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Decisione

15.2022.154

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre

22 marzo 2023Italiano12 min

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.154

Lugano

22 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 18

novembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione (UE), agenzia di Faido, con

cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante

a

PI 1,

nella comunione ereditaria del

padre fu PI 2 (†1974), composta, oltreché dall’e­­scusso,

anche di

PI 6,

nelle 7 esecuzioni dei gruppi n. 5 e 6 promosse contro PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

Comune di __________,

(rappresentato dalla , )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

7 esecuzioni in via di pignoramento promosse nel 2021 e nel 2022 dal Cantone

Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di __________ nei confronti

di PI 1 per quasi fr. 7'600.– (formanti

i gruppi n. 5 e 6), il 27 settembre 2021 e l’11 ottobre 2022 l’UE ha

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI

2, deceduto nel 1974. In entrambi i verbali, quali beni appartenenti alla

comunione l’Ufficio ha elencato il solo fondo n. __________ RFD di __________-__________,

di cui ha stimato il valore in fr. 56'068.–.

B. Avendo

i creditori dei gruppi 5 e 6 chiesto la realizzazione della quota pignorata, l’UE

li ha convocati a un’udienza tenutasi il 3 novembre 2022 a norma dell’art. 9

dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione

(ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere

raggiunta, essendo presente solo l’escusso.

C. Il

giorno stesso l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

D. Il 17 novembre 2022 l’avv. __________ ha comunicato all’UE che il

fratello dell’escusso, PI 6, è sottoposto a una curatela generale ordinata dall’autorità

di protezione degli adulti del Canton Ginevra e che i suoi curatori gli hanno

dato mandato di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.

E. Il

18 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione della quota ereditaria di PI 1. Ha precisato che la comunione è

composta dell’e­­scusso e del fratello PI 6. Ha precisato inoltre che la sostanza

ereditaria è composta di una quota di comproprietà di ¼ del fondo n. __________

e del(l’intero) fondo n. __________ RFD di __________-__________, come pure del

fondo n. __________, di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________,

dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,

di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ e del fondo n. __________

RFD di __________-__________; ha quindi stimato in fr. 142'373.45 il

valore del­l’intera sostanza ereditaria, e in fr. 71'186.70 quello della

quota pignorata.

F. Frattanto,

nelle due esecuzioni promosse nel 2023 contro PI 1 sempre

in via di pignoramento dal Cantone Ticino e dall’PI 7 (formanti il gruppo 7)

per quasi fr. 1'300.– in totale, l’8 marzo 2023 l’Ufficio ha nuovamente

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria.

G. Con

email dell’8 marzo 2023, l’avv. __________ ha risposto alla Camera di non

essere in possesso di un certificato ereditario e di aver rilevato dai propri

appunti che sono deceduti anche la vedova e il terzo figlio, per il che, ad

oggi, i due fratelli superstiti risultano essere gli unici membri della

comunione ereditaria.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di

vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso

(art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore

della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma

limita unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi

di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra

nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16,

consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art.

10.

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata

(DTF 96 III 16, consid. 3;

Gillié­ron, Commentaire de la LP,

vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene,

un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo

aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.112

del 30 novembre 2022, consid. 1).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che

facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda

di realizzazione di quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di

conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione

impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1

ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la

fissazione dell’udienza di conciliazione (decisioni della CEF 15.2022.115 del 13 gennaio 2023, consid. 2, e 15.2022.113/114

del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).

Nel

caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 7 è stato eseguito l’8

marzo 2023 (sopra ad G), vale a dire dopo l’udienza di conciliazione

tenutasi il 3 novembre 2022 (sopra ad D). I creditori partecipanti a questo

gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Non

sarebbe stato nep­pure possibile

invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) (sopra ad E). Si sarebbe

forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3

LEF (questione lasciata aperta nelle citate 15.2022.115 consid.

2.

e 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque

comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai

creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla

realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della

decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota

ereditaria dell’escusso a un prezzo

suscettibile di riscontrare l’ade­­sione degli altri creditori interessati e

degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre,

trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di

accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo

di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citata 15.2022.115 consid. 2).

3.

Come

visto, l’UE ha implicitamente

stabilito che l’interessenza del­l’escusso nella comunione ereditaria è di ½ stimandone

il valore nella metà di quello dei beni appartenenti alla comunione. Non

risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un

certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano i suoi

figli PI 1 e PI 6. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame, poiché

l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di

scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto

consid. 4.2 e 5). Circa l’asse successorio, valgono i dati rettificati indicati

nell’istanza e nell’ultimo verbale (interno) di pignoramento, ossia tutti i

fondi (in proprietà o comproprietà) ivi menzionati per il valore complessivo di

fr. 142'373.45, di cui la metà (fr. 71'186.70) rappresenta il valore della

quota ereditaria dell’escusso (sopra ad E e F). Siccome tali dati sono rimasti incontestati,

non c’è motivo di discostarsene.

4.

Poiché il valore dell’interessenza

pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3

ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento

della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della relativa quota

ereditaria dell’escusso.

4.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di circa fr. 8'900.–

(sopra ad A e F), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria

spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di oltre fr. 71'000.–

(sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una

vendita a vil prez­zo (sopra consid. 1).

4.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della

comunione ereditaria. A favore di questo modo depongono inoltre sia l’incertezza

sulla composizione della comunio­ne ereditaria, e dunque l’incertezza circa il

valore dell’interessen­za dell’escusso, sia il mandato dato all’avv. __________

di chiedere, appunto, la divisione della comunione (sopra ad B). La soluzione alternativa dell’assegnazione della

quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.

1.

ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).

Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisio­ne della successione – da saldare con

quanto otterrà l’escusso nel­la divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –

appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell’escusso (e

di eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti

per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di

vendita della quota a trattative private che pos­sa essere accettata da tutti i

creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

5.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità –

ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13

cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura

(decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese

connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori

(art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del

pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132),

gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori

potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dal­l’art. 10 cpv. 3 ODiC a

favore del debitore.

5.2

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 2, di

chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le

indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni

alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, agenzia di Faido, e, per il

suo tramite, all’escusso, all’altro membro della comunione ereditaria e a tutti

i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di

realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.