15.2022.131
Conteggio del saldo dell’esecuzione. Computo delle spese esecutive. Compensazione dei rispettivi obblighi delle parti di rifondere parte delle spese giudiziarie anticipate nella procedura di rigetto dell’opposizione
22 febbraio 2023Italiano11 min
Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.131
Lugano
22 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 ottobre
2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Acquarossa, o meglio contro il conteggio emesso il 6 ottobre 2022 nell’esecuzione
n. __________41 promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________41 emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di
Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
della mercede del curatore del figlio per l’anno 2019 di fr. 903.25 oltre
agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021.
B. Con
sentenza del 31 agosto 2022 (inc. 14.2022.55) questa Camera ha parzialmente
accolto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo dell’escusso contro il
rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo,
deciso il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace del Circolo di Acquarossa,
riformandola nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione
limitatamente a fr. 872.50 ol-tre agli interessi del 2.5% a decorrere dal
13 dicembre 2021, le spese processuali di prima sede, di fr. 100.–,
e quelle di seconda sede, di fr. 150.–, essendo poste a carico dell’escusso
in ragione di 4⁄5.
C. Il
6 ottobre 2022, RI 1 ha versato fr. 890.25 allo sportello di Acquarossa
dell’UE. In quell’occasione gli è stata consegnata una ricevuta con l’indicazione
“acconto su un caso”. In stessa data l’UE ha invitato RI 1 a pagare il saldo dell’esecuzione
di fr. 218.65 entro il 17 ottobre 2022 e in difetto a presentarsi all’UE
il 20 ottobre per l’esecuzione del pignoramento. All’invito era allegato un
conteggio, da cui risulta che al credito di fr. 872.50 stabilito da questa
Camera nella sentenza appena ricordata, sono stati aggiunti interessi di mora
per fr. 17.90, spese esecutive di fr. 124.40, “altre spese” di fr. 80.–
(corrispondenti ai 4⁄5
della tassa di giudizio di prima sede) e spese d’incasso
di fr. 5.–, ed è stato dedotto l’acconto di fr. 890.25. Al saldo di fr. 209.55
sono state aggiunte “spese di
pignoramento e di realizzazione non ripartite” di fr. 9.10,
giungendo così al saldo totale di fr. 218.65 richiesto.
D. Con
ricorso del 17 ottobre 2022 RI 1 ha chiesto di non essere tenuto a pagare
alcuna ulteriore spesa oltre a quanto da lui già pagato (fr. 890.25) e fr. 50.–
(anziché fr. 80.–) per le spese giudiziarie della procedura di rigetto
dell’opposizione.
E. Con
osservazioni del 27 ottobre 2022, il PI 1 ha concluso per la reiezione del
ricorso e nelle sue del 10 novembre 2022 l’UE è giunto alla stessa conclusione.
F. Mediante
replica spontanea del 17 novembre 2022, RI 1 ha chiesto la sospensione della
procedura di pignoramento e la cancellazione delle due procedure esecutive
avviate nei suoi confronti dal PI 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Interposto all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
notificato all’escusso al più presto il 7 ottobre 2022, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso RI 1 afferma anzitutto di essersi recato subito all’UE per pagare i fr. 872.50
stabiliti nella decisione emes-sa il 31 agosto 2022 da questa Camera, ma che la
persona allo sportello gli avrebbe detto che il pagamento non era possibile
prima del passaggio in giudicato della nota sentenza della Camera, trenta
giorni dopo la sua notifica. Passati i trent-a giorni, il ricorrente allega di
essere tornato all’UE e di aver pagato fr. 890.25, pari alla somma di fr. 872.50
stabilita da questa Camera oltre agl’interessi di mora. Ritiene così di aver
pagato quanto deciso nella sentenza.
2.1
Orbene,
il ricorrente non produce alcuna prova delle sue allegazioni e ad ogni modo non
dimostra di aver contestato tempestivamente, ovvero entro dieci giorni dal
preteso tentativo di pagamento – di cui non precisa neppure la data (art. 17
cpv. 1 LEF). Dagli atti si evince quindi unicamente ch’egli ha versato un primo
acconto di fr. 890.25 solo il 6 ottobre 2022. In queste circostanze non
può essere accolta la sua richiesta di pagare solo i fr. 872.50 stabiliti
nella nota decisione e (pare) fr. 17.75 per interessi, poiché egli non
tiene conto del fatto che le spese esecutive, pur anticipate dall’escutente
(art. 68 cpv. 1 LEF), sono in linea di massima a carico dell’escusso (art. 68
cpv. 2 LEF).
2.2
A
questo proposito, il ricorrente non espone alcun motivo per cui le spese
esecutive non dovrebbero essere poste a suo carico e non ne contesta l’ammontare
o la giustificazione, sicché il ricorso, qualora dovesse essere interpretato
come una contestazione implicita di tali spese, risulterebbe comunque sia
inammissibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200].
2.3
La
decisione della Camera non muta alcunché al riguardo perché il rigetto dell’opposizione
verte solo sul capitale e gl’interessi di mora del credito posto in esecuzione,
mentre la determinazione e l’attribuzione
delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza
esclusiva (cfr. art. 68 LEF;
DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid.
4.7
e i rinvii; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF),
in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130
III 522 consid. 2.2).
2.4
Solo
con la sua replica spontanea RI 1 ha contestato di aver causato le spese
esecutive in questione, tacciando come illegittima, illegale e ingiustificata
la procedura esecutiva messa in atto dal PI 1, poiché non fondata su un titolo
di credito. Si tratta però di una motivazione complementare, non riferita a quanto sostenuto nel ricorso, da ritenere tardiva, e quindi inammissibile, siccome
presentata più di dieci giorni dopo la comunicazione della decisione impugnata.
In ogni caso l’esito della precedente esecuzione avviata dal PI 1 non è di
rilievo per la determinazione delle spese esecutive nel procedimento ora in
esame, in cui con la sentenza del 31 agosto 2022 la Camera ha confermato l’esistenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 872.50. Per evitare le
spese esecutive da lui tardivamente
contestate in modo motivato, RI 1 avrebbe solo dovuto versare almeno fr. 872.50
al Comune prima ch’esso avviasse la
nuova esecuzione.
3.
Il
ricorrente contesta d’altronde le “altre spese” di fr. 80.– computate dall’UE,
corrispondenti ai 4⁄5
della tassa di giudizio di prima sede, chiedendo di compensarle con la quota (di 1⁄5) della tassa di fr. 150.– posta in seconda
sede a carico dell’escutente e di addebitargli
solo la differenza di fr. 50.– (4⁄5 di fr. 100.–
./. 1⁄5 di fr. 150.–). Nelle osservazioni al ricorso il PI 1 si oppone a tale compensazione, ritenendola
inefficace in quanto le spese esecutive sono già coperte dall’acconto di fr. 890.65
e in ogni caso esclusa dal divieto di compensazione delle pretese di diritto
pubblico contro la volontà dell’ente pubblico di cui all’art. 125 n. 3 CO.
3.1
Secondo
l’art. 111 cpv. 2 CPC la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra
gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. Siffatto
obbligo è stabilito dal diritto processuale privato per parti poste su un piano
di parità, sicché va qualificato come un obbligo legale di diritto privato. Alla
compensazione di due obblighi di
rimborso delle spese anticipate dalla controparte non si applica pertanto l’art. 125 n. 3 CO,
siccome esse non derivano dal diritto pubblico.
3.2
Ad
ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv.
4.
LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giudiziarie e le ripetibili assegnate in procedure
sommarie stabilite dalla LEF sono parificate a spese esecutive in senso
stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF
15.2009.11
del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul
principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto
privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.
84.
ad art. 1-37 LEF). In assenza di una
norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare
al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie
poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe
far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie
addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia
processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo
totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse
posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in
casu
di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto
(per un caso di applicazione: sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio
2019, pag. 3).
3.3
Che
l’acconto di fr. 890.65 coprisse le spese esecutive non osta alla
compensazione fatta valere dal ricorrente. L’ufficio d’esecuzione deve infatti
tenere conto d’ufficio delle spese esecutive non appena sorgono. Come appena visto, l’organo esecutivo è tenuto a
computare, sempre d’ufficio, solo il saldo netto delle spese giudiziarie
della procedura di rigetto poste a carico dell’escusso. Non è necessaria una
dichiarazione di compensazione dell’escusso. In concreto, al momento del
pagamento dell’acconto le spese esecutive a carico di RI 1 comprendevano già
unicamente il saldo netto delle spese giudiziarie, pari a fr. 50.–.
Volendo del resto ritenere estinta la quota di spese giudiziarie a carico dell’escusso,
nulla impedirebbe la compensazione della pretesa di fr. 30.– con il
capitale del credito vantato dal Comune. Su questo punto il ricorso risulta
dunque fondato.
3.4
Nel
caso in esame l’opposizione del PI 1 alla compensazione pare del resto al
limite dell’abuso di diritto, perché non contesta l’obbligo di rifondere i fr. 30.–
al ricorrente. Un simile atteggiamento favorisce l’acuirsi di un litigio che è
già durato troppo e che a seguire la tesi dell’escutente verrebbe
verosimilmente prolungato con un’ulteriore procedura esecutiva volta all’incasso
dei fr. 30.–. Pur riconosciuto il carattere ostruzionistico e a volte
eccessivo del comportamento del ricorrente, ci si sarebbe aspettata maggiore
pacatezza ed equidistanza da parte di un ente pubblico.
3.5
Il
ricorso va pertanto accolto limitatamente a fr. 30.–, non senza ricordare
che gl’interessi di mora continuano a decorrere e che ulteriori spese esecutive
(in particolare di pignoramento) non sono escluse finché il saldo non verrà
pagato.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza il conteggio del 6 ottobre 2022 è rettificato nel senso che le “altre spese” sono
ridotte da fr. 80.– a fr. 50.–.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.