15.2022.140
Pignoramento di averi bancari considerati come risparmi illimitatamente pignorabili. Gratuito patrocinio
24 aprile 2023Italiano10 min
novembre 2021 e il 9 maggio 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.140
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, nelle esecuzioni n. __________66 e __________06 promosse nei
confronti della ricorrente rispettivamente dalle società
PI 2,
(rappresentata dall’RA 1, ,
e patrocinata dall’avv. PR 1)
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________66 e __________06 emessi il 12
novembre 2021 e il 9 maggio 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), le società PI 2, ed PI 1, procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente
di fr. 148'596.– e fr. 2'872.40.
B. Dando
seguito alle domande di proseguimento degli escutenti, il 13 settembre 2022 l’UE ha proceduto al
pignoramento della relazione bancaria n. __________ intestata all’escussa
presso PI 3, il cui saldo era di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022, giorno
in cui l’Ufficio ne ha scoperto l’esistenza, nonché della parte della rendita
di perdita di guadagno a causa di malattia che RI 1 percepiva dalla PI 4,
eccedente il suo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'035.– mensili. L’Ufficio
ha quindi emesso il verbale di pignoramento il 13 ottobre 2022 e l’ha
notificato alle parti.
C. Con
ricorso del 27 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,
chiedendo l’annullamento del pignoramento del conto bancario e la restituzione
del saldo di fr. 16'096.–. In
via subordinata, domanda ch’esso sia limitato a fr. 5'389.– con liberazione del residuo a suo favore.
Ella postula altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Mediante
osservazioni del 9 novembre 2022 l’PI 2 chiede la reiezione del gravame, mentre
nelle sue del 4 gennaio 2023 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera. L’PI
1 è invece rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2022, il ricorso
presentato il 27 ottobre successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2.
La
ricorrente sostiene che i fr. 16'096.– registrati sul conto pignorato sono
il provento delle indennità di perdita di guadagno a causa di malattia da lei
ricevute durante i mesi precedenti al pignoramento e accantonate per far fronte
al debito di fr. 15'000.– contratto il 1° dicembre 2021 nei confronti dell’amico
PI 5, al fine di provvedere al suo fabbisogno minimo durante
il tempo in cui la sua assicurazione aveva sospeso il versamento delle
indennità. Specifica in proposito che l’ultimo pagamento, relativo al gennaio
2021.
(recte: 2022), è avvenuto il 25 febbraio 2022 e che, a parte alcuni
arretrati di salario, la restituzione di oneri sociali per diverse migliaia di
franchi e un’indennità di disoccupazione riferita al periodo dal 14 febbraio al
15.
marzo 2022, che in seguito ha dovuto restituire, ella non ha beneficiato più
di alcuna entrata dal febbraio al maggio 2022, sicché ha dovuto far capo al prestito.
Spiega inoltre che a seguito di un suo reclamo, l’assicurazione ha deciso di
protrarre l’erogazione delle prestazioni sino al 21 ottobre 2022, versandole gli
arretrati in un paio di occasioni, o meglio fr. 9'091.– alla fine del mese
di maggio e fr. 11'184.– alla fine del mese di giugno 2022, mentre dal
luglio 2023 ha regolarmente percepito fr. 4'620.– mensili. Rileva tuttavia
che dal 21 ottobre 2022 non consegue alcun reddito e a causa del pignoramento
dei suoi averi bancari neppure possiede più alcuna risorsa finanziaria, ragione
per cui, in attesa della decisione dell’assicurazione invalidità circa la richiesta
di una rendita, ella dovrà rivolgersi ai servizi sociali per poter sopperire al
suo minimo d’esistenza valutato dall’UE in fr. 3'035.– al mese. Ciò posto,
l’insorgente reputa che il pignoramento sia eccessivo, siccome la priva di
qualsivoglia mezzo per far fronte al
proprio fabbisogno minimo, e ne chiede dunque l’annullamento. In via
subordinata, domanda ch’esso sia limitato al massimo a fr. 5'389.–, pari
al minimo esistenziale moltiplicato per 3.4, giacché l’importo pignorato (fr. 16'069.–)
corrisponde a 3.4 indennità per malattia percepite. A suo dire, in tal modo il
pignoramento sarebbe calcolato come se le indennità fossero state percepite e
consumate, sicché ella potrebbe mantenersi nei prossimi mesi e – auspica pure –
entro l’emanazione della decisione dell’assicurazione invalidità.
2.1
Secondo
consolidata giurisprudenza, i redditi, anche impignorabili (in base agli
art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie
spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato,
sono illimitatamente pignorabili (sentenze della CEF 15.2021. 127 del 25 febbraio
2022.
consid. 4.1 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c,
consid. 5.1, e riferimenti citati).
2.2
Nel
caso in rassegna, in occasione dell’interrogatorio dell’8 settembre 2022 RI 1
ha dichiarato all’UE che dal febbraio al giugno 2022 aveva vissuto grazie ai
prestiti concessi dall’amico PI 5 per fr. 15'000.–, producendo la convenzione
stipulata con lui il 1° dicembre 2021, e che non li aveva ancora rimborsati. Ella
ha pure aggiunto che il saldo sul conto bancario pignorato era costituito di
arretrati d’indennità di perdita di guadagno (verbale interno delle operazioni
di pignoramento dell’8 settembre 2022, pag. 2). Gli estratti della relazione
bancaria allegati al ricorso (doc. C) delineano però una situazione diversa
rispetto a quella narrata dall’escussa. Si evince invero che nel periodo dal febbraio
al giugno 2022 sono stati accreditati sul conto indennità di perdita di
guadagno dalla PI 4 per fr. 24'895.–, indennità di disoccupazione per fr. 2'080.15
e restituzione di oneri sociali dalla __________ per fr. 4'042.95, ossia fr. 31'018.10
complessivamente, che coprono ampiamente il suo minimo d’esistenza di fr. 15'175.–
(fr. 3'035.– x 5 mesi) per lo stesso periodo, l’escussa non avendo allegato
né dimostrato che all’epoca il suo minimo vitale era superiore a quello
stabilito in seguito dall’Ufficio. D’altron-de, dagli atti non risulta che il
conto sia stato alimentato con il prestito di fr. 15'000.– né che i
diversi prelevamenti effettuati dalla debitrice avessero per scopo il suo
rimborso, l’insorgente stessa avendo del resto ammesso di non averlo
restituito. Ad ogni modo, la sua assicurazione le ha poi versato le indennità dei
mesi da febbraio ad aprile 2022 alla fine del maggio e del giugno 2022 (doc.
B). RI 1 ha quindi potuto far fronte al suo fabbisogno minimo per quel periodo facendo
ricorso unicamente a mezzi propri.
2.3
Sempre
dalla lettura degli estratti conto allegati al ricorso si evince che per i mesi
da febbraio a luglio 2022 la ricorrente ha incassato fr. 35'638.10, che,
dedotto il suo fabbisogno minimo per 6 mesi di fr. 18'210.– (fr. 3'035.– x 6), lasciano un’eccedenza di fr. 17'428.10
superiore al saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 pignorato dall’UE,
eccedenza che aumenta a fr. 20'325.80 a fine agosto e a fr. 24'945.80
a fine settembre 2022; gli addebiti, per la maggior parte avvenuti mediante
prelevamenti a contanti, hanno sempre ecceduto il suo minimo esistenziale (fr. 18'391.44
da febbraio a giugno del 2022, poi saliti a
fr. 25'850.01 a fine luglio, fr. 25'865.01 a fine agosto e fr. 36'786.37
a fine settembre del 2022. La restituzione dell’indennità di disoccupazione di fr. 2'080.15
risulta poi essere avvenuta con la cessione a debita concorrenza della pretesa
dell’escussa nei confronti della PI 4 (doc. H) e non mediante l’addebito del
suo conto. Il saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 oggetto del
pignoramento avversato costituisce quindi a tutti gli effetti un risparmio
illimitatamente pignorabile, siccome si tratta di entrate non utilizzate per
far fronte al fabbisogno minimo e quindi risparmiate. Del resto, il saldo del
conto a fine agosto 2022 ammontava a fr. 22'011.66,
sicché anche il minimo d’esistenza di quel mese (di fr. 3'035.–) è stato
garantito all’escussa. L’operato dell’organo esecutivo si rivela
pertanto conforme alla legge.
2.4
Non
porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la
debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari
pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla
rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti
ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al
periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno
dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili
nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi
risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF,
sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in
futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua
famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte
tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto
sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a
mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto,
non ha (interamente) consumato.
3.
Per
quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio, le
condizioni della sua concessione sono disciplinate dagli art. 117 e segg. CPC,
per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 della
legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL
178.300). La designazione di un patrocinatore d’ufficio
è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC), all’esigenza che la misura sia necessaria
per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza
della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in
principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF,
ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza
di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi
indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,
il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti
interessi in gioco (sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 5
e riferimenti citati).
Nella
fattispecie, il ricorso appariva d’acchito votato all’insuccesso a una semplice
lettura degli estratti della relazione bancaria allegati al ricorso. Non
risultava poi data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome l’insorgente avrebbe
potuto senza difficoltà sollevare le sue critiche nei confronti della decisione
impugnata senza far capo a un avvocato, come del resto aveva già fatto in
occasione del suo interrogatorio dell’8 settembre 2022. La domanda di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respinta.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– , ,
, ,
;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.