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Decisione

15.2022.155

Minimo di esistenza. Ricorso analogo a un precedente ricorso respinto dall’autorità di vigilanza. Allegazione di fatti successivi alla decisione di pignoramento impugnata

17 febbraio 2023Italiano6 min

per oltre fr. 10'000.– complessivi, il 15 novembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.155

Lugano

17 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre

2022 a favore delle esecuzioni n. __________, rispettivamente __________, __________

e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

in fatto:

Fatti

A. A

favore delle quattro esecuzioni appena citate, dirette nei confronti di RI 1

per oltre fr. 10'000.– complessivi, il 15 novembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei

redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Vendita prodotti + azienda agricola

fr.

2'500.00

[indipendente]

Sezione

agricoltura, Bellinzona

fr.

1'387.00

[pagamenti diretti]

Totale

fr.

3'887.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Altro

fr.

180.00

[Tessera SES fr. 6.00 al giorno]

Totale

fr.

2'380.00

L’UE

ha quindi pignorato presso l’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura

i contributi di fr. 1'387.– mensili versati a RI 1, e ciò a partire dal 25

aprile 2022.

B. Con

ricorso del 22 novembre 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione

chiedendone la modifica nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 3'887.–

computato dall’UE alla sola entrata di fr. 2'500.– da lui dichiarata.

C. Con

osservazioni 23 dicembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

D. Il 2 febbraio 2023 l’UE ha trasmesso alla

Camera lo scritto e l’an­nessa nuova

documentazione ricevuta da RI 1 il 19 gen­naio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 novembre 2022, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

L’insorgente

si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei

pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili) in

aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da lui

dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.–

comprendono già i sussidi. Fa presente di aver già inoltrato un ricorso il 4

maggio 2022 contro una decisione di pignoramento analoga del 25 aprile 2022

(relativa al gruppo n. 10) e di non aver avuto alcuna risposta, malgrado una

successiva richiesta di cambiamento del 16 novembre 2022.

2.1

Ora,

questa Camera ha respinto il ricorso del 4 maggio 2022 con decisione del 20

settembre 2022 (inc. 15.2022.56) e il 21 novembre 2022 il suo presidente ha

risposto allo scritto del 16 novembre ricordando l’emanazione della sentenza

del 20 settembre, che RI 1 non aveva ritirato, ma da ritenersi validamente

notificata il 3 ottobre 2022 in base alla finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC (per il rinvio dell’art. 14 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]),

e allegandone una copia per sua comodità.

2.2

A

sostegno del suo nuovo ricorso, RI 1 ripropone la stessa motivazione già fatta

valere con il ricorso del 4 maggio 2022 già respinto da questa Camera, senza

allegare fatti o documenti nuovi. Non può quindi ch’essere ribadito quanto già

esposto nella decisione del 20 settembre 2022, vale a dire che il reddito di fr. 3'887.–

stabilito dall’UE non presta il fianco alla critica, perlomeno in assenza di

documentazione atta a stabilire il reddito effettivo dell’escusso, poiché è

inferiore sia al limite inferiore dell’in­tervallo di fiducia del reddito

agricolo medio netto per le aziende delle regioni di montagna, compresi i

pagamenti diretti, ammontante nel 2020 a fr. 4'773.– mensili (Agroscope

Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4), sia al reddito risultante dalla

tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, pari a fr. 4'270.– mensili.

Anche il ricorso ora in esame va pertanto respinto.

3.

Con

lo scritto ricevuto dall’UE il 19 gennaio 2023, RI 1 ha mandato alcuni

documenti (polizze di assicurazione malattia e di responsabilità civile per

veicoli per il 2023, preventivo per la sostituzione del veicolo usato a fini

professionali, schermate relative al rifiuto della banca di eseguire l’ordine

permanente di pagamen­to dell’affitto per saldo insufficiente …) per dimostrare

la sua situazione economica attuale, in particolare in seguito alla nascita del

figlio __________ il 16 dicembre 2022.

Si

tratta però di spese successive alla

decisione impugnata, il cui impatto sul minimo esistenziale del ricorrente

non può essere trattato dalla Camera nella procedura di ricorso in esame,

limitata alla verifica della decisione contestata al momento in cui è stata

emanata, ma dev’essere analizzato dall’UE nel quadro di una

procedura di (eventuale) revisione della decisione esistente (art. 93

cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4; sentenza della CEF 15.2022.156 del 5

dicembre 2022 pag. 3). Al riguardo spetta a RI 1 presentarsi all’UE con la

documentazione contabile e i relativi giustificativi preannunciati nel suo

ultimo scritto onde permettere al­l’organo esecutivo di valutare le conseguenze

della nuova situazione sul suo minimo esistenziale.

4.

Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, né il ricorso né la

sentenza vengono comunicati ai creditori (art. 9 cpv. 2 LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Lo

scritto di RI 1 e la documentazione allegata trasmes­sa alla Camera il 2

febbraio 2022 è restituita all’Ufficio d’esecu­zione per competenza affinché

avvii una procedura di riesame del pignoramento alla luce delle mutate

circostanze.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.