15.2022.161
Attestato di carenza beni. Rimprovero all’Ufficio di non aver dato seguito al precedente ordine della Camera di procedere a ulteriori accertamenti
2 maggio 2023Italiano9 min
su ricorso dell’escutente dell’11 novembre 2021, con sentenza del 30 maggio 2022
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.161
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 agosto 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso l’8 agosto 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per
l’incasso di complessivi fr. 7'000.– oltre ad accessori.
B. Adita
su ricorso dell’escutente dell’11 novembre 2021, con sentenza del 30 maggio 2022
questa Camera ha annullato un primo attestato di carenza di beni emesso il 28
ottobre 2021 e retrocesso l’incarto all’UE per procedere a ulteriori
accertamenti. La Camera aveva ordinato in particolare all’Ufficio d’interrogare
nuovamente l’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli vive e
dorme e sulla reale necessità della camera che aveva preso in locazione presso
il ristorante in cui (tuttora) lavora, di chiedere se del caso informazioni
anche all’PI 3, sua datrice di lavoro, e di eseguire un’ispezione della camera
in questione, nonché dell’abitazione di L__________ in cui abita PI 2, compagna
del debitore. Onde determinare l’effettivo salario da lui percepito, la Camera
aveva pure ordinato all’organo esecutivo d’invitare la sua datrice di lavoro a
produrre tutti i conteggi di stipendio dal settembre 2021 sino al momento del
nuovo interrogatorio, verificando segnatamente come vengono gestite le
eventuali mance da lui conseguite, e il suo
precedente datore di lavoro a fornire informazioni sul versamento di
eventuali arretrati di stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente
all’Ufficio.
C. Dopo
aver eseguito nuove indagini, l’8 agosto 2022 l’UE ha ancora emesso un
attestato di carenza beni (ACB), non avendo rinvenuto oggetti né eccedenze di
salario pignorabili.
D. Preso
atto dell’ACB, mediante e-mail dell’11 agosto 2022 RI 1 si è lamentato
dell’operato dell’Ufficio, rimproverandogli in particolare di non aver
interrogato nuovamente l’escusso.
E. Il
22 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi interpellato PI 1 e proceduto a un nuovo
calcolo del suo minimo d’esistenza, dal quale però non è emersa alcuna
eccedenza pignorabile.
F. Con
ricorso del 17 agosto 2022 RI 1 si aggrava contro l’ACB, chiedendo che sia
annullato e che all’Ufficio venga ordinato di procedere a un nuovo calcolo.
G. Nelle
sue osservazioni del 23 novembre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto
silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale .nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato
il 17 agosto successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente sostiene che il rinvio dell’incarto all’Ufficio sulla scorta della
sentenza del 30 maggio 2022 è stato inteso come una mera formalità. Egli mette
in particolare in dubbio le modalità del sopralluogo effettuato dall’Ufficio
presso la nota camera del ristorante in cui lavora il debitore, facendo valere
che non è dato di sapere se costui sia stato previamente avvisato. Rileva
altresì che l’UE neppure ha chiesto a PI 2 e alla datrice di lavoro dell’escusso
in quale luogo egli abita e da quanto tempo, sicché – a suo dire – egli
potrebbe anche aver svuotato temporaneamente l’abitazione di L__________ prima
del sopralluogo. Rimarca pure che l’organo esecutivo non ha interrogato
nuovamente il debitore, non ha acquisito i conteggi di salario richiesti a
partire dal settembre 2021, non ha chiarito l’entità delle mance da lui
percepite né il motivo per cui dal gennaio 2022 il suo salario è versato in
contanti e non ha chiesto per quale ragione egli ha preso in locazione una
camera dove lavora. Ad ogni modo, l’insorgente reputa che le risposte acquisite
dall’autorità esecutiva debbano essere riconducibili a persone ben determinate,
segnatamente per quanto attiene alla datrice di lavoro del debitore,
trattandosi di una società, e registrate mediante verbali d’interrogatorio che
menzionano le comminatorie penali degli art. 323 e 324 CP
2.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è
tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla
base di semplici asserzioni del creditore (Sievi
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione
deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro
attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale
federale 5A_ 146/2018 consid. 3.5.2 e della
CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 6.1).
2.2
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che il 2 giugno 2022 l’Ufficio ha
appurato che il debitore abitava in una camera presso il ristorante __________
a M__________, nel quale sono stati reperiti i suoi vestiti ed effetti
personali (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 giugno
2022, pag. 2; doc. 1). Il 23 giugno 2022 ha chiesto alla sua precedente datrice
di lavoro, l’PI 4, informazioni sul versamento di eventuali arretrati e la
società ha risposto che il rapporto lavorativo con PI 1 era cessato nel
dicembre 2020 e che non sussistono debiti salariali nei suoi confronti (doc.
5). Il 1° luglio 2022 l’UE ha inoltre constatato che nell’abitazione di PI 2 di
L__________ non erano presenti beni personali dell’escusso (v. verbale delle
operazioni di pignoramento del 1° luglio 2022, controfirmato da PI 2; doc. 2).
Mediante e-mail dell’11 agosto 2022 l’Ufficio ha pure chiesto all’PI 3 e in
seguito ottenuto da essa tutti i conteggi di stipendio dell’escusso dal
settembre 2021 all’ottobre 2022 (doc. 4). Nella sua risposta, la datrice di
lavoro dell’escusso ha in particolare affermato che da 17 anni tutti i suoi
impiegati ricevono il salario in contanti e che le mance, di circa
fr. 1'200.– complessivi all’anno, appartengono al ristorante e vengono
utilizzate per organizzare la cena del personale alla fine dell’anno e per
risarcire eventuali danni causati dagli impiegati alle stoviglie e ai bicchieri
(doc. 3). Infine, il 22 settembre 2022 l’organo esecutivo ha proceduto a un
nuovo interrogatorio del debitore, in occasione del quale questi ha dichiarato
che dal gennaio al settembre 2022 era domiciliato a M__________ presso il
ristorante in cui lavora, siccome si era separato temporaneamente dalla
compagna PI 2 a causa di problemi famigliari, che dal 1° ottobre 2022 sarebbe
però tornato ad abitare con lei a L__________, insieme al figlio in comune e ad
altri due figli della compagna, e che la sua situazione lavorativa, con grado
occupazionale del 50%, non era cambiata (v. verbale interno delle operazioni di
pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 2, controfirmato dall’escusso). Tali
accertamenti sono stati pure riassunti nelle osservazioni al ricorso, che
l’insorgente non ha contestato.
2.3
Come
appena esposto, l’Ufficio ha in concreto proceduto a tutti gli accertamenti
richiesti dalla Camera nella decisione del 30 aprile 2022. L’unico rimprovero
che può essergli mosso riguarda il fatto che il nuovo interrogatorio dell’escusso
ha avuto luogo soltanto dopo l’emissione dell’ACB impugnato e su esplicito
sollecito del ricorrente sia nell’e-mail del 12 agosto 2022 sia nel ricorso al
vaglio. Tale circostanza non influisce tuttavia sul risultato, l’UE non avendo
in fin dei conti rinvenuto beni né eccedenze salariali pignorabili e
l’escutente non avendo addotto indizi per cui si dovrebbe dubitare delle
dichiarazioni rilasciate né contestato direttamente le poste del calcolo del
minimo d’esistenza. A fronte di siffatte considerazioni, ulteriori misure
istruttorie si rivelano del tutto inutili.
2.4
Non
portano a diversa conclusione le argomentazioni secondo cui non è dato di
sapere se il debitore sia stato preavvisato dei sopralluoghi e se agli
interrogati sia stata fatta menzione delle comminatorie penali degli art. 323 e
324.
CP, il ricorrente limitandosi a mere asserzioni e ipotesi non corroborate
da indizi, fermo restando che agli atti non emergono elementi che mettono in
dubbio gli accertamenti svolti dall’Ufficio. Va comunque rilevato che il
verbale sottoscritto dal debitore indica chiaramente le comminatorie degli art.
163.
cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP (v. verbale interno delle operazioni di
pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 3). Per quanto attiene invece all’PI 3,
all’PI 4 e a PI 2, nonostante non siano indi-cate comminatorie penali nelle
richieste d’informazioni via mail dell’Ufficio e nel verbale delle operazioni
di pignoramento del 1° luglio 2022, in mancanza d’indizi contrari, nemmeno in
tal caso l’attendibilità delle informazioni fornite è intaccata, di modo che
l’assenza di comminatorie penali è in concreto senza effetti, dal momento che
non sono dati i presupposti per sporgere denunce penali. Per tali ragioni, il
ricorso risulta dunque infondato.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.