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Decisione

15.2022.132

Notifica del precetto esecutivo al domicilio dell’escusso all’estero. Foro esecutivo nel luogo del sequestro o alla sede svizzera dell’azienda dell’escusso

22 febbraio 2023Italiano8 min

del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.132

Lugano

22 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2022 di

RI 1 HR- (per notifica )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il rifiuto del 3 ottobre 2022 di notificare al foro

esecutivo di Lugano il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto

esecutivo n. __________90 di convalida emessi a sua richiesta nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA

1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace

del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20

oltre agli interessi del 5% dal

7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–.

B. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il

10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40).

Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto

di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il

21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un

anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola

che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto

esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.

C. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per

conto della madre la domanda d’esecuzione a

convalida del sequestro, indicando qua­li crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per

il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della

Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di

Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90)

per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.

D. A

domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.–

era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di

sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro

notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad Abu Dhabi.

E. Il

9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’ese­­cuzione rettificata,

riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle

per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del

sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione

del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguen­te l’UE ha

ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–,

puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non

rappresentare l’escussa.

F. Con

raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere

immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale

in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione

di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”.

G. Con

un primo ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovvero illecita volontaria deliberata omissione

della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto

2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a

convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di

organizzazione di una pubblica udienza.

H. Con

sentenza del 16 marzo 2022 (inc. 15.2022.11), questa Camera ha dichiarato

inammissibili sia il ricorso che la domanda di ricusazione. La decisione è

passata in giudicato.

I. Il 22 settembre 2022, RI 1 ha chiesto all’UE di

notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo, in virtù del­l’art.

52 LEF, nel luogo di situazione del fondo sequestrato (__________),

ovvero al foro di Lugano, e non a quello ordinario del domicilio dell’escussa.

Con scritto del 3 ottobre 2022, l’UE ha risposto che, come indicato nella

decisione del 16 marzo 2022 di questa Camera, la notifica degli atti esecutivi

andava eseguita al domicilio dell’escussa a Dubai in conformità dell’art. 66

cpv. 3 LEF.

L. Con

un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in

subordine di annullare la “decisione” del 3 ottobre 2022 e di ordinare all’UE di notificare gli atti

esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’appartamento di __________,

in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più

subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano.

M. Con

osservazioni del 21 ottobre 2022 l’UE si è riconfermato nei propri

provvedimenti e ha comunicato di non ritenere necessario notificare il ricorso

alla controparte per osservazioni.

N. Mediante

“contro-osservazioni” del 9 novembre 2022, la ricorrente ha confermato le

proprie conclusioni, chiedendo inoltre, in ultimo subordine, di prendere in

considerazione la notificazione diretta per via postale alla rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera a Dubai.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La ricorrente sostiene che la risposta 3 ottobre 2022 dell’UE è una

“decisione”, ch’ella intende contestare con il ricorso in esame. Orbene, l’UE

ha deciso di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo al

domicilio dell’escussa a Dubai già il 18 agosto 2021 quando ha assegnato all’escutente

un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a

copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale

anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art.

68.

LEF. Di conseguenza, il ricorso in esame, come quello precedente del 28

gennaio 2022 (v. citata 15.2022.11, consid. 1.3, sopra ad G), è ampiamente

tardivo, e dunque irricevibile.

2.

Per

abbondanza, va ribadito che anche in presenza di un foro esecutivo nel luogo

del sequestro (art. 52 LEF), gli atti esecutivi vanno notificati nell’abitazione

dell’escusso o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64

LEF), se del caso all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; citata 15.2022.11

consid. 2), foro e luogo di notifica essendo due concetti diversi

disciplinati da norme differenti. D’al­tronde, la ricorrente non allega né

dimostra l’esistenza di fatti nuovi come un cambio di domicilio dell’escussa o

la designazione di una persona o di un luogo di notifica in Svizzera. E l’art.

50.

cpv. 1, come l’art. 52 LEF, disciplina la questione del foro (dell’azienda

dell’escusso domiciliato all’estero, ma solo per le pretese assunte per conto dell’azienda svizzera, sentenza della

CEF 15.2021.79 del 29 marzo 2022 consid. 6.3.1), non del luogo di notifica

degli atti esecutivi emessi in quel foro.

Contrariamente

a quanto crede la ricorrente, non spetta poi al­l’e­scusso dimostrare dove ha

il proprio domicilio – fosse così, del resto, l’UE dovrebbe in ogni caso far

tradurre e notificare all’indirizzo noto dell’escusso all’estero la richiesta

di produzione delle relative prove – né all’UE ricercare tale domicilio, bensì

all’escutente indicarlo (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF).

3.

La

richiesta, espressa “in ultimo

subordine” in sede di replica spontanea, di procedere

alla notificazione diretta degli atti esecutivi per via postale alla

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera a Dubai è nuova. Non può essere

sottoposta per la prima volta all’autorità di vigilanza, ma va presentata

dapprima all’UE.

4.

Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla

controparte né il ricorso né la presente decisione. La notificazione alla

ricorrente va fatta all’indirizzo di __________ da lei menzionato sul ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.