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Decisione

15.2022.131

Conteggio del saldo dell’esecuzione. Computo delle spese esecutive. Compensazione dei rispettivi obblighi delle parti di rifondere parte delle spese giudiziarie anticipate nella procedura di rigetto dell’opposizione

22 febbraio 2023Italiano11 min

Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.131

Lugano

22 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 17 ottobre

2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Acquarossa, o meglio contro il conteggio emesso il 6 ottobre 2022 nell’esecuzione

n. __________41 promossa nei confronti del ricorrente dal

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del

precetto esecutivo n. __________41 emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di

Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

della mercede del curatore del figlio per l’anno 2019 di fr. 903.25 oltre

agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021.

B. Con

sentenza del 31 agosto 2022 (inc. 14.2022.55) questa Camera ha parzialmente

accolto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo dell’escusso contro il

rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo,

deciso il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace del Circolo di Acquarossa,

riformandola nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione

limitatamente a fr. 872.50 ol-tre agli interessi del 2.5% a decorrere dal

13 dicembre 2021, le spese processuali di prima sede, di fr. 100.–,

e quelle di seconda sede, di fr. 150.–, essendo poste a carico dell’escusso

in ragione di 4⁄5.

C. Il

6 ottobre 2022, RI 1 ha versato fr. 890.25 allo sportello di Acquarossa

dell’UE. In quell’occasione gli è stata consegnata una ricevuta con l’indicazione

“acconto su un caso”. In stes­sa data l’UE ha invitato RI 1 a pagare il saldo dell’e­secuzione

di fr. 218.65 entro il 17 ottobre 2022 e in difetto a presentarsi all’UE

il 20 ottobre per l’esecuzione del pignoramento. All’invito era allegato un

conteggio, da cui risulta che al credito di fr. 872.50 stabilito da questa

Camera nella sentenza appena ricordata, sono stati aggiunti interessi di mora

per fr. 17.90, spese esecutive di fr. 124.40, “altre spese” di fr. 80.–

(corrispondenti ai 4⁄5

della tassa di giudizio di prima sede) e spese d’incasso

di fr. 5.–, ed è stato dedotto l’acconto di fr. 890.25. Al saldo di fr. 209.55

sono state aggiunte “spese di

pignoramento e di realizzazione non ripartite” di fr. 9.10,

giungendo così al saldo totale di fr. 218.65 richiesto.

D. Con

ricorso del 17 ottobre 2022 RI 1 ha chiesto di non essere tenuto a pagare

alcuna ulteriore spesa oltre a quanto da lui già pagato (fr. 890.25) e fr. 50.–

(anziché fr. 80.–) per le spese giudiziarie della procedura di rigetto

dell’opposizione.

E. Con

osservazioni del 27 ottobre 2022, il PI 1 ha concluso per la reiezione del

ricorso e nelle sue del 10 novembre 2022 l’UE è giunto alla stessa conclusione.

F. Mediante

replica spontanea del 17 novembre 2022, RI 1 ha chiesto la sospensione della

procedura di pignoramento e la cancellazione delle due procedure esecutive

avviate nei suoi confronti dal PI 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

notificato all’escusso al più presto il 7 ottobre 2022, il ricorso è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso RI 1 afferma anzitutto di essersi recato subito all’UE per pagare i fr. 872.50

stabiliti nella decisione emes­-sa il 31 agosto 2022 da questa Camera, ma che la

persona allo sportello gli avrebbe detto che il pagamento non era possibile

prima del passaggio in giudicato della nota sentenza della Came­ra, trenta

giorni dopo la sua notifica. Passati i trent-a giorni, il ricorrente allega di

essere tornato all’UE e di aver pagato fr. 890.25, pari alla somma di fr. 872.50

stabilita da questa Came­ra oltre agl’interessi di mora. Ritiene così di aver

pagato quanto deciso nella sentenza.

2.1

Orbene,

il ricorrente non produce alcuna prova delle sue allegazioni e ad ogni modo non

dimostra di aver contestato tempestivamente, ovvero entro dieci giorni dal

preteso tentativo di pagamen­to – di cui non precisa neppure la data (art. 17

cpv. 1 LEF). Dagli atti si evince quindi unicamente ch’egli ha versato un primo

acconto di fr. 890.25 solo il 6 ottobre 2022. In queste circostanze non

può essere accolta la sua richiesta di pagare solo i fr. 872.50 stabiliti

nella nota decisione e (pare) fr. 17.75 per interessi, poiché egli non

tiene conto del fatto che le spese esecutive, pur anticipate dall’escutente

(art. 68 cpv. 1 LEF), sono in linea di massima a carico dell’escusso (art. 68

cpv. 2 LEF).

2.2

A

questo proposito, il ricorrente non espone alcun motivo per cui le spese

esecutive non dovrebbero essere poste a suo carico e non ne contesta l’ammontare

o la giustificazione, sicché il ricorso, qualora dovesse essere interpretato

come una contestazione implicita di tali spese, risulterebbe comunque sia

inammissibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200].

2.3

La

decisione della Camera non muta alcunché al riguardo perché il rigetto dell’opposizione

verte solo sul capitale e gl’interessi di mora del credito posto in esecuzione,

mentre la determinazione e l’attribuzione

delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’ese­­cuzione con competenza

esclusiva (cfr. art. 68 LEF;

DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid.

4.7

e i rinvii; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF),

in linea di massima in funzione del­l’e­sito dell’esecuzione (cfr. DTF 130

III 522 consid. 2.2).

2.4

Solo

con la sua replica spontanea RI 1 ha contestato di aver causato le spese

esecutive in questione, tacciando come illegittima, illegale e ingiustificata

la procedura esecutiva messa in atto dal PI 1, poiché non fondata su un titolo

di credito. Si tratta però di una motivazione complementare, non riferita a quanto sostenuto nel ricorso, da ritenere tardiva, e quindi inammissibile, siccome

presentata più di dieci giorni dopo la comunicazione della decisione impugnata.

In ogni caso l’esito della precedente esecuzione avviata dal PI 1 non è di

rilievo per la determinazione delle spese esecutive nel procedimento ora in

esame, in cui con la sentenza del 31 agosto 2022 la Camera ha confermato l’esistenza

di un titolo di rigetto dell’oppo­sizione per fr. 872.50. Per evitare le

spese esecutive da lui tardivamente

contestate in modo motivato, RI 1 avrebbe solo dovuto versare almeno fr. 872.50

al Comune prima ch’esso avvias­se la

nuova esecuzione.

3.

Il

ricorrente contesta d’altronde le “altre spese” di fr. 80.– computate dall’UE,

corrispondenti ai 4⁄5

della tassa di giudizio di prima sede, chiedendo di compensarle con la quota (di 1⁄5) della tassa di fr. 150.– posta in seconda

sede a carico dell’escutente e di addebitargli

solo la differenza di fr. 50.– (4⁄5 di fr. 100.–

./. 1⁄5 di fr. 150.–). Nelle osservazioni al ricorso il PI 1 si oppone a tale compensazione, ritenendola

inefficace in quanto le spese esecutive sono già coperte dall’acconto di fr. 890.65

e in ogni caso esclusa dal divieto di compensazione delle pretese di diritto

pubblico contro la volontà dell’ente pubblico di cui all’art. 125 n. 3 CO.

3.1

Secondo

l’art. 111 cpv. 2 CPC la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra

gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. Siffatto

obbligo è stabilito dal diritto processuale privato per parti poste su un piano

di parità, sicché va qualificato come un obbligo legale di diritto privato. Alla

compensazione di due obblighi di

rimborso delle spese anticipate dalla con­troparte non si applica pertanto l’art. 125 n. 3 CO,

siccome esse non derivano dal diritto pubblico.

3.2

Ad

ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv.

4.

LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giu­diziarie e le ripetibili assegnate in procedure

sommarie stabilite dal­la LEF sono parificate a spese esecutive in senso

stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF

15.2009.11

del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul

principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto

privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

84.

ad art. 1-37 LEF). In assenza di una

norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare

al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie

poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe

far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giu­diziarie

addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia

processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo

totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse

posizioni in tutte le istan­ze della procedura giudiziaria considerata (in

casu

di rigetto del­l’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto

(per un caso di applicazione: sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio

2019, pag. 3).

3.3

Che

l’acconto di fr. 890.65 coprisse le spese esecutive non osta alla

compensazione fatta valere dal ricorrente. L’ufficio d’esecu­zione deve infatti

tenere conto d’ufficio delle spese esecutive non appena sorgono. Come appena visto, l’organo esecutivo è tenuto a

computare, sempre d’ufficio, solo il saldo netto delle spese giudiziarie

della procedura di rigetto poste a carico dell’escusso. Non è necessaria una

dichiarazione di compensazione dell’escusso. In concreto, al momento del

pagamento dell’acconto le spese esecutive a carico di RI 1 comprendevano già

unicamente il saldo netto delle spese giudiziarie, pari a fr. 50.–.

Volendo del resto ritenere estinta la quota di spese giudiziarie a carico dell’escusso,

nulla impedirebbe la compensazione della pretesa di fr. 30.– con il

capitale del credito vantato dal Comune. Su questo punto il ricorso risulta

dunque fondato.

3.4

Nel

caso in esame l’opposizione del PI 1 alla compensazione pare del resto al

limite dell’abuso di diritto, perché non contesta l’obbligo di rifondere i fr. 30.–

al ricorrente. Un simile atteggiamento favorisce l’acuirsi di un litigio che è

già durato trop­po e che a seguire la tesi dell’escutente verrebbe

verosimilmente prolungato con un’ulteriore procedura esecutiva volta all’incasso

dei fr. 30.–. Pur riconosciuto il carattere ostruzionistico e a volte

eccessivo del comportamento del ricorrente, ci si sarebbe aspettata maggiore

pacatezza ed equidistanza da parte di un ente pubblico.

3.5

Il

ricorso va pertanto accolto limitatamente a fr. 30.–, non senza ricordare

che gl’interessi di mora continuano a decorrere e che ulteriori spese esecutive

(in particolare di pignoramento) non sono escluse finché il saldo non verrà

pagato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza il conteggio del 6 ottobre 2022 è rettificato nel senso che le “altre spese” sono

ridotte da fr. 80.– a fr. 50.–.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.