15.2022.135
Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Richiesta di posticipare l’inizio del pignoramento. Domanda d’informazione sulla procedura di autofallimento
10 febbraio 2023Italiano5 min
presso la __________ Sagl di P__________, datrice di lavoro dell’escusso RI 1, l’importo
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.135
Lugano
10 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 ottobre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 6
ottobre 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 3 promosse nei confronti
del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(es. n. __________, __________, __________,
__________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna
(es. n. __________, __________, __________,
__________ e __________)
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PINT4
1, (es. n.
__________)
Comune
di PINT1 1, (es. n. __________)
(rappresentato
da RAPP1 1, )
PINT2 1,
(es. n. __________, __________ e
__________)
Città
di PINT3 1, (es. n. __________ e __________)
(rappresentato dal suo Municipio e per esso dall’Ufficio
contribuzioni, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nelle esecuzioni appena menzionate,
Fatti
il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato
presso la __________ Sagl di P__________, datrice di lavoro dell’escusso RI 1, l’importo
eccedente il minimo vitale di fr. 3'169.– (ossia indicativamente fr. 741.70)
a partire da quello stesso giorno, e ciò sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'910.70
Imbianchino c/o R__________ Sagl
Totale
fr.
3'910.70
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'150.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
452.55
184 km/mese a 0.600 fr./km = fr. 110.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015, versione 2022 aggiornata al rincaro carburante) +
leasing autovettura
Altri
fr.
105.00
Lavori faticosi
Altri
fr.
50.00
vestiario
Totale
fr.
3'168.55
che con ricorso del 12 ottobre 2022, RI 1 ha
chiesto se non fosse possibile attendere a procedere col pignoramento fino ad
agosto 2023, quando anche la sua compagna – terminati gli studi – avrà un
lavoro e potranno “vivere
bene” con i due stipendi;
che
nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2022 l’UE, ritenendo di aver agito
correttamente, ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare
il ricorso irricevibile per insufficiente motivazione senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2022 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
Considerandi
che
giusta l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la
motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;
che,
nel ricorso in esame, RI 1 si è limitato a sostenere che del suo stipendio di fr. 3'800.–
mensili, una volta pagate tutte le fatture, gli restano solo fr. 1'600.–
per vivere ed essendo in due
egli riesce
a malapena a risparmiare fr. 100.– al mese, motivo per cui chiede di
attendere col pignoramento fino a quando anche la sua compagna avrà un lavoro e
lui riuscirà così a saldare tutti i suoi debiti nell’arco “di un anno e qualche mese”;
che
l’escusso non contesta il calcolo del minimo d’esistenza effettuato dall’UE, né
pretende da questa Camera una rivalutazione della decisione impugnata, ma
chiede unicamente che il pignoramento non abbia inizio prima del mese di agosto
2023;
che
proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui,
l’escusso non può decidere quando un suo attivo può essere pignorato o
realizzato;
che
l’UE è tenuto a procedere senza indugio al pignoramento in virtù dell’art. 89
LEF appena ricevuta la domanda di continuazione (sentenza della CEF 15.2014.2
dell’8 maggio 2014, consid. 3.1);
che
la domanda di sospensione risulta infondata;
che
per quanto concerne le spese fisse cui il ricorrente allega genericamente di
dover far fronte mensilmente, che apparentemente ammonterebbero a fr. 2'200.–
(3'800 ./. 1'600), egli non ne specifica la composizione – come gl’incombeva
(art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) – né produce alcun documento giustificativo;
che
a scanso di equivoci va ricordato che l’importo base previsto per una persona
che vive da sola (fr. 1'200.– mensili) è il massimo che può essere
riconosciuto all’escusso che convive con un’altra persona senza risorse proprie
qualora non siano coniugi, partner registrati
o concubini con figli comuni (sentenza della CEF 15.2014. 48 del 25
luglio 2014, consid. 3.1);
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che infine non incombe istituzionalmente a questa Camera fornire indicazioni
in merito alla procedura di autofallimento;
che,
come già indicatogli dal cursore con e-mail del 10 ottobre 2022, qualora RI 1
intenda chiedere l’autofallimento (art. 191 LEF) potrà senz’altro rivolgersi all’apposito
servizio di consu-lenza giuridica dell’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino (OATI, www.oati. ch/servizi/consulenza-giuridica/)
o a un suo legale di fiducia per ottenere tutte le informazioni del caso;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.