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Decisione

15.2022.138

Pignoramento dei redditi conseguiti dall’escusso all’estero Tempestività del ricorso contro il pignoramento. Nullità

2 gennaio 2023Italiano7 min

ha quindi pignorato presso l’escusso l’importo dei suoi redditi eccedente fr. 1'200.–

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2022.138

Lugano

2 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella

composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 ottobre 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 7 ottobre

2021 a favore delle nove esecuzioni del gruppo n. 5 (n. __________ ecc.) promosse

nei confronti del ricorrente;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Cinque

creditori hanno escusso RI 1 per nove crediti di oltre fr. 280'000.–

complessivi.

B. A favore del gruppo (n. 5) formata da questi

creditori, il 7 ottobre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso

sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (imprenditore)

fr.

7'500.00

Totale

fr.

7'500.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Totale

fr.

1'200.00

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso l’escusso l’importo dei suoi redditi eccedente fr. 1'200.–

(indicativamente fr. 6'300.–) con effetto immediato. Nel contempo l’UE ha ingiunto

all’escusso di trattenere dal suo salario (recte: reddito) fr. 6'300.– mensili e di

versargli men­silmente all’Ufficio. Il verbale di

pignoramento è stato emesso il 17 novembre 2021.

C. Il

20 gennaio 2022 l’UE ha emesso una prima diffida di pagamento per fr. 18'900.–

relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2021 e il 17 maggio 2022 una seconda per

fr. 44'100.– in merito ai mesi da ottobre 2021 ad aprile 2022. Con

raccomandata del 13 ottobre 2022 l’UE ha poi indirizzato all’escusso un “ultimo richiamo” per

il pagamento di fr. 75'600.– (ottobre 2021 a settembre 2022).

D. Previa

richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo, con ricor­so del 24 ottobre

2022 RI 1 è insorto alla scrivente Camera contro la diffida del 13 ottobre 2022

e il sottostante pignoramento. Con osservazioni

del 27 ottobre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo

che il ricorso sia tardivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato inviato il 14 ottobre 2022 (e che il

ricorrente allega di aver ricevuto il 20 ottobre, sebbene non abbia ritirato la

raccomandata), nella misura in cui è diretto contro la diffida il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). A ben vedere, RI 1 non contesta

però tanto la diffida quanto il pignoramento, eseguito già il 7 ottobre 2021 e formalizzato

nel verbale del 17 novembre 2021. La tempestività del ricorso è pertanto

dubbia.

1.1

Il

ricorrente afferma invero di non aver ricevuto altre comunicazio­ni sul

pignoramento a parte la (ultima) diffida del 13 ottobre 2022. Allega inoltre di

non aver mai svolto in Svizzera un’attività indipendente, sicché il

pignoramento, che colpisce averi inesistenti, è secondo lui nullo, ciò che va

rilevato d’ufficio e in ogni grado di giudizio, di modo che il ricorso non può

essere considerato tardivo.

Nelle

sue osservazioni l’UE esprime un parere divergente, facen­do notare che contro

il ricorrente sono stati emessi prima di quello ora impugnato ben tre verbali

di pignoramento il 19 giugno 2019, 20

aprile 2020 e 17 novembre 2020, in relazione ai quali sono state dovute

essere inoltrate denunce penali in ragione del mancato pa-gamento delle quote

di reddito pignorate. L’UE evidenzia altresì che il legale di RI 1 aveva

chiesto informazioni sullo stato della procedura con lettera del 28 luglio 2022.

1.2

Dagli

accertamenti svolti dalla Camera si evince che il verbale di pignoramento del 17 novembre 2021 è stato inviato

per posta sem­plice. Per contro la

notificazione di pignoramento del 7 ottobre 2021, con cui l’UE ha

ingiunto ad RI 1 di versargli fr. 6'300.– mensili, è stata spedita per

lettera raccomandata, ch’egli non ha ritirato,

sicché è ritornata all’UE il 16 ottobre 2021. La notifica è non­dimeno reputata avvenuta alla scadenza del termine di

giacenza postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF in relazione con l’art. 34 LEF; sentenza

del Tribunale federale 5A_969/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2.2; DTF 120 III

4; Nordmann/Oneyser in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8a

ad art. 34 LEF), ossia il 15 ottobre 2021, sicché il ricorso del 24 ottobre

2022.

è ampiamente tardivo. RI 1 doveva infatti aspettarsi tale notifica (che

non riguarda il precetto esecutivo o la comminatoria di fallimento, cui non si

applica l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC: sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.1.1), dal momento

che ha avuto co­noscenza perlomeno dei precetti esecutivi n. __________, __________,

__________ e __________, ai quali ha interposto opposizione.

D’altronde,

nello scritto 28 luglio 2022 citato dall’UE, l’avvocato di RI 1 ha effettivamente chiesto informazioni sulle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse da __________, le quali

fanno parte del gruppo n. 5 per il quale è stato eseguito il pignoramento impugnato.

L’UE ritiene quindi a ragione che il ricorrente era informato delle procedure

pendenti nei suoi confronti. Egli non ha del resto contestato le osservazioni

dell’organo esecutivo.

1.3

Che

il ricorrente, a suo dire, non abbia mai svolto in Svizzera un’ attività

indipendente non osta al pignoramento dei redditi da lui conseguiti all’estero,

i crediti contro i suoi clienti essendo infatti reputati localizzati al suo domicilio in Svizzera (DTF

140.

III 514 consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1, sentenze della CEF

15.2021.13

del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19 ottobre 2020

consid. 3). Il pignoramento impugnato non può quindi considerarsi nullo. Del

resto, siccome RI 1 non si è mai degnato di presentarsi per l’esecuzione dei

pignoramenti a suo carico, l’UE ha dovuto procedere d’ufficio a stimare i suoi

redditi, fondandosi sulle tassazioni fiscali emesse d’ufficio nei suoi

confronti, secondo cui nel 2018 e nel 2019 il suo reddito annuo da attività

lucrativa era di fr. 90'000.– lordi (e le spese professionali di fr. 2'500.–),

oltre a redditi dalla sostanza immobiliare e mobiliare (titoli e capitali) di fr. 69'000.–

annui, di cui l’UE non ha tenuto conto. Egli non risulta aver contestato né le

tassazioni fiscali né i pignoramenti

precedenti (a favore dei gruppi da n. 2 a 4), e neppure i 27 attestati

di carenza di beni emessi tra il 2019 e il 2021 per oltre fr. 500'000.–.

La sua censura risulta dunque manifestamente abusiva e come tale va respinta.

2.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo risulta senza

oggetto. In siffatte circostanze non è necessario notificare alle controparti

né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.