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Decisione

15.2022.161

Attestato di carenza beni. Rimprovero all’Ufficio di non aver dato seguito al precedente ordine della Camera di procedere a ulteriori accertamenti

2 maggio 2023Italiano9 min

su ricorso dell’escutente dell’11 novembre 2021, con sentenza del 30 maggio 2022

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.161

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 agosto 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso l’8 agosto 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per

l’incasso di complessivi fr. 7'000.– oltre ad accessori.

B. Adita

su ricorso dell’escutente dell’11 novembre 2021, con sentenza del 30 maggio 2022

questa Camera ha annullato un primo attestato di carenza di beni emesso il 28

ottobre 2021 e retrocesso l’incarto all’UE per procedere a ulteriori

accertamenti. La Camera aveva ordinato in particolare all’Ufficio d’interrogare

nuovamente l’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli vive e

dorme e sulla reale necessità della camera che aveva preso in locazione presso

il ristorante in cui (tuttora) lavora, di chiedere se del caso informazioni

anche all’PI 3, sua datrice di lavoro, e di eseguire un’ispezione della camera

in questione, nonché dell’abitazione di L__________ in cui abita PI 2, compagna

del debitore. Onde determinare l’effettivo salario da lui percepito, la Camera

aveva pure ordinato all’organo esecutivo d’invitare la sua datrice di lavoro a

produrre tutti i conteggi di stipendio dal settembre 2021 sino al momento del

nuovo interrogatorio, verificando segnatamente come vengono gestite le

eventuali mance da lui conseguite, e il suo

precedente datore di lavoro a fornire informazioni sul versamento di

eventuali arretrati di stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente

all’Ufficio.

C. Dopo

aver eseguito nuove indagini, l’8 agosto 2022 l’UE ha ancora emesso un

attestato di carenza beni (ACB), non avendo rinvenuto oggetti né eccedenze di

salario pignorabili.

D. Preso

atto dell’ACB, mediante e-mail dell’11 agosto 2022 RI 1 si è lamentato

dell’operato dell’Ufficio, rimproverandogli in particolare di non aver

interrogato nuovamente l’escusso.

E. Il

22 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi interpellato PI 1 e proceduto a un nuovo

calcolo del suo minimo d’esistenza, dal quale però non è emersa alcuna

eccedenza pignorabile.

F. Con

ricorso del 17 agosto 2022 RI 1 si aggrava contro l’ACB, chiedendo che sia

annullato e che all’Ufficio venga ordinato di procedere a un nuovo calcolo.

G. Nelle

sue osservazioni del 23 novembre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto

silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale .nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato

il 17 agosto successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente sostiene che il rinvio dell’incarto all’Ufficio sulla scorta della

sentenza del 30 maggio 2022 è stato inteso come una mera formalità. Egli mette

in particolare in dubbio le modalità del sopralluogo effettuato dall’Ufficio

presso la nota camera del ristorante in cui lavora il debitore, facendo valere

che non è dato di sapere se costui sia stato previamente avvisato. Rileva

altresì che l’UE neppure ha chiesto a PI 2 e alla datrice di lavoro del­l’e­scusso

in quale luogo egli abita e da quanto tempo, sicché – a suo dire – egli

potrebbe anche aver svuotato temporaneamente l’abi­tazione di L__________ prima

del sopralluogo. Rimarca pure che l’or­gano esecutivo non ha interrogato

nuovamente il debitore, non ha acquisito i conteggi di salario richiesti a

partire dal settembre 2021, non ha chiarito l’entità delle mance da lui

percepite né il motivo per cui dal gennaio 2022 il suo salario è versato in

contanti e non ha chiesto per quale ragione egli ha preso in locazione una

camera dove lavora. Ad ogni modo, l’insorgente reputa che le risposte acquisite

dall’autorità esecutiva debbano essere riconducibili a persone ben determinate,

segnatamente per quanto attiene alla datrice di lavoro del debitore,

trattandosi di una società, e registrate mediante verbali d’interrogatorio che

menzionano le comminatorie penali degli art. 323 e 324 CP

2.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è

tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla

base di semplici asserzioni del creditore (Sievi

in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione

deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro

attendibilità o com­pletezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale

federale 5A_ 146/2018 consid. 3.5.2 e della

CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 6.1).

2.2

Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che il 2 giugno 2022 l’Uf­­ficio ha

appurato che il debitore abitava in una camera presso il ristorante __________

a M__________, nel quale sono stati reperiti i suoi vestiti ed effetti

personali (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 giugno

2022, pag. 2; doc. 1). Il 23 giugno 2022 ha chiesto alla sua precedente datrice

di lavoro, l’PI 4, informazioni sul versamento di eventuali arretrati e la

società ha risposto che il rapporto lavorativo con PI 1 era cessato nel

dicembre 2020 e che non sussistono debiti salariali nei suoi confronti (doc.

5). Il 1° luglio 2022 l’UE ha inoltre constatato che nell’abitazione di PI 2 di

L__________ non erano presenti beni personali dell’escusso (v. verbale delle

operazioni di pignoramento del 1° luglio 2022, controfirmato da PI 2; doc. 2).

Mediante e-mail dell’11 agosto 2022 l’Ufficio ha pure chiesto all’PI 3 e in

seguito ottenuto da essa tutti i conteggi di stipendio dell’escusso dal

settembre 2021 all’ottobre 2022 (doc. 4). Nella sua risposta, la datrice di

lavoro dell’escusso ha in particolare affermato che da 17 anni tutti i suoi

impiegati ricevono il salario in contanti e che le mance, di circa

fr. 1'200.– complessivi all’anno, appartengono al ristorante e vengono

utilizzate per organizzare la cena del personale alla fine del­l’anno e per

risarcire eventuali danni causati dagli impiegati alle stoviglie e ai bicchieri

(doc. 3). Infine, il 22 settembre 2022 l’organo esecutivo ha proceduto a un

nuovo interrogatorio del debitore, in occasione del quale questi ha dichiarato

che dal gennaio al settembre 2022 era domiciliato a M__________ presso il

ristorante in cui lavora, siccome si era separato temporaneamente dalla

compagna PI 2 a causa di problemi famigliari, che dal 1° ottobre 2022 sarebbe

però tornato ad abitare con lei a L__________, insieme al figlio in comune e ad

altri due figli della compagna, e che la sua situazione lavorativa, con grado

occupazionale del 50%, non era cambiata (v. verbale interno delle operazioni di

pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 2, controfirmato dal­l’e­scusso). Tali

accertamenti sono stati pure riassunti nelle osservazioni al ricorso, che

l’insorgente non ha contestato.

2.3

Come

appena esposto, l’Ufficio ha in concreto proceduto a tutti gli accertamenti

richiesti dalla Camera nella decisione del 30 aprile 2022. L’unico rimprovero

che può essergli mosso riguarda il fatto che il nuovo interrogatorio dell’escusso

ha avuto luogo soltanto dopo l’emissione dell’ACB impugnato e su esplicito

sollecito del ricorrente sia nell’e-mail del 12 agosto 2022 sia nel ricorso al

vaglio. Tale circostanza non influisce tuttavia sul risultato, l’UE non avendo

in fin dei conti rinvenuto beni né eccedenze salariali pignorabili e

l’escutente non avendo addotto indizi per cui si dovrebbe dubitare delle

dichiarazioni rilasciate né contestato direttamente le poste del calcolo del

minimo d’esistenza. A fronte di siffatte considerazioni, ulteriori misure

istruttorie si rivelano del tutto inutili.

2.4

Non

portano a diversa conclusione le argomentazioni secondo cui non è dato di

sapere se il debitore sia stato preavvisato dei sopralluoghi e se agli

interrogati sia stata fatta menzione delle comminatorie penali degli art. 323 e

324.

CP, il ricorrente limitandosi a mere asserzioni e ipotesi non corroborate

da indizi, fermo restando che agli atti non emergono elementi che mettono in

dubbio gli accertamenti svolti dall’Ufficio. Va comunque rilevato che il

verbale sottoscritto dal debitore indica chiaramente le comminatorie degli art.

163.

cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP (v. verbale interno delle operazioni di

pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 3). Per quanto attiene invece all’PI 3,

all’PI 4 e a PI 2, nonostante non siano indi-cate comminatorie penali nelle

richieste d’informazioni via mail dell’Ufficio e nel verbale delle operazioni

di pignoramento del 1° luglio 2022, in mancanza d’indizi contrari, nemmeno in

tal caso l’attendibilità delle informazioni fornite è intaccata, di modo che

l’assenza di comminatorie penali è in concreto senza effetti, dal momento che

non sono dati i presupposti per sporgere denunce penali. Per tali ragioni, il

ricorso risulta dunque infondato.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.