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Decisione

15.2022.144

Minimo di esistenza. Legittimità a ricorrere del marito dell’escusso. Tassa sui rifiuti, spese di telecomunicazione non professionali e di elettricità per la luce, spese mediche e spese accessorie di locazione

3 marzo 2023Italiano7 min

Lugano dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del­l’escussa sulla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.144

Lugano

3 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 novembre

2022 interposto da

,

RI 2,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________35, __________36, __________55

e __________56 promosse nei confronti della (prima) ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni promosse dallo Stato del Canton Ticino e dalla

Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 26 ottobre 2022 la sede di

Lugano dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del­l’escussa sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitrice (rendita AVS)

Debitrice (rendita LPP)

fr.

fr.

1'699.00

543.00

55.4%

Coniuge (rendita AVS)

fr.

1'805.00

44.6%

Totale

fr.

4'047.00

100.0%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'540.00

Altri

fr.

25.05

conguaglio spese appartamento

Spese mediche e dentali

fr.

249.00

spese mediche + servizio cure a domicilio

Altri

fr.

49.00

trasferte x cure mediche

Altri

fr.

49.00

Abbonamento Arcobaleno 1 zona

Totale

fr.

3'612.05

100.0%

L’UE

ha quindi pignorato presso l’istituto previdenziale della debitrice, la PI 3, l’importo

eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'001.04

(55.4% di fr. 3'612.05), indicativamente fr. 240.00 (fr. 1'699.00

+ fr. 543.00 ./. 2'001.04 ./. fr. 0.96 per arrotondamento) dal 1°

novembre 2022.

B. Con

ricorso del 2 novembre 2022 RI 1 e il marito RI 2 si aggravano contro il

pignoramento della rendita previdenziale della moglie, chiedendo di computare

nel calcolo altre spese.

C. Nelle

sue osservazioni del 3 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori

giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 ottobre 2022 dall’UE, il

ricorso 2 novembre 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche

il marito dell’escussa è legittimato a ricorrere contro il pignoramento dei

redditi di lei facendo valere che lede il minimo esistenziale della famiglia

(DTF 116 III 77 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 5A_330/2008 del 10

ottobre 2008 consid. 1).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escussa,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla

Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in

seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escussa

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere

considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il

cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

I

ricorrenti chiedono anzitutto di aggiungere nel minimo esistenziale fr. 100.–

per la “spazzatura”, o meglio per la

tassa base annua per i rifiuti nel comune di __________ (pari a circa fr. 8.35

al mese), fr. 169.10 mensili per spese

telefoniche non professionali e fr. 150.– mensili per spese di

elettricità per la luce. Come rileva a ragione l’Ufficio nelle proprie

osservazioni, tali spese sono però già comprese nell’importo base mensile

forfettario di fr. 1'700.– previsto dalla

Tabella per coniugi (per la tassa

sui rifiuti e le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali si

veda la senten­za della CEF

15.2022.28

del 20 giugno 2022, consid. 3.3 con i ri­ferimenti citati e per le

spese di elettricità per la luce la 15.2013.19 del 18 marzo 2013,

consid. 4.2), sicché non possono essere considerate una seconda volta nel

minimo d’esistenza. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto

infondato.

4.

Gl’insorgenti

pretendono inoltre che debbano essere computati fr. 48.– al mese per la

tassa sociale dell’associazione SCuDo (Servizio Cure a Domicilio del Luganese)

e fr. 396.10 “pagato a

rate” quale “conguaglio luce”. Sennonché l’UE ha già

computato fr. 249.– mensili per le spese mediche, che comprendono il

servizio di cure a domicilio, e fr. 25.05 al mese per le spese accessorie

dell’appartamento. I ricorrenti non motivano perché dovrebbero essere aggiunti

ulteriori costi a tali voci, fermo restando che neppure ne hanno dimostrato l’effettivo

pagamento (consid. 2 i.f.), ma si sono limitati a produrre gli stessi estratti del conto postale

già consegnati all’UE, ove le spese in questione non sono menziona­te. Nella

misura della sua ammissibilità, anche da questo punto di vista il gravame

risulta quindi privo di fondamento.

5.

I

ricorrenti chiedono di riconoscere anche un non meglio specificato “conguaglio” di fr. 3'006.–

“arrivato mese aprile appena

paga­to”, nonché la tassa di fr. 75.– per il cane

che sostengono di aver dovuto pagare per tutto l’anno, nonostante sia morto nell’aprile

2022.

A prescindere dal fatto ch’essi non argomentano né dimostrano che si

tratta di spese assolutamente indispensabili al loro mantenimento, neppure ne

giustificano l’effettivo pagamento, motivo per cui non possono essere riconosciute

nel minimo d’esi­stenza (consid. 2 i.f.). Infine, nemmeno può entrare in

linea di con­to il debito di fr. 2'000.– che i ricorrenti allegano di

avere nei confronti della Posta, siccome, in mancanza d’indicazioni contrarie ch’essi

non hanno addotto né comprovato, in tutta evidenza non si tratta di una spesa

assolutamente necessaria giusta l’art. 93 LEF. Anche su tali punti il ricorso non

può trovare accoglimento, sicché la sua sorte è segnata.

6.

Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle

controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a e , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.