15.2022.144
Minimo di esistenza. Legittimità a ricorrere del marito dell’escusso. Tassa sui rifiuti, spese di telecomunicazione non professionali e di elettricità per la luce, spese mediche e spese accessorie di locazione
3 marzo 2023Italiano7 min
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.144
Lugano
3 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 novembre
2022 interposto da
,
RI 2,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________35, __________36, __________55
e __________56 promosse nei confronti della (prima) ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni promosse dallo Stato del Canton Ticino e dalla
Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 26 ottobre 2022 la sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitrice (rendita AVS)
Debitrice (rendita LPP)
fr.
fr.
1'699.00
543.00
55.4%
Coniuge (rendita AVS)
fr.
1'805.00
44.6%
Totale
fr.
4'047.00
100.0%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'540.00
Altri
fr.
25.05
conguaglio spese appartamento
Spese mediche e dentali
fr.
249.00
spese mediche + servizio cure a domicilio
Altri
fr.
49.00
trasferte x cure mediche
Altri
fr.
49.00
Abbonamento Arcobaleno 1 zona
Totale
fr.
3'612.05
100.0%
L’UE
ha quindi pignorato presso l’istituto previdenziale della debitrice, la PI 3, l’importo
eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'001.04
(55.4% di fr. 3'612.05), indicativamente fr. 240.00 (fr. 1'699.00
+ fr. 543.00 ./. 2'001.04 ./. fr. 0.96 per arrotondamento) dal 1°
novembre 2022.
B. Con
ricorso del 2 novembre 2022 RI 1 e il marito RI 2 si aggravano contro il
pignoramento della rendita previdenziale della moglie, chiedendo di computare
nel calcolo altre spese.
C. Nelle
sue osservazioni del 3 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori
giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 ottobre 2022 dall’UE, il
ricorso 2 novembre 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche
il marito dell’escussa è legittimato a ricorrere contro il pignoramento dei
redditi di lei facendo valere che lede il minimo esistenziale della famiglia
(DTF 116 III 77 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 5A_330/2008 del 10
ottobre 2008 consid. 1).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escussa,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla
Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in
seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escussa
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere
considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il
cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
I
ricorrenti chiedono anzitutto di aggiungere nel minimo esistenziale fr. 100.–
per la “spazzatura”, o meglio per la
tassa base annua per i rifiuti nel comune di __________ (pari a circa fr. 8.35
al mese), fr. 169.10 mensili per spese
telefoniche non professionali e fr. 150.– mensili per spese di
elettricità per la luce. Come rileva a ragione l’Ufficio nelle proprie
osservazioni, tali spese sono però già comprese nell’importo base mensile
forfettario di fr. 1'700.– previsto dalla
Tabella per coniugi (per la tassa
sui rifiuti e le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali si
veda la sentenza della CEF
15.2022.28
del 20 giugno 2022, consid. 3.3 con i riferimenti citati e per le
spese di elettricità per la luce la 15.2013.19 del 18 marzo 2013,
consid. 4.2), sicché non possono essere considerate una seconda volta nel
minimo d’esistenza. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto
infondato.
4.
Gl’insorgenti
pretendono inoltre che debbano essere computati fr. 48.– al mese per la
tassa sociale dell’associazione SCuDo (Servizio Cure a Domicilio del Luganese)
e fr. 396.10 “pagato a
rate” quale “conguaglio luce”. Sennonché l’UE ha già
computato fr. 249.– mensili per le spese mediche, che comprendono il
servizio di cure a domicilio, e fr. 25.05 al mese per le spese accessorie
dell’appartamento. I ricorrenti non motivano perché dovrebbero essere aggiunti
ulteriori costi a tali voci, fermo restando che neppure ne hanno dimostrato l’effettivo
pagamento (consid. 2 i.f.), ma si sono limitati a produrre gli stessi estratti del conto postale
già consegnati all’UE, ove le spese in questione non sono menzionate. Nella
misura della sua ammissibilità, anche da questo punto di vista il gravame
risulta quindi privo di fondamento.
5.
I
ricorrenti chiedono di riconoscere anche un non meglio specificato “conguaglio” di fr. 3'006.–
“arrivato mese aprile appena
pagato”, nonché la tassa di fr. 75.– per il cane
che sostengono di aver dovuto pagare per tutto l’anno, nonostante sia morto nell’aprile
2022.
A prescindere dal fatto ch’essi non argomentano né dimostrano che si
tratta di spese assolutamente indispensabili al loro mantenimento, neppure ne
giustificano l’effettivo pagamento, motivo per cui non possono essere riconosciute
nel minimo d’esistenza (consid. 2 i.f.). Infine, nemmeno può entrare in
linea di conto il debito di fr. 2'000.– che i ricorrenti allegano di
avere nei confronti della Posta, siccome, in mancanza d’indicazioni contrarie ch’essi
non hanno addotto né comprovato, in tutta evidenza non si tratta di una spesa
assolutamente necessaria giusta l’art. 93 LEF. Anche su tali punti il ricorso non
può trovare accoglimento, sicché la sua sorte è segnata.
6.
Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle
controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a e , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.