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Decisione

15.2022.142

Comminatoria di fallimento. Censure riferite a un’altra esecuzione, in cui non è stata emessa la comminatoria impugnata

24 febbraio 2023Italiano5 min

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.142

Lugano

24 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre

2022 nell’esecuzione n. __________32 promossa nei confronti della ricorrente

dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________32 promossa il 21 giugno

2022 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’in­­casso di canoni di locazione per il

periodo dall’agosto 2021 al febbraio 2022 di complessivi fr. 3'250.– oltre

ad accessori, il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato

la comminatoria di fallimento.

B. Con

ricorso del 27 ottobre 2022 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento.

C. Nelle

sue osservazioni del 31 ottobre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 fa valere che con decisione del 31 maggio 2022 il

Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha respinto l’istanza di rigetto

provvisorio presentata dalla PI 1 contro l’opposizione interposta dall’e­­scussa

avverso il precetto esecutivo n. __________99, sicché – a suo dire – la

procedente non era legittimata a chiedere la continuazione dell’esecuzione e l’UE

Considerandi

a emettere la comminatoria di fallimento. Rileva altresì che con sentenza 14.2022.71

del 12 ottobre 2022 questa Camera, adita mediante reclamo dall’escutente, ha

del resto annullato la predetta decisione, rinviando la causa al Giudice di pace

per un nuovo giudizio, ragione per cui secondo la ricorrente, nella fattispecie

difetta tuttora una decisione esecutiva di rigetto della sua opposizione.

3.

Come

rimarca giustamente l’Ufficio nelle proprie osservazioni, a ben vedere le

censure mosse dall’insorgente e le decisioni prodotte con il ricorso fanno in

realtà riferimento all’esecuzione n. __________99, che la stessa PI 1

aveva promosso il 7 luglio 2021 nei confronti della RI 1, ma per l’incasso di

altre pretese, ovvero de i canoni di locazione per il periodo dal gennaio al

luglio 2021 (doc. B). Ora, è vero che tale esecuzione è tuttora ferma allo

stadio dell’opposizione interposta dall’escussa il 21 settembre 2021 (v. le

registrazioni nel sistema informatico “Themis” dell’UE), ma la comminatoria di

fallimento impugnata è stata emessa nell’esecuzione –diversa – n. __________32 (consid. A), alla quale la debitrice non

dimostrata di aver formulato opposizione tempestivamente, come si evince dall’esemplare

del precetto esecutivo n. __________32 per il creditore agli atti, sicché

la PI 1 era legittimata a chiederne il proseguimento (art. 88 cpv. 1 LEF) e l’Ufficio

a emettere la comminatoria di fallimento, l’escussa essendo iscritta nel

registro di commercio in qualità di società a garanzia limitata (art. 39 cpv. 1

n. 9 LEF). Alla luce di tali circostanze, il ricorso s’avvera dunque

manifestamente infondato.

4.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né

il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla RI 1, c/o , , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.