15.2022.142
Comminatoria di fallimento. Censure riferite a un’altra esecuzione, in cui non è stata emessa la comminatoria impugnata
24 febbraio 2023Italiano5 min
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
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Incarto n.
15.2022.142
Lugano
24 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre
2022 nell’esecuzione n. __________32 promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________32 promossa il 21 giugno
2022 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di canoni di locazione per il
periodo dall’agosto 2021 al febbraio 2022 di complessivi fr. 3'250.– oltre
ad accessori, il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato
la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso del 27 ottobre 2022 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Nelle
sue osservazioni del 31 ottobre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 fa valere che con decisione del 31 maggio 2022 il
Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha respinto l’istanza di rigetto
provvisorio presentata dalla PI 1 contro l’opposizione interposta dall’escussa
avverso il precetto esecutivo n. __________99, sicché – a suo dire – la
procedente non era legittimata a chiedere la continuazione dell’esecuzione e l’UE
Considerandi
a emettere la comminatoria di fallimento. Rileva altresì che con sentenza 14.2022.71
del 12 ottobre 2022 questa Camera, adita mediante reclamo dall’escutente, ha
del resto annullato la predetta decisione, rinviando la causa al Giudice di pace
per un nuovo giudizio, ragione per cui secondo la ricorrente, nella fattispecie
difetta tuttora una decisione esecutiva di rigetto della sua opposizione.
3.
Come
rimarca giustamente l’Ufficio nelle proprie osservazioni, a ben vedere le
censure mosse dall’insorgente e le decisioni prodotte con il ricorso fanno in
realtà riferimento all’esecuzione n. __________99, che la stessa PI 1
aveva promosso il 7 luglio 2021 nei confronti della RI 1, ma per l’incasso di
altre pretese, ovvero de i canoni di locazione per il periodo dal gennaio al
luglio 2021 (doc. B). Ora, è vero che tale esecuzione è tuttora ferma allo
stadio dell’opposizione interposta dall’escussa il 21 settembre 2021 (v. le
registrazioni nel sistema informatico “Themis” dell’UE), ma la comminatoria di
fallimento impugnata è stata emessa nell’esecuzione –diversa – n. __________32 (consid. A), alla quale la debitrice non
dimostrata di aver formulato opposizione tempestivamente, come si evince dall’esemplare
del precetto esecutivo n. __________32 per il creditore agli atti, sicché
la PI 1 era legittimata a chiederne il proseguimento (art. 88 cpv. 1 LEF) e l’Ufficio
a emettere la comminatoria di fallimento, l’escussa essendo iscritta nel
registro di commercio in qualità di società a garanzia limitata (art. 39 cpv. 1
n. 9 LEF). Alla luce di tali circostanze, il ricorso s’avvera dunque
manifestamente infondato.
4.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né
il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla RI 1, c/o , , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.