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Decisione

15.2022.133

Pignoramento complementare di un credito che il debitore dichiara avere come titolare la moglie. Legittimazione a ricorrere. Rivendicazione

22 febbraio 2023Italiano6 min

Betreibungsamt Oberwallis ha proceduto, su richiesta in via rogatoria della sede di Locarno dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.133

Lugano

22 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 15 settembre 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Locarno, relativo alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________

promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Comune di Muralto, Muralto

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni promosse nei confronti di RI 1, il 25 febbraio 2022 il

Betreibungsamt Oberwallis ha proceduto, su richiesta in via rogatoria della sede di Locarno dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), al pignoramento di un credito di fr. 40'000.– che il

debitore vanta nei confronti del notaio PI 4, tenuto a riversargli il saldo del

prezzo di compravendita della quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________

del fondo base n. __________, piano __________ del Comune di Z__________. Il 4

aprile 2022 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento e l’ha notificato

alle parti.

B. Mediante

e-mail del 23 agosto 2022 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che il notaio

sollecitava l’accettazione da parte sua (UE) del riparto del ricavo relativo

alla predetta compravendi­ta, che prevede anche il versamento di fr. 25'000.–

a favore di PI 5, moglie dell’escusso, per la contestuale vendita del mobilio

presente nell’appartamento.

C. Preso

atto di tale circostanza, il 25 agosto 2022 l’Ufficio ha notificato al notaio il

pignoramento del credito di fr. 25'000.–.

D. Venuto

a conoscenza del nuovo pignoramento dopo aver ricevuto dal notaio una copia della notificazione in questione, tramite e-mail

del 30 agosto 2022 l’escusso l’ha contestato, sostenendo che tra lui e sua

moglie vige il regime della separazione dei beni da decenni. Ha inoltre chiesto

all’UE d’inviargli una decisione formale, “affinché la proprietaria dei mobili possa ricorrere

contro di essa presso la competente autorità”.

E. Il

5 settembre 2022 l’organo esecutivo ha comunicato al debitore di aver proceduto,

a complemento del verbale del 4 aprile 2022, al pignoramento della pretesa di fr. 25'000.–,

indicando altresì che “contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso, entro dieci giorni dal

ricevimento della stessa”.

F. Con

ricorso del 15 settembre 2022 RI 1 si aggra­va contro il predetto scritto,

chiedendone l’annullamento e la liberazione del credito a favore della moglie.

G. Mediante

osservazioni del 22 settembre 2022 il Comune di Muralto reputa di non potersi

esprimere sulla prassi adottata dall’Uf­­ficio nel procedere a un pignoramento

complementare, mentre nelle sue del 17 ottobre 2022 l’UE si rimette al giudizio

della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. Le altre parti

interessate sono invece rimaste silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso appare a prima vista tardivo perché il ricorrente ha

ammesso nella sua e-mail del 30 agosto 2022 di aver ricevuto dal notaio copia

della notificazione del pignoramento (doc. 7 accluso al ricorso), sicché,

venuto a conoscenza del pignoramento al più tardi già il 30 agosto 2022, egli

avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento entro il 9, anziché il 15 settembre

2022, lo scritto del 5 settembre 2022 impugnato dovendosi considerare come una semplice

conferma del precedente provvedimento, ciò che impedirebbe di fatto la

decorrenza di un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza

della CEF 15.2020.126 del 9 giugno 2021, consid. 2).

1.1

La

questione della tempestività può tuttavia rimanere indecisa, dal momento che il

ricorso si rivela inammissibile per un altro motivo. Il ricorrente non spiega

infatti quale interesse concreto, personale e degno di protezione egli possa

avere a impugnare il pignoramento di un bene che dichiara non essere suo. Il

solo fatto di essere destinatario del provvedimento impugnato non basta ancora

in sé a conferirgli la legittimazione a ricorrere, la quale presuppone infatti

l’esistenza di un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento

del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26

febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) idoneo a preservarlo da un pregiudizio

diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF

15.2018.83

del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508

consid. 3.3). L’interesse del ricorrente deve risultare dalle proprie allegazioni

(sentenza della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b, in merito

all’opposizione del debitore al sequestro di beni da lui designati come

proprietà della moglie). Non è il caso nella fattispecie, tanto più che il

legale del ricorrente aveva chiesto l’emanazione di una decisione formale

proprio per permettere alla moglie d’impugnarla (doc. 7 accluso

al ricorso).

1.2

Il

ricorrente ha tuttavia il diritto all’avvio della procedura di rivendicazione

degli art. 106 segg. LEF, la titolare formale della pretesa di pagamento del

prezzo di vendita dei mobili (fr. 25'000.–) risultando

essere la moglie del ricorrente in base al contratto di compravendita del 18

dicembre 2021 (doc. 4). Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel

senso di ordinare all’UE di procedervi.

2.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che è fatto ordine alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione di

dare avvio alla procedura di rivendicazione del credito pignorato di fr. 25'000.–.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.