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Decisione

15.2022.162

Domanda di proseguimento dell’esecuzione. Decisione d’irricevibilità in ragione della mancata notifica del precetto esecutivo

22 maggio 2023Italiano7 min

proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, per l’in­casso di fr. 3'447.20 (citando la sentenza LA.2004.25

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.162

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2022 di

RI 1 HR-

(per notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione d’irri­cevibilità emessa il 24

novembre 2022 in merito alla domanda di proseguimento dell’ese­cuzione n. __________90

promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 27 agosto 2021, RI 1 ha inoltrato nei

confronti di PI 1 una domanda d’esecuzione

a convalida del sequestro n. __________40 dell’unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, per l’in­casso di fr. 3'447.20 (citando la sentenza LA.2004.25

del 7 novembre 2008 della Pretura di Lugano, sezione 4), fr. 103.30 (spese

del precetto esecutivo), fr. 140.– (tassa del decreto di sequestro)

e fr. 1'000.– (spese di esecuzione del sequestro e di notifica degli

atti). Il 31 agosto 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli

interessi del 5% dal 7 novembre 2008.

B. A

domanda dell’escutente, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo

spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in

lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e del precetto

esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata

svizzera ad __________.

C. Il

9 settembre 2021 RI 1 ha inoltrato una doman­da d’esecuzione rettificata,

riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle

per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del

sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione

del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha

ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–.

D. Un

primo ricorso di RI 1, inoltrato il 27 gennaio 2022 per ottenere la

pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale è stato dichiarato

inammissibile da questa Camera con sentenza del 16 marzo 2022 (inc.

15.2022.11).

E. Con

un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in

subordine di annullare la “decisione” del 3 ottobre 2022 dell’UE e di ordinare allo stesso di notificare gli

atti esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’ap­partamento

di __________, in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più

subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano. Con sentenza del 22 febbraio

2023 (inc. 15.2022.132) la Camera ha dichiarato irricevibile anche questo

secondo ricorso.

F. Nel

frattempo, il 18 novembre 2022 RI 1 ha presentato domanda di continuazione dell’esecuzione.

Con decisio­ne d’irricevibilità del 24 novembre 2022, l’UE ha comunicato di non

poter dare seguito alla domanda in quanto il precetto esecutivo non era ancora

stato notificato all’escussa.

G. Con

un nuovo ricorso del 14 dicembre 2022, RI 1 chiede di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun

effetto” la decisione d’irricevibilità dell’UE e di

ordinargli di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione,

protestate tasse, spese e indennità.

H. Con

osservazioni del 19 dicembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio

provvedimento e ha comunicato di non ritenere utile notificare il ricorso alla

controparte.

I. L’11

maggio 2023, l’UE ha spedito il precetto esecutivo all’escus­sa per via

diplomatica. Non risulta ancora essere stato notificato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 5 dicembre 2022, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente eccepisce un vizio di motivazione della decisione impugnata, rimproverando

all’UE di non essersi confrontato con la motivazione dettagliata contenuta

nella domanda di continuazio­ne dell’esecuzione,

stante la quale la notificazione del precetto ese­cutivo sarebbe

avvenuta per effettiva conoscenza dell’escussa, ma di essersi limitato a

comunicare che il precetto esecutivo non era ancora stato notificato.

2.1

In

realtà la legge non impone agli uffici di esecuzione una

motivazione scritta dei propri

provvedimenti a differenza di quanto esige dalle autorità di vigilanza

cantonali (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2001.254 del 17 settembre 2001 consid.

2.4/b) e ad ogni modo, tenuto conto del numero elevato dei

provvedimen­ti emessi dagli uffici di

esecuzione, del requisito di celerità e del carattere

formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si possono porre

per le loro decisioni alte esigenze di

motivazione (sentenza della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016, consid. 5).

2.2

La

questione è invero senza rilievo nella fattispecie. La ricorrente non chiede

infatti che l’UE motivi il provvedimento, ma che gli sia fatto ordine di dare

seguito alla domanda di continuazione dell’e­­secuzione. Ha del resto potuto

esprimersi liberamente nel ricorso e questa Camera può rivedere il

provvedimento impugnato con piena cognizione (art. 17 cpv. 1 e 20a cpv.

2, n. 2 e 3 LEF), sicché la sua decisione sana un eventuale vizio di

motivazione (cfr. DTF 142 II 226

consid. 2.8.1; 137 I 195

consid. 2.3.2).

3.

La

ricorrente sostiene che l’escussa è stata informata nelle "varie procedure a partite

invertite" avanti la Pretura del Distretto di Bellinzona e le “Autorità Esecutive” del precetto esecutivo, del “suo con­tenuto considerato nel suo

insieme”, e del

sequestro del suo fondo di __________, che devono quindi

essere considerati notificati al più tardi il 17 maggio 2022, giorno in cui l’escussa

ha presentato le sue osservazioni nella procedura di disconoscimento di debito

e accertamento dell’inesistenza dell’esecuzione (n. __________56) promossa dall’escussa

nei confronti della ricorrente.

3.1

Nel

passo delle osservazioni evidenziato dalla ricorrente (foglio n. 4), PI 1 ha

scritto che “se vi è un

sequestro a carico del fondo 1902 PPP 9941 [di sua proprietà], dovrà esserle

intimato al domicilio il relativo decreto […]”. Non se

ne può quindi dedurre che l’escussa abbia avuto conoscenza del contenuto del

decreto di sequestro, che notoriamente non le è stato ancora notificato,

siccome RI 1 non ha anticipato i fr. 1'000.– richiesti dall’UE per

procedervi. D’altronde, in quelle osservazioni PI 1 non fa alcun accenno al

precetto esecutivo a convalida del sequestro. Non si può pertanto considerare

che ne abbia avuto conoscenza del contenuto (come invece nella citata DTF 128

III 101, in cui l’escusso aveva ricevuto una copia del precetto esecutivo). La

ricorrente non ha quindi provato l’effettiva notifica del precetto esecutivo n. __________90 a PI 1. Anche la mera conoscenza dell’esistenza del

precetto esecutivo non basterebbe per ritenerlo validamente notificato (cfr. la

citata sentenza della CEF 15.2021.70 del 12 novembre 2021 consid. 1.2).

3.2

Non essendo il precetto esecutivo stato regolarmente notificato

al­l’escussa al momento della presentazione della domanda di

continuazione dell’esecuzione, l’UE ha correttamente rifiutato di darvi seguito

(v. la citata 15.2021.70, consid. 1.2). Infondato, il ricorso va dunque

respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.