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Decisione

15.2022.143

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

14 marzo 2023Italiano10 min

i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.143

Lugano

14 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 2

novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il

modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1,

nell’eredità fu PI 9 († 2011),

composta oltre a PI 1 di

PI 2,

PI 3,

nelle varie

esecuzioni dei gruppi 2, 3, 4 e 5 promosse contro l’escusso da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

Cantone dei Grigioni, Coira

(rappresentato dall’Amministrazione delle imposte,

Coira)

Comune di ,

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, )

PI 4,

PI 10,

ritenuto

in

fatto:

A. Nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 27'000.–

complessivi, il 7 novembre 2019, il 10 dicembre 2020, il 13 ottobre 2021 e il 6

maggio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i

diritti spettan­ti all’escusso nella comunione ereditaria della nonna fu PI 9,

composta anche di PI 2, sorella del debitore, e PI 3, sua zia. L’Ufficio ha

indicato quale bene appartenente alla comunione il fondo n. __________ sito nel

Comune di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza

il valore di stima di fr. 1.–.

B. Avendo

Fatti

i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati

a un’udienza tenutasi il 23 febbraio 2022 a norma

dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione

(ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione è potuta essere

raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori, eccetto il Comune di __________.

In questo frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 215'000.–

e ha accertato che non vi sono oneri ipotecari. L’organo esecutivo ha altresì

indicato nel verbale d’udienza che la quota ereditaria attribuita al debitore è

di ⅓, corrispondente a fr. 71'666.–

(⅓ di fr. 215'000.–).

C. Il 19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un

termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è

pervenuta alcuna proposta.

D. Con

istanza del 2 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati,

preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Lo stesso giorno ha però

ritirato l’istanza e ne ha presentata una nuova il 9 novembre 2022, dopo aver contattato

PI 3, rappresentante della comunione, per accertare i reali rapporti di

parentela tra l’escusso e la defunta. Nella nuova istanza ha confermato il

valore di fr. 215'000.– dell’intera sostanza ereditaria, ma ha corretto quello

dell’interessenza del debitore da fr. 71'666.– a fr. 53'750.–,

specificando ch’egli partecipa nella comunione in ragione di ¼, essendo nipote

della defunta nonna PI 9. L’organo esecutivo ha inoltre preavvisato lo

scioglimento della comunione ereditaria anziché la vendita all’asta dell’interessenza.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in

comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo

di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei casi

in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia

la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della

quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.121/122/123 del 3 febbraio 2023, consid. 1).

2.

Nel

caso in rassegna, con la nuova istanza 9 novembre 2022 l’Uf­ficio ha rettificato

la quota ereditaria spettante al debitore da ⅓ a ¼, ritenendo che costui

è il nipote della defunta nonna PI 9. Dal documento denominato “Notifica di partecipazione al reddito e alla sostanza

di comunioni ereditarie” del Cantone dei Grigioni presente agli atti

risulta effettivamente che i membri della comunione ereditaria fu PI 9 sono PI 3, in ragione del 50%, PI 2 in ragione del 25% e PI 1 in

ragione del 25%. Secondo quanto registrato nella banca dati dei movimenti della

popolazione (Movpop) emerge in­oltre che la madre (PI 11) dell’escusso e della

sorella PI 2 è deceduta il 10 agosto 2000 ed era figlia di PI 9. È vero che il

nome indicato nel Movpop diverge da quello dichiarato dall’Ufficio e menzionato

nel predetto documento per quanto concerne l’ultima lettera, ma non v’è ragione

di dubitare che si tratti della stessa persona, i membri della comunione e le

altre parti interessate, cui è stata notificata una copia dell’istan­-za, non

avendo sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ciò posto, l’UE ha stimato in fr. 53'750.–

la quota ereditaria del debitore e nessuna parte interessata ha contestato

siffatta stima. L’Ufficio ha inoltre precisato che al 2 novembre 2022 le

pretese dei creditori ammontavano a fr. 30'957.20, ovvero poco più della

metà del valore della quota di PI 1.

3.

Alla

luce di quanto precede, poiché il valore dell’interessenza pignorata è

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione

entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia

la vendita all’asta del­la relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra

consid. 1).

3.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della

quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui

è stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di fr. 30'957.20 (sopra ad D), è sensibilmente inferiore

al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione

ereditaria della nonna, di fr. 53'750.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione della quota, si

rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

3.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione: lo scioglimento della

comunione ereditaria. La soluzione

alternativa dell’assegna­zione della quota ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di

quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del

valore dell’in­teressenza, le spese

connesse alla divisione della

successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione

(art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare al­l’UE

di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che pos­sa essere accettata da tutti i creditori pignoranti

e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,

op. cit., n. 15 ad art. 132, sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre

2022, consid. 3.2).

4.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

4.1

Incomberà

quindi a esso chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2021.105

del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione

devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia

alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).

Contrariamente a quanto sostenuto da Gilléron

(Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv.

4.

e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero

agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del

debitore.

4.2

L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a

realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere

disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali

la quota è stata pignorata.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione,

sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 9, di

cui egli è membro insieme a PI 2 e PI 3, di chiederne lo scioglimento e di

procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione,

secondo le indicazioni del consideran­do 4, fatte salve le soluzioni

alternative menzionate in fondo al considerando 3.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e,

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.