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Decisione

15.2022.139

Comminatoria di fallimento. Contestazione della necessità di convertire in franchi svizzeri un credito posto in esecuzione denominato in valuta estera nonché del tasso di cambio €/fr

18 novembre 2022Italiano6 min

interposta al precetto esecutivo (co­me si evince dalla decisione di stralcio dell’istanza di rigetto del­l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.139

Lugano

18 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14

ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 9 maggio 2022 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di

fr. 153'000.– oltre agli accessori, il 14 ottobre 2022 la sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

appurato che il 15 settembre 2022 l’escus­sa aveva ritirato l’opposizione

interposta al precetto esecutivo (co­me si evince dalla decisione di stralcio dell’istanza di rigetto del­l’opposizione

emessa il 19 settembre 2022 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud), le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con

ricorso 27 ottobre 2022, la RI 1 chiede, in via principale, che il credito

menzionato nella comminatoria di falli-mento sia espresso in euro e in via

subordinata che sia indicato in fr. 148'500.– (anziché fr. 153'000.–).

C. Con

osservazioni dell’8 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

D. Il 14 novembre 2022 la ricorrente ha

chiesto la concessione del­l’effetto sospensivo al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 contesta il tasso di cambio (€ 1.–/fr 1.02) indicato

nella comminatoria di fallimento, ritenendolo oltremodo pregiudizievole per lei.

Visto che il credito è espresso in euro, sostiene che non sussiste alcuna

necessità di convertirlo in franchi svizzeri, tanto meno usando un tasso di

cambio che non risulta essere d’attualità, giacché al 27 ottobre 2022 tale

saggio era di € 1.–/0.99 fr., sicché l’escutente otterrebbe così fr. 4'500.– in

più del dovuto. A suo parere, la censura riguarda una questione di forma, che

può essere invocata con un ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17

LEF.

Considerandi

2.1

La

questione della necessità di convertire in franchi svizzeri i crediti posti in

esecuzione denominati in valuta estera è effettivamente una questione di forma,

imposta imperativamente dall’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine

pubblico e di praticità, che non ha effetto

novativo sul credito, ossia non ne modifica la sostan­za, sicché il

debitore continua a potersi liberare pagando il suo debito direttamente al

creditore nella valuta convenuta oppure a chiedere in giudizio (art. 86 LEF)

l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio

d’esecuzione (DTF 134 III 155 consid. 2.3). Nella misura in cui tende a

ottenere che il credito menzionato nella comminatoria di fallimento sia

espresso in euro, il ricorso è pertanto infondato, oltre che tardivo, poiché

tale censura andava presentata entro dieci giorni dalla ricezione del precetto

esecutivo (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente misconosce infatti che il tasso

di cambio indicato sulla comminatoria di fallimento è esattamente lo stesso di

quello menzionato sul precetto esecutivo.

2.2

Quella

del tasso di conversione è per contro una questione che, al pari di quella

dell’importo del credito posto in esecuzione, l’e­scusso deve sollevare con

un’opposizione al precetto esecutivo, e che andrà pertanto, occorrendo,

discussa nella procedura di rigetto dell’opposizione, se viene sollevata (cfr. sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e

14.2021.158

del 19 aprile 2022 consid. 6.3.2-3). Ora, nel caso in esame la RI 1 ha ritirato la sua opposizione, sicché ha rinunciato a contestare il

tasso di cambio. La richiesta subordinata contenuta nel ricorso è pertanto

inammissibile. Ad ogni modo le rimane sempre la possibilità di versare

all’escutente il dovuto in euro, in cambio del ritiro dell’esecuzione, oppure

di chiedere in giudizio l’eventuale parte

indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione

(sopra consid. 2.1).

2.3

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto, ciò che

rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.