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Decisione

15.2022.156

Pignoramento di salario. Contestazione del pignoramento della tredicesima. Minimo esistenziale. Spese odontoiatriche posteriori al pignoramento

5 dicembre 2022Italiano6 min

voler interporre ricorso contro “la” decisione dell’UE onde impedire il pignoramento della tredicesi­ma,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.156

Lugano

5 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il pignoramento della tredicesima mensilità

eseguito l’8 luglio 2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________

e altre sette) e il 9 novembre 2022 per altre sei esecuzioni, tutte promosse

nei confronti del ricorrente;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che l’8 luglio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha proceduto al pignoramento del salario dell’escusso RI 1 versato dalla __________

(di fr. 4'800.– mensili) a favore delle otto esecuzioni del gruppo n.

Fatti

1 (per un importo totale di poco meno di fr. 10'000.–) limitatamente alla quota

eccedente il minimo esistenziale dell’escusso, stabilito

in fr. 4'556.67, ossia indicativamente di fr. 243.35 al mese;

che

il 7 ottobre 2022 l’UE ha respinto una prima domanda dell’e­scusso volta allo

svincolo della tredicesima mensilità in quanto riguardava fatture relative a

periodi antecedenti il pignoramento, ad assicurazioni non obbligatorie, a spese

dell’UE oppure a crediti già in esecuzione;

che

l’UE ha però precisato che, dietro richiesta motivata e produzione dei

giustificativi in originale, avrebbe potuto prendere in considerazione spese

ritenute indispensabili e non già contemplate nel minimo vitale, fatte salve

eventuali contestazioni dei creditori;

che

il 9 novembre 2022 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramen­to del salario

dell’escusso entro gli stessi limiti di quello precedente a favore di ulteriori

sei esecuzioni (gruppo in formazione);

che

il 15 novembre 2022 RI 1 si è rivolto alla scrivente Camera dichiarando di

voler interporre ricorso contro “la” decisione dell’UE onde impedire il pignoramento della tredicesi­ma,

necessaria a suo dire a dare qualcosa in più ai figli cosi come a pagare le

assicurazioni e la swisscaution, e l’ha informata che il 12 novembre gli era

stato diagnosticato un tumore nella bocca;

che

in risposta, il 21 novembre 2022 il presidente della Camera ha comunicato

all’escusso di non poter entrare nel merito del ricorso in assenza di produzione

della decisione impugnata e della busta d’intimazione, riservata la possibilità

per lui di presentare un nuovo ricorso allegandovi perlomeno la decisione

contestata;

che

il 24 novembre 2022 RI 1 ha trasmesso alla Camera la decisione di pignoramento

del 9 novembre 2022 e ha ribadito la sua richiesta di lasciargli la

tredicesima, precisando che il giorno precedente aveva ricevuto la conferma di

essere affetto da una grave malattia ai denti, la cui cura richiedeva di

strapparli tutti, con un costo importante non coperto dall’assicurazione

malattia;

che

il 25 novembre 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di liberare la

tredicesima per potergli consentire di pagare un intervento chirurgico resosi

necessario in seguito alla scoperta di un tumore al palato e ai denti;

che

nelle sue osservazioni del 30 novembre l’UE considera che sia il ricorso sia lo

scritto del 25 novembre non sono contestazioni di un provvedimento bensì una

richiesta sulla quale esso non si è ancora determinato e rinnova all’escusso l’invito

a presentare tutti i documenti necessari (certificati o prescrizioni mediche,

fatture, ecc.) a comprova della cura o dell’intervento odontoiatrico al quale

dovrà sottoporsi;

che

lo scritto del 24 novembre 2022, nella misura in cui dovesse essere considerato

come un ricorso all’autorità di vigilanza, è ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2

LEF) laddove l’escusso dovesse aver inteso contestare i pignoramenti dell’8

luglio e del 9 novembre 2022, e ad ogni modo sarebbe formalmente inammissibile

poiché non ha specificato e ancora meno documentato le sue allegazioni relative

ai premi delle assicurazioni e della swisscaution né spiegato perché gli si

dovrebbe riconoscere per i figli più di quanto già computato nel minimo

esistenziale (supplementi di fr. 1'050.– e spese professionali del figlio __________

di fr. 363.–);

che

per quanto attiene alle prospettate spese odontoiatriche, trattandosi di spese

successive ai pignoramenti, come giustamente rilevato dall’UE esse non possono

essere oggetto di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, ma vanno esaminate nel

quadro di una procedura di revisione delle decisioni esistenti (art. 93 cpv. 3

LEF);

che

al riguardo – come già segnalato dall’UE nel suo scritto del 7 ottobre e nelle

osservazioni del 30 novembre 2022 – spetta a RI 1 produrre all’UE la

documentazione necessaria a determinare se, e in quale misura, le spese

odontoiatriche possano essere computate nel suo minimo esistenziale;

ch’egli

dovrà produrre in particolare un certificato medico, un preventivo dettagliato

(o la relativa fattura nel caso in cui l’intervento fosse già stato eseguito

nel frattempo), così come una decisione dell’assicurazione malattia che rifiuta

di prendere a carico il costo dell’intervento e delle cure, ricordato che

secondo l’art. 31 LAMal (RS 832.10) l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assume i costi delle cure

dentarie segnatamente se le affezioni sono dovute a una malattia grave e

non evitabile dell’apparato masticatorio, da una malattia grave sistemica o dai

suoi postumi; o al trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi

postumi;

che

il ricorso si rivela pertanto integralmente irricevibile;

che

non è pertanto necessario notificare ai procedenti né il ricorso né la

decisione odierna (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.