15.2022.155
Minimo di esistenza. Ricorso analogo a un precedente ricorso respinto dall’autorità di vigilanza. Allegazione di fatti successivi alla decisione di pignoramento impugnata
17 febbraio 2023Italiano6 min
per oltre fr. 10'000.– complessivi, il 15 novembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei
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Incarto n.
15.2022.155
Lugano
17 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre
2022 a favore delle esecuzioni n. __________, rispettivamente __________, __________
e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
in fatto:
Fatti
A. A
favore delle quattro esecuzioni appena citate, dirette nei confronti di RI 1
per oltre fr. 10'000.– complessivi, il 15 novembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei
redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Vendita prodotti + azienda agricola
fr.
2'500.00
[indipendente]
Sezione
agricoltura, Bellinzona
fr.
1'387.00
[pagamenti diretti]
Totale
fr.
3'887.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Altro
fr.
180.00
[Tessera SES fr. 6.00 al giorno]
Totale
fr.
2'380.00
L’UE
ha quindi pignorato presso l’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura
i contributi di fr. 1'387.– mensili versati a RI 1, e ciò a partire dal 25
aprile 2022.
B. Con
ricorso del 22 novembre 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone la modifica nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 3'887.–
computato dall’UE alla sola entrata di fr. 2'500.– da lui dichiarata.
C. Con
osservazioni 23 dicembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
D. Il 2 febbraio 2023 l’UE ha trasmesso alla
Camera lo scritto e l’annessa nuova
documentazione ricevuta da RI 1 il 19 gennaio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 novembre 2022, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
L’insorgente
si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei
pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili) in
aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da lui
dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.–
comprendono già i sussidi. Fa presente di aver già inoltrato un ricorso il 4
maggio 2022 contro una decisione di pignoramento analoga del 25 aprile 2022
(relativa al gruppo n. 10) e di non aver avuto alcuna risposta, malgrado una
successiva richiesta di cambiamento del 16 novembre 2022.
2.1
Ora,
questa Camera ha respinto il ricorso del 4 maggio 2022 con decisione del 20
settembre 2022 (inc. 15.2022.56) e il 21 novembre 2022 il suo presidente ha
risposto allo scritto del 16 novembre ricordando l’emanazione della sentenza
del 20 settembre, che RI 1 non aveva ritirato, ma da ritenersi validamente
notificata il 3 ottobre 2022 in base alla finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC (per il rinvio dell’art. 14 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]),
e allegandone una copia per sua comodità.
2.2
A
sostegno del suo nuovo ricorso, RI 1 ripropone la stessa motivazione già fatta
valere con il ricorso del 4 maggio 2022 già respinto da questa Camera, senza
allegare fatti o documenti nuovi. Non può quindi ch’essere ribadito quanto già
esposto nella decisione del 20 settembre 2022, vale a dire che il reddito di fr. 3'887.–
stabilito dall’UE non presta il fianco alla critica, perlomeno in assenza di
documentazione atta a stabilire il reddito effettivo dell’escusso, poiché è
inferiore sia al limite inferiore dell’intervallo di fiducia del reddito
agricolo medio netto per le aziende delle regioni di montagna, compresi i
pagamenti diretti, ammontante nel 2020 a fr. 4'773.– mensili (Agroscope
Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4), sia al reddito risultante dalla
tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, pari a fr. 4'270.– mensili.
Anche il ricorso ora in esame va pertanto respinto.
3.
Con
lo scritto ricevuto dall’UE il 19 gennaio 2023, RI 1 ha mandato alcuni
documenti (polizze di assicurazione malattia e di responsabilità civile per
veicoli per il 2023, preventivo per la sostituzione del veicolo usato a fini
professionali, schermate relative al rifiuto della banca di eseguire l’ordine
permanente di pagamento dell’affitto per saldo insufficiente …) per dimostrare
la sua situazione economica attuale, in particolare in seguito alla nascita del
figlio __________ il 16 dicembre 2022.
Si
tratta però di spese successive alla
decisione impugnata, il cui impatto sul minimo esistenziale del ricorrente
non può essere trattato dalla Camera nella procedura di ricorso in esame,
limitata alla verifica della decisione contestata al momento in cui è stata
emanata, ma dev’essere analizzato dall’UE nel quadro di una
procedura di (eventuale) revisione della decisione esistente (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4; sentenza della CEF 15.2022.156 del 5
dicembre 2022 pag. 3). Al riguardo spetta a RI 1 presentarsi all’UE con la
documentazione contabile e i relativi giustificativi preannunciati nel suo
ultimo scritto onde permettere all’organo esecutivo di valutare le conseguenze
della nuova situazione sul suo minimo esistenziale.
4.
Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, né il ricorso né la
sentenza vengono comunicati ai creditori (art. 9 cpv. 2 LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Lo
scritto di RI 1 e la documentazione allegata trasmessa alla Camera il 2
febbraio 2022 è restituita all’Ufficio d’esecuzione per competenza affinché
avvii una procedura di riesame del pignoramento alla luce delle mutate
circostanze.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.