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Decisione

15.2022.157

Revoca del differimento dell’asta. Nuova domanda di differimento il giorno dell’asta a causa di difficoltà di pagamento legate alla guerra in Ucraina. Rifiuto di un’offerta dell’escusso senza garanzia di una banca svizzera

14 dicembre 2022Italiano7 min

il 20 ottobre 2021, dopo che l’escusso aveva versato un primo acconto di fr. 298'136.50,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.157

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21

novembre 2022 di

RI 1 UAE-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’asta immobiliare svoltasi il 10 novembre 2022

nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa

nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 31 ot­tobre 2019 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 in realizzazione del

pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________ per l’in­casso di fr. 2'650'000.–

oltre agli accessori;

che

Fatti

il 20 ottobre 2021, dopo che l’escusso aveva versato un primo acconto di fr. 298'136.50,

l’UE ha differito di 12 mesi l’asta del fondo, inizialmente fissata per il 21

ottobre 2021, con la condizione ch’egli versasse da novembre del 2021 a

settembre del 2022 undici rate di fr. 237'045.– ognuna e il saldo entro il

20 ottobre 2022;

che

il 2 e il 18 febbraio 2022, l’UE ha diffidato l’escusso a pagare le rate di gennaio

e febbraio 2022;

che

con e-mail del 2 marzo 2022 RI 1 ha comunicato all’UE che due ordini di

pagamento di fr. 474'090.– sul conto clien­te del suo patrocinatore (avv. __________)

non erano stati eseguiti “a

causa delle note restrizioni (sanzioni) dovute alla crisi ucraina”;

che

il 18 marzo 2022 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto per il 10 novembre 2022;

che il giorno dell’asta RI 1, tramite la sua

nuova patrocinatrice (avv. PA 1), ha presentato per scritto all’UE una (nuova)

domanda di differimento dell’incanto giusta l’art. 123 LEF e l’ha ribadita

oralmente al battitore sul luogo dell’asta;

che

l’escusso ha partecipato all’asta, tenuta dalla sede di Mendrisio dell’UE

(competente per le realizzazioni immobiliari), e formulato l’offerta più alta,

di fr. 3'345'000.–, per l’aggiudicazione del fondo con la facoltà di disdire

eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale, ma tutte le

sue offerte sono state annullate seduta stante, poiché egli non ha prodotto

immediatamente una garanzia bancaria rilasciata da una banca soggetta alla

legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0) in conformità del

punto 14 delle condizioni d’asta;

che

il fondo è quindi stato aggiudicato all’autore dell’offerta precedente a quelle

annullate, ovvero quella di fr. 2'600'000.– formulata dall’PI 2;

che

il 15 novembre 2022 l’UE ha risposto all’escusso che la sua richiesta del 10

novembre era tardiva e che non avrebbe comunque potuto essere accolta giacché

la precedente dilazione era sta­ta revocata a causa del mancato pagamento delle

rate stabilite e il fondo era stato nel frattempo realizzato;

che

con il ricorso in esame, del 21 novembre 2022, RI 1 chiede, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, di accertare che il rifiuto delle sedi di Lugano e

Mendrisio di sospendere o differire l’esecuzione costituisce denegata

giustizia, di accertare la nullità dell’incanto e di annullare l’aggiudicazione;

che

nelle sue osservazioni del 24 novembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio

operato, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la

domanda di effetto sospensivo;

che

il ricorrente ritiene l’impugnazione tempestiva poiché è interposta per

denegata giustizia e, in ogni caso, è proposta entro dieci giorni dall’aggiudicazione

impugnata;

che

nel merito il ricorrente fa valere l’impossibilità di versare le rate stabilite

dall’UE il 21 ottobre 2021 in seguito al blocco del traffico dei pagamenti

provenienti da cittadini russi disposto dal Consiglio federale con l’ordinanza

del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in

Ucraina;

Considerandi

che

a suo parere tale ordinanza “concretizza

implicitamente l’art. 62 LEF”, ossia una sospensione

delle esecuzioni per determinate parti del territorio o di popolazione in caso

di epidemia, di pubblica calamità o in tempo di guerra, in quanto impedisce la

circolazione delle risorse economiche indispensabili a eseguire i pagamenti;

che

a detta del ricorrente nell’omettere di sospendere la procedura esecutiva l’UE

ha violato il diritto federale ed è incorso in un diniego di giustizia;

che

nell’emettere l’avviso d’incanto del 22 marzo 2022 l’UE ha implicitamente

revocato la dilazione e quindi rifiutato di sospendere ulteriormente l’esecuzione

in ragione delle difficoltà di pagamento allegate dall’escusso;

che

una decisione dell’ufficio d’esecuzione, seppur negativa, non è assimilabile a

un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o

irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a),

ma dev’essere impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti

passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid.

1.2);

che

RI 1 non ha impugnato l’avviso d’incanto entro dieci giorni dalla sua ricezione

(il 22 marzo 2022);

che

nella misura in cui tende a rimettere in discussione la revoca della dilazione

concessa il 21 ottobre 2021, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi

irricevibile;

che

l’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla

situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) non è all’evidenza un’ordinanza di

sospensione delle esecuzioni dirette contro cittadini russi ai sensi dell’art.

62.

LEF, norma a cui essa non si riferisce;

che

l’UE non era – e non è – tenuto a sospendere d’ufficio l’ese­cuzione diretta

contro il ricorrente;

che

la (nuova) richiesta di differimento formulata il giorno stesso dell’asta, il

10.

novembre 2022, era tardiva, poiché non lasciava all’UE il tempo necessario

per esaminarla debitamente;

che

la risposta dell’UE del 15 novembre 2022 non è dunque tardiva e ad ogni modo l’UE

aveva già respinto implicitamente la nuova richiesta di differimento formulata

sia per scritto (anticipato per fax) sia oralmente il giorno dell’asta procedendo

senza indugio all’aggiudicazione del fondo;

che

a tale stadio della procedura l’escusso avrebbe potuto evitare l’asta solo

pagando immediatamente l’intera somma posta in esecuzione con le relative spese

esecutive, comprese quelle legate alla preparazione dell’asta (Suter/Reinau in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12

ad art. 123 LEF);

che

a fronte dell’impegno dell’escusso – manifestamente insufficiente e privo di

riscontri concreti e oggettivi – di effettuare “un primo versamento” di fr. 250'000.–

“entro tre giorni lavorativi” (domanda del 10 novembre 2022), la decisione negativa dell’UE non

presta il fianco alla critica;

che

l’allegata impossibilità per il ricorrente di far confluire su conti svizzeri i

fondi necessari a garantire il prezzo d’aggiudicazione non è un motivo che secondo

la legge ne giustifica la sospensione e ad ogni modo il ricorrente non ha

prodotto prove al riguardo;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante quanto precede, non è necessario comunicare agl’in­teressati né il

ricorso né il giudizio odierno (cfr. l’art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.