15.2022.150
Decisione d'irricevibilità della domanda d'esecuzione ritenuta abusiva
1 marzo 2023Italiano10 min
ricorso “di diritto pubblico” dell'8 novembre 2022, RI 1 postula l’annullamento della decisione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.150
Lugano
1 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 novembre
2022 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio
d'esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione
d'irricevibilità della domanda d'esecuzione emessa il 24 ottobre 2022 in merito
alla domanda d’esecuzione (n. 5498227) presentata dalla ricorrente il 15
ottobre 2022 nei confronti di
avv. dott. PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
domanda d’esecuzione del 15 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano
dell'Ufficio d'esecuzione (UE) l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1
per il risarcimento di danni di fr. 148'900.– oltre agli interessi e spese.
B. Mediante
decisione del 24 ottobre 2022, l’UE ha dichiarato la
domanda d’esecuzione irricevibile in quanto abusiva.
C. Con
ricorso “di diritto pubblico” dell'8 novembre 2022, RI 1 postula l’annullamento della decisione
appena menzionata.
D. Nelle
sue osservazioni del 15 novembre 2022 il Supplente ufficiale del Centro di
competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE) chiede alla
Camera di dichiarare il ricorso irricevibile e comunica di non averlo
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) –
entro dieci giorni dalla presunta notifica dell’atto impugnato inviato il 24
ottobre 2022 dall’UE per posta A, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2.
L’UE
ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata dalla ricorrente per il motivo che verteva sulla stessa pretesa fatta valere in
precedenti esecuzioni mai proseguite, e quindi da ritenere abusive. Nelle
osservazioni al ricorso, esso ha precisato che le precedenti procedure erano
ben sedici. La ricorrente fa valere una violazione del
diritto e un abuso del potere di apprezzamento dell’UE, sostenendo in
particolare che nulla può impedirle di promuovere più esecuzioni per
interrompere la prescrizione in virtù dell’art. 135 n. 2 CO.
2.1
La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente
abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2
consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione
né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta
in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la
minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza
5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;
DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve
– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115
III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di
porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili
giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del
17.
marzo 2014, consid. 3.2.2).
2.1.1
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto
(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno
che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un
credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa
causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca,
davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo
nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/ 2012
del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di
un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di
abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso
dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé
(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;
BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenze della CEF 15.2021.106 del 5 gennaio 2022 consid.
3.1; 15.2018.52 del 20 luglio 2018,
consid. 3.1).
2.1.2
L’ufficio
d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti
esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale
competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure
nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in
sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,
consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio
2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono
dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il
nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a
sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101
del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695
n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi
del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (sentenza
della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).
2.2
Nel
caso specifico, la ricorrente non contesta di aver già promosso contro PI 1
sedici esecuzioni per la stessa pretesa fatta valere con la domanda
d’esecuzione oggetto della decisione impugnata, ma afferma di averlo fatto per
esercitare il diritto legittimo d’interrompere la prescrizione. Orbene, la
facoltà prevista dall’art. 135 n. 2 CO, come qualsiasi altro diritto, è
limitata dall’obbligo fatto a ognuno di agire secondo la buona fede
nell'esercizio dei propri diritti (art. 2 cpv. 1 CC). Il manifesto abuso del
proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Secondo la
giurisprudenza appena menzionata, agisce abusivamente il creditore che
persegue in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad
esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per
importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né
l’accertamento giudiziario del credito. Nella fattispecie, RI 1 non spiega
perché avrebbe avuto necessità, onde incassare la pretesa da lei vantata,
d’interrompere la prescrizione ben sedici volte dal 2006, specie perché fa
valere una pretesa per risarcimento di danno che l’escusso le avrebbe causato
nell’esercizio della sua funzione d’avvocato, cui si applica il termine di
prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO. La ricorrente si limita a
invocare genericamente il diritto d’interrompere la prescrizione senza tentare
di refutare il carattere abusivo che l’UE attribuisce al suo comportamento,
segnatamente menzionando le ragioni legittime per cui non sarebbe (stata) in
grado di chiedere il rigetto dell’opposizione o di far accertare giudiziariamente
la sua asserita pretesa.
Nelle
circostanze descritte, risulta manifesto che con la domanda d’esecuzione
dichiarata irricevibile dall’UE RI 1 non persegue lo scopo d’incassare il suo
preteso credito, ciò che comporterebbe per lei l’attuazione dei passi
giudiziari necessari a permetterle di chiedere la continuazione delle sue
numerose esecuzioni, ma lo scopo estraneo
all’esecuzione per debiti di angariare PI 1. Obiettivo che non merita
protezione secondo l’art. 2 cpv. 2 CC, come giustamente deciso dall’UE con il
provvedimento impugnato.
3.
La
ricorrente censura inoltre la competenza della funzionaria che ha firmato la
decisione impugnata, ovvero PI 2, la quale “avrebbe falsificato gli atti a nome di un altro
Ufficio di esecuzione di Lugano, dove non è impiegata”.
Cita al riguardo la decisione 15.2020.20 emessa da questa Camera il 10 aprile
2020.
Sennonché, proprio in quella sentenza (al consid. 5.1) è stato ricordato
a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo
circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di
quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di
quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale
per l’e-missione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e
competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai
unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella
versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1°
febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per
tutto il Cantone, delle domande di esecuzione inoltrate per posta o in via
digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i
quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si trova
il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del
debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto
esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico,
tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio
d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato,
se non abusivo.
4.
Che
la decisione avversata sia stata comunicata per posta A anziché con
raccomandata, come invece prescritto dall’art. 34 LEF, non ha alcuna
conseguenza sulla sua validità. Si tratta infatti di una prescrizione d’ordine,
il cui scopo è di assicurare la prova della notifica (DTF 121 III 12 consid. 1;
sentenze del Tribunale federale 5A_545/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e
della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 3). Nel caso in
esame, non vi è alcun dubbio che la decisione d’irricevibilità sia pervenuta a RI
1, dal momento che l’ha impugnata. Strumentale, la censura non può ch’essere
respinta.
5.
Le
censure che riguardano questioni che sono già state decise, come quelle
sollevate con i ricorsi sui quali questa Camera ha statuito con decisioni
15.2020.20
del 10 aprile 2020, 15.2022.14 del 24 giugno 2022 e 15.2022.97 del 7
settembre 2022, sono inammissibili. Andavano semmai fatte valere con un ricorso
al Tribunale federale o un’istanza di revisione alla CEF, ambedue entro dieci
giorni dalla notifica della decisione contestata (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF da una parte, 28 cpv. 1 LPR dall’altra).
6.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo alla controparte
(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
.
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.