15.2022.156
Pignoramento di salario. Contestazione del pignoramento della tredicesima. Minimo esistenziale. Spese odontoiatriche posteriori al pignoramento
5 dicembre 2022Italiano6 min
voler interporre ricorso contro “la” decisione dell’UE onde impedire il pignoramento della tredicesima,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.156
Lugano
5 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il pignoramento della tredicesima mensilità
eseguito l’8 luglio 2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________
e altre sette) e il 9 novembre 2022 per altre sei esecuzioni, tutte promosse
nei confronti del ricorrente;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l’8 luglio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha proceduto al pignoramento del salario dell’escusso RI 1 versato dalla __________
(di fr. 4'800.– mensili) a favore delle otto esecuzioni del gruppo n.
Fatti
1 (per un importo totale di poco meno di fr. 10'000.–) limitatamente alla quota
eccedente il minimo esistenziale dell’escusso, stabilito
in fr. 4'556.67, ossia indicativamente di fr. 243.35 al mese;
che
il 7 ottobre 2022 l’UE ha respinto una prima domanda dell’escusso volta allo
svincolo della tredicesima mensilità in quanto riguardava fatture relative a
periodi antecedenti il pignoramento, ad assicurazioni non obbligatorie, a spese
dell’UE oppure a crediti già in esecuzione;
che
l’UE ha però precisato che, dietro richiesta motivata e produzione dei
giustificativi in originale, avrebbe potuto prendere in considerazione spese
ritenute indispensabili e non già contemplate nel minimo vitale, fatte salve
eventuali contestazioni dei creditori;
che
il 9 novembre 2022 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramento del salario
dell’escusso entro gli stessi limiti di quello precedente a favore di ulteriori
sei esecuzioni (gruppo in formazione);
che
il 15 novembre 2022 RI 1 si è rivolto alla scrivente Camera dichiarando di
voler interporre ricorso contro “la” decisione dell’UE onde impedire il pignoramento della tredicesima,
necessaria a suo dire a dare qualcosa in più ai figli cosi come a pagare le
assicurazioni e la swisscaution, e l’ha informata che il 12 novembre gli era
stato diagnosticato un tumore nella bocca;
che
in risposta, il 21 novembre 2022 il presidente della Camera ha comunicato
all’escusso di non poter entrare nel merito del ricorso in assenza di produzione
della decisione impugnata e della busta d’intimazione, riservata la possibilità
per lui di presentare un nuovo ricorso allegandovi perlomeno la decisione
contestata;
che
il 24 novembre 2022 RI 1 ha trasmesso alla Camera la decisione di pignoramento
del 9 novembre 2022 e ha ribadito la sua richiesta di lasciargli la
tredicesima, precisando che il giorno precedente aveva ricevuto la conferma di
essere affetto da una grave malattia ai denti, la cui cura richiedeva di
strapparli tutti, con un costo importante non coperto dall’assicurazione
malattia;
che
il 25 novembre 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di liberare la
tredicesima per potergli consentire di pagare un intervento chirurgico resosi
necessario in seguito alla scoperta di un tumore al palato e ai denti;
che
nelle sue osservazioni del 30 novembre l’UE considera che sia il ricorso sia lo
scritto del 25 novembre non sono contestazioni di un provvedimento bensì una
richiesta sulla quale esso non si è ancora determinato e rinnova all’escusso l’invito
a presentare tutti i documenti necessari (certificati o prescrizioni mediche,
fatture, ecc.) a comprova della cura o dell’intervento odontoiatrico al quale
dovrà sottoporsi;
che
lo scritto del 24 novembre 2022, nella misura in cui dovesse essere considerato
come un ricorso all’autorità di vigilanza, è ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2
LEF) laddove l’escusso dovesse aver inteso contestare i pignoramenti dell’8
luglio e del 9 novembre 2022, e ad ogni modo sarebbe formalmente inammissibile
poiché non ha specificato e ancora meno documentato le sue allegazioni relative
ai premi delle assicurazioni e della swisscaution né spiegato perché gli si
dovrebbe riconoscere per i figli più di quanto già computato nel minimo
esistenziale (supplementi di fr. 1'050.– e spese professionali del figlio __________
di fr. 363.–);
che
per quanto attiene alle prospettate spese odontoiatriche, trattandosi di spese
successive ai pignoramenti, come giustamente rilevato dall’UE esse non possono
essere oggetto di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, ma vanno esaminate nel
quadro di una procedura di revisione delle decisioni esistenti (art. 93 cpv. 3
LEF);
che
al riguardo – come già segnalato dall’UE nel suo scritto del 7 ottobre e nelle
osservazioni del 30 novembre 2022 – spetta a RI 1 produrre all’UE la
documentazione necessaria a determinare se, e in quale misura, le spese
odontoiatriche possano essere computate nel suo minimo esistenziale;
ch’egli
dovrà produrre in particolare un certificato medico, un preventivo dettagliato
(o la relativa fattura nel caso in cui l’intervento fosse già stato eseguito
nel frattempo), così come una decisione dell’assicurazione malattia che rifiuta
di prendere a carico il costo dell’intervento e delle cure, ricordato che
secondo l’art. 31 LAMal (RS 832.10) l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle cure
dentarie segnatamente se le affezioni sono dovute a una malattia grave e
non evitabile dell’apparato masticatorio, da una malattia grave sistemica o dai
suoi postumi; o al trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi
postumi;
che
il ricorso si rivela pertanto integralmente irricevibile;
che
non è pertanto necessario notificare ai procedenti né il ricorso né la
decisione odierna (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.