15.2022.14
Istanza di restituzione del termine per presentare una domanda di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza
7 settembre 2022Italiano5 min
inoltrare una richiesta motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2022.14
Revisione
Lugano
7
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa dipendente dal ricorso 7
febbraio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro la “decisione”
emessa il 25 gennaio 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’
avv. PI 1 __________
ed ora sull’istanza di restituzione del termine per chiedere la revisione
della sentenza emessa il 24 giugno 2022 da questa Camera, presentata dalla
ricorrente il 27 luglio 2022;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) non disciplina
la questione della restituzione dei termini – in particolare quello di dieci giorni per chiedere la revisione di una sentenza dell’autorità
Fatti
di vigilanza (art. 28 cpv. 1 LPR) – se non in due ipotesi
(molto) particolari (art. 15a cpv. 2 [ora abrogato]
circa il termine per produrre i documenti attestanti lo stato d’indigenza e
art. 24b cpv. 3 circa il termine per contrastare la perenzione
processuale);
che
secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF chi chiede la restituzione di un termine deve
inoltrare una richiesta motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento
ed entro il medesimo termine compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso;
che
la LPR non prevede un rinvio generale alle norme della LEF in materia di termini,
ma solo rimandi puntuali (oltre a quei due già citati: art. 13 per le ferie);
che
la restituzione del termine per chiedere la revisione parrebbe pertanto essere
disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa
(LPAmm, RL 165.100) quale diritto suppletorio (art. 5 cpv. 1 LPAmm);
che
secondo l’art.
15 cpv. 2 LPAmm la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere
presentata entro dieci giorni dalla cessione dell’impedimento all’autorità
competente, la quale decide senza contraddittorio (cpv. 3);
che
la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere indecisa nella
fattispecie;
che,
infatti, l’istante non ha allegato né dimostrato la data in cui è stata ricoverata in ospedale – il certificato
medico del 25 luglio 2022 (doc. B) non lo precisa – sicché non si può
escludere ch’ella non sia stata impedita a ritirare la sentenza del 24 giugno
2022 entro il termine di giacenza postale di sette giorni a contare dalla
trasmissione dell’avviso di ritiro del 27 giugno (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm
o 138 cpv. 3 lett. a CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero entro il 7
luglio 2022, specie perché è stata capace di chiedere
alla Posta di prorogare tale termine il 28 giugno e l’8 luglio 2022 e di
ritirare la sentenza allo sportello postale l’11 luglio 2022 (tracciamento
della raccomandata n. 98.__________ e menzione sulla busta allegata all’istanza
quale doc. A);
che
il termine di dieci giorni per inoltrare un’eventuale domanda di revisione,
iniziato a decorrere per ipotesi dal 7 luglio 2022, è scaduto dopo le ferie
esecutive estive, dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art.
13 LPR), il 4 agosto 2022 (art. 16 cpv. 1 LPAmm o 63 LEF);
che
il termine di cui è chiesta la restituzione non era quindi ancora scaduto al
momento della presentazione della domanda, il 27 luglio 2022, di modo che l’istante
disponeva ancora dei giorni previsti dalla legge (LPAmm o LEF) dopo la fine
delle ferie per presentare la domanda di revisione;
che
l’istanza di restituzione del termine era pertanto inutile e di conseguenza
irricevibile;
ch’essa
seguirebbe la stessa sorte anche sotto il profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF
siccome RI 1 non ha presentato alcuna istanza di revisione rispettosa dei
requisiti di legge entro il 12 agosto 2022 (v. ordinanza del 2 agosto 2022);
che
ad ogni modo l’istanza risulta infondata nel merito, siccome perché possa
essere accolta non
basta che l’interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato a
incaricare un terzo di compiere gli atti di
procedura necessari (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_666/2014 del
7 gennaio 2015 consid. 4.2. e 1P.319/1998 dell’8 febbraio 1999, RDAT
II-1999 n. 8, pag. 32; per analogia, in merito all’art. 35 cpv. 1 OG: DTF 119
Considerandi
II 87, consid. 2/a e i riferimenti);
che nel caso in esame l’istante non ha allegato
(e ancor meno provato) di essere stata impossibilitata a incaricare un
terzo di presentare l’istanza di revisione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 LPR).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ __________
.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.