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Decisione

15.2022.14

Istanza di restituzione del termine per presentare una domanda di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza

7 settembre 2022Italiano5 min

inoltrare una richiesta motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2022.14

Revisione

Lugano

7

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa dipendente dal ricorso 7

febbraio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro la “decisione”

emes­sa il 25 gennaio 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’

avv. PI 1 __________

ed ora sull’istanza di restituzione del termine per chiedere la revisione

della sentenza emessa il 24 giugno 2022 da questa Camera, presentata dalla

ricorrente il 27 luglio 2022;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che la legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) non disciplina

la questio­ne della restituzione dei termini – in particolare quello di dieci gior­ni per chiedere la revisione di una sentenza dell’autorità

Fatti

di vigilanza (art. 28 cpv. 1 LPR) – se non in due ipotesi

(molto) particolari (art. 15a cpv. 2 [ora abrogato]

circa il termine per produrre i documenti attestanti lo stato d’indigenza e

art. 24b cpv. 3 circa il termine per contrastare la perenzione

processuale);

che

secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF chi chiede la restituzione di un termine deve

inoltrare una richiesta motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento

ed entro il medesimo termine compiere presso l’autorità competente l’atto

omesso;

che

la LPR non prevede un rinvio generale alle norme della LEF in materia di termini,

ma solo rimandi puntuali (oltre a quei due già citati: art. 13 per le ferie);

che

la restituzione del termine per chiedere la revisione parrebbe pertanto essere

disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa

(LPAmm, RL 165.100) quale diritto suppletorio (art. 5 cpv. 1 LPAmm);

che

secondo l’art.

15 cpv. 2 LPAmm la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere

presentata entro dieci giorni dalla cessione dell’impedimento all’autorità

competente, la quale decide senza contraddittorio (cpv. 3);

che

la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere indecisa nella

fattispecie;

che,

infatti, l’istante non ha allegato né dimostrato la data in cui è stata ricoverata in ospedale – il certificato

medico del 25 luglio 2022 (doc. B) non lo precisa – sicché non si può

escludere ch’ella non sia stata impedita a ritirare la sentenza del 24 giugno

2022 entro il termine di giacenza postale di sette giorni a contare dalla

trasmissione dell’avviso di ritiro del 27 giugno (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm

o 138 cpv. 3 lett. a CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero entro il 7

luglio 2022, specie perché è stata capace di chiedere

alla Posta di prorogare tale termine il 28 giugno e l’8 luglio 2022 e di

ritirare la sentenza allo sportello postale l’11 luglio 2022 (tracciamento

della raccomandata n. 98.__________ e menzione sulla busta allegata all’istanza

quale doc. A);

che

il termine di dieci giorni per inoltrare un’eventuale domanda di revisione,

iniziato a decorrere per ipotesi dal 7 luglio 2022, è scaduto dopo le ferie

esecutive estive, dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art.

13 LPR), il 4 agosto 2022 (art. 16 cpv. 1 LPAmm o 63 LEF);

che

il termine di cui è chiesta la restituzione non era quindi ancora scaduto al

momento della presentazione della domanda, il 27 luglio 2022, di modo che l’istante

disponeva ancora dei giorni previsti dalla legge (LPAmm o LEF) dopo la fine

delle ferie per presentare la domanda di revisione;

che

l’istanza di restituzione del termine era pertanto inutile e di conseguenza

irricevibile;

ch’essa

seguirebbe la stessa sorte anche sotto il profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF

siccome RI 1 non ha presentato alcuna istanza di revisione rispettosa dei

requisiti di legge entro il 12 agosto 2022 (v. ordinanza del 2 agosto 2022);

che

ad ogni modo l’istanza risulta infondata nel merito, siccome perché possa

essere accolta non

basta che l’interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato a

incaricare un terzo di compiere gli atti di

procedura necessari (cfr. sentenze del Tribunale fe­derale 8C_666/2014 del

7 gennaio 2015 consid. 4.2. e 1P.319/1998 dell’8 febbraio 1999, RDAT

II-1999 n. 8, pag. 32; per analogia, in merito all’art. 35 cpv. 1 OG: DTF 119

Considerandi

II 87, consid. 2/a e i riferimenti);

che nel caso in esame l’istante non ha allegato

(e ancor meno pro­vato) di essere stata impossibilitata a incaricare un

terzo di presentare l’istanza di revisione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 LPR).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ __________

.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.