15.2022.143
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
14 marzo 2023Italiano10 min
i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.143
Lugano
14 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 2
novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1,
nell’eredità fu PI 9 († 2011),
composta oltre a PI 1 di
PI 2,
PI 3,
nelle varie
esecuzioni dei gruppi 2, 3, 4 e 5 promosse contro l’escusso da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Cantone dei Grigioni, Coira
(rappresentato dall’Amministrazione delle imposte,
Coira)
Comune di ,
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, )
PI 4,
PI 10,
ritenuto
in
fatto:
A. Nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 27'000.–
complessivi, il 7 novembre 2019, il 10 dicembre 2020, il 13 ottobre 2021 e il 6
maggio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i
diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della nonna fu PI 9,
composta anche di PI 2, sorella del debitore, e PI 3, sua zia. L’Ufficio ha
indicato quale bene appartenente alla comunione il fondo n. __________ sito nel
Comune di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza
il valore di stima di fr. 1.–.
B. Avendo
Fatti
i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati
a un’udienza tenutasi il 23 febbraio 2022 a norma
dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione
(ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione è potuta essere
raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori, eccetto il Comune di __________.
In questo frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 215'000.–
e ha accertato che non vi sono oneri ipotecari. L’organo esecutivo ha altresì
indicato nel verbale d’udienza che la quota ereditaria attribuita al debitore è
di ⅓, corrispondente a fr. 71'666.–
(⅓ di fr. 215'000.–).
C. Il 19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un
termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è
pervenuta alcuna proposta.
D. Con
istanza del 2 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati,
preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Lo stesso giorno ha però
ritirato l’istanza e ne ha presentata una nuova il 9 novembre 2022, dopo aver contattato
PI 3, rappresentante della comunione, per accertare i reali rapporti di
parentela tra l’escusso e la defunta. Nella nuova istanza ha confermato il
valore di fr. 215'000.– dell’intera sostanza ereditaria, ma ha corretto quello
dell’interessenza del debitore da fr. 71'666.– a fr. 53'750.–,
specificando ch’egli partecipa nella comunione in ragione di ¼, essendo nipote
della defunta nonna PI 9. L’organo esecutivo ha inoltre preavvisato lo
scioglimento della comunione ereditaria anziché la vendita all’asta dell’interessenza.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in
comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo
di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi
in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia
la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della
quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,
la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita
a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare
quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti
posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo
dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga
aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.121/122/123 del 3 febbraio 2023, consid. 1).
2.
Nel
caso in rassegna, con la nuova istanza 9 novembre 2022 l’Ufficio ha rettificato
la quota ereditaria spettante al debitore da ⅓ a ¼, ritenendo che costui
è il nipote della defunta nonna PI 9. Dal documento denominato “Notifica di partecipazione al reddito e alla sostanza
di comunioni ereditarie” del Cantone dei Grigioni presente agli atti
risulta effettivamente che i membri della comunione ereditaria fu PI 9 sono PI 3, in ragione del 50%, PI 2 in ragione del 25% e PI 1 in
ragione del 25%. Secondo quanto registrato nella banca dati dei movimenti della
popolazione (Movpop) emerge inoltre che la madre (PI 11) dell’escusso e della
sorella PI 2 è deceduta il 10 agosto 2000 ed era figlia di PI 9. È vero che il
nome indicato nel Movpop diverge da quello dichiarato dall’Ufficio e menzionato
nel predetto documento per quanto concerne l’ultima lettera, ma non v’è ragione
di dubitare che si tratti della stessa persona, i membri della comunione e le
altre parti interessate, cui è stata notificata una copia dell’istan-za, non
avendo sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ciò posto, l’UE ha stimato in fr. 53'750.–
la quota ereditaria del debitore e nessuna parte interessata ha contestato
siffatta stima. L’Ufficio ha inoltre precisato che al 2 novembre 2022 le
pretese dei creditori ammontavano a fr. 30'957.20, ovvero poco più della
metà del valore della quota di PI 1.
3.
Alla
luce di quanto precede, poiché il valore dell’interessenza pignorata è
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione
entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia
la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra
consid. 1).
3.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della
quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui
è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di fr. 30'957.20 (sopra ad D), è sensibilmente inferiore
al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione
ereditaria della nonna, di fr. 53'750.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione della quota, si
rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
3.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione: lo scioglimento della
comunione ereditaria. La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di
quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del
valore dell’interessenza, le spese
connesse alla divisione della
successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione
(art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE
di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.
n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è
stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti
e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,
op. cit., n. 15 ad art. 132, sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre
2022, consid. 3.2).
4.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
4.1
Incomberà
quindi a esso chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2021.105
del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione
devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia
alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).
Contrariamente a quanto sostenuto da Gilléron
(Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv.
4.
e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero
agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del
debitore.
4.2
L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a
realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere
disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali
la quota è stata pignorata.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 9, di
cui egli è membro insieme a PI 2 e PI 3, di chiederne lo scioglimento e di
procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione,
secondo le indicazioni del considerando 4, fatte salve le soluzioni
alternative menzionate in fondo al considerando 3.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e,
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.