15.2022.145
Stima di quote sociali pignorate di una Sagl di cui l’escusso è socio che controlla un’altra Sagl. Attendibilità della documentazione contabile prodotta dall’e¬scusso. Diffida penale
20 aprile 2023Italiano18 min
pignoramento dei suoi redditi, o meglio della quota eccedente il suo minimo d’esistenza
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.145
15.2022.152
Lugano
20 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2022 (inc.
15.2022.145) di
RI 1
(patrocinato dagli PR 1 ed PR 3, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 5 e 6 ottobre 2022 nell’esecuzione
n. __________79 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
PI 2,
(patrocinati dall’PR 2, )
e sul ricorso 11 novembre 2022 (inc. 15.2022.152) di PI 1 e PI 2
avverso lo stesso pignoramento;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________79 emesso l’11 agosto 2021 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 procedono contro RI
1 per l’incasso di fr. 297'317.42 oltre ad accessori.
B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione
presentata dai procedenti, il 14 settembre 2022 l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 5 ottobre 2022.
C. In
seguito all’interrogatorio dell’escusso avvenuto presso l’organo esecutivo il 5
ottobre e al suo domicilio il 6 ottobre 2022, l’Ufficio ha proceduto al
pignoramento dei suoi redditi, o meglio della quota eccedente il suo minimo d’esistenza
stabilito in fr. 9'000.90, nonché dei seguenti beni indicati nel verbale
interno delle operazioni di pignoramento (del 10 ottobre 2022):
N.
Oggetti
Stima in fr.
1.
200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.–
cadauna della PI 3, __________
20'000.–
2.
200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.–
cadauna dell’PI 4, __________
20'000.–
3.
16 quote sociali del valore nominale di fr. 1'000.–
cadauna della PI 5, __________
16'000.–
4.
Un pianoforte verticale del 1986 di marca
Balthur presso il domicilio dell’escusso
400.–
5.
Una batteria elettrica del 2021 di marca
Millenium presso il domicilio dell’escusso
300.–
D. Il
10 ottobre 2022 l’organo esecutivo ha quindi notificato il pignoramento di
salario alla datrice di lavoro dell’escusso, l’PI 6 di __________, la relativa
decisione a RI 1 e il pignoramento delle quote sociali alle rispettive società summenzionate.
E. Con
ricorso del 20 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento, chiedendone
in via principale la riforma, nel senso di limitarlo a 200 quote sociali dell’PI
4 (in seguito “PI 4”), alla parte del suo salario eccedente il minimo d’esistenza
di fr. 9'000.90 e a quattro (anziché sedici) quote sociali della PI 5 (poi
“PI 5”). In subordine, postula l’annullamento del pignoramento con ordine all’UE
di farne uno nuovo per un valore non superiore al credito di fr. 302'471.50.
F. Mediante
osservazioni del 4 novembre 2022 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso,
postulandone la reiezione. Lo stesso giorno hanno a loro volta presentato un
ricorso avverso il pignoramento, domandando che l’Ufficio proceda a ulteriori
accertamenti, al fine di stabilire se il debitore è proprietario di motoveicoli
o autovetture, e se è titolare di conti correnti, depositi bancari, investimenti
in titoli azionari o obbligazionari, fondi o altri prodotti d’investimento con
saldo attivo presso istituti di credito presenti nel Canton Ticino e, se del
caso, in Svizzera.
Essi
chiedono altresì che l’UE diffidi il debitore, sotto minaccia delle pene
previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti di amministrazione in nome
e per conto dell’PI 6, che potrebbero ridurre il valore della società e,
quindi, delle partecipazioni sociali o che potrebbero altrimenti arrecare
pregiudizio alla pretesa dei ricorrenti.
G. Tramite
osservazioni dell’11 novembre 2022 RI 1 ha postulato la reiezione del ricorso
degli escutenti, mentre nelle sue del 9 e 17 novembre 2022 in risposta a
entrambi i ricorsi l’Ufficio si è rimesso al giudizio di questa Camera.
H. Con
replica spontanea del 15 novembre e dupliche spontanee del 28 novembre 2022 le
parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento
di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo
stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica
pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2.
Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta per RI 1 l’11 ottobre 2022 e per PI
1.
e PI 2 il 25 ottobre 2022, i ricorsi, presentati rispettivamente il 20
ottobre e il 4 novembre 2022, sono in linea di principio ricevibili (art. 17
LEF).
3.
Nel
suo ricorso, RI 1 sostiene che l’UE non ha rettamente stimato il valore delle sedici
quote sociali della PI 5, con la conseguenza che ha pignorato beni per un
ammontare nettamente superiore a quello necessario a coprire il credito posto
in esecuzione. Per il ricorrente l’organo esecutivo non avrebbe dovuto fondarsi unicamente sul valore nominale delle quote,
ma era tenuto a procedere a ulteriori accertamenti, chiedendo segnatamente una copia
dei bilanci societari più recenti. A sua detta, all’Ufficio sarebbe bastato domandare
gli ultimi conti annuali della PI 5 e della sua partecipata al 100%, l’PI 6,
per giungere alla conclusione che il valore delle sedici quote sociali
pignorate supera quello del credito vantato dagli escutenti secondo qualsiasi metodo
di valutazione aziendale. L’insorgente fa
notare in proposito che, come risulta dai bilanci prodotti con il ricorso, l’PI
6.
ha vissuto un’esplosione della propria attività a partire dal 2020, vedendo
il suo capitale proprio passare da fr. 141'478.– al 31 dicembre 2019 a fr. 493'504.–
al 31 dicembre 2020 e la sua cifra d’affari da fr. 6'063'389.– nel
2020, a oltre un milione nel 2021, mentre i suoi ricavi nei primi cinque mesi
del 2022 si sono attestati a fr. 3'069'897.06 a fronte di costi di fr. 2'551'000.57,
a testimonianza di una prospettiva di crescita che avrebbe portato con ogni
verosimiglianza a un capitale proprio alla fine del 2022 ben superiore a quello
dell’ultimo valore attestato al 31 maggio 2022, di fr. 1'010'186.83.
Ciò
posto, RI 1 è del parere che, essendo la partecipazione nell’PI 6 l’unica posta
di bilancio rilevante della PI 5, si può ragionevolmente concludere che il valore
di quest’ultima equivale a quello della prima, sicché, partendo prudenzialmente da un valore di fr. 1'010'186.83 per il
100%, ognuna delle 20 quote della PI 5 ha un valore di almeno fr. 50'509.35.
A mente del ricorrente l’UE ha quindi violato l’art. 97 cpv.1 LEF, laddove ha pignorato
sedici quote sociali del valore non inferiore a fr. 808'149.60 (16 x fr. 50'509.35)
rispetto a un credito di fr. 302'471.50, spese e interessi compresi, senza
tener conto degli altri beni pignorati.
Da
parte loro, i resistenti osservano che la documentazione prodotta dal
ricorrente, ovvero il conto economico 2020 della PI 5, i conti economici 2020 e
2021.
e quello provvisorio al 31 maggio 2022 dell’PI 6, non è idonea a stimare
le sedici quote sociali pignorate. Rilevano al riguardo che l’insorgente non
ha allegato il verbale dell’assemblea dei soci che dovrebbe approvare i bilanci
di ciascun esercizio, né la relazione dell’ufficio di revisione relativa ai
bilanci, l’PI 6 essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria, e neppure i
giustificativi a supporto delle varie poste contabili. Mette inoltre in dubbio
che in un solo anno, dal 2019 al 2020, e in piena pandemia l’PI 6 abbia realizzato ricavi netti per ben fr. 6'063'389.–,
poi drasticamente ridimensionati nel 2021 in fr. 1'008'892.–, tenuto conto
che nel 2020 registrava una liquidità limitata a soli fr. 67'347.– e nel 2021 addirittura un’esposizione negativa di fr. 1'096'836.–.
I resistenti fanno pure notare che secondo il bilancio provvisorio dell’PI 6
al 31 maggio 2022 emerge il ritratto di una società che usufruisce d’importanti
crediti bancari, tutti utilizzati massicciamente, posto che a bilancio risultano
tre conti correnti con saldi negativi di fr. 428'213.14,
€ 1'388'709.13 e $ 215'342.21, che complessivamente superano non solo il
preteso utile di fr. 518'896.21, ma
pure il capitale proprio della società indicato in fr. 1'010'186.83.
Nella
replica spontanea, il ricorrente specifica che l’PI 6 ha rinunciato per gli
esercizi 2020 e 2021 alla revisione limitata e che la nomina dell’ufficio di
revisione risale soltanto al 21 giugno 2021, ragione per cui è perfettamente
normale che i conti prodotti non siano stati revisionati. Ribadisce inoltre che
a prescindere dalla metodologia di valutazione aziendale scelta (finanziaria,
patrimoniale ovvero reddituale), emerge dalla documentazione prodotta un
valore societario (nettamente) superiore a quello del credito vantato dagli
escutenti.
In
“replica” (recte: duplica) spontanea, i resistenti riconfermano sostanzialmente le loro
contestazioni, sostenendo altresì che RI 1 non ha chiesto a questa Camera di ordinare
la retrocessione dell’incarto all’UE affinché quest’ultimo acquisisca ulteriori
informazioni o documentazione inerente allo stato economico e patrimoniale
della PI 5 e dell’PI 6, motivo per cui le domande ricorsuali sono da
respingere.
4.
Giusta
l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere,
ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata
con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono
chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2
del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per
analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2021.35/64 dell’8 settembre
2021, consid. 5.1). Il pignoramento è limitato a quanto basti per
soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori
pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).
4.1
Per
la stima delle quote sociali di una società a garanzia limitata (Sagl) valgono
per analogia gli stessi principi applicabili alla stima delle azioni di una
società anonima (SA), trattandosi sostanzialmente in entrambi i casi di parti
del capitale (sociale o azionario) di una società di capitali. Il ricorso a un
perito è dunque consentito soltanto in presenza di criteri di stima
riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101
III 35 consid. 2/b) e, a maggior ragione, di quote sociali di una Sagl, non
potendo essere quotate in borsa (v. art. 2 lett. b e f LInFi, RS 958.1). Ad
ogni modo, la perizia è in generale esclusa nella misura in cui comporti costi
eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale
massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2021.35/64 citata, consid.
5.3). In tal caso, le parti non hanno diritto a una stima peritale (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.216/2005
del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti
citati).
4.1.1
In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’ufficio
d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per
stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla
possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito
indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo
debitore (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può
tuttavia pretendere che l’ufficio d’esecuzione e le autorità cantonali di
vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del
terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendiose
e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi
sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il
credito dev’essere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3;
citata 15.2021.35/64 consid. 5.3.1; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).
4.1.2
Le
considerazioni che precedono valgono sostanzialmente anche per la stima di
azioni o quote di una Sagl pignorate, con la differenza che il loro valore di
realizzazione dipende principalmente dal valore della sostanza netta della
società cui esse si riferiscono (citata sentenza
15.2021.35/64, consid. 5.3.4). Se
tale valore dipende essenzialmente dal valore d’immobili di cui la società è
proprietaria (dedotti i debiti ipotecari e sociali) è ipotizzabile un ricorso a
un perito (cfr. citata 7B.216/2005, consid. 2.1). Ciò non risulta però essere il caso nella
fattispecie e comunque sia il ricorrente non chiede l’esperimento di una
perizia. Spettava pertanto all’UE determinare il valore delle quote pignorate.
4.2
L’Ufficio
ha stimato le sedici quote sociali della PI 5 attenendosi al loro valore
nominale, senza aver apparentemente svolto particolari accertamenti. Non
risulta però dagli atti che l’escusso abbia fornito né proposto di fornire
informazioni utili per valutarne più precisamente il valore. Certo, egli
afferma nel ricorso di essere venuto a conoscenza del pignoramento delle quote
solo attraverso le rispettive società, ma nella replica non ha contestato che
il pignoramento è stato eseguito sulla scorta del verbale interno delle
operazioni del pignoramento del 10 ottobre 2022 (doc. 4 accluso alle osservazioni al ricorso), il quale attesta ch’egli è stato
sentito il 5 ottobre presso l’UE e il 6 ottobre a casa sua. RI 1 ha del resto firmato i due verbali (del 5 e 6
ottobre), il secondo dei quali menziona le quote sociali pignorate con i
rispettivi valori di stima. Non vi figura alcuna osservazione sua in merito a
tali valori. In virtù dell’art. 91 cpv. 1 LEF, spettava ad ogni modo a lui
fornire all’UE le informazioni necessarie alla determinazione del valore di
stima dei beni pignorati (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 97). L’ha fatto (solo) con il ricorso, entro il termine d’impugnazione di
dieci giorni, accludendovi alcuni documenti contabili della PI 5, dell’PI
6.
e dell’PI 4 (doc. F-L). Occorre quindi verificare se ha così dimostrato che
la stima dell’UE è errata.
4.3
Ora,
il bilancio 2020 della PI 5 (doc. F) e i bilanci 2020, 2021 e provvisorio al 31
maggio 2022 dell’PI 6 (doc. G1, G2 e G3) non sono stati revisionati da un ufficio
di revisione indipendente. Non si disconosce invero che la prima società non è
tenuta per legge alla revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione
limitata, mentre la seconda ha costituito un ufficio di revisione soltanto il
24.
giugno 2022, ovvero dopo l’allestimento dei documenti prodotti (v. estratti
dal registro di commercio di entrambe le società e doc. H). Tuttavia, quando
si applica alla determinazione della stima del valore economico della società,
l’esigenza di revisione contabile – ossia
di controllo della veridicità e della correttezza di quanto esposto nei
conti di una società – non riguarda la conformità formale dei documenti alla
legge, bensì la verifica, da parte di un terzo indipendente dalla società (che
può essere il suo organo di revisione, ma anche un altro revisore), dei dati
contabili sui quali fondare la stima. Se invece la documentazione contabile
prodotta dall’escusso è stata allestita dalla società stessa, qualora egli ne
sia allo stesso tempo azionista o socio di maggioranza e amministratore o
gerente, la sua attendibilità è paragonabile a mere dichiarazioni del debitore medesimo
(citata 15.2021.35/64, consid. 5.3.2).
Nel caso in esame, RI 1 è socio maggioritario
(con sedici quote su venti) della PI 5, con la quale egli controlla l’PI
6.
(il cui capitale è al 100% della PI 5), di cui è gerente con firma
individuale. I conti da lui prodotti risultano d’altronde firmati da PI 7 (cfr. doc.
I accluso al ricorso), socio (per le ultime quattro quote) e gerente della PI 5
nonché presidente della gerenza dell’PI 6, ossia da una persona per nulla
indipendente dalle due società. Ne consegue che la documentazione presentata
dal ricorrente non è idonea a dimostrare che, come da lui allegato, il valore
delle quote della PI 5 supera il loro valore nominale. La domanda formulata in
via principale da RI 1 non può dunque trovare accoglimento.
5.
In
merito alla domanda subordinata volta ad annullare il provvedimento impugnato e
ordinare all’organo esecutivo di procedere a un nuovo pignoramento per un
valore non superiore al credito di fr. 302'471.50, il ricorrente
misconosce che incombeva a lui fornire i dati necessari a rivalutare le stime
dell’UE e che siccome non vi è riuscito la decisione dell’UE va riconfermata
senza necessità di accertamenti ulteriori. La situazione in esame è infatti
diversa da quella sottoposta alla Camera nella fattispecie oggetto della più
volte citata 15.2021.35/64, in cui la stima del credito correntista e delle
azioni detenuti dall’escusso, fondata sul valore nominale degli stessi, copriva
il credito posto in esecuzione, ma era contestata non dall’escusso, bensì dall’escutente
in base a indizi idonei a instillare dubbi sull’attendibilità del valore
nominale stabilito dall’ufficio.
6.
Nel
loro ricorso, PI 1 e PI 2 sostengono che a fronte del valore totale dei beni
pignorati di complessivi fr. 142'609.20, che comprende anche la parte del
salario del debitore eccedente il suo minimo d’esistenza per l’intero anno di
pignoramento, vale a dire indicativamente fr. 85'909.20, l’UE era tenuto
ad accertare l’esistenza di ulteriori beni pignorabili (motovetture,
autovetture, conti, depositi e investimenti bancari), onde coprire l’intero
credito posto in esecuzione. Inoltre, sono del parere che l’Ufficio debba
diffidare l’escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292
CP, dal compiere atti d’amministrazione in
nome e per conto dell’PI 6, che potrebbero ridurre il valore della
società e quindi delle partecipazioni sociali. Da parte sua, il debitore si
oppone alle tesi avverse, rinviando fondamentalmente alle argomentazioni del proprio
ricorso.
6.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è
tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla
base di semplici asserzioni del creditore (Sievi
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione
deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro
attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale
federale 5A_146/ 2018 consid. 3.5.2 e della
CEF 15.2022.25 del 1° luglio 2022, consid. 3.2.1).
6.1.1
In
concreto, l’UE ha verbalizzato, il 5 ottobre 2022, che l’escusso aveva
dichiarato di non avere altre entrate oltre allo stipendio, e di non possedere
altri beni da sottoporre al pignoramento, all’infuori delle quote sociali
pignorate. L’Ufficio ha accertato ch’egli non ha immobili in Ticino né cassette
di sicurezza. Ha verificato, il 6 ottobre, che al domicilio dell’escusso non si
trovano beni pignorabili oltre ai due (pianoforte e batteria) indicati nel
verbale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE ha confermato che non sono stati
rinvenuti ulteriori beni. La Camera ha appurato che il controllo del registro
delle targhe è stato effettuato, dando un esito negativo. Dall’incarto si
evince d’altronde che l’UE si è fatto consegnare un estratto dettagliato del
conto dell’escusso presso l’__________, che ha rinunciato a pignorare,
ritenendone il saldo necessario al mantenimento esistenziale corrente
dell’escusso e della sua famiglia.
6.1.2
Ora,
i ricorrenti non adducono indizi per cui si dovrebbe dubitare delle
dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’UE. Non si giustifica pertanto di ordinare
altre misure istruttorie.
6.2
Anche
in merito alla richiesta volta a obbligare l’Ufficio a diffidare l’escusso,
sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d’amministrazione in nome e per conto dell’PI 6,
i ricorrenti non rendono verosimile il preteso rischio di riduzione del
valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. L’aumento del
capitale sociale operato nel giugno del 2022 (come risulta dall’estratto del
Registro di commercio) è stato sottoscritto interamente dalla PI 5 e non è pertanto
suscettibile di ridurre il valore patrimoniale delle società. Sulla scelta di
non distribuire l’utile, l’aggiudicatario delle quote potrà incidere quale
socio di maggioranza. Non è pertanto evidente un rischio di perdita di valore delle quote.
Ad ogni modo, RI 1 è già stato informato, in occasione del pignoramento, che l’arbitraria
disposizione di beni pignorati è punibile penalmente con riferimento agli art.
164, 169 e 323 n. 2 CP (verbali 5 e 10 ottobre, a pag. 3, e 6 ottobre 2022 a
pag. 1). La domanda subordinata è pertanto senza oggetto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2022.145) è respinto.
2.
Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso di PI 1 e PI 2
(15.2022.152) è respinto.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.