15.2022.154
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre
22 marzo 2023Italiano12 min
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.154
Lugano
22 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 18
novembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione (UE), agenzia di Faido, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante
a
PI 1,
nella comunione ereditaria del
padre fu PI 2 (†1974), composta, oltreché dall’escusso,
anche di
PI 6,
nelle 7 esecuzioni dei gruppi n. 5 e 6 promosse contro PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
Comune di __________,
(rappresentato dalla , )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
7 esecuzioni in via di pignoramento promosse nel 2021 e nel 2022 dal Cantone
Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di __________ nei confronti
di PI 1 per quasi fr. 7'600.– (formanti
i gruppi n. 5 e 6), il 27 settembre 2021 e l’11 ottobre 2022 l’UE ha
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI
2, deceduto nel 1974. In entrambi i verbali, quali beni appartenenti alla
comunione l’Ufficio ha elencato il solo fondo n. __________ RFD di __________-__________,
di cui ha stimato il valore in fr. 56'068.–.
B. Avendo
i creditori dei gruppi 5 e 6 chiesto la realizzazione della quota pignorata, l’UE
li ha convocati a un’udienza tenutasi il 3 novembre 2022 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere
raggiunta, essendo presente solo l’escusso.
C. Il
giorno stesso l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
D. Il 17 novembre 2022 l’avv. __________ ha comunicato all’UE che il
fratello dell’escusso, PI 6, è sottoposto a una curatela generale ordinata dall’autorità
di protezione degli adulti del Canton Ginevra e che i suoi curatori gli hanno
dato mandato di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
E. Il
18 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione della quota ereditaria di PI 1. Ha precisato che la comunione è
composta dell’escusso e del fratello PI 6. Ha precisato inoltre che la sostanza
ereditaria è composta di una quota di comproprietà di ¼ del fondo n. __________
e del(l’intero) fondo n. __________ RFD di __________-__________, come pure del
fondo n. __________, di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________,
dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ e del fondo n. __________
RFD di __________-__________; ha quindi stimato in fr. 142'373.45 il
valore dell’intera sostanza ereditaria, e in fr. 71'186.70 quello della
quota pignorata.
F. Frattanto,
nelle due esecuzioni promosse nel 2023 contro PI 1 sempre
in via di pignoramento dal Cantone Ticino e dall’PI 7 (formanti il gruppo 7)
per quasi fr. 1'300.– in totale, l’8 marzo 2023 l’Ufficio ha nuovamente
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria.
G. Con
email dell’8 marzo 2023, l’avv. __________ ha risposto alla Camera di non
essere in possesso di un certificato ereditario e di aver rilevato dai propri
appunti che sono deceduti anche la vedova e il terzo figlio, per il che, ad
oggi, i due fratelli superstiti risultano essere gli unici membri della
comunione ereditaria.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di
vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso
(art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore
della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma
limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi
di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra
nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16,
consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art.
10.
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata
(DTF 96 III 16, consid. 3;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene,
un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo
aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.112
del 30 novembre 2022, consid. 1).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che
facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda
di realizzazione di quei diritti prima dell’invito all’udienza di
conciliazione. Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione
impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1
ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la
fissazione dell’udienza di conciliazione (decisioni della CEF 15.2022.115 del 13 gennaio 2023, consid. 2, e 15.2022.113/114
del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).
Nel
caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 7 è stato eseguito l’8
marzo 2023 (sopra ad G), vale a dire dopo l’udienza di conciliazione
tenutasi il 3 novembre 2022 (sopra ad D). I creditori partecipanti a questo
gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Non
sarebbe stato neppure possibile
invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) (sopra ad E). Si sarebbe
forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3
LEF (questione lasciata aperta nelle citate 15.2022.115 consid.
2.
e 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque
comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai
creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla
realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della
decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota
ereditaria dell’escusso a un prezzo
suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e
degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre,
trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di
accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo
di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citata 15.2022.115 consid. 2).
3.
Come
visto, l’UE ha implicitamente
stabilito che l’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria è di ½ stimandone
il valore nella metà di quello dei beni appartenenti alla comunione. Non
risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un
certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano i suoi
figli PI 1 e PI 6. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame, poiché
l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di
scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto
consid. 4.2 e 5). Circa l’asse successorio, valgono i dati rettificati indicati
nell’istanza e nell’ultimo verbale (interno) di pignoramento, ossia tutti i
fondi (in proprietà o comproprietà) ivi menzionati per il valore complessivo di
fr. 142'373.45, di cui la metà (fr. 71'186.70) rappresenta il valore della
quota ereditaria dell’escusso (sopra ad E e F). Siccome tali dati sono rimasti incontestati,
non c’è motivo di discostarsene.
4.
Poiché il valore dell’interessenza
pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3
ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento
della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della relativa quota
ereditaria dell’escusso.
4.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di circa fr. 8'900.–
(sopra ad A e F), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria
spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di oltre fr. 71'000.–
(sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una
vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della
comunione ereditaria. A favore di questo modo depongono inoltre sia l’incertezza
sulla composizione della comunione ereditaria, e dunque l’incertezza circa il
valore dell’interessenza dell’escusso, sia il mandato dato all’avv. __________
di chiedere, appunto, la divisione della comunione (sopra ad B). La soluzione alternativa dell’assegnazione della
quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.
1.
ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).
Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con
quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –
appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.
n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell’escusso (e
di eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti
per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di
vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i
creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
5.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità –
ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13
cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura
(decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese
connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori
(art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del
pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132),
gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori
potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a
favore del debitore.
5.2
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 2, di
chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le
indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni
alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, agenzia di Faido, e, per il
suo tramite, all’escusso, all’altro membro della comunione ereditaria e a tutti
i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di
realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.