15.2022.133
Pignoramento complementare di un credito che il debitore dichiara avere come titolare la moglie. Legittimazione a ricorrere. Rivendicazione
22 febbraio 2023Italiano6 min
Betreibungsamt Oberwallis ha proceduto, su richiesta in via rogatoria della sede di Locarno dell’Ufficio
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Incarto n.
15.2022.133
Lugano
22 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 settembre 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Locarno, relativo alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Comune di Muralto, Muralto
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni promosse nei confronti di RI 1, il 25 febbraio 2022 il
Betreibungsamt Oberwallis ha proceduto, su richiesta in via rogatoria della sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), al pignoramento di un credito di fr. 40'000.– che il
debitore vanta nei confronti del notaio PI 4, tenuto a riversargli il saldo del
prezzo di compravendita della quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________
del fondo base n. __________, piano __________ del Comune di Z__________. Il 4
aprile 2022 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento e l’ha notificato
alle parti.
B. Mediante
e-mail del 23 agosto 2022 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che il notaio
sollecitava l’accettazione da parte sua (UE) del riparto del ricavo relativo
alla predetta compravendita, che prevede anche il versamento di fr. 25'000.–
a favore di PI 5, moglie dell’escusso, per la contestuale vendita del mobilio
presente nell’appartamento.
C. Preso
atto di tale circostanza, il 25 agosto 2022 l’Ufficio ha notificato al notaio il
pignoramento del credito di fr. 25'000.–.
D. Venuto
a conoscenza del nuovo pignoramento dopo aver ricevuto dal notaio una copia della notificazione in questione, tramite e-mail
del 30 agosto 2022 l’escusso l’ha contestato, sostenendo che tra lui e sua
moglie vige il regime della separazione dei beni da decenni. Ha inoltre chiesto
all’UE d’inviargli una decisione formale, “affinché la proprietaria dei mobili possa ricorrere
contro di essa presso la competente autorità”.
E. Il
5 settembre 2022 l’organo esecutivo ha comunicato al debitore di aver proceduto,
a complemento del verbale del 4 aprile 2022, al pignoramento della pretesa di fr. 25'000.–,
indicando altresì che “contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso, entro dieci giorni dal
ricevimento della stessa”.
F. Con
ricorso del 15 settembre 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto scritto,
chiedendone l’annullamento e la liberazione del credito a favore della moglie.
G. Mediante
osservazioni del 22 settembre 2022 il Comune di Muralto reputa di non potersi
esprimere sulla prassi adottata dall’Ufficio nel procedere a un pignoramento
complementare, mentre nelle sue del 17 ottobre 2022 l’UE si rimette al giudizio
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. Le altre parti
interessate sono invece rimaste silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso appare a prima vista tardivo perché il ricorrente ha
ammesso nella sua e-mail del 30 agosto 2022 di aver ricevuto dal notaio copia
della notificazione del pignoramento (doc. 7 accluso al ricorso), sicché,
venuto a conoscenza del pignoramento al più tardi già il 30 agosto 2022, egli
avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento entro il 9, anziché il 15 settembre
2022, lo scritto del 5 settembre 2022 impugnato dovendosi considerare come una semplice
conferma del precedente provvedimento, ciò che impedirebbe di fatto la
decorrenza di un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza
della CEF 15.2020.126 del 9 giugno 2021, consid. 2).
1.1
La
questione della tempestività può tuttavia rimanere indecisa, dal momento che il
ricorso si rivela inammissibile per un altro motivo. Il ricorrente non spiega
infatti quale interesse concreto, personale e degno di protezione egli possa
avere a impugnare il pignoramento di un bene che dichiara non essere suo. Il
solo fatto di essere destinatario del provvedimento impugnato non basta ancora
in sé a conferirgli la legittimazione a ricorrere, la quale presuppone infatti
l’esistenza di un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento
del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26
febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) idoneo a preservarlo da un pregiudizio
diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF
15.2018.83
del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508
consid. 3.3). L’interesse del ricorrente deve risultare dalle proprie allegazioni
(sentenza della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b, in merito
all’opposizione del debitore al sequestro di beni da lui designati come
proprietà della moglie). Non è il caso nella fattispecie, tanto più che il
legale del ricorrente aveva chiesto l’emanazione di una decisione formale
proprio per permettere alla moglie d’impugnarla (doc. 7 accluso
al ricorso).
1.2
Il
ricorrente ha tuttavia il diritto all’avvio della procedura di rivendicazione
degli art. 106 segg. LEF, la titolare formale della pretesa di pagamento del
prezzo di vendita dei mobili (fr. 25'000.–) risultando
essere la moglie del ricorrente in base al contratto di compravendita del 18
dicembre 2021 (doc. 4). Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel
senso di ordinare all’UE di procedervi.
2.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che è fatto ordine alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione di
dare avvio alla procedura di rivendicazione del credito pignorato di fr. 25'000.–.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.