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Decisione

15.2022.151

Decisione d'irricevibilità della domanda d'esecuzione ritenuta abusiva

1 marzo 2023Italiano11 min

ricorso “di diritto pubblico” dell'8 novembre 2022, RI 1 postula l’annullamento della decisione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.151

Lugano

1 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 8 novembre 2022 di

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio

d'esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione

d'irricevibilità della domanda d'esecuzione emessa il 24 ottobre 2022 in merito

alla domanda d’esecuzione (n. __________39) presentata dalla ricorrente il 15

ottobre 2022 nei confronti di

dr.med. PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con domanda d’esecuzione del 15 ottobre

2022, RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione (UE)

l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per il risarcimento di danni

di fr. 500'000.– oltre agli interessi e spese.

B. Mediante

decisione del 24 ottobre 2022, l’UE ha dichiarato la

domanda d’esecuzione irricevibile in quanto abusiva.

C. Con

ricorso “di diritto pubblico” dell'8 novembre 2022, RI 1 postula l’annullamento della decisione

appena menzionata.

D. Nelle

sue osservazioni del 15 novembre 2022 il Supplente ufficiale del Centro di

competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE) chiede alla

Camera di dichiarare il ricorso irricevibile e comunica di non averlo

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) –

entro dieci giorni dalla presunta notifica dell’atto impugnato inviato il 24

ottobre 2022 dall’UE per posta A, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2.

L’UE

ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata dalla ricorrente per il motivo che verteva sulla stessa pretesa fatta valere in

precedenti esecuzioni mai proseguite, e quindi da ritenere abusive. Nelle

osservazioni al ricorso, esso ha precisato che le precedenti procedure erano

ben venti. La ricorrente fa valere una violazione del

diritto e un abuso del potere di apprezzamento dell’UE, sostenendo in

particolare che nulla può impedirle di promuovere più esecuzioni per

interrompere la prescrizione in virtù dell’art. 135 n. 2 CO.

2.1

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione

né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta

in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l.scusso o per frivolezza (sentenza

5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;

DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115

III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di

porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili

giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del

17.

marzo 2014, consid. 3.2.2).

2.1.1

Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto

(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno

che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un

credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stes­sa

causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto del­l’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/ 2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo

l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di

abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé

(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;

BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenze della CEF 15.2021.106 del 5 gennaio 2022 consid.

3.1; 15.2018.52 del 20 luglio 2018,

consid. 3.1).

2.1.2

L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure

nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in

sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,

consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio

2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono

dar prova in questo genere di contestazione è ancora mag­giore, siccome il

nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a

sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101

del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695

n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi

del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (sentenza

della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).

2.2

Nel

caso specifico, la ricorrente non contesta di aver già promosso contro PI 1

venti esecuzioni per la stessa pretesa fatta valere con la domanda d’esecuzione

oggetto della decisione impugnata, ma afferma di averlo fatto per esercitare il

diritto legittimo d’interrompere la prescrizione. Orbene, la facoltà prevista

dall’art. 135 n. 2 CO, come qualsiasi altro diritto, è limitata dall’obbligo

fatto a ognuno di agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri diritti

(art. 2 cpv. 1 CC). Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla

legge (art. 2 cpv. 2 CC). Secondo la giurispruden­za appena menzionata, agisce

abusivamente il creditore che persegue in modo evidente altri fini che non

l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate

sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto

dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito. Nella fattispecie, RI

1.

non spiega perché avrebbe avuto necessità, onde incassare la pretesa da lei

vantata, d’interrompere la prescrizione ben venti volte dal 2002, specie perché

fa valere una pretesa per risarcimento danni che l’escusso le avreb­be causato in

occasione della prestazione di cure mediche, cui si applica il termine di

prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO (e per i danni da atto illecito

quello ormai triennale dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del

danno e della persona responsabile [art. 60 cpv. 1 CO, applicabile dal 1°

gennaio 2020 anche ai crediti sorti in precedenza giusta l’art. 49 Tit. fin.

CC]). La ricorrente si limita a invocare genericamente il diritto

d’interrompere la prescrizione senza tentare di refutare il carattere abusivo

che l’UE attribuisce al suo comportamento, segnatamen­te menzionando le ragioni

legittime per cui non sarebbe (stata) in grado di chiedere il rigetto

dell’opposizione o di far accertare giudiziariamente la sua asserita pretesa.

Nelle

circostanze descritte, risulta manifesto che con la domanda d’esecuzione

dichiarata irricevibile dall’UE RI 1 non persegue lo scopo d’incassare il suo

preteso credito, ciò che comporterebbe per lei l’attuazione dei passi

giudiziari necessari a permetterle di chiedere la continuazione delle sue

numerose esecuzioni, ma lo scopo estraneo

all’esecuzione per debiti di angariare PI 1. Obiettivo che non merita

protezione secondo l’art. 2 cpv. 2 CC, come giustamente deciso dall’UE con il

provvedimento impugnato.

3.

La

ricorrente censura inoltre la competenza della funzionaria che ha firmato la

decisione impugnata, ovvero PI 2, la quale “avrebbe falsificato gli atti a nome di un altro

Ufficio di esecuzione di Lugano, dove non è impiegata”.

Cita al riguardo la decisione 15.2020.20 emessa da questa Camera il 10 aprile

2020.

Sennonché, proprio in quella sentenza (al consid. 5.1) è stato ricordato

a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo

circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di

quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e

di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla ese­cuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza

cantonale per l’e­missione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido

e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai

unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella

versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1°

febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per

tutto il Cantone, delle doman­de di esecuzione inoltrate per posta o in via

digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i

quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si tro­va

il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del

debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto

esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico,

tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio

d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato,

se non abusivo.

4.

Che

la decisione avversata sia stata comunicata per posta A anziché con

raccomandata, come invece prescritto dall’art. 34 LEF, non ha alcuna

conseguenza sulla sua validità. Si tratta infatti di una prescrizione d’ordine,

il cui scopo è di assicurare la prova del­la notifica (DTF 121 III 12 consid. 1;

sentenze del Tribunale federale 5A_545/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e

della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 3). Nel caso in

esame, non vi è alcun dubbio che la decisione d’irricevibilità sia pervenuta a RI

1, dal momento che l’ha impugnata. Strumentale, la censura non può ch’essere

respinta.

5.

Le

censure che riguardano questioni che sono già state decise, come quelle

sollevate con i ricorsi sui quali questa Camera ha statuito con decisioni

15.2020.20

del 10 aprile 2020, 15.2022.14 del 24 giugno 2022 e 15.2022.97 del 7

settembre 2022, sono inammissibili. Andavano semmai fatte valere con un ricorso

al Tribunale federale o un’istanza di revisione alla CEF, ambedue entro dieci

giorni dalla notifica della decisione contestata (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100

cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF da una parte, 28 cpv. 1 LPR dall’altra).

6.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo alla controparte

(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

.

Comunicazione

al CCPE dell'Ufficio d'esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.