15.2022.15
Pignoramento della parte di un conto bancario eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Richiesta di annullamento/sospensione dell’esecuzione e disconoscimento di debito
16 marzo 2022Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.15
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 febbraio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’esecuzione n. __________ e il verbale di pignoramento emesso
il 1° febbraio 2022 nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro suo padre, RI 1, per l’incasso
dei contributi di mantenimento di fr. 1'305.– mensili
maturati da luglio 2019 ad aprile 2020, di complessivi fr. 13'050.– oltre
agli interessi del 5% dal 6 di ogni singolo mese, secondo i decreti
supercautelari 14 febbraio 2011 e 10 maggio 2017 della Pretura di Lugano.
B. Con
sentenza del 21 giugno 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
parzialmente accolto l’istanza presentata da PI 1, rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta dal padre limitatamente a fr. 13'500.– oltre agli
interessi del 5% dal 16 ottobre 2020.
C. Emesso
l’avviso di pignoramento per fr. 14'811.55, spese e interessi compresi, il
1° febbraio 2022 l’UE ha proceduto a pignorare i saldi dei conti dell’escusso
presso l’__________ SA, pari a fr. 2'837.10, tolti fr. 1'612.75
destinati a garantirgli il minimo esistenziale.
D. Con
ricorso del 9 febbraio 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera l’annullamento o
la sospensione della procedura esecutiva “ed il disconoscimento del debito”.
E. Nelle
sue osservazioni del 14 febbraio 2022, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Non ha
notificato il ricorso per osservazioni alla controparte.
F. Con
replica spontanea del 21 febbraio 2022, RI 1 ha ribadito la sua richiesta di “revisione dell’importo pignorabile” e
postulato “quantomeno” la
sospensione della procedura di reclamo in attesa che la Pretura di Lugano si
pronunci sulla sua petizione di annullamento/sospensione della procedura
esecutiva, oltre che di disconoscimento del debito (inc. SE.2022.43),
presentata il 9 febbraio 2021.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di
pignoramento, nella misura in cui riguarda tale provvedimento il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente espone che i contributi alimentari posti in esecuzione scaturiscono
da una decisione supercautelare emessa dal Pretore di Lugano, sezione 4, il 10
maggio 2017 (doc. D accluso al ricorso), con cui l’ha condannato a pagare alla
figlia diventata maggiorenne il 26 gennaio 2017 fr. 1'305.– mensili oltre
all’assegno di formazione dal maggio del 2017. Nella causa di merito, lo stesso
Pretore ha parzialmente accolto la
petizione di PI 1 con sentenza del 13 ottobre 2020 (doc. G), con cui ha
obbligato il padre a pagare un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'765.–,
in aggiunta a eventuali assegni familiari, dal febbraio del 2017 al dicembre
del 2022. Adita con un suo appello del 12 novembre 2020 e con un appello
incidentale della figlia, mediante sentenza del 23 settembre 2021 la prima
Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha riformato la decisione pretorile
nel senso della reiezione della petizione e dell’assegnazione delle spese
processuali all’attrice, e ha respinto l’appello incidentale (doc. H). RI 1 ne
deduce che non deve alimenti alla figlia per il periodo dal febbraio del 2017
al dicembre del 2022 e chiede pertanto alla Camera l’annullamento o la
sospensione della procedura esecutiva “ed il disconoscimento del debito”.
3. La
Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza (sopra consid. 1), non è
competente per annullare o sospendere l’esecuzione, né per disconoscere il
debito, facoltà riservate all’apposito giudice (art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF), che RI 1 ha del resto adito
il 9 febbraio 2022 (sopra ad F). Per abbondanza, va inoltre rilevato che la I
CCA ha puntualizzato che la sua decisione (del 23 settembre 2021) non
riguardava l’assetto cautelare, non oggetto d’appello, precisando solo che i
provvedimenti cautelari sarebbero decaduti (per il futuro) con la notificazione
della sentenza d’appello (consid. 9 a pag. 10). Tale giudizio non appare
pertanto determinante per i contributi alimentari posti in esecuzione, che
Considerandi
concernono un periodo (da luglio 2019 ad aprile 2020)
antecedente la sua notificazione (successiva al 24 settembre 2021).
4.
In
via subordinata il ricorrente chiede di dedurre dalla somma pignorata di fr. 2'837.10
diverse fatture per complessivi fr. 1'176.60 relative a spese di fornitura
di corrente elettrica, a cure mediche, a medicamenti e alla chiusura della sua
attività come indipendente dal punto di vista dei contributi personali AVS, che
pare ritenere, implicitamente, spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF.
4.1
Nel
verbale interno delle operazioni di pignoramento l’UE ha stabilito che a fronte
di redditi di fr. 1'066.10 (pensioni anticipate dalla __________ e __________)
il minimo esistenziale di RI 1 ammonta a fr. 1'612.75 (base mensile di fr. 1'200.–
+ premi di assicurazione malattia di fr. 412.75).
4.2
Le
spese di elettricità per la cucina e la luce sono già incluse nel minimo
esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili computato dall’UE (punto I
della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/ 2009,
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), a concorrenza di circa fr. 60.–
mensili per una persona sola (sentenza della CEF 15.2020.56 del 20 novembre
2020, consid. 3.2). Il costo di fr. 87.45 fatturato dall’AEM per l’ultimo
trimestre del 2021 (doc. L) non può pertanto essere aggiunto all’im-porto già calcolato
dall’UE né dedotto dal saldo della relazione bancaria pignorata.
4.3
La
fattura del Dr med. __________ dell’11 gennaio 2022 (doc. M) risulta essere a
carico dell’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) e del resto è
indirizzata all’__________. Non se ne può tenere conto di conseguenza per
ridurre la somma pignorata.
4.4
L’estratto
conto per integratori alimentari forniti dal Dr med. __________ il 14 dicembre
2021.
(doc. N) riguarda spese il cui carattere indispensabile giusta l’art. 93
LEF non è dimostrato. I prodotti in questione rientrano d’altronde nella quota
del minimo esistenziale di base dedicata all’alimentazione in generale (cfr. sentenza
della CEF 15.2007.69 del 19 settembre 2007 consid. 3.2/b, massimata in RtiD
2008.
I 1084 n. 64c). Anche su questo punto il ricorso è infondato.
4.5
È
dubbio che la partecipazione di fr. 5.10 fatturata dall’__________ (ex __________)
il 19 gennaio 2022 a RI 1 per medicamenti (doc. O) possa rientrare tra le spese
mediche “d’importo rilevante” nel senso del punto II/8 della precitata Tabella.
Va ad ogni modo compensata con il credito dell’escusso nei confronti dell’AVS
(v. sotto consid. 4.6).
4.6
La
“fattura di chiusura” di fr. 525.70 emessa il 20 gennaio 2022 dall’Istituto
delle assicurazioni sociali (doc. P) si riferisce non a un debito, bensì a un
saldo attivo a favore di RI 1, composto di interessi remunerativi di fr. 1.10
(v. doc. P, secondo foglio) e di “pagamenti membri PVR” di fr. 524.60
(doc. P, terzo foglio). Del resto, anche se dovessero risultare altre fatture
non pagate per l’affiliazione di RI 1 alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG per la sua pregressa attività indipendente, siccome essa è terminata
già il 31 dicembre 2020 (doc. P, primo foglio) l’eventuale debito residuo non
potrebbe essere considerato una spesa ricorrente indispensabile da computare
nel suo minimo esistenziale giusta l’art. 93 LEF, ma come un debito una tantum sorto prima del pignoramento,
che non gode di alcun privilegio rispetto al credito vantato dalla figlia.
5.
In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto. Stante
tale esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio odierno né
il ricorso (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.