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Decisione

15.2022.140

Pignoramento di averi bancari considerati come risparmi illimitatamente pignorabili. Gratuito patrocinio

24 aprile 2023Italiano10 min

novembre 2021 e il 9 maggio 2022 dalla sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.140

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, nelle esecuzioni n. __________66 e __________06 promosse nei

confronti della ricorrente rispettivamente dalle società

PI 2,

(rappresentata dall’RA 1, ,

e patrocinata dall’avv. PR 1)

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________66 e __________06 emessi il 12

novembre 2021 e il 9 maggio 2022 dalla sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione

(UE), le società PI 2, ed PI 1, procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente

di fr. 148'596.– e fr. 2'872.40.

B. Dando

seguito alle domande di proseguimento degli escutenti, il 13 settembre 2022 l’UE ha proceduto al

pignoramento della relazione bancaria n. __________ intestata all’escussa

presso PI 3, il cui saldo era di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022, giorno

in cui l’Ufficio ne ha scoperto l’esistenza, nonché della parte della rendita

di perdita di guadagno a causa di malattia che RI 1 percepiva dalla PI 4,

eccedente il suo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'035.– mensili. L’Ufficio

ha quindi emesso il verbale di pignoramento il 13 ottobre 2022 e l’ha

notificato alle parti.

C. Con

ricorso del 27 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,

chiedendo l’annullamento del pignoramento del conto bancario e la restituzione

del saldo di fr. 16'096.–. In

via subordinata, domanda ch’esso sia limitato a fr. 5'389.– con liberazione del residuo a suo favore.

Ella postula altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Mediante

osservazioni del 9 novembre 2022 l’PI 2 chiede la reiezione del gravame, mentre

nelle sue del 4 gennaio 2023 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera. L’PI

1 è invece rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2022, il ricorso

presentato il 27 ottobre successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

La

ricorrente sostiene che i fr. 16'096.– registrati sul conto pignorato sono

il provento delle indennità di perdita di guadagno a cau­sa di malattia da lei

ricevute durante i mesi precedenti al pignoramento e accantonate per far fronte

al debito di fr. 15'000.– contratto il 1° dicembre 2021 nei confronti dell’amico

PI 5, al fine di provvedere al suo fabbisogno minimo durante

il tempo in cui la sua assicurazione aveva sospeso il versamento delle

indennità. Specifica in proposito che l’ultimo pagamento, relativo al gennaio

2021.

(recte: 2022), è avvenuto il 25 febbraio 2022 e che, a parte alcuni

arretrati di salario, la restituzione di oneri sociali per diverse migliaia di

franchi e un’indennità di disoccupazione riferita al periodo dal 14 febbraio al

15.

marzo 2022, che in seguito ha dovuto restituire, ella non ha beneficiato più

di alcuna entrata dal febbraio al maggio 2022, sicché ha dovuto far capo al prestito.

Spiega inoltre che a seguito di un suo reclamo, l’assicurazione ha deciso di

protrarre l’erogazione delle prestazioni sino al 21 ottobre 2022, versandole gli

arretrati in un paio di occasioni, o meglio fr. 9'091.– alla fine del mese

di maggio e fr. 11'184.– alla fine del mese di giugno 2022, mentre dal

luglio 2023 ha regolarmente percepito fr. 4'620.– mensili. Rileva tuttavia

che dal 21 ottobre 2022 non consegue alcun reddito e a causa del pignoramento

dei suoi averi bancari neppure possiede più alcuna risorsa finanziaria, ragione

per cui, in attesa della decisione dell’assicurazione invalidità circa la richiesta

di una rendita, ella dovrà rivolgersi ai servizi sociali per poter sopperire al

suo minimo d’esistenza valutato dall’UE in fr. 3'035.– al mese. Ciò posto,

l’insorgente reputa che il pignoramento sia eccessivo, siccome la priva di

qualsivoglia mezzo per far fronte al

proprio fabbisogno minimo, e ne chiede dunque l’annul­lamento. In via

subordinata, domanda ch’esso sia limitato al mas­simo a fr. 5'389.–, pari

al minimo esistenziale moltiplicato per 3.4, giacché l’importo pignorato (fr. 16'069.–)

corrisponde a 3.4 indennità per malattia percepite. A suo dire, in tal modo il

pignoramento sarebbe calcolato come se le indennità fossero state percepite e

consumate, sicché ella potrebbe mantenersi nei prossimi mesi e – auspica pure –

entro l’emanazione della decisione dell’assicurazione invalidità.

2.1

Secondo

consolidata giurisprudenza, i redditi, anche impignorabili (in base agli

art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie

spese esistenziali, ovvero che ha risparmia­to,

sono illimitatamente pignorabili (sentenze della CEF 15.2021. 127 del 25 febbraio

2022.

consid. 4.1 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c,

consid. 5.1, e riferimenti citati).

2.2

Nel

caso in rassegna, in occasione dell’interrogatorio dell’8 settembre 2022 RI 1

ha dichiarato all’UE che dal febbraio al giugno 2022 aveva vissuto grazie ai

prestiti concessi dall’amico PI 5 per fr. 15'000.–, producendo la convenzione

stipulata con lui il 1° dicembre 2021, e che non li aveva ancora rimborsati. Ella

ha pure aggiunto che il saldo sul conto bancario pignorato era costituito di

arretrati d’indennità di perdita di guadagno (verbale interno delle operazioni

di pignoramento dell’8 settembre 2022, pag. 2). Gli estratti della relazione

bancaria allegati al ricorso (doc. C) delineano però una situazione diversa

rispetto a quella narrata dall’escussa. Si evince invero che nel periodo dal febbraio

al giugno 2022 sono stati accreditati sul conto indennità di perdita di

guadagno dalla PI 4 per fr. 24'895.–, indennità di disoccupazione per fr. 2'080.15

e restituzione di oneri sociali dalla __________ per fr. 4'042.95, ossia fr. 31'018.10

complessivamente, che coprono ampiamente il suo minimo d’esistenza di fr. 15'175.–

(fr. 3'035.– x 5 mesi) per lo stesso periodo, l’escussa non avendo allegato

né dimostrato che all’epoca il suo minimo vitale era superiore a quello

stabilito in seguito dall’Ufficio. D’altron­-de, dagli atti non risulta che il

conto sia stato alimentato con il prestito di fr. 15'000.– né che i

diversi prelevamenti effettuati dalla debitrice avessero per scopo il suo

rimborso, l’insorgente stessa avendo del resto ammesso di non averlo

restituito. Ad ogni modo, la sua assicurazione le ha poi versato le indennità dei

mesi da febbraio ad aprile 2022 alla fine del maggio e del giugno 2022 (doc.

B). RI 1 ha quindi potuto far fronte al suo fabbisogno minimo per quel periodo facendo

ricorso unicamente a mezzi propri.

2.3

Sempre

dalla lettura degli estratti conto allegati al ricorso si evince che per i mesi

da febbraio a luglio 2022 la ricorrente ha incassato fr. 35'638.10, che,

dedotto il suo fabbisogno minimo per 6 mesi di fr. 18'210.– (fr. 3'035.– x 6), lasciano un’eccedenza di fr. 17'428.10

superiore al saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 pignorato dall’UE,

eccedenza che aumenta a fr. 20'325.80 a fine agosto e a fr. 24'945.80

a fine settembre 2022; gli addebiti, per la maggior parte avvenuti mediante

prelevamenti a contanti, hanno sempre ecceduto il suo minimo esistenziale (fr. 18'391.44

da febbraio a giugno del 2022, poi saliti a

fr. 25'850.01 a fine luglio, fr. 25'865.01 a fine agosto e fr. 36'786.37

a fine settembre del 2022. La restituzione dell’indennità di disoccupazione di fr. 2'080.15

risulta poi essere avvenuta con la cessione a debita concorrenza della pretesa

dell’escussa nei confronti della PI 4 (doc. H) e non mediante l’addebito del

suo conto. Il saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 oggetto del

pignoramento avversato costituisce quindi a tutti gli effetti un risparmio

illimitatamente pignorabile, siccome si tratta di entrate non utilizzate per

far fronte al fabbisogno minimo e quindi risparmiate. Del resto, il saldo del

conto a fine agosto 2022 ammontava a fr. 22'011.66,

sicché anche il minimo d’esistenza di quel mese (di fr. 3'035.–) è stato

garantito all’escus­sa. L’operato dell’organo esecutivo si rivela

pertanto conforme alla legge.

2.4

Non

porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la

debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari

pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla

rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti

ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al

periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno

del­l’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamen­te pignorabili

nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi

risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF,

sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in

futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua

famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte

tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto

sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a

mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto,

non ha (interamente) consumato.

3.

Per

quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio, le

condizioni della sua concessione sono disciplinate dagli art. 117 e segg. CPC,

per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 della

legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL

178.300). La designazione di un patrocinatore d’ufficio

è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di

successo della domanda (art. 117 CPC), all’esigenza che la misura sia necessaria

per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza

della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in

principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF,

ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza

di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi

indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,

il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti

interessi in gioco (sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 5

e riferimenti citati).

Nella

fattispecie, il ricorso appariva d’acchito votato all’insuccesso a una semplice

lettura degli estratti della relazione bancaria allegati al ricorso. Non

risultava poi data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome l’insorgente avrebbe

potuto senza difficoltà sollevare le sue critiche nei confronti della decisione

impugnata sen­za far capo a un avvocato, come del resto aveva già fatto in

occasione del suo interrogatorio dell’8 settembre 2022. La domanda di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respin­ta.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– , ,

, ,

;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.