15.2022.139
Comminatoria di fallimento. Contestazione della necessità di convertire in franchi svizzeri un credito posto in esecuzione denominato in valuta estera nonché del tasso di cambio €/fr
18 novembre 2022Italiano6 min
interposta al precetto esecutivo (come si evince dalla decisione di stralcio dell’istanza di rigetto dell’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.139
Lugano
18 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14
ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 9 maggio 2022 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di
fr. 153'000.– oltre agli accessori, il 14 ottobre 2022 la sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE),
appurato che il 15 settembre 2022 l’escussa aveva ritirato l’opposizione
interposta al precetto esecutivo (come si evince dalla decisione di stralcio dell’istanza di rigetto dell’opposizione
emessa il 19 settembre 2022 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud), le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso 27 ottobre 2022, la RI 1 chiede, in via principale, che il credito
menzionato nella comminatoria di falli-mento sia espresso in euro e in via
subordinata che sia indicato in fr. 148'500.– (anziché fr. 153'000.–).
C. Con
osservazioni dell’8 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
D. Il 14 novembre 2022 la ricorrente ha
chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 contesta il tasso di cambio (€ 1.–/fr 1.02) indicato
nella comminatoria di fallimento, ritenendolo oltremodo pregiudizievole per lei.
Visto che il credito è espresso in euro, sostiene che non sussiste alcuna
necessità di convertirlo in franchi svizzeri, tanto meno usando un tasso di
cambio che non risulta essere d’attualità, giacché al 27 ottobre 2022 tale
saggio era di € 1.–/0.99 fr., sicché l’escutente otterrebbe così fr. 4'500.– in
più del dovuto. A suo parere, la censura riguarda una questione di forma, che
può essere invocata con un ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17
LEF.
Considerandi
2.1
La
questione della necessità di convertire in franchi svizzeri i crediti posti in
esecuzione denominati in valuta estera è effettivamente una questione di forma,
imposta imperativamente dall’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine
pubblico e di praticità, che non ha effetto
novativo sul credito, ossia non ne modifica la sostanza, sicché il
debitore continua a potersi liberare pagando il suo debito direttamente al
creditore nella valuta convenuta oppure a chiedere in giudizio (art. 86 LEF)
l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio
d’esecuzione (DTF 134 III 155 consid. 2.3). Nella misura in cui tende a
ottenere che il credito menzionato nella comminatoria di fallimento sia
espresso in euro, il ricorso è pertanto infondato, oltre che tardivo, poiché
tale censura andava presentata entro dieci giorni dalla ricezione del precetto
esecutivo (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente misconosce infatti che il tasso
di cambio indicato sulla comminatoria di fallimento è esattamente lo stesso di
quello menzionato sul precetto esecutivo.
2.2
Quella
del tasso di conversione è per contro una questione che, al pari di quella
dell’importo del credito posto in esecuzione, l’escusso deve sollevare con
un’opposizione al precetto esecutivo, e che andrà pertanto, occorrendo,
discussa nella procedura di rigetto dell’opposizione, se viene sollevata (cfr. sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e
14.2021.158
del 19 aprile 2022 consid. 6.3.2-3). Ora, nel caso in esame la RI 1 ha ritirato la sua opposizione, sicché ha rinunciato a contestare il
tasso di cambio. La richiesta subordinata contenuta nel ricorso è pertanto
inammissibile. Ad ogni modo le rimane sempre la possibilità di versare
all’escutente il dovuto in euro, in cambio del ritiro dell’esecuzione, oppure
di chiedere in giudizio l’eventuale parte
indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione
(sopra consid. 2.1).
2.3
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto, ciò che
rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.