15.2022.138
Pignoramento dei redditi conseguiti dall’escusso all’estero Tempestività del ricorso contro il pignoramento. Nullità
2 gennaio 2023Italiano7 min
ha quindi pignorato presso l’escusso l’importo dei suoi redditi eccedente fr. 1'200.–
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2022.138
Lugano
2 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella
composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 ottobre 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 7 ottobre
2021 a favore delle nove esecuzioni del gruppo n. 5 (n. __________ ecc.) promosse
nei confronti del ricorrente;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Cinque
creditori hanno escusso RI 1 per nove crediti di oltre fr. 280'000.–
complessivi.
B. A favore del gruppo (n. 5) formata da questi
creditori, il 7 ottobre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (imprenditore)
fr.
7'500.00
Totale
fr.
7'500.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Totale
fr.
1'200.00
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso l’escusso l’importo dei suoi redditi eccedente fr. 1'200.–
(indicativamente fr. 6'300.–) con effetto immediato. Nel contempo l’UE ha ingiunto
all’escusso di trattenere dal suo salario (recte: reddito) fr. 6'300.– mensili e di
versargli mensilmente all’Ufficio. Il verbale di
pignoramento è stato emesso il 17 novembre 2021.
C. Il
20 gennaio 2022 l’UE ha emesso una prima diffida di pagamento per fr. 18'900.–
relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2021 e il 17 maggio 2022 una seconda per
fr. 44'100.– in merito ai mesi da ottobre 2021 ad aprile 2022. Con
raccomandata del 13 ottobre 2022 l’UE ha poi indirizzato all’escusso un “ultimo richiamo” per
il pagamento di fr. 75'600.– (ottobre 2021 a settembre 2022).
D. Previa
richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo, con ricorso del 24 ottobre
2022 RI 1 è insorto alla scrivente Camera contro la diffida del 13 ottobre 2022
e il sottostante pignoramento. Con osservazioni
del 27 ottobre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo
che il ricorso sia tardivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato inviato il 14 ottobre 2022 (e che il
ricorrente allega di aver ricevuto il 20 ottobre, sebbene non abbia ritirato la
raccomandata), nella misura in cui è diretto contro la diffida il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). A ben vedere, RI 1 non contesta
però tanto la diffida quanto il pignoramento, eseguito già il 7 ottobre 2021 e formalizzato
nel verbale del 17 novembre 2021. La tempestività del ricorso è pertanto
dubbia.
1.1
Il
ricorrente afferma invero di non aver ricevuto altre comunicazioni sul
pignoramento a parte la (ultima) diffida del 13 ottobre 2022. Allega inoltre di
non aver mai svolto in Svizzera un’attività indipendente, sicché il
pignoramento, che colpisce averi inesistenti, è secondo lui nullo, ciò che va
rilevato d’ufficio e in ogni grado di giudizio, di modo che il ricorso non può
essere considerato tardivo.
Nelle
sue osservazioni l’UE esprime un parere divergente, facendo notare che contro
il ricorrente sono stati emessi prima di quello ora impugnato ben tre verbali
di pignoramento il 19 giugno 2019, 20
aprile 2020 e 17 novembre 2020, in relazione ai quali sono state dovute
essere inoltrate denunce penali in ragione del mancato pa-gamento delle quote
di reddito pignorate. L’UE evidenzia altresì che il legale di RI 1 aveva
chiesto informazioni sullo stato della procedura con lettera del 28 luglio 2022.
1.2
Dagli
accertamenti svolti dalla Camera si evince che il verbale di pignoramento del 17 novembre 2021 è stato inviato
per posta semplice. Per contro la
notificazione di pignoramento del 7 ottobre 2021, con cui l’UE ha
ingiunto ad RI 1 di versargli fr. 6'300.– mensili, è stata spedita per
lettera raccomandata, ch’egli non ha ritirato,
sicché è ritornata all’UE il 16 ottobre 2021. La notifica è nondimeno reputata avvenuta alla scadenza del termine di
giacenza postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF in relazione con l’art. 34 LEF; sentenza
del Tribunale federale 5A_969/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2.2; DTF 120 III
4; Nordmann/Oneyser in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8a
ad art. 34 LEF), ossia il 15 ottobre 2021, sicché il ricorso del 24 ottobre
2022.
è ampiamente tardivo. RI 1 doveva infatti aspettarsi tale notifica (che
non riguarda il precetto esecutivo o la comminatoria di fallimento, cui non si
applica l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC: sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.1.1), dal momento
che ha avuto conoscenza perlomeno dei precetti esecutivi n. __________, __________,
__________ e __________, ai quali ha interposto opposizione.
D’altronde,
nello scritto 28 luglio 2022 citato dall’UE, l’avvocato di RI 1 ha effettivamente chiesto informazioni sulle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse da __________, le quali
fanno parte del gruppo n. 5 per il quale è stato eseguito il pignoramento impugnato.
L’UE ritiene quindi a ragione che il ricorrente era informato delle procedure
pendenti nei suoi confronti. Egli non ha del resto contestato le osservazioni
dell’organo esecutivo.
1.3
Che
il ricorrente, a suo dire, non abbia mai svolto in Svizzera un’ attività
indipendente non osta al pignoramento dei redditi da lui conseguiti all’estero,
i crediti contro i suoi clienti essendo infatti reputati localizzati al suo domicilio in Svizzera (DTF
140.
III 514 consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1, sentenze della CEF
15.2021.13
del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19 ottobre 2020
consid. 3). Il pignoramento impugnato non può quindi considerarsi nullo. Del
resto, siccome RI 1 non si è mai degnato di presentarsi per l’esecuzione dei
pignoramenti a suo carico, l’UE ha dovuto procedere d’ufficio a stimare i suoi
redditi, fondandosi sulle tassazioni fiscali emesse d’ufficio nei suoi
confronti, secondo cui nel 2018 e nel 2019 il suo reddito annuo da attività
lucrativa era di fr. 90'000.– lordi (e le spese professionali di fr. 2'500.–),
oltre a redditi dalla sostanza immobiliare e mobiliare (titoli e capitali) di fr. 69'000.–
annui, di cui l’UE non ha tenuto conto. Egli non risulta aver contestato né le
tassazioni fiscali né i pignoramenti
precedenti (a favore dei gruppi da n. 2 a 4), e neppure i 27 attestati
di carenza di beni emessi tra il 2019 e il 2021 per oltre fr. 500'000.–.
La sua censura risulta dunque manifestamente abusiva e come tale va respinta.
2.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo risulta senza
oggetto. In siffatte circostanze non è necessario notificare alle controparti
né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.