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Decisione

15.2022.137

Minimo d’esistenza. Riduzione delle spese di locazione a partire dal primo termine utile di disdetta del contratto

16 febbraio 2023Italiano8 min

summenzionate esecuzioni, il 30 settembre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.137

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 ottobre

2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione 30 settembre 2022 di riduzione della

pigione riconosciutagli nel minimo d’esistenza stabilito nelle esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ promos­se nei

confronti del ricorrente da

PI 1,

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Comune di PI 3

(rappresentato dall’Ufficio di

contribuzioni, )

PI 2,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni, il 30 settembre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha allestito il calcolo del minimo d’esistenza di RI 1, determinando in

particolare in fr. 1'200.– le spese di locazione a suo carico con

l’osservazione che “dal

01.01.2023 (recte: 2022) (fino al 31.12.2022 viene riconosciuto l’importo di

CHF 2'150.-- mensili, come da contratto di locazione”.

Con separato scritto di medesima data l’UE ha pure comunicato all’escusso che “l’importo di fr. 2'150.– riconosciutole

per il canone di locazione nel calcolo del minimo d’esistenza, verrà

considerato unicamente fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2022, in seguito

a partire dal 01.01.2023 potrà esserle riconosciuto un affitto mensile di non

oltre fr. 1'200.-- (spese accessorie comprese)”.

B. Mediante

ricorso del 10 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro

il predetto provvedimento, chiedendone la modifica, nel sen­so di

adeguare la riduzione della pigione “a dei parametri più realistici ed attuali”.

C. Tramite

osservazioni del 26 ottobre 2022 l’Ufficio postula l’acco­glimento parziale del

gravame nel senso di limitare la riduzione della pigione a fr. 1'450.– mensili

(anziché fr. 1'200.–) dal 1° aprile 2023 (in luogo del 1° gennaio 2023). Gli

escutenti sono invece rimasti silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 settembre 2022 dall’UE, il

ricorso presentato il 10 ottobre 2022 è in linea di principio ricevibile (art.

17.

LEF).

2.

Il

ricorrente sostiene che è irrealistico trovare “nella nostra regione” un’abitazione

dignitosa e adeguata a due persone con una pigio­ne di fr. 1'200.–

mensili. Ad ogni modo, rileva che un’eventuale disdetta del contratto di

locazione attualmente in essere potrebbe avere effetto soltanto alla scadenza

del 31 marzo 2023.

Da

parte sua, l’Ufficio concorda sostanzialmente con l’insorgente su tali aspetti,

osservando che a decorrere dal 1° aprile 2023 il canone di locazione, comprensivo delle spese accessorie, dovreb­be

essere ridotto a fr. 1'450.–, pari a circa ⅓ del reddito dell’escus­so (fr. 4'307.70), anziché fr. 1'200.–

stabiliti nella decisione impugnata.

3.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’a­-bitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41

consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo

del canone di locazione va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (DTF

104.

III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6

maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità

di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:

tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso

utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III

12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere

operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che

siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso

si sia procurato un alloggio trop­po costoso mentre il pignoramento di reddito

era in corso o imminente (DTF 109 III 52

seg.; sentenze del Tribunale federale 5A_912/ 2018 del 16 gennaio 2019

consid. 3.1.2 e della CEF 15.2020.38 del 7 luglio 2020, consid. 3).

3.1

Nel

caso in esame, si evince dal contratto di locazione prodotto dall’escusso ch’egli

abita con sua moglie in un appartamento di 4½ locali di

165.

m2 nel Comune di __________ e che la pigione mensile è di fr. 2'150.–, oltre alle spese

accessorie. Ora, il ricorrente non contesta che il costo del suo attuale

alloggio sia sproporzionato rispetto ai redditi suoi e della moglie, pari a fr. 4'307.70,

ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di

principio assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenza della

CEF 15.2016.22 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). La

spesa in questione supera del resto anche la pigione massima, di fr. 1'685.–

mensili, riconosciuta attualmente per i

coniugi residenti nella “regione 2” (ove

rientrano i Comuni delle categorie “urbana” e “intermedia”, come __________, in base alla tipologia urbano-rurale 2012) nel

quadro dell’erogazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10

cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC [RS 831.30] e 26 cpv. 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]) e

delle prestazioni sociali cantonali (art. 9

cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). È dunque corretta in principio la

decisione dell’Ufficio di ridurre il canone attuale a una misura normale a

partire dal primo termine di disdetta contrattuale utile. A tal proposito, l’insorgente

sostiene però a ragione che al momento del pignoramento la disdetta poteva essere data al più presto con effetto alla

scadenza del 31 mar­zo 2023, il contratto prevedendo che le parti

possono disdire la locazione con un preavviso di tre mesi con effetto alle

scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Nelle proprie

osservazioni, l’UE ha aderito al ricorso su tale punto. Non so­no infatti date

le condizioni per non tenere conto delle pattuizioni contrattuali (sopra,

consid. 3): il termine di disdetta non risulta

eccessivamente lungo e la locazione ha iniziato nel 2011 ben pri­ma

dell’esecuzione del pignoramento. Sotto questo profilo, la censura s’avvera

dunque fondata.

3.2

Per

quanto attiene invece all’entità della pigione che potrà essere ammessa nel

minimo esistenziale da quella data, il ricorrente non propone alcuna cifra,

limitandosi a chiedere che il provvedimento impugnato venga adeguato “a dei parametri più realistici ed attuali”.

Anche su quest’aspetto l’organo esecutivo ha fatto un passo in direzione del

ricorrente, reputando nelle osservazioni appropriato al caso concreto un canone

di fr. 1'450.– (invece di fr. 1'200.–), comprensivo delle spese

accessorie. Orbene, tale importo risulta adeguato al caso di specie, da un

canto perché non assorbe più di un terzo circa dei redditi (di

fr. 4'307.70) del debitore e di sua moglie

e dall’altro poiché per loro non appare impossibile trovare un nuovo

appartamento di 2½ a 3½ locali (anziché 4½) per una pigione massima di fr. 1'450.–

(comprensiva di spese accessorie) nel Luganese, l’insorgente non avendo d’altronde

comprovato di poter vivere, per motivi imprescindibili, soltanto a __________. Sul

solo sito homegate.ch (il 6

febbraio 2022) si trovano ad esempio ben 170 offerte per appartamenti da 2½ a 3½

locali nel Luganese fino a un costo massimo di fr. 1'300.– mensili, nella

maggior parte dei casi senza le spese accessorie, le quali, da un esame a

campione di quelle offerte, ammontano in media da fr. 150.– a fr. 200.–. Risulta

dunque adeguata alla situazione la pigione di fr. 1'450.– mensili proposta

dall’UE nelle sue osservazioni, che del resto il ricorrente non ha ritenuto di

dover contestare.

4.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso la decisione

impugnata dev’essere modificata, nel senso che dal 1° aprile 2023 le spese di

locazione, comprese le spese accessorie, riconosciute nel calcolo del minimo d’esistenza

di RI 1 saranno di fr. 1'450.– mensili anziché fr. 1'200.–.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione

impugnata è modificata nel senso del considerando 4.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

;

– ;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.