15.2022.158
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti di due escussi nella comunione ereditaria dello zio. Menzione, nel verbale di pignoramento dell’interessenza, di tutti i beni appartenenti alla comunione, di cui l’UE ha conoscenza. Vendita all’asta delle due interessenze
24 aprile 2023Italiano11 min
maggio e il 22 ottobre 2021, così come l’8 marzo 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.158
15.2022.159
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulle due istanze presentate il 28 novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
delle interessenze spettanti a
PI 1,
PI 3,
nella comunione ereditaria dello zio fu PI 2
(† 2014) composta, oltreché degli escussi, anche di
PI 4,
PI 5,
nelle 23 esecuzioni dei gruppi n. 4-6
promosse nei confronti di PI 1 da
Comune di PI 7,
(rappresentato dall’RA 3, )
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 10,
(rappresentata dallaRA 2, )
Cassa Cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, Bellinzona
e nelle 5 esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2
promosse nei confronti di PI 3 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 11,
(rappresentata dallaRA 4, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
2 è deceduto il 29 agosto 2014. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE)
il fratello PI 4, la sorella PI 5 e, quali discendenti del premorto fratello PI
12, i nipoti PI 1 e PI 3.
B. Nelle 23 esecuzioni (formanti i gruppi da
n. 4 a 6) promosse in via di pignoramento
dal 2019 al 2021 nei confronti di PI 1 per oltre fr. 69'000.–, il 5
maggio e il 22 ottobre 2021, così come l’8 marzo 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE dello
zio.
Analogamente,
nelle 5 esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse sempre in via di
pignoramento nel 2021 e nel 2022 nei
confronti di PI 3 per quasi fr. 116'000.–, il 15 novembre 2021 e il
9 giugno 2022 l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella stessa
comunione.
In
tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta,
oltreché degli escussi, anche di PI 4 e PI 5 e ha elencato quali beni
appartenenti alla comunione “in particolare”
il fondo n. __________ del RFD di __________. Alla quota di PI 1 è stato
attribuito il valore di stima di fr. 250'000.–mentre a quella di PI 3 è
stato assegnato il valore di fr. 1.–.
C. Avendo
i creditori di PI 1 e PI 3 chiesto la realizzazione delle interessenze
pignorate, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 29 agosto 2022 a
norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione
di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41),
in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere
raggiunta, essendo presenti solo gli eredi e un creditore di PI 3. Il verbale
riporta il valore di stima ufficiale del fondo in fr. 153'406.– e quello
assegnato dall’UE in fr. 300'000.–, così come l’aggravio costituito da una
cartella ipotecaria registrale di fr. 120'000.–.
D. Il
19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola interessenza. Nel termine
impartito è pervenuta all’UE la proposta di PI 5, che il 25 settembre 2022 ha offerto
di “ritirare” le due quote per fr. 15'000.– ciascuna; diversi creditori
hanno però declinato l’offerta. Il 31 ottobre 2022 ella ha rilanciato, presentando
un’offerta di fr. 20'000.– per ciascuna quota, poi rifiutata da diversi
creditori.
E. Il 24 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1 per i
gruppi da n. 4 a 6 e di PI 3 per i gruppi n. 1 e 2. Non ha precisato la
composizione della CE. Ha indicato che l’intera
sostanza ereditaria è composta del
noto fondo, di cui ha stimato il valore in fr. 300'000.– netti, siccome “non dovrebbero esserci oneri
ipotecari che la gravano”, donde
un valore di fr. 75'000.– per l’interessenza di ciascun escusso, pari a 1⁄4.
F. Con
lettera del 28 novembre 2022, cui era allegato il certificato ereditario di PI
2, PI 5 ha comunicato all’Ufficio che le quote ereditarie degli escussi non
ammontano a 1⁄4, bensì a 1⁄6, perché questi
sono subentrati quali eredi paritari al padre premorto (PI 12), la cui quota
sarebbe ammontata a 1⁄3; ha quindi
chiesto di modificare in tal senso l’istanza e, di conseguenza, di ridurre a fr. 50'000.–
il valore di stima di ciascuna interessenza degli escussi. Ha chiesto inoltre
di precisare se le interessenze concernono solo il fondo indicato nei verbali
di pignoramento o tutti i fondi appartenenti alla CE.
G. Il
28 novembre 2022 l’UE ha presentato alla Camera due nuove istanze, in
annullamento e sostituzione delle precedenti, ma identiche, salvo per le
modifiche richieste da PI 5.
H. Con
lettera del 3 aprile PI 5 ha confermato all’Ufficio che la cartella
ipotecaria, iscritta sul fondo n. __________ a favore dei comunisti, “è estinta”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,
la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2;
Bettschart in: Commentaire romand
de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3
ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III
16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di
stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione.
In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun
interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro
crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a
un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello
scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa
riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del
5.
agosto 2022, consid. 1.1).
2.
Dal
certificato ereditario prodotto da PI 5 si evince che gli eredi del defunto PI 2 sono PI 4 e la sorella PI 5, nonché i nipoti PI 1 e PI 3, figli del
premorto fratello PI 12. Non è d’altronde oggetto di contestazione. Le quote ereditarie
degli escussi nella comunione sono quindi di 1⁄6, come indicato nelle nuove istanze. Non risulta infatti che il defunto
abbia lasciato disposizioni mortis
causa, sicché il fratello e la sorella superstiti, che
formano ciascuno una stirpe (art. 458 cpv. 3 CC), succedono al fratello defunto
per 1⁄3
ciascuno (art. 457 cpv. 2-3 CC) e i due nipoti, in rappresentanza del
defunto padre, per l’ultimo 1⁄3, senza riguardo al fatto
che non siano figli del defunto (Guillaume
in:
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5 ad art. 457 CC; Staehelin in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 6 ad art. 457 CC). I due nipoti
succedono quindi allo zio individualmente per 1⁄6. Anche su questo
punto non vi sono contestazioni.
Per
quanto attiene al valore delle quote, nei verbali di pignoramento l’UE si è
limitato a indicare che i diritti ereditari degli escussi vertono “in particolare” sul
fondo n. __________ del RFD di __________, sen-za
elencare gli altri attivi successori. Dal registro fondiario e dagli atti si
evince però che alla CE sono intestati altri otto fondi (n. __________, __________,
__________, __________ e __________ RFD __________, n. __________ RFD __________,
n. __________ RFD __________ e n. __________
RFD __________). L’UE non ne ha tenuto conto, né nella stima, né a
livello cautelare (tralasciando di chiedere anche per quei fondi la menzione
dei pignoramenti nel registro fondiario giusta l’art. 130 cpv. 1 ORF),
verosimilmente avuto riguardo al loro valore di stima ufficiale limitato (di
poco più di fr. 20'000.– complessivi) rispetto al valore del fondo n. __________
(di fr. 153'406.–). Tale valutazione potrebbe anche essere condivisibile,
nell’ottica di limitare i costi d’iscrizione di menzioni che hanno, comunque
sia, un valore solo informativo (l’art. 5 cpv. 2 ODiC vieta infatti l’annotazione
del pignoramento sui fondi facenti parte dei beni comuni), ma l’UE dovrebbe in
ogni caso menzionare nel verbale di pignoramento tutti i beni comuni di cui ha
conoscenza, anche se ne reputa nullo il valore di realizzazione, anche perché
la scelta del modo di realizzazione dipende tra l’altro dal valore dell’asse
comune (art. 5 cpv. 3 ODiC). Nella fattispecie, tuttavia, non
è contestato il valore di stima di fr. 300'000.– assegnato dall’UE all’intero
asse successorio, di cui non si ha motivi di scostarsi ai fini del giudizio
odierno. Contrariamente a quanto allega PI 5, la cartella ipotecaria registrale
iscritta sul fondo n. __________ non è “estinta”, ma siccome è
intestata agli stessi eredi non costituisce un onere fondiario effettivo
suscettibile di ridurre il valore di realizzazione del fondo (cfr. art. 35
cpv. 1 RFF). Di conseguenza, il valore dell’interessenza di ciascun escusso
ascende al massimo a fr. 50'000.– (1⁄6 di fr. 300'000.–).
Dal
registro fondiario si evince invero che la cartella ipotecaria è stata ceduta l’8
maggio 2019 a un creditore non nominato. Non è tuttavia necessario approfondire
la questione in questa sede, perché tale circostanza potrebbe solo condurre a
una riduzione del valore di stima e
giustificare maggiormente la soluzione della messa all’asta delle quote
(v. sotto consid. 3). Prima dell’asta, tuttavia, l’UE effettuerà i necessari chiarimenti
richiedendo in particolare una copia del relativo documento giustificativo (DG)
n. 5539.
3.
Ciò
posto, siccome il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entra
in considerazione anche la vendita delle quote ereditarie (sopra consid. 1),
che nella fattispecie risulta più opportuno dello scioglimento della comunione
(art. 10 cpv. 2 ODiC). L’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il
pignoramento dell’interessenza, di oltre fr. 69'000.– per PI 1 e di quasi fr. 116'000.–
per PI 3 (sopra ad B), è infatti superiore al valore delle rispettive quote
ereditarie, ognuna al massimo di fr. 50'000.–, sicché, con la licitazione
delle quote, non appare dato il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra
consid. 1). La soluzione alternativa dello scioglimento della comunione
ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune appare del resto
inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura.
4.
L’istanza
è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di asta
pubblica.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza relativa a PI 1 è accolta e di conseguenza è
ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettantegli nella divisione della comunione
ereditaria dello zio PI 2.
2.
L’istanza
relativa a PI 3 è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo
di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettantegli
nella divisione della comunione ereditaria dello zio PI 2.
3.
Prima dell’asta, l’Ufficio d’esecuzione
effettuerà i necessari chiarimenti sulla cartella ipotecaria registrale di
primo grado gravante il fondo n. __________ RFD __________, segnatamente circa
la “cessione creditore, DG
5539/08.05.2019” annotata a
registro fondiario.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il
suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.