Lexipedia

Decisione

15.2022.158

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti di due escussi nella comunione ereditaria dello zio. Menzione, nel verbale di pignoramento dell’interessenza, di tutti i beni appartenenti alla comunione, di cui l’UE ha conoscenza. Vendita all’asta delle due interessenze

24 aprile 2023Italiano11 min

maggio e il 22 ottobre 2021, così come l’8 marzo 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarti n.

15.2022.158

15.2022.159

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulle due istanze presentate il 28 novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

delle interessenze spettanti a

PI 1,

PI 3,

nella comunione ereditaria dello zio fu PI 2

(† 2014) composta, oltreché degli escussi, anche di

PI 4,

PI 5,

nelle 23 esecuzioni dei gruppi n. 4-6

promosse nei confronti di PI 1 da

Comune di PI 7,

(rappresentato dall’RA 3, )

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 10,

(rappresentata dallaRA 2, )

Cassa Cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG, Bellinzona

e nelle 5 esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2

promosse nei confronti di PI 3 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 11,

(rappresentata dallaRA 4, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

2 è deceduto il 29 agosto 2014. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)

il fratello PI 4, la sorella PI 5 e, quali discendenti del premorto fratello PI

12, i nipoti PI 1 e PI 3.

B. Nelle 23 esecuzioni (formanti i gruppi da

n. 4 a 6) promosse in via di pignoramento

dal 2019 al 2021 nei confronti di PI 1 per oltre fr. 69'000.–, il 5

maggio e il 22 ottobre 2021, così come l’8 marzo 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE dello

zio.

Analogamente,

nelle 5 esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse sempre in via di

pignoramento nel 2021 e nel 2022 nei

confronti di PI 3 per quasi fr. 116'000.–, il 15 novembre 2021 e il

9 giugno 2022 l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’e­­scusso nella stessa

comunione.

In

tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta,

oltreché degli escussi, anche di PI 4 e PI 5 e ha elencato quali beni

appartenenti alla comunione “in particolare”

il fondo n. __________ del RFD di __________. Alla quota di PI 1 è stato

attribuito il valore di stima di fr. 250'000.–­­mentre a quella di PI 3 è

stato assegnato il valore di fr. 1.–.

C. Avendo

i creditori di PI 1 e PI 3 chiesto la realizzazione delle interessenze

pignorate, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 29 agosto 2022 a

norma dell’art. 9 dell’Ordi­­nanza concernente il pignoramento e la realizzazione

di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41),

in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere

raggiunta, essendo presenti solo gli eredi e un creditore di PI 3. Il verbale

riporta il valore di stima ufficiale del fondo in fr. 153'406.– e quello

assegnato dall’UE in fr. 300'000.–, così come l’aggravio costituito da una

cartella ipotecaria registrale di fr. 120'000.–.

D. Il

19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola interessenza. Nel termine

impartito è pervenuta all’UE la proposta di PI 5, che il 25 settembre 2022 ha offerto

di “ritirare” le due quote per fr. 15'000.– ciascuna; diversi creditori

hanno però declinato l’of­­ferta. Il 31 ottobre 2022 ella ha rilanciato, presentando

un’offerta di fr. 20'000.– per ciascuna quota, poi rifiutata da diversi

creditori.

E. Il 24 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1 per i

gruppi da n. 4 a 6 e di PI 3 per i gruppi n. 1 e 2. Non ha precisato la

composizione della CE. Ha indicato che l’intera

sostanza ereditaria è composta del

noto fondo, di cui ha stimato il valore in fr. 300'000.– netti, siccome “non dovrebbero esserci oneri

ipotecari che la gravano”, donde

un valore di fr. 75'000.– per l’inte­­ressenza di ciascun escusso, pari a 1⁄4.

F. Con

lettera del 28 novembre 2022, cui era allegato il certificato ereditario di PI

2, PI 5 ha comunicato all’Ufficio che le quote ereditarie degli escussi non

ammontano a 1⁄4, bensì a 1⁄6, perché questi

sono subentrati quali eredi paritari al padre premorto (PI 12), la cui quota

sarebbe ammontata a 1⁄3; ha quindi

chiesto di modificare in tal senso l’istanza e, di conseguenza, di ridurre a fr. 50'000.–

il valore di stima di ciascuna interessenza degli escussi. Ha chiesto inoltre

di precisare se le interessenze concernono solo il fondo indicato nei verbali

di pignoramento o tutti i fondi appartenenti alla CE.

G. Il

28 novembre 2022 l’UE ha presentato alla Camera due nuove istanze, in

annullamento e sostituzione delle precedenti, ma identiche, salvo per le

modifiche richieste da PI 5.

H. Con

lettera del 3 aprile PI 5 ha confermato all’Uf­­ficio che la cartella

ipotecaria, iscritta sul fondo n. __________ a favore dei comunisti, “è estinta”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2;

Bettschart in: Commentaire romand

de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3

ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III

16, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di

stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.

In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun

interesse a rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro

crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a

un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello

scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa

riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del

5.

agosto 2022, consid. 1.1).

2.

Dal

certificato ereditario prodotto da PI 5 si evince che gli eredi del defunto PI 2 sono PI 4 e la sorella PI 5, nonché i nipoti PI 1 e PI 3, figli del

premorto fratello PI 12. Non è d’altronde oggetto di contestazione. Le quote ereditarie

degli escus­si nella comunione sono quindi di 1⁄6, come indicato nelle nuove istanze. Non risulta infatti che il defunto

abbia lasciato disposizioni mortis

causa, sicché il fratello e la sorella superstiti, che

formano ciascuno una stirpe (art. 458 cpv. 3 CC), succedono al fratello defunto

per 1⁄3

ciascuno (art. 457 cpv. 2-3 CC) e i due nipoti, in rappresentanza del

defunto padre, per l’ultimo 1⁄3, senza riguardo al fatto

che non siano figli del defunto (Guillaume

in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5 ad art. 457 CC; Staehelin in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 6 ad art. 457 CC). I due nipoti

succedono quindi allo zio individualmente per 1⁄6. Anche su questo

punto non vi sono contestazioni.

Per

quanto attiene al valore delle quote, nei verbali di pignoramento l’UE si è

limitato a indicare che i diritti ereditari degli escussi vertono “in particolare” sul

fondo n. __________ del RFD di __________, sen­-za

elencare gli altri attivi successori. Dal registro fondiario e dagli atti si

evince però che alla CE sono intestati altri otto fondi (n. __________, __________,

__________, __________ e __________ RFD __________, n. __________ RFD __________,

n. __________ RFD __________ e n. __________

RFD __________). L’UE non ne ha tenuto conto, né nella stima, né a

livello cautelare (tralasciando di chiedere anche per quei fondi la menzione

dei pignoramenti nel registro fondiario giusta l’art. 130 cpv. 1 ORF),

verosimilmente avuto riguardo al loro valore di stima ufficiale limitato (di

poco più di fr. 20'000.– complessivi) rispetto al valore del fondo n. __________

(di fr. 153'406.–). Tale valutazione potrebbe anche essere condivisibile,

nell’ottica di limitare i costi d’i­­scrizione di menzioni che hanno, comunque

sia, un valore solo informativo (l’art. 5 cpv. 2 ODiC vieta infatti l’annotazione

del pignoramento sui fondi facenti parte dei beni comuni), ma l’UE dovrebbe in

ogni caso menzionare nel verbale di pignoramento tutti i beni comuni di cui ha

conoscenza, anche se ne reputa nullo il valore di realizzazione, anche perché

la scelta del modo di realizzazione dipende tra l’altro dal valore dell’asse

comune (art. 5 cpv. 3 ODiC). Nella fattispecie, tuttavia, non

è contestato il valore di stima di fr. 300'000.– assegnato dall’UE all’intero

asse successorio, di cui non si ha motivi di scostarsi ai fini del giudizio

odierno. Contrariamente a quanto allega PI 5, la cartella ipotecaria registrale

iscritta sul fondo n. __________ non è “estinta”, ma siccome è

intestata agli stessi eredi non costituisce un onere fondiario effettivo

suscettibile di ridurre il valore di realizzazione del fondo (cfr. art. 35

cpv. 1 RFF). Di conseguenza, il valore dell’interessenza di ciascun escusso

ascende al massimo a fr. 50'000.– (1⁄6 di fr. 300'000.–).

Dal

registro fondiario si evince invero che la cartella ipotecaria è stata ceduta l’8

maggio 2019 a un creditore non nominato. Non è tuttavia necessario approfondire

la questione in questa sede, perché tale circostanza potrebbe solo condurre a

una riduzione del valore di stima e

giustificare maggiormente la soluzione della mes­sa all’asta delle quote

(v. sotto consid. 3). Prima dell’asta, tuttavia, l’UE effettuerà i necessari chiarimenti

richiedendo in particolare una copia del relativo documento giustificativo (DG)

n. 5539.

3.

Ciò

posto, siccome il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entra

in considerazione anche la vendita delle quote ereditarie (sopra consid. 1),

che nella fattispecie risulta più opportuno dello scioglimento della comunione

(art. 10 cpv. 2 ODiC). L’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il

pignoramento dell’interessenza, di oltre fr. 69'000.– per PI 1 e di quasi fr. 116'000.–

per PI 3 (sopra ad B), è infatti superiore al valore delle rispettive quote

ereditarie, ognuna al massimo di fr. 50'000.–, sicché, con la licitazione

delle quote, non appare dato il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 1). La soluzione alternativa dello scioglimento della comunione

ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune appare del resto

inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura.

4.

L’istanza

è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di asta

pubblica.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza relativa a PI 1 è accolta e di conseguenza è

ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interes­­senza di 1⁄6 spettantegli nella divisione della comunione

ereditaria dello zio PI 2.

2.

L’istanza

relativa a PI 3 è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo

di pubblici incanti dell’interes­­senza di 1⁄6 spettantegli

nella divisione della comunione ereditaria dello zio PI 2.

3.

Prima dell’asta, l’Ufficio d’esecuzione

effettuerà i necessari chiarimenti sulla cartella ipotecaria registrale di

primo grado gravante il fondo n. __________ RFD __________, segnatamente circa

la “cessione creditore, DG

5539/08.05.2019” annotata a

registro fondiario.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il

suo tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.