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Decisione

15.2022.15

Pignoramento della parte di un conto bancario eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Richiesta di annullamento/sospensione dell’esecuzione e disconoscimento di debito

16 marzo 2022Italiano8 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.15

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 febbraio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’esecuzione n. __________ e il verbale di pignoramento emesso

il 1° febbraio 2022 nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro suo padre, RI 1, per l’incasso

dei contributi di mantenimento di fr. 1'305.– mensili

maturati da luglio 2019 ad aprile 2020, di complessivi fr. 13'050.– oltre

agli interessi del 5% dal 6 di ogni singolo mese, secondo i decreti

supercautelari 14 febbraio 2011 e 10 maggio 2017 della Pretura di Lugano.

B. Con

sentenza del 21 giugno 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

parzialmente accolto l’istanza presentata da PI 1, rigettando in via definitiva

l’opposizione interposta dal padre limitatamente a fr. 13'500.– oltre agli

interessi del 5% dal 16 ottobre 2020.

C. Emesso

l’avviso di pignoramento per fr. 14'811.55, spese e interessi compresi, il

1° febbraio 2022 l’UE ha proceduto a pignorare i saldi dei conti dell’escusso

presso l’__________ SA, pari a fr. 2'837.10, tolti fr. 1'612.75

destinati a garantirgli il minimo esistenziale.

D. Con

ricorso del 9 febbraio 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera l’annullamento o

la sospensione della procedura esecutiva “ed il disconoscimento del debito”.

E. Nelle

sue osservazioni del 14 febbraio 2022, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare

la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Non ha

notificato il ricorso per osservazioni alla controparte.

F. Con

replica spontanea del 21 febbraio 2022, RI 1 ha ribadito la sua richiesta di “revisione dell’importo pignorabile” e

postulato “quantomeno” la

sospensione della procedura di reclamo in attesa che la Pretura di Lugano si

pronunci sulla sua petizione di annullamento/sospensione della procedura

esecutiva, oltre che di disconoscimento del debito (inc. SE.2022.43),

presentata il 9 febbraio 2021.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di

pignoramento, nella misura in cui riguarda tale provvedimento il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente espone che i contributi alimentari posti in esecuzione scaturiscono

da una decisione supercautelare emessa dal Pretore di Lugano, sezione 4, il 10

maggio 2017 (doc. D accluso al ricor­so), con cui l’ha condannato a pagare alla

figlia diventata maggiorenne il 26 gennaio 2017 fr. 1'305.– mensili oltre

all’assegno di formazione dal maggio del 2017. Nella causa di merito, lo stesso

Pretore ha parzialmente accolto la

petizione di PI 1 con sentenza del 13 ottobre 2020 (doc. G), con cui ha

obbligato il padre a pagare un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'765.–,

in aggiunta a eventuali assegni familiari, dal febbraio del 2017 al dicembre

del 2022. Adita con un suo appello del 12 novembre 2020 e con un appello

incidentale della figlia, mediante sentenza del 23 settembre 2021 la prima

Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha riformato la decisione pretorile

nel senso della reiezione della petizione e dell’assegnazione delle spese

processuali all’attrice, e ha respinto l’appello incidentale (doc. H). RI 1 ne

deduce che non deve alimenti alla figlia per il periodo dal febbraio del 2017

al dicembre del 2022 e chiede pertanto alla Camera l’annullamento o la

sospensione della procedura esecutiva “ed il disconoscimento del debito”.

3. La

Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza (sopra consid. 1), non è

competente per annullare o sospendere l’esecuzione, né per disconoscere il

debito, facoltà riservate all’apposito giudice (art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF), che RI 1 ha del resto adito

il 9 febbraio 2022 (sopra ad F). Per abbondanza, va inoltre rilevato che la I

CCA ha puntualizzato che la sua decisione (del 23 settembre 2021) non

riguardava l’assetto cautelare, non oggetto d’appello, precisando solo che i

provvedimenti cautelari sarebbero decaduti (per il futuro) con la notificazione

della sentenza d’appello (consid. 9 a pag. 10). Tale giudizio non appare

pertanto determinante per i contributi alimentari posti in esecuzione, che

Considerandi

concernono un periodo (da luglio 2019 ad aprile 2020)

antecedente la sua notificazione (successiva al 24 settembre 2021).

4.

In

via subordinata il ricorrente chiede di dedurre dalla somma pignorata di fr. 2'837.10

diverse fatture per complessivi fr. 1'176.60 relative a spese di fornitura

di corrente elettrica, a cure mediche, a medicamenti e alla chiusura della sua

attività come indipendente dal punto di vista dei contributi personali AVS, che

pare ritenere, implicitamente, spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF.

4.1

Nel

verbale interno delle operazioni di pignoramento l’UE ha stabilito che a fronte

di redditi di fr. 1'066.10 (pensioni anticipate dalla __________ e __________)

il minimo esistenziale di RI 1 ammonta a fr. 1'612.75 (base mensile di fr. 1'200.–

+ premi di assicurazione malattia di fr. 412.75).

4.2

Le

spese di elettricità per la cucina e la luce sono già incluse nel minimo

esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili computato dal­l’UE (punto I

della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/ 2009,

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), a concorrenza di circa fr. 60.–

mensili per una persona sola (sentenza della CEF 15.2020.56 del 20 novembre

2020, consid. 3.2). Il costo di fr. 87.45 fatturato dall’AEM per l’ultimo

trimestre del 2021 (doc. L) non può pertanto essere aggiunto all’im-porto già calcolato

dall’UE né dedotto dal saldo della relazione bancaria pignorata.

4.3

La

fattura del Dr med. __________ dell’11 gennaio 2022 (doc. M) risulta essere a

carico dell’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) e del resto è

indirizzata all’__________. Non se ne può tenere conto di conseguenza per

ridurre la somma pignorata.

4.4

L’estratto

conto per integratori alimentari forniti dal Dr med. __________ il 14 dicembre

2021.

(doc. N) riguarda spese il cui carattere indispensabile giusta l’art. 93

LEF non è dimostrato. I prodotti in questione rientrano d’altronde nella quota

del minimo esistenziale di base dedicata all’alimentazione in generale (cfr. sentenza

della CEF 15.2007.69 del 19 settembre 2007 consid. 3.2/b, massimata in RtiD

2008.

I 1084 n. 64c). Anche su questo punto il ricorso è infondato.

4.5

È

dubbio che la partecipazione di fr. 5.10 fatturata dall’__________ (ex __________)

il 19 gennaio 2022 a RI 1 per medicamenti (doc. O) possa rientrare tra le spese

mediche “d’importo rilevante” nel senso del punto II/8 della precitata Tabella.

Va ad ogni modo compensata con il credito dell’escusso nei confronti dell’AVS

(v. sotto consid. 4.6).

4.6

La

“fattura di chiusura” di fr. 525.70 emessa il 20 gennaio 2022 dall’Istituto

delle assicurazioni sociali (doc. P) si riferisce non a un debito, bensì a un

saldo attivo a favore di RI 1, composto di interessi remunerativi di fr. 1.10

(v. doc. P, secondo foglio) e di “pagamenti membri PVR” di fr. 524.60

(doc. P, terzo foglio). Del resto, anche se dovessero risultare altre fatture

non pagate per l’affiliazione di RI 1 alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG per la sua pregressa attività indipendente, siccome essa è terminata

già il 31 dicembre 2020 (doc. P, primo foglio) l’eventuale debito residuo non

potrebbe essere considerato una spesa ricorrente indispensabile da computare

nel suo minimo esistenziale giusta l’art. 93 LEF, ma come un debito una tantum sorto prima del pignoramento,

che non gode di alcun privilegio rispetto al credito vantato dalla figlia.

5.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto. Stante

tale esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio odierno né

il ricorso (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.