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Decisione

15.2022.145

Stima di quote sociali pignorate di una Sagl di cui l’escusso è socio che controlla un’altra Sagl. Attendibilità della documentazione contabile prodotta dall’e¬scusso. Diffida penale

20 aprile 2023Italiano18 min

pignoramento dei suoi redditi, o meglio della quota eccedente il suo minimo d’esistenza

Source ti.ch

Incarti n.

15.2022.145

15.2022.152

Lugano

20 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2022 (inc.

15.2022.145) di

RI 1

(patrocinato dagli PR 1 ed PR 3, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 5 e 6 ottobre 2022 nell’esecuzione

n. __________79 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

PI 2,

(patrocinati dall’PR 2, )

e sul ricorso 11 novembre 2022 (inc. 15.2022.152) di PI 1 e PI 2

avverso lo stesso pignoramento;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________79 emesso l’11 agosto 2021 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 procedono contro RI

1 per l’incasso di fr. 297'317.42 oltre ad accessori.

B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione

pre­sentata dai procedenti, il 14 settembre 2022 l’UE ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 5 ottobre 2022.

C. In

seguito all’interrogatorio dell’escusso avvenuto presso l’organo esecutivo il 5

ottobre e al suo domicilio il 6 ottobre 2022, l’Ufficio ha proceduto al

pignoramento dei suoi redditi, o meglio della quota eccedente il suo minimo d’esistenza

stabilito in fr. 9'000.90, nonché dei seguenti beni indicati nel verbale

interno delle operazioni di pignoramento (del 10 ottobre 2022):

N.

Oggetti

Stima in fr.

1.

200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.–

cadauna della PI 3, __________

20'000.–

2.

200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.–

cadauna dell’PI 4, __________

20'000.–

3.

16 quote sociali del valore nominale di fr. 1'000.–

cadauna della PI 5, __________

16'000.–

4.

Un pianoforte verticale del 1986 di marca

Balthur presso il domicilio dell’escusso­

400.–

5.

Una batteria elettrica del 2021 di marca

Millenium presso il domicilio dell’escusso­

300.–

D. Il

10 ottobre 2022 l’organo esecutivo ha quindi notificato il pignoramento di

salario alla datrice di lavoro dell’escusso, l’PI 6 di __________, la relativa

decisione a RI 1 e il pignoramento delle quote sociali alle rispettive società summenzionate.

E. Con

ricorso del 20 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento, chiedendone

in via principale la riforma, nel senso di limitarlo a 200 quote sociali dell’PI

4 (in seguito “PI 4”), alla parte del suo salario eccedente il minimo d’esistenza

di fr. 9'000.90 e a quattro (anziché sedici) quote sociali della PI 5 (poi

“PI 5”). In subordine, postula l’annullamento del pignoramento con ordine all’UE

di farne uno nuovo per un valore non superiore al credito di fr. 302'471.50.

F. Mediante

osservazioni del 4 novembre 2022 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso,

postulandone la reiezione. Lo stesso giorno hanno a loro volta presentato un

ricorso avverso il pignoramento, domandando che l’Ufficio proceda a ulteriori

accertamenti, al fine di stabilire se il debitore è proprietario di motoveicoli

o autovetture, e se è titolare di conti correnti, depositi bancari, investimenti

in titoli azionari o obbligazionari, fon­di o altri prodotti d’investimento con

saldo attivo presso istituti di credito presenti nel Canton Ticino e, se del

caso, in Svizzera.

Essi

chiedono altresì che l’UE diffidi il debitore, sotto minaccia delle pene

previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti di amministrazione in nome

e per conto dell’PI 6, che potrebbero ridurre il valore della società e,

quindi, delle partecipazio­ni sociali o che potrebbero altrimenti arrecare

pregiudizio alla pretesa dei ricorrenti.

G. Tramite

osservazioni dell’11 novembre 2022 RI 1 ha postulato la reiezione del ricorso

degli escutenti, mentre nelle sue del 9 e 17 novembre 2022 in risposta a

entrambi i ricorsi l’Uf­­ficio si è rimesso al giudizio di questa Camera.

H. Con

replica spontanea del 15 novembre e dupliche spontanee del 28 novembre 2022 le

parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento

di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo

stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica

pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2.

Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta per RI 1 l’11 ottobre 2022 e per PI

1.

e PI 2 il 25 ottobre 2022, i ricorsi, presentati rispettivamente il 20

ottobre e il 4 novembre 2022, sono in linea di principio ricevibili (art. 17

LEF).

3.

Nel

suo ricorso, RI 1 sostiene che l’UE non ha rettamente stimato il valore delle sedici

quote sociali della PI 5, con la conseguenza che ha pignorato beni per un

ammontare nettamente superiore a quello necessario a coprire il credito posto

in esecuzione. Per il ricorrente l’organo esecutivo non avrebbe dovuto fondarsi unicamente sul valore nominale delle quo­te,

ma era tenuto a procedere a ulteriori accertamenti, chiedendo segnatamente una copia

dei bilanci societari più recenti. A sua detta, all’Ufficio sarebbe bastato domandare

gli ultimi conti annuali della PI 5 e della sua partecipata al 100%, l’PI 6,

per giungere alla conclusione che il valore delle sedici quote sociali

pignorate supera quello del credito vantato dagli escutenti secondo qualsiasi metodo

di valutazione aziendale. L’insorgente fa

notare in proposito che, come risulta dai bilanci prodotti con il ricorso, l’PI

6.

ha vissuto un’esplosione della propria attività a partire dal 2020, vedendo

il suo capitale proprio passare da fr. 141'478.– al 31 dicembre 2019 a fr. 493'504.–

al 31 dicembre 2020 e la sua cifra d’affari da fr. 6'063'389.– nel

2020, a oltre un milione nel 2021, mentre i suoi ricavi nei primi cinque mesi

del 2022 si sono attestati a fr. 3'069'897.06 a fronte di costi di fr. 2'551'000.57,

a testimonianza di una prospettiva di crescita che avrebbe portato con ogni

verosimiglianza a un capitale proprio alla fine del 2022 ben superiore a quello

dell’ultimo valore attestato al 31 maggio 2022, di fr. 1'010'186.83.

Ciò

posto, RI 1 è del parere che, essendo la partecipazione nell’PI 6 l’unica posta

di bilancio rilevante della PI 5, si può ragionevolmente concludere che il valore

di quest’ultima equivale a quello della prima, sicché, partendo prudenzialmente da un valore di fr. 1'010'186.83 per il

100%, ognuna delle 20 quote della PI 5 ha un valore di almeno fr. 50'509.35.

A mente del ricorrente l’UE ha quindi violato l’art. 97 cpv.1 LEF, laddove ha pignorato

sedici quote sociali del valore non inferiore a fr. 808'149.60 (16 x fr. 50'509.35)

rispetto a un credito di fr. 302'471.50, spese e interessi compresi, senza

tener conto degli altri beni pignorati.

Da

parte loro, i resistenti osservano che la documentazione prodotta dal

ricorrente, ovvero il conto economico 2020 della PI 5, i conti economici 2020 e

2021.

e quello provvisorio al 31 maggio 2022 dell’PI 6, non è idonea a stimare

le sedici quote sociali pignorate. Rilevano al riguardo che l’insor­gente non

ha allegato il verbale dell’assemblea dei soci che dovrebbe approvare i bilanci

di ciascun esercizio, né la relazione del­l’ufficio di revisione relativa ai

bilanci, l’PI 6 essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria, e neppure i

giustificativi a supporto delle varie poste contabili. Mette inoltre in dubbio

che in un solo anno, dal 2019 al 2020, e in piena pandemia l’PI 6 abbia realizzato ricavi netti per ben fr. 6'063'389.–,

poi drasticamente ridimensionati nel 2021 in fr. 1'008'892.–, tenuto conto

che nel 2020 registrava una liquidità limitata a soli fr. 67'347.– e nel 2021 addirittura un’esposizione negativa di fr. 1'096'836.–.

I re­sistenti fanno pure notare che secondo il bilancio provvisorio del­l’PI 6

al 31 maggio 2022 emerge il ritratto di una società che usufruisce d’importanti

crediti bancari, tutti utilizzati massicciamente, posto che a bilancio risultano

tre conti correnti con saldi negativi di fr. 428'213.14,

€ 1'388'709.13 e $ 215'342.21, che com­plessivamente superano non solo il

preteso utile di fr. 518'896.21, ma

pure il capitale proprio della società indicato in fr. 1'010'186.83.

Nella

replica spontanea, il ricorrente specifica che l’PI 6 ha rinunciato per gli

esercizi 2020 e 2021 alla revisione limitata e che la nomina dell’ufficio di

revisione risale soltanto al 21 giugno 2021, ragione per cui è perfettamente

normale che i conti prodotti non siano stati revisionati. Ribadisce inoltre che

a prescindere dalla metodologia di valutazione aziendale scelta (finanziaria,

patrimoniale ovvero reddituale), emerge dalla documentazio­ne prodotta un

valore societario (nettamente) superiore a quello del credito vantato dagli

escutenti.

In

“replica” (recte: duplica) spontanea, i resistenti riconfermano sostanzialmente le loro

contestazioni, sostenendo altresì che RI 1 non ha chiesto a questa Camera di ordinare

la retrocessione dell’incarto all’UE affinché quest’ultimo acquisisca ulteriori

informazioni o documentazione inerente allo stato economico e patrimoniale

della PI 5 e dell’PI 6, motivo per cui le domande ricorsuali sono da

respingere.

4.

Giusta

l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere,

ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata

con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono

chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2

del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per

analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2021.35/64 dell’8 settembre

2021, consid. 5.1). Il pignoramento è limitato a quanto basti per

soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori

pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).

4.1

Per

la stima delle quote sociali di una società a garanzia limitata (Sagl) valgono

per analogia gli stessi principi applicabili alla stima delle azioni di una

società anonima (SA), trattandosi sostanzialmente in entrambi i casi di parti

del capitale (sociale o azionario) di una società di capitali. Il ricorso a un

perito è dunque consentito soltanto in presenza di criteri di stima

riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101

III 35 consid. 2/b) e, a maggior ragione, di quote sociali di una Sagl, non

potendo essere quotate in borsa (v. art. 2 lett. b e f LInFi, RS 958.1). Ad

ogni modo, la perizia è in generale esclusa nella misura in cui comporti costi

eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale

massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2021.35/64 citata, consid.

5.3). In tal caso, le parti non hanno diritto a una stima peritale (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.216/2005

del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti

citati).

4.1.1

In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’uf­ficio

d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per

stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla

possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito

indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo

debitore (Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può

tuttavia pretendere che l’ufficio d’esecuzione e le autorità cantonali di

vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del

terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendio­se

e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi

sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il

credito dev’essere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3;

citata 15.2021.35/64 consid. 5.3.1; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).

4.1.2

Le

considerazioni che precedono valgono sostanzialmente anche per la stima di

azioni o quote di una Sagl pignorate, con la differenza che il loro valore di

realizzazione dipende principalmente dal valore della sostanza netta della

società cui esse si riferiscono (citata sentenza

15.2021.35/64, consid. 5.3.4). Se

tale valore dipende essenzialmente dal valore d’immobili di cui la società è

proprietaria (dedotti i debiti ipotecari e sociali) è ipotizzabile un ricorso a

un perito (cfr. citata 7B.216/2005, consid. 2.1). Ciò non risulta però essere il caso nella

fattispecie e comunque sia il ricorrente non chiede l’esperimento di una

perizia. Spettava pertanto all’UE determinare il valore delle quote pignorate.

4.2

L’Ufficio

ha stimato le sedici quote sociali della PI 5 attenendosi al loro valore

nominale, senza aver apparentemente svolto particolari accertamenti. Non

risulta però dagli atti che l’e­­scusso abbia fornito né proposto di fornire

informazioni utili per valutarne più precisamente il valore. Certo, egli

afferma nel ricorso di essere venuto a conoscenza del pignoramento delle quote

solo attraverso le rispettive società, ma nella replica non ha contestato che

il pignoramento è stato eseguito sulla scorta del verbale interno delle

operazioni del pignoramento del 10 ottobre 2022 (doc. 4 accluso alle osservazioni al ricorso), il quale attesta ch’egli è sta­to

sentito il 5 ottobre presso l’UE e il 6 ottobre a casa sua. RI 1 ha del resto firmato i due verbali (del 5 e 6

ottobre), il secondo dei quali menziona le quote sociali pignorate con i

rispettivi valori di stima. Non vi figura alcuna osservazione sua in merito a

tali valori. In virtù dell’art. 91 cpv. 1 LEF, spettava ad ogni modo a lui

fornire all’UE le informazioni necessarie alla determinazione del valore di

stima dei beni pignorati (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 97). L’ha fatto (solo) con il ricorso, entro il termine d’impugnazione di

dieci giorni, accludendovi alcuni documenti con­tabili della PI 5, dell’PI

6.

e dell’PI 4 (doc. F-L). Occorre quindi verificare se ha così dimostrato che

la stima dell’UE è errata.

4.3

Ora,

il bilancio 2020 della PI 5 (doc. F) e i bilanci 2020, 2021 e provvisorio al 31

maggio 2022 dell’PI 6 (doc. G1, G2 e G3) non sono stati revisionati da un ufficio

di revisione indipendente. Non si disconosce invero che la prima società non è

tenuta per legge alla revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione

limitata, mentre la seconda ha costituito un ufficio di revisione soltanto il

24.

giugno 2022, ovvero dopo l’allestimento dei documenti prodotti (v. estratti

dal registro di commercio di entram­be le società e doc. H). Tuttavia, quando

si applica alla determinazione della stima del valore economico della società,

l’esigenza di revisione contabile – ossia

di controllo della veridicità e della correttezza di quanto esposto nei

conti di una società – non riguar­da la conformità formale dei documenti alla

legge, bensì la verifica, da parte di un terzo indipendente dalla società (che

può essere il suo organo di revisione, ma anche un altro revisore), dei dati

contabili sui quali fondare la stima. Se invece la documentazione contabile

prodotta dall’escusso è stata allestita dalla società stessa, qualora egli ne

sia allo stesso tempo azionista o socio di maggioranza e amministratore o

gerente, la sua attendibilità è paragonabile a mere dichiarazioni del debitore medesimo

(citata 15.2021.35/64, consid. 5.3.2).

Nel caso in esame, RI 1 è socio maggioritario

(con sedici quote su venti) della PI 5, con la quale egli controlla l’PI

6.

(il cui capitale è al 100% della PI 5), di cui è gerente con firma

individuale. I conti da lui prodotti risultano d’altronde firmati da PI 7 (cfr. doc.

I accluso al ricorso), socio (per le ultime quattro quote) e gerente della PI 5

nonché presidente della gerenza dell’PI 6, ossia da una persona per nulla

indipendente dalle due società. Ne consegue che la documentazione presentata

dal ricorrente non è idonea a dimostrare che, come da lui allegato, il valore

delle quote della PI 5 supera il loro valore nominale. La domanda formulata in

via principale da RI 1 non può dunque trovare accoglimento.

5.

In

merito alla domanda subordinata volta ad annullare il provvedimento impugnato e

ordinare all’organo esecutivo di procedere a un nuovo pignoramento per un

valore non superiore al credito di fr. 302'471.50, il ricorrente

misconosce che incombeva a lui fornire i dati necessari a rivalutare le stime

dell’UE e che siccome non vi è riuscito la decisione dell’UE va riconfermata

senza necessità di accertamenti ulteriori. La situazione in esame è infatti

diversa da quella sottoposta alla Camera nella fattispecie oggetto della più

volte citata 15.2021.35/64, in cui la stima del credito correntista e delle

azioni detenuti dall’escusso, fondata sul valore nominale degli stessi, copriva

il credito posto in esecuzione, ma era contestata non dall’escusso, bensì dall’escutente

in base a indizi idonei a instillare dubbi sull’attendibilità del valore

nominale stabilito dall’ufficio.

6.

Nel

loro ricorso, PI 1 e PI 2 sostengono che a fronte del valore totale dei beni

pignorati di complessivi fr. 142'609.20, che comprende anche la parte del

salario del debitore eccedente il suo minimo d’esistenza per l’intero anno di

pignoramento, vale a dire indicativamente fr. 85'909.20, l’UE era tenuto

ad accertare l’esistenza di ulteriori beni pignorabili (motovetture,

autovetture, conti, depositi e investimenti bancari), onde coprire l’intero

credito posto in esecuzione. Inoltre, sono del pare­re che l’Ufficio debba

diffidare l’escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292

CP, dal compiere atti d’amministra­zione in

nome e per conto dell’PI 6, che potrebbero ri­durre il valore della

società e quindi delle partecipazioni sociali. Da parte sua, il debitore si

oppone alle tesi avverse, rinviando fondamentalmente alle argomentazioni del proprio

ricorso.

6.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è

tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla

base di semplici asserzioni del creditore (Sievi

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione

deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro

attendibilità o com­pletezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale

federale 5A_146/ 2018 consid. 3.5.2 e della

CEF 15.2022.25 del 1° luglio 2022, consid. 3.2.1).

6.1.1

In

concreto, l’UE ha verbalizzato, il 5 ottobre 2022, che l’escusso aveva

dichiarato di non avere altre entrate oltre allo stipendio, e di non possedere

altri beni da sottoporre al pignoramento, all’infuori delle quote sociali

pignorate. L’Ufficio ha accertato ch’egli non ha immobili in Ticino né cassette

di sicurezza. Ha verificato, il 6 ottobre, che al domicilio dell’escusso non si

trovano beni pignorabili oltre ai due (pianoforte e batteria) indicati nel

verbale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE ha confermato che non sono stati

rinvenuti ulteriori beni. La Camera ha appurato che il controllo del registro

delle targhe è stato effettuato, dando un esito negativo. Dall’in­carto si

evince d’altronde che l’UE si è fatto consegnare un estrat­to dettagliato del

conto dell’escusso presso l’__________, che ha rinunciato a pignorare,

ritenendone il saldo necessario al mantenimen­to esistenziale corrente

dell’escusso e della sua famiglia.

6.1.2

Ora,

i ricorrenti non adducono indizi per cui si dovrebbe dubitare delle

dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’UE. Non si giustifica pertanto di ordinare

altre misure istruttorie.

6.2

Anche

in merito alla richiesta volta a obbligare l’Ufficio a diffidare l’escusso,

sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d’amministrazione in nome e per conto del­l’PI 6,

i ricorrenti non rendono verosimile il preteso rischio di riduzione del

valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. L’aumento del

capitale sociale operato nel giugno del 2022 (come risulta dall’estratto del

Registro di commercio) è stato sottoscritto interamente dalla PI 5 e non è pertanto

suscettibile di ridurre il valore patrimoniale delle società. Sulla scelta di

non distribuire l’utile, l’aggiudicatario delle quote potrà incidere quale

socio di maggioranza. Non è pertanto evidente un rischio di perdita di valore delle quote.

Ad ogni modo, RI 1 è già stato informato, in occasione del pignoramento, che l’arbitraria

disposizione di beni pignorati è punibile penalmente con riferimento agli art.

164, 169 e 323 n. 2 CP (verbali 5 e 10 ottobre, a pag. 3, e 6 ottobre 2022 a

pag. 1). La domanda subordinata è pertanto senza oggetto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2022.145) è respinto.

2.

Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso di PI 1 e PI 2

(15.2022.152) è respinto.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.