15.2022.132
Notifica del precetto esecutivo al domicilio dell’escusso all’estero. Foro esecutivo nel luogo del sequestro o alla sede svizzera dell’azienda dell’escusso
22 febbraio 2023Italiano8 min
del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.132
Lugano
22 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2022 di
RI 1 HR- (per notifica )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il rifiuto del 3 ottobre 2022 di notificare al foro
esecutivo di Lugano il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto
esecutivo n. __________90 di convalida emessi a sua richiesta nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA
1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace
del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20
oltre agli interessi del 5% dal
7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–.
B. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il
10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40).
Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto
di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il
21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un
anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola
che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto
esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.
C. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per
conto della madre la domanda d’esecuzione a
convalida del sequestro, indicando quali crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per
il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della
Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di
Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90)
per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.
D. A
domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.–
era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di
sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro
notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad Abu Dhabi.
E. Il
9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata,
riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle
per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del
sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione
del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha
ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–,
puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non
rappresentare l’escussa.
F. Con
raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere
immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale
in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione
di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”.
G. Con
un primo ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovvero illecita volontaria deliberata omissione
della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto
2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a
convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di
organizzazione di una pubblica udienza.
H. Con
sentenza del 16 marzo 2022 (inc. 15.2022.11), questa Camera ha dichiarato
inammissibili sia il ricorso che la domanda di ricusazione. La decisione è
passata in giudicato.
I. Il 22 settembre 2022, RI 1 ha chiesto all’UE di
notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo, in virtù dell’art.
52 LEF, nel luogo di situazione del fondo sequestrato (__________),
ovvero al foro di Lugano, e non a quello ordinario del domicilio dell’escussa.
Con scritto del 3 ottobre 2022, l’UE ha risposto che, come indicato nella
decisione del 16 marzo 2022 di questa Camera, la notifica degli atti esecutivi
andava eseguita al domicilio dell’escussa a Dubai in conformità dell’art. 66
cpv. 3 LEF.
L. Con
un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in
subordine di annullare la “decisione” del 3 ottobre 2022 e di ordinare all’UE di notificare gli atti
esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’appartamento di __________,
in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più
subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano.
M. Con
osservazioni del 21 ottobre 2022 l’UE si è riconfermato nei propri
provvedimenti e ha comunicato di non ritenere necessario notificare il ricorso
alla controparte per osservazioni.
N. Mediante
“contro-osservazioni” del 9 novembre 2022, la ricorrente ha confermato le
proprie conclusioni, chiedendo inoltre, in ultimo subordine, di prendere in
considerazione la notificazione diretta per via postale alla rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera a Dubai.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La ricorrente sostiene che la risposta 3 ottobre 2022 dell’UE è una
“decisione”, ch’ella intende contestare con il ricorso in esame. Orbene, l’UE
ha deciso di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo al
domicilio dell’escussa a Dubai già il 18 agosto 2021 quando ha assegnato all’escutente
un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a
copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale
anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art.
68.
LEF. Di conseguenza, il ricorso in esame, come quello precedente del 28
gennaio 2022 (v. citata 15.2022.11, consid. 1.3, sopra ad G), è ampiamente
tardivo, e dunque irricevibile.
2.
Per
abbondanza, va ribadito che anche in presenza di un foro esecutivo nel luogo
del sequestro (art. 52 LEF), gli atti esecutivi vanno notificati nell’abitazione
dell’escusso o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64
LEF), se del caso all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; citata 15.2022.11
consid. 2), foro e luogo di notifica essendo due concetti diversi
disciplinati da norme differenti. D’altronde, la ricorrente non allega né
dimostra l’esistenza di fatti nuovi come un cambio di domicilio dell’escussa o
la designazione di una persona o di un luogo di notifica in Svizzera. E l’art.
50.
cpv. 1, come l’art. 52 LEF, disciplina la questione del foro (dell’azienda
dell’escusso domiciliato all’estero, ma solo per le pretese assunte per conto dell’azienda svizzera, sentenza della
CEF 15.2021.79 del 29 marzo 2022 consid. 6.3.1), non del luogo di notifica
degli atti esecutivi emessi in quel foro.
Contrariamente
a quanto crede la ricorrente, non spetta poi all’escusso dimostrare dove ha
il proprio domicilio – fosse così, del resto, l’UE dovrebbe in ogni caso far
tradurre e notificare all’indirizzo noto dell’escusso all’estero la richiesta
di produzione delle relative prove – né all’UE ricercare tale domicilio, bensì
all’escutente indicarlo (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF).
3.
La
richiesta, espressa “in ultimo
subordine” in sede di replica spontanea, di procedere
alla notificazione diretta degli atti esecutivi per via postale alla
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera a Dubai è nuova. Non può essere
sottoposta per la prima volta all’autorità di vigilanza, ma va presentata
dapprima all’UE.
4.
Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla
controparte né il ricorso né la presente decisione. La notificazione alla
ricorrente va fatta all’indirizzo di __________ da lei menzionato sul ricorso.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.