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Decisione

15.2022.147

Verbale di pignoramento. Contestazione della notifica all’indirizzo della figlia dell’escussa. Rappresentanza

8 marzo 2023Italiano6 min

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.147

Lugano

8 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 7 novembre 2022 di

RI 1 HR- (per indirizzo )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 19 ottobre

2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dalla

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98,

PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.

B. Il

19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme

di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un

precedente sequestro (n. __________15), ottenuto dalla stessa PI 1 ma decaduto

per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.

C. Con

ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 chiede, “nell’interesse di” lei

stessa, di "annullare,

revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto"

il verbale di pignoramento appena menzionato, previo conferimento dell’effetto

sospensivo.

D. Nelle

sue osservazioni dell’11 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di

dichiarare il ricorso privo di oggetto, motivo per cui non l’ha notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato, ricevuto dalla ricorrente, secondo la sua

stessa allegazione, il 2 novembre 2022, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza del provvedimento impugnato il

2.

novembre 2022, inviato per posta B semplice all’indirizzo professionale di

sua figlia, PI 2, per giun­ta pure errato, il postino avendola incrociata per

puro caso in via __________ a __________. Allega che la figlia non l’ha mai

rappresentata “in questa

vicenda”, ciò che avrebbe comunicato all’UE molte

volte, e che la procura del 6 maggio 2020 di cui si avvale l’UE è “attempata”, del

tutto generale e generica, e pure priva di valore giuridico poiché rilasciata

in un momento in cui la figlia era stata radiata dal registro degli avvocati.

La ritiene ad ogni modo revocata dal momento

in cui, nel giugno del 2020, ha confermato all’UE di non es­sere

rappresentata dalla figlia nella procedura in oggetto. Ne conclude che le

regole sulla notificazione, da effettuare al suo domicilio in Croazia, siano

state violate, di modo che il verbale impugnato è da "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di

nessun effet­to".

Nelle

osservazioni al ricorso l’UE riferisce di aver notificato

il verbale avversato prudenzialmente in Croazia, alla figlia in via __________

e allo studio legale di via __________ così come per e-mail a entrambe. Precisa

che la notificazione in Croazia è fallita perché la destinataria era assente, verosimilmente

perché secondo le sue stesse allegazioni nel ricorso ella si trovava in Svizzera

per motivi medici. L’UE rileva che ancora nel marzo 2022 la ricorrente aveva

delegato per scritto alla figlia la facoltà di accedere all’incarto di

pignoramento e in uno scritto del 22 settembre 2022 aveva indicato quale suo

recapito quello in Svizzera in via B__________ a __________. Reputa quindi il

verbale impugnato validamente notificato, non da ultimo perché la ricorrente

ammette di averne avuto conoscenza del contenuto.

3.

L’allegazione

della ricorrente secondo cui la figlia non l’ha mai rappresentata nelle

procedure esecutive avviate nei suoi confronti da PI 1 è manifestamente

abusiva. PI 2 l’ha infatti rappresentata perlomeno nella procedura di ricorso contro l’esecuzione del sequestro (n. __________98) convalidato con l’esecu­zione

in oggetto (v. sentenza 15.2021.45 del 16 luglio 2021) e per la consultazione dell’incarto relativo all’esecuzione a convalida del secondo sequestro (v. sentenza

15.2022.39

del 30 agosto 2022 consid. 6). La ricorrente pretende sì di aver

comunicato all’UE “in

diverse, se non molte occasioni”

che sua figlia non la rappresentava nella procedura in esame, ma produce solo

le sue e-mail del 16 ottobre 2022 (doc. B accluso al ricorso), inoltrate dopo l’invio

del verbale contestato e dopo la sua comunicazione via e-mail, ovvero a un

momento in cui l’UE non ne poteva più tenere conto per quanto riguarda la

notifica di quell’atto. L’e-mail 10 ottobre 2022 del supplente ufficiale

Ruggeri non cambia nulla al riguardo, perché non dà atto che RI 1 avrebbe in

precedenza revocato il mandato conferito alla figlia, per tacere del fatto che

pare singolare che la ricorrente abbia inoltrato tale comunicazione alla figlia

(v. l’intestazione del doc. C).

Sia

come sia, la questione della rappresentanza non è invero decisiva per l’esito

del giudizio odierno. La ricorrente ammette infatti di aver avuto conoscenza

del contenuto del verbale impugnato, che del resto ha allegato al ricorso (doc.

A). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso

non si giustifica di annullare la notifica irregolare

né di ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio

supplementare sul verbale di pignoramento e costituirebbe di conseguenza un

formalismo eccessivo (cfr. DTF 112 III 84 consid. 2/b; sentenze della CEF 15.2022.108 dell’11

gennaio 2023 consid. 4.1 e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 4.1 e rimandi). Siccome non contiene altre censure, il ricorso va pertanto

respinto. La domanda di conferimento dell’effetto sospensi­vo è così da

reputare senza oggetto.

4.

Negli ultimi ricorsi RI 1 ha sempre

indicato come indirizzo di notifica quello in via B__________

a __________ (v. inc. 15.2022.11, 15.2022.39 e 15.2022.132). Non è quindi necessario invitarla a designare un recapito in Svizzera

(giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv.

1.

LPR), potendosi la decisione odierna esserle intimata al noto recapito

svizzero (in tal senso: sentenza della CEF 15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022

pag. 5). Stante il suo esito, è invece superfluo comunicarla, insieme al

ricorso, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.