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Decisione

15.2022.134

Sospensione procedura di fallimento. Comunicazione agl’interessati e pubblicazione. Ricevibilità del ricorso all’autorità di vigilanza

22 febbraio 2023Italiano7 min

il Comune di RI 1, che fa valere ipoteche legali gravanti i medesi­mi fondi a garanzia di contributi di

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2022.134

Lugano

22 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi (n. 10 e 11/2022) inoltrati il

26 settembre 2022 rispettivamente da

RI 2,

(patrocinata dall’avv. PA 3, )

RI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio dei

fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la comunicazione 15

settembre 2022 circa la pubblicazione della sospensione della procedura di

fallimento n. __________22 aperta nei confronti della

PI 1

(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello)

procedura che interessa

anche

PI 2,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento decretato il 27 dicembre 2021 nei confronti della PI 1, la sede di

Lugano dell’Ufficio dei falli-menti (UF), con scritto del 15 settembre 2022, ha

comunicato ai creditori noti della fallita un estratto dell’avviso di apertura

e sospensione della procedura giusta l’art. 230 LEF, che sarebbe apparso sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale

(FUC) il giorno successivo. I creditori vi erano informati che la procedura di

fallimento sarebbe stata chiu­sa per mancanza di attivo se nessuno di loro ne

avesse chiesto la continuazione entro dieci giorni e nel contempo fornito una

garanzia di fr. 3'000.– a copertura delle spese non coperte dalla massa

attiva. Nelle osservazioni erano elencate sette unità

di proprietà per piani (PPP) della particella n. 54 RFD di __________,

stimati in fr. 1'784'206.– complessivi.

B. Con

ricorsi del 26 settembre 2022, la RI 2, che vanta sui fondi della fallita

ipoteche legali di fr. 18'529.20 oltre ad accessori il Comune di RI 1 a

garanzia degli acconti insoluti delle spese condominiali per il 2020, così come

il Comune di RI 1, che fa valere ipoteche legali gravanti i medesi­mi fondi a garanzia di contributi di

costruzione per le opere di ca­nalizzazione ammontanti a fr. 51'960.05

oltre ad accessori, postulano l’annullamento della decisione di sospensione del

fallimento e il rinvio degli atti all’UF affinché valuti nuovamente le modalità

di proseguo della procedura fallimentare.

C. Con

osservazioni del 4 e 7 ottobre 2022, la PI 2, gli stessi ricorrenti (ognuno in merito al ricorso dell’altro) e, in

merito al ricorso presentato dalla Comunione, il dott. iur. PA 4 in

rappresentanza “dei [suoi]

assistiti” hanno tutti aderito al ricorso. Nelle sue

del 24 ottobre 2022, l’UF conclude per l’inammissibilità del ricorso, diretto

contro un atto che ritiene essere solo una proposta al giudice del fallimento,

pur dicendosi intenzionato a riattivare la procedura di liquidazione qualora i

fondi dovessero essere dissequestrati dalla Corte di appello e di revisione

penale (CARP).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorrenti fanno valere che i fondi della fallita dovrebbero

essere locati, sicché la liquidità a disposizione dell’UF dovrebbe essere sufficiente

per coprire le spese di liquidazione. Ritengono inoltre contradittoria la decisione di sospensione della liquidazione, nella

misura in cui nella stessa i debitori della fallita sono stati invitati ad annunciarsi e i fondi sono stati elencati. Contestano che il

fallimento possa essere chiuso solo perché i fondi sono sequestrati penalmente,

semmai basterebbe una sospensione temporanea. Postulano di conseguenza l’annullamento

della “decisione” di sospensione del fallimento e il rinvio degli atti all’UF affinché

valuti nuovamente le modalità di proseguo della procedura fallimentare.

1.1

Il

ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF è ammissibile

unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’e­secuzione forzata,

ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una

procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno

(sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid.

1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF

15.2014.62

del 31 luglio 2014, consid. 3.1). Secondo tale definizione l’istanza

dell’ufficio dei fallimenti al giudice del fallimento volta a sospendere la

procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF non costituisce un

provvedimento impugnabile mediante ricorso nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 141

III 592 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2 e i rinvii; Lustenberger/Schenker, in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 8a ad art. 230 LEF). Trattasi infatti, come giustamente rilevato dall’UF, solo di una

proposta (non di una decisione) al giudice del fallimento, il quale

decide autonomamente se sono dati i presupposti di legge per sospendere la

procedura di fallimento, e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio dei

fallimenti sono sufficienti e affidabili (sentenze della CEF 14.2017.25 del 13

marzo 2017 consid. 1 e 15.2014.67 [già citata] consid. 2). Solo la decisione

giudiziaria di sospensione del fallimento è impugnabile, mediante reclamo (DTF

141.

III 592 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2014.133 del 29 settembre 2014

consid. 1). Nella misura in cui è rivolto contro la richiesta di sospensione del

fallimento, il ricorso in esame è pertanto irricevibile.

1.2

Siccome

la pubblicazione della decisione di sospensione del fallimento sul FUSC e sul

FUC, così come la sua comunicazione agli interessati, sono atti d’imperio dell’UF

che avvicinano la procedura fallimentare alla sua conclusione, essi risultano

impugnabili con ricorso all’autorità di vigilanza. In particolare, gl’interessati

potrebbero contestare l’ammontare della garanzia richiesta dall’ufficio, la cui

quantificazione rientra nel suo potere d’apprezzamento. Non possono invece far

valere censure che sarebbero dovute essere proposte con un reclamo contro la

decisione giudiziaria di sospensione del fallimento. Ne segue che, laddove i

ricorrenti contestano la sospensione del fallimento, la loro impugnazione è

inammissibile. Per evitarla bastava loro prestare la garanzia richiesta dal­l’UF.

Per quanto attiene alla garanzia, la questione sarebbe invero senza oggetto,

dal momento che il termine per prestarla è deca-duto infruttuoso e i ricorrenti

non hanno chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo alle loro impugnative.

Su questo punto, i ricorsi risultano dunque senza oggetto.

2.

Come

rilevato dall’UF nelle sue osservazioni, ove i fondi venissero dissequestrati a

favore della massa fallimentare, esso procederà a chiedere al giudice del

fallimento la riapertura del fallimento, ciò che è invero ammesso solo in caso

di scoperta di attivi nuovi (DTF 146 III 443 consid. 2.1, 87 III 78

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_857/2020 del 31 maggio 2021, consid.

2.1.1

e i rinvii; Lustenberger/Schenker,

op. cit., n. 12a ad art. 230 LEF; Vouil­loz

e Jeandin in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 230, risp. n. 3 ad art. 269 LEF), ma

vengono considerati tali anche gli attivi allora già noti se apparivano senza

valore al momento della sospensione del fallimento (sentenza della CEF

14.2022.19

del 16 agosto 2022 consid. 2).

Nella

fattispecie, il fallimento potrebbe però essere riaperto prima della decisione

della CARP, giacché – notizia recente – l’UF ha incassato per conto della

fallita un credito, il cui ricavo potrebbe coprire le spese di liquidazione. In

tale ipotesi, esso esaminerà inoltre se inventariare anche le eventuali pigioni

versate per la locazione degli appartamenti della fallita, dal momento che il

Ministero pubblico pare aver sequestrato solo i conti della

fallita (all. 4 alle osservazioni dell’UF), ma non il provento delle locazioni (v.

lo scritto 11 ottobre 2022 della Procuratrice pubblica Borelli alla CARP

nell’incarto dell’UF).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili e non senza oggetto, i ricorsi

sono respinti.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.