15.2022.147
Verbale di pignoramento. Contestazione della notifica all’indirizzo della figlia dell’escussa. Rappresentanza
8 marzo 2023Italiano6 min
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.147
Lugano
8 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 novembre 2022 di
RI 1 HR- (per indirizzo )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 19 ottobre
2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dalla
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98,
PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.
B. Il
19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme
di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un
precedente sequestro (n. __________15), ottenuto dalla stessa PI 1 ma decaduto
per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.
C. Con
ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 chiede, “nell’interesse di” lei
stessa, di "annullare,
revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto"
il verbale di pignoramento appena menzionato, previo conferimento dell’effetto
sospensivo.
D. Nelle
sue osservazioni dell’11 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di
dichiarare il ricorso privo di oggetto, motivo per cui non l’ha notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato, ricevuto dalla ricorrente, secondo la sua
stessa allegazione, il 2 novembre 2022, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza del provvedimento impugnato il
2.
novembre 2022, inviato per posta B semplice all’indirizzo professionale di
sua figlia, PI 2, per giunta pure errato, il postino avendola incrociata per
puro caso in via __________ a __________. Allega che la figlia non l’ha mai
rappresentata “in questa
vicenda”, ciò che avrebbe comunicato all’UE molte
volte, e che la procura del 6 maggio 2020 di cui si avvale l’UE è “attempata”, del
tutto generale e generica, e pure priva di valore giuridico poiché rilasciata
in un momento in cui la figlia era stata radiata dal registro degli avvocati.
La ritiene ad ogni modo revocata dal momento
in cui, nel giugno del 2020, ha confermato all’UE di non essere
rappresentata dalla figlia nella procedura in oggetto. Ne conclude che le
regole sulla notificazione, da effettuare al suo domicilio in Croazia, siano
state violate, di modo che il verbale impugnato è da "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di
nessun effetto".
Nelle
osservazioni al ricorso l’UE riferisce di aver notificato
il verbale avversato prudenzialmente in Croazia, alla figlia in via __________
e allo studio legale di via __________ così come per e-mail a entrambe. Precisa
che la notificazione in Croazia è fallita perché la destinataria era assente, verosimilmente
perché secondo le sue stesse allegazioni nel ricorso ella si trovava in Svizzera
per motivi medici. L’UE rileva che ancora nel marzo 2022 la ricorrente aveva
delegato per scritto alla figlia la facoltà di accedere all’incarto di
pignoramento e in uno scritto del 22 settembre 2022 aveva indicato quale suo
recapito quello in Svizzera in via B__________ a __________. Reputa quindi il
verbale impugnato validamente notificato, non da ultimo perché la ricorrente
ammette di averne avuto conoscenza del contenuto.
3.
L’allegazione
della ricorrente secondo cui la figlia non l’ha mai rappresentata nelle
procedure esecutive avviate nei suoi confronti da PI 1 è manifestamente
abusiva. PI 2 l’ha infatti rappresentata perlomeno nella procedura di ricorso contro l’esecuzione del sequestro (n. __________98) convalidato con l’esecuzione
in oggetto (v. sentenza 15.2021.45 del 16 luglio 2021) e per la consultazione dell’incarto relativo all’esecuzione a convalida del secondo sequestro (v. sentenza
15.2022.39
del 30 agosto 2022 consid. 6). La ricorrente pretende sì di aver
comunicato all’UE “in
diverse, se non molte occasioni”
che sua figlia non la rappresentava nella procedura in esame, ma produce solo
le sue e-mail del 16 ottobre 2022 (doc. B accluso al ricorso), inoltrate dopo l’invio
del verbale contestato e dopo la sua comunicazione via e-mail, ovvero a un
momento in cui l’UE non ne poteva più tenere conto per quanto riguarda la
notifica di quell’atto. L’e-mail 10 ottobre 2022 del supplente ufficiale
Ruggeri non cambia nulla al riguardo, perché non dà atto che RI 1 avrebbe in
precedenza revocato il mandato conferito alla figlia, per tacere del fatto che
pare singolare che la ricorrente abbia inoltrato tale comunicazione alla figlia
(v. l’intestazione del doc. C).
Sia
come sia, la questione della rappresentanza non è invero decisiva per l’esito
del giudizio odierno. La ricorrente ammette infatti di aver avuto conoscenza
del contenuto del verbale impugnato, che del resto ha allegato al ricorso (doc.
A). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso
non si giustifica di annullare la notifica irregolare
né di ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio
supplementare sul verbale di pignoramento e costituirebbe di conseguenza un
formalismo eccessivo (cfr. DTF 112 III 84 consid. 2/b; sentenze della CEF 15.2022.108 dell’11
gennaio 2023 consid. 4.1 e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 4.1 e rimandi). Siccome non contiene altre censure, il ricorso va pertanto
respinto. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è così da
reputare senza oggetto.
4.
Negli ultimi ricorsi RI 1 ha sempre
indicato come indirizzo di notifica quello in via B__________
a __________ (v. inc. 15.2022.11, 15.2022.39 e 15.2022.132). Non è quindi necessario invitarla a designare un recapito in Svizzera
(giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv.
1.
LPR), potendosi la decisione odierna esserle intimata al noto recapito
svizzero (in tal senso: sentenza della CEF 15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022
pag. 5). Stante il suo esito, è invece superfluo comunicarla, insieme al
ricorso, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.