15.2022.157
Revoca del differimento dell’asta. Nuova domanda di differimento il giorno dell’asta a causa di difficoltà di pagamento legate alla guerra in Ucraina. Rifiuto di un’offerta dell’escusso senza garanzia di una banca svizzera
14 dicembre 2022Italiano7 min
il 20 ottobre 2021, dopo che l’escusso aveva versato un primo acconto di fr. 298'136.50,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.157
Lugano
14 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21
novembre 2022 di
RI 1 UAE-
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’asta immobiliare svoltasi il 10 novembre 2022
nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa
nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 31 ottobre 2019 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 in realizzazione del
pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'650'000.–
oltre agli accessori;
che
Fatti
il 20 ottobre 2021, dopo che l’escusso aveva versato un primo acconto di fr. 298'136.50,
l’UE ha differito di 12 mesi l’asta del fondo, inizialmente fissata per il 21
ottobre 2021, con la condizione ch’egli versasse da novembre del 2021 a
settembre del 2022 undici rate di fr. 237'045.– ognuna e il saldo entro il
20 ottobre 2022;
che
il 2 e il 18 febbraio 2022, l’UE ha diffidato l’escusso a pagare le rate di gennaio
e febbraio 2022;
che
con e-mail del 2 marzo 2022 RI 1 ha comunicato all’UE che due ordini di
pagamento di fr. 474'090.– sul conto cliente del suo patrocinatore (avv. __________)
non erano stati eseguiti “a
causa delle note restrizioni (sanzioni) dovute alla crisi ucraina”;
che
il 18 marzo 2022 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto per il 10 novembre 2022;
che il giorno dell’asta RI 1, tramite la sua
nuova patrocinatrice (avv. PA 1), ha presentato per scritto all’UE una (nuova)
domanda di differimento dell’incanto giusta l’art. 123 LEF e l’ha ribadita
oralmente al battitore sul luogo dell’asta;
che
l’escusso ha partecipato all’asta, tenuta dalla sede di Mendrisio dell’UE
(competente per le realizzazioni immobiliari), e formulato l’offerta più alta,
di fr. 3'345'000.–, per l’aggiudicazione del fondo con la facoltà di disdire
eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale, ma tutte le
sue offerte sono state annullate seduta stante, poiché egli non ha prodotto
immediatamente una garanzia bancaria rilasciata da una banca soggetta alla
legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0) in conformità del
punto 14 delle condizioni d’asta;
che
il fondo è quindi stato aggiudicato all’autore dell’offerta precedente a quelle
annullate, ovvero quella di fr. 2'600'000.– formulata dall’PI 2;
che
il 15 novembre 2022 l’UE ha risposto all’escusso che la sua richiesta del 10
novembre era tardiva e che non avrebbe comunque potuto essere accolta giacché
la precedente dilazione era stata revocata a causa del mancato pagamento delle
rate stabilite e il fondo era stato nel frattempo realizzato;
che
con il ricorso in esame, del 21 novembre 2022, RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, di accertare che il rifiuto delle sedi di Lugano e
Mendrisio di sospendere o differire l’esecuzione costituisce denegata
giustizia, di accertare la nullità dell’incanto e di annullare l’aggiudicazione;
che
nelle sue osservazioni del 24 novembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio
operato, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la
domanda di effetto sospensivo;
che
il ricorrente ritiene l’impugnazione tempestiva poiché è interposta per
denegata giustizia e, in ogni caso, è proposta entro dieci giorni dall’aggiudicazione
impugnata;
che
nel merito il ricorrente fa valere l’impossibilità di versare le rate stabilite
dall’UE il 21 ottobre 2021 in seguito al blocco del traffico dei pagamenti
provenienti da cittadini russi disposto dal Consiglio federale con l’ordinanza
del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in
Ucraina;
Considerandi
che
a suo parere tale ordinanza “concretizza
implicitamente l’art. 62 LEF”, ossia una sospensione
delle esecuzioni per determinate parti del territorio o di popolazione in caso
di epidemia, di pubblica calamità o in tempo di guerra, in quanto impedisce la
circolazione delle risorse economiche indispensabili a eseguire i pagamenti;
che
a detta del ricorrente nell’omettere di sospendere la procedura esecutiva l’UE
ha violato il diritto federale ed è incorso in un diniego di giustizia;
che
nell’emettere l’avviso d’incanto del 22 marzo 2022 l’UE ha implicitamente
revocato la dilazione e quindi rifiutato di sospendere ulteriormente l’esecuzione
in ragione delle difficoltà di pagamento allegate dall’escusso;
che
una decisione dell’ufficio d’esecuzione, seppur negativa, non è assimilabile a
un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o
irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a),
ma dev’essere impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti
passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid.
1.2);
che
RI 1 non ha impugnato l’avviso d’incanto entro dieci giorni dalla sua ricezione
(il 22 marzo 2022);
che
nella misura in cui tende a rimettere in discussione la revoca della dilazione
concessa il 21 ottobre 2021, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi
irricevibile;
che
l’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla
situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) non è all’evidenza un’ordinanza di
sospensione delle esecuzioni dirette contro cittadini russi ai sensi dell’art.
62.
LEF, norma a cui essa non si riferisce;
che
l’UE non era – e non è – tenuto a sospendere d’ufficio l’esecuzione diretta
contro il ricorrente;
che
la (nuova) richiesta di differimento formulata il giorno stesso dell’asta, il
10.
novembre 2022, era tardiva, poiché non lasciava all’UE il tempo necessario
per esaminarla debitamente;
che
la risposta dell’UE del 15 novembre 2022 non è dunque tardiva e ad ogni modo l’UE
aveva già respinto implicitamente la nuova richiesta di differimento formulata
sia per scritto (anticipato per fax) sia oralmente il giorno dell’asta procedendo
senza indugio all’aggiudicazione del fondo;
che
a tale stadio della procedura l’escusso avrebbe potuto evitare l’asta solo
pagando immediatamente l’intera somma posta in esecuzione con le relative spese
esecutive, comprese quelle legate alla preparazione dell’asta (Suter/Reinau in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12
ad art. 123 LEF);
che
a fronte dell’impegno dell’escusso – manifestamente insufficiente e privo di
riscontri concreti e oggettivi – di effettuare “un primo versamento” di fr. 250'000.–
“entro tre giorni lavorativi” (domanda del 10 novembre 2022), la decisione negativa dell’UE non
presta il fianco alla critica;
che
l’allegata impossibilità per il ricorrente di far confluire su conti svizzeri i
fondi necessari a garantire il prezzo d’aggiudicazione non è un motivo che secondo
la legge ne giustifica la sospensione e ad ogni modo il ricorrente non ha
prodotto prove al riguardo;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante quanto precede, non è necessario comunicare agl’interessati né il
ricorso né il giudizio odierno (cfr. l’art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’ .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.