […]
presso la PI 2”, e in via subordinata di ordinare all’Ufficio di
modificare il verbale di sequestro, nel senso di limitare il provvedimento
cautelare al solo primo conto a concorrenza dell’importo del credito per cui il
sequestro è stato decretato. In entrambi casi, egli chiede inoltre di ordinare
all’Ufficio del registro fondiario di radiare le annotazioni della restrizione
del potere di disporre delle PPP e degl’immobili, protestate spese, tasse e ripetibili.
F. Con
osservazioni del 17 ottobre 2022, la PI 1 postula la reiezione del ricorso per
quanto concerne i conti e si rimette al giudizio dell’Ufficio e della Camera
per quanto riguarda le PPP e gl’immobili, protestate spese e ripetibili. Nelle
sue del 19 ottobre 2022 l’Ufficio conclude per il parziale accoglimento del
ricorso, nel senso di dissequestrare tutti i beni, salvo il primo conto,
sempreché la PI 2 confermi che il relativo credito è “esclusivamente ed interamente a disposizione della
presente procedura”.
G. Nella
replica spontanea del 28 ottobre 2022, RI 1 si è riconfermato nella propria
posizione, precisando di ritenere superflua la conferma della banca richiesta
dall’UE per il mantenimento del sequestro. Nella duplica– pure spontanea – del
3 novembre 2022, la PI 1 ha ribadito i propri argomenti e conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato – in concreto il 19 settembre 2022 –, il
ricorso, interposto il 29 settembre 2022, è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2.
I
mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4
LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in
duplica), anche se ordinati dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea
di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già
proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47
del 2 giugno 2025, consid. 3). L’estratto conto allegato alla
replica spontanea è dunque inammissibile, poiché è stato prodotto espressamente
“a dimostrazione di quanto già
affermato” nel ricorso. Non trova la sua ragion d’essere nelle osservazioni della PI 1. È del
resto privo di rilievo (sotto consid. 4.1).
3.
Il
ricorrente rileva anzitutto che il decreto di sequestro non menziona “eventuali altri conti”, bensì solo “titoli, crediti, valori di
altro genere” e “cassette di sicurezza”. Ne
deduce che “il sequestro non
era generico, ma specifico su un conto ben identificato, ad esclusione di altri
eventuali conti”, che altrimenti “sarebbero stati specificati”. Sostiene
che l’UE ha violato il diritto (in particolare l’art. 274 LEF), nella misura in
cui ha sequestrato il secondo conto, che non è indicato nel decreto di
sequestro. Ne chiede dunque lo stralcio dal verbale di sequestro.
3.1
Secondo
la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel
genere (“Gattungsarrest”), purché
sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF
142.
III 295 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4), onde evitare il rischio di
sequestri puramente esplorativi, i cosiddetti "Sucharreste"
(sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1
e i riferimenti citati; decisioni della CEF 15.2020.45 del 10 luglio 2020, consid.
3.1
e 15.2017.46 del 7 settembre 2017 consid. 4). In materia bancaria si esige
dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di
almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (citata 15.2020.45,
consid. 3.1 e decisioni 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e 14.2010.40
del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii). L’esecuzione di un decreto di
sequestro che indica “segnatamente” un conto bancario determinato va così
estesa a tutti i conti del debitore presso la stessa banca (sentenza del Tribunale federale 7B.130/2001
del 4 luglio 2001, consid. 1).
3.2
Nella fattispecie, è vero che il decreto di sequestro non parla di “eventuali altri conti”, ma menziona “ogni altro avere (titoli,
crediti, valori di altro
genere)”, formulazione che manifestamente comprende
anche altri conti, ovvero averi, o meglio detto crediti nei confronti della banca. Unitamente all’indicazione della
terza debitrice (la banca) e del cliente
(RI 1), tratta di una “designazione per genere” sufficiente per la
validità del sequestro ai sensi della giurisprudenza. La censura
del ricorrente risulta pertanto infondata.
4.
Con
un secondo argomento, RI 1 si duole che l’UE non ha limitato il
sequestro alla somma di fr. 495'522.85 oltre agl’interessi del 5% indicata
nel decreto di sequestro, malgrado egli gli avesse “spontaneamente consegnato un estratto conto
aggiornato dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo,
cifra certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito”. Sostiene che l’Ufficio ha violato in modo “palese” l’art. 97 cpv. 2
LEF, segnatamente sequestrando
(inutilmente) anche le PPP e gl’immobili. Chiede quindi di circoscrivere il sequestro al solo primo conto e di
cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondanza, il
ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degl’immobili, al netto dei
pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.–
per i secondi, sicché l’UE, anche se avesse considerato insufficienti i conti,
avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti.
Nelle
osservazioni, la PI 1 ritiene che il fatto che l’UE conosca il saldo dei conti
degli averi bancari sequestrati non significhi che il
primo conto (così come il secondo) “non debba e possa essere sequestrato integralmente, tenuto conto delle
possibili pretese poziori di terzi e dopo effettuata una valutazione degli
interessi maturandi fino alla realizzazione forzata, delle spese esecutive e
dei costi delle procedure giudiziarie che la dovessero procedere”. Ricordata la priorità del sequestro dei conti rispetto a quello degli
altri beni (art. 95 LEF), la resistente sostiene che “una valutazione prudente dell’estensione del
provvedimento”, impone di mantenere il sequestro di entrambi
i conti. Con riguardo ai fondi sequestrati, la PI 1 afferma che l’UE ha
correttamente fatto annotare nel registro fondiario le restrizioni del
potere di disporre, perché esso non conosceva (ancora) la consistenza degli
averi bancari. “Ma se questo può condurre all’annullamento
della restrizione della facoltà di disporre sui beni immobili” –
aggiunge – “il sequestro sui due conti
bancari […] deve essere confermato
integralmente”.
Da
parte sua, l’UE premette di aver notificato il sequestro alla PI 2 con la
menzione dell’importo del credito indicato nel decreto di sequestro, sicché il
“blocco” dell’intero capitale risulterebbe da una decisione autonoma della
banca. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e gl’immobili poiché nell’estratto
conto prodotto da RI 1 figura la dicitura “Posizione bloccata: CHF 615'000.00” in relazione a entrambi i conti. Ciononostante, ritiene di poter ora
stralciare dal verbale di sequestro tutti i beni
tranne il primo conto, sempreché la banca confermi che il relativo
credito è “esclusivamente ed
interamente a disposizione della presente procedura”.
4.1
A
ben vedere, il presente procedimento nasce da un fraintendimento generale. Tutti
danno infatti per scontato che la banca ha “bloccato” i conti nella loro
interezza, ma agli atti manca una con-ferma esplicita della stessa. L’estratto
conto trasmesso da RI 1 all’UE il 1° settembre 2022 non è al riguardo
risolutivo, anzi, non fa che ingenerare ulteriori dubbi, poiché indica una “Posizione bloccata” di
€ 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.–
per il secondo, a fronte di saldi rispettivamente di € 1'342'549.59 e di fr. 226'792.27. Si tratta verosimilmente del
blocco, su ogni conto, della somma del credito vantato dalla sequestrante,
notificato alla banca per fr. 611'416.05 oltre agli accessori, ma
non si può escludere che il blocco sia stato effettuato a garanzia di pretese
di terzi. Oltre che inammissibile (sopra consid. 2), l’estratto conto accluso
alla replica spontanea, ancorché aggiornato, non è più chiaro perché menziona
gli stessi blocchi.
4.2
Al
momento attuale, l’UE non dispone delle informazioni necessarie per limitare il
sequestro, nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF, ai beni necessari a coprire il
credito della sequestrante nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF (applicabile
per analogia per il rinvio dell’art. 275 LEF). Ciò esclude anche di circoscrivere
il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati
uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo
stesso ricorrente. Poiché l’UE non è ancora in possesso di
tutte le informazioni necessarie a stabilire pienamente l’esito del sequestro, il
ricorso si avvera prematuro e dunque irricevibile. Incombe al ricorrente
autorizzare la banca a informare l’UE sull’esito
del sequestro dei conti prima dell’emanazione di una decisione definitiva sull’opposizione
al sequestro (sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid.
5, con rinvio alla 15.2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c,
consid. 3.3 e 3.4).
5.
Il
ricorrente chiede infine che il sequestro sia “quantomeno parzialmente annullato” rimproverando all’UE di averlo eseguito senza tenere conto della garanzia
a prima richiesta di fr. 861'422.05 fornita dalla PI 2.
5.1
Ora,
non si evince né dagli atti né dalle osservazioni dell’UE al ricorso ch’esso
abbia ancora deciso sulla richiesta di
dissequestro del 5 settembre 2022. L’emissione del verbale di sequestro,
il successivo 16 settembre, non può
d’altronde essere considerato come una decisione implicita negativa.
Esecuzione del sequestro e restituzione al debitore della disponibilità dei
beni sequestrati dietro garanzia nel senso dell’art. 277 LEF sono provvedimenti diversi e indipendenti. Contrariamente
a quanto crede il ricorrente, la fornitura di una garanzia non permette di
annullare il sequestro. La garanzia non sostituisce infatti i beni
sequestrati, ma restituisce solo al debitore la facoltà di disporne e al
creditore il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni
sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell’esecuzione del
pignoramento (DTF
120.
III 91 consid. 4/a; sentenza della
CEF 15. 2017.48 del 25 ottobre 2017 consid. 5, massimata in RtiD 2018 I 794 n.
59c). In difetto di un provvedimento impugnabile, anche su questo punto
il ricorso è prematuro e di conseguenza inammissibile.
5.2
Per
abbondanza, è del resto dubbio che la garanzia bancaria in questione adempia ai
requisiti dell’art. 277 LEF, siccome è limitata nel tempo (citata 15.2017.48,
consid. 5.1). Nulla impedisce tuttavia a RI 1 di presentare una nuova richiesta
fondata su una garanzia senza scadenza.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.