15.2022.137
Minimo d’esistenza. Riduzione delle spese di locazione a partire dal primo termine utile di disdetta del contratto
16 febbraio 2023Italiano8 min
summenzionate esecuzioni, il 30 settembre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.137
Lugano
16 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 ottobre
2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione 30 settembre 2022 di riduzione della
pigione riconosciutagli nel minimo d’esistenza stabilito nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente da
PI 1,
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Comune di PI 3
(rappresentato dall’Ufficio di
contribuzioni, )
PI 2,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni, il 30 settembre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha allestito il calcolo del minimo d’esistenza di RI 1, determinando in
particolare in fr. 1'200.– le spese di locazione a suo carico con
l’osservazione che “dal
01.01.2023 (recte: 2022) (fino al 31.12.2022 viene riconosciuto l’importo di
CHF 2'150.-- mensili, come da contratto di locazione”.
Con separato scritto di medesima data l’UE ha pure comunicato all’escusso che “l’importo di fr. 2'150.– riconosciutole
per il canone di locazione nel calcolo del minimo d’esistenza, verrà
considerato unicamente fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2022, in seguito
a partire dal 01.01.2023 potrà esserle riconosciuto un affitto mensile di non
oltre fr. 1'200.-- (spese accessorie comprese)”.
B. Mediante
ricorso del 10 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro
il predetto provvedimento, chiedendone la modifica, nel senso di
adeguare la riduzione della pigione “a dei parametri più realistici ed attuali”.
C. Tramite
osservazioni del 26 ottobre 2022 l’Ufficio postula l’accoglimento parziale del
gravame nel senso di limitare la riduzione della pigione a fr. 1'450.– mensili
(anziché fr. 1'200.–) dal 1° aprile 2023 (in luogo del 1° gennaio 2023). Gli
escutenti sono invece rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 settembre 2022 dall’UE, il
ricorso presentato il 10 ottobre 2022 è in linea di principio ricevibile (art.
17.
LEF).
2.
Il
ricorrente sostiene che è irrealistico trovare “nella nostra regione” un’abitazione
dignitosa e adeguata a due persone con una pigione di fr. 1'200.–
mensili. Ad ogni modo, rileva che un’eventuale disdetta del contratto di
locazione attualmente in essere potrebbe avere effetto soltanto alla scadenza
del 31 marzo 2023.
Da
parte sua, l’Ufficio concorda sostanzialmente con l’insorgente su tali aspetti,
osservando che a decorrere dal 1° aprile 2023 il canone di locazione, comprensivo delle spese accessorie, dovrebbe
essere ridotto a fr. 1'450.–, pari a circa ⅓ del reddito dell’escusso (fr. 4'307.70), anziché fr. 1'200.–
stabiliti nella decisione impugnata.
3.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’a-bitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41
consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo
del canone di locazione va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF
104.
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6
maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità
di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che
siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso
si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito
era in corso o imminente (DTF 109 III 52
seg.; sentenze del Tribunale federale 5A_912/ 2018 del 16 gennaio 2019
consid. 3.1.2 e della CEF 15.2020.38 del 7 luglio 2020, consid. 3).
3.1
Nel
caso in esame, si evince dal contratto di locazione prodotto dall’escusso ch’egli
abita con sua moglie in un appartamento di 4½ locali di
165.
m2 nel Comune di __________ e che la pigione mensile è di fr. 2'150.–, oltre alle spese
accessorie. Ora, il ricorrente non contesta che il costo del suo attuale
alloggio sia sproporzionato rispetto ai redditi suoi e della moglie, pari a fr. 4'307.70,
ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di
principio assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenza della
CEF 15.2016.22 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). La
spesa in questione supera del resto anche la pigione massima, di fr. 1'685.–
mensili, riconosciuta attualmente per i
coniugi residenti nella “regione 2” (ove
rientrano i Comuni delle categorie “urbana” e “intermedia”, come __________, in base alla tipologia urbano-rurale 2012) nel
quadro dell’erogazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10
cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC [RS 831.30] e 26 cpv. 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]) e
delle prestazioni sociali cantonali (art. 9
cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). È dunque corretta in principio la
decisione dell’Ufficio di ridurre il canone attuale a una misura normale a
partire dal primo termine di disdetta contrattuale utile. A tal proposito, l’insorgente
sostiene però a ragione che al momento del pignoramento la disdetta poteva essere data al più presto con effetto alla
scadenza del 31 marzo 2023, il contratto prevedendo che le parti
possono disdire la locazione con un preavviso di tre mesi con effetto alle
scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Nelle proprie
osservazioni, l’UE ha aderito al ricorso su tale punto. Non sono infatti date
le condizioni per non tenere conto delle pattuizioni contrattuali (sopra,
consid. 3): il termine di disdetta non risulta
eccessivamente lungo e la locazione ha iniziato nel 2011 ben prima
dell’esecuzione del pignoramento. Sotto questo profilo, la censura s’avvera
dunque fondata.
3.2
Per
quanto attiene invece all’entità della pigione che potrà essere ammessa nel
minimo esistenziale da quella data, il ricorrente non propone alcuna cifra,
limitandosi a chiedere che il provvedimento impugnato venga adeguato “a dei parametri più realistici ed attuali”.
Anche su quest’aspetto l’organo esecutivo ha fatto un passo in direzione del
ricorrente, reputando nelle osservazioni appropriato al caso concreto un canone
di fr. 1'450.– (invece di fr. 1'200.–), comprensivo delle spese
accessorie. Orbene, tale importo risulta adeguato al caso di specie, da un
canto perché non assorbe più di un terzo circa dei redditi (di
fr. 4'307.70) del debitore e di sua moglie
e dall’altro poiché per loro non appare impossibile trovare un nuovo
appartamento di 2½ a 3½ locali (anziché 4½) per una pigione massima di fr. 1'450.–
(comprensiva di spese accessorie) nel Luganese, l’insorgente non avendo d’altronde
comprovato di poter vivere, per motivi imprescindibili, soltanto a __________. Sul
solo sito homegate.ch (il 6
febbraio 2022) si trovano ad esempio ben 170 offerte per appartamenti da 2½ a 3½
locali nel Luganese fino a un costo massimo di fr. 1'300.– mensili, nella
maggior parte dei casi senza le spese accessorie, le quali, da un esame a
campione di quelle offerte, ammontano in media da fr. 150.– a fr. 200.–. Risulta
dunque adeguata alla situazione la pigione di fr. 1'450.– mensili proposta
dall’UE nelle sue osservazioni, che del resto il ricorrente non ha ritenuto di
dover contestare.
4.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso la decisione
impugnata dev’essere modificata, nel senso che dal 1° aprile 2023 le spese di
locazione, comprese le spese accessorie, riconosciute nel calcolo del minimo d’esistenza
di RI 1 saranno di fr. 1'450.– mensili anziché fr. 1'200.–.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
impugnata è modificata nel senso del considerando 4.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.