15.2022.162
Domanda di proseguimento dell’esecuzione. Decisione d’irricevibilità in ragione della mancata notifica del precetto esecutivo
22 maggio 2023Italiano7 min
proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, per l’incasso di fr. 3'447.20 (citando la sentenza LA.2004.25
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.162
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2022 di
RI 1 HR-
(per notifica: )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 24
novembre 2022 in merito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________90
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 27 agosto 2021, RI 1 ha inoltrato nei
confronti di PI 1 una domanda d’esecuzione
a convalida del sequestro n. __________40 dell’unità di
proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, per l’incasso di fr. 3'447.20 (citando la sentenza LA.2004.25
del 7 novembre 2008 della Pretura di Lugano, sezione 4), fr. 103.30 (spese
del precetto esecutivo), fr. 140.– (tassa del decreto di sequestro)
e fr. 1'000.– (spese di esecuzione del sequestro e di notifica degli
atti). Il 31 agosto 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli
interessi del 5% dal 7 novembre 2008.
B. A
domanda dell’escutente, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo
spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in
lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e del precetto
esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata
svizzera ad __________.
C. Il
9 settembre 2021 RI 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata,
riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle
per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del
sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione
del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha
ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–.
D. Un
primo ricorso di RI 1, inoltrato il 27 gennaio 2022 per ottenere la
pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale è stato dichiarato
inammissibile da questa Camera con sentenza del 16 marzo 2022 (inc.
15.2022.11).
E. Con
un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in
subordine di annullare la “decisione” del 3 ottobre 2022 dell’UE e di ordinare allo stesso di notificare gli
atti esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’appartamento
di __________, in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più
subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano. Con sentenza del 22 febbraio
2023 (inc. 15.2022.132) la Camera ha dichiarato irricevibile anche questo
secondo ricorso.
F. Nel
frattempo, il 18 novembre 2022 RI 1 ha presentato domanda di continuazione dell’esecuzione.
Con decisione d’irricevibilità del 24 novembre 2022, l’UE ha comunicato di non
poter dare seguito alla domanda in quanto il precetto esecutivo non era ancora
stato notificato all’escussa.
G. Con
un nuovo ricorso del 14 dicembre 2022, RI 1 chiede di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun
effetto” la decisione d’irricevibilità dell’UE e di
ordinargli di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione,
protestate tasse, spese e indennità.
H. Con
osservazioni del 19 dicembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio
provvedimento e ha comunicato di non ritenere utile notificare il ricorso alla
controparte.
I. L’11
maggio 2023, l’UE ha spedito il precetto esecutivo all’escussa per via
diplomatica. Non risulta ancora essere stato notificato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 5 dicembre 2022, il ricorso è
in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente eccepisce un vizio di motivazione della decisione impugnata, rimproverando
all’UE di non essersi confrontato con la motivazione dettagliata contenuta
nella domanda di continuazione dell’esecuzione,
stante la quale la notificazione del precetto esecutivo sarebbe
avvenuta per effettiva conoscenza dell’escussa, ma di essersi limitato a
comunicare che il precetto esecutivo non era ancora stato notificato.
2.1
In
realtà la legge non impone agli uffici di esecuzione una
motivazione scritta dei propri
provvedimenti a differenza di quanto esige dalle autorità di vigilanza
cantonali (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2001.254 del 17 settembre 2001 consid.
2.4/b) e ad ogni modo, tenuto conto del numero elevato dei
provvedimenti emessi dagli uffici di
esecuzione, del requisito di celerità e del carattere
formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si possono porre
per le loro decisioni alte esigenze di
motivazione (sentenza della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016, consid. 5).
2.2
La
questione è invero senza rilievo nella fattispecie. La ricorrente non chiede
infatti che l’UE motivi il provvedimento, ma che gli sia fatto ordine di dare
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione. Ha del resto potuto
esprimersi liberamente nel ricorso e questa Camera può rivedere il
provvedimento impugnato con piena cognizione (art. 17 cpv. 1 e 20a cpv.
2, n. 2 e 3 LEF), sicché la sua decisione sana un eventuale vizio di
motivazione (cfr. DTF 142 II 226
consid. 2.8.1; 137 I 195
consid. 2.3.2).
3.
La
ricorrente sostiene che l’escussa è stata informata nelle "varie procedure a partite
invertite" avanti la Pretura del Distretto di Bellinzona e le “Autorità Esecutive” del precetto esecutivo, del “suo contenuto considerato nel suo
insieme”, e del
sequestro del suo fondo di __________, che devono quindi
essere considerati notificati al più tardi il 17 maggio 2022, giorno in cui l’escussa
ha presentato le sue osservazioni nella procedura di disconoscimento di debito
e accertamento dell’inesistenza dell’esecuzione (n. __________56) promossa dall’escussa
nei confronti della ricorrente.
3.1
Nel
passo delle osservazioni evidenziato dalla ricorrente (foglio n. 4), PI 1 ha
scritto che “se vi è un
sequestro a carico del fondo 1902 PPP 9941 [di sua proprietà], dovrà esserle
intimato al domicilio il relativo decreto […]”. Non se
ne può quindi dedurre che l’escussa abbia avuto conoscenza del contenuto del
decreto di sequestro, che notoriamente non le è stato ancora notificato,
siccome RI 1 non ha anticipato i fr. 1'000.– richiesti dall’UE per
procedervi. D’altronde, in quelle osservazioni PI 1 non fa alcun accenno al
precetto esecutivo a convalida del sequestro. Non si può pertanto considerare
che ne abbia avuto conoscenza del contenuto (come invece nella citata DTF 128
III 101, in cui l’escusso aveva ricevuto una copia del precetto esecutivo). La
ricorrente non ha quindi provato l’effettiva notifica del precetto esecutivo n. __________90 a PI 1. Anche la mera conoscenza dell’esistenza del
precetto esecutivo non basterebbe per ritenerlo validamente notificato (cfr. la
citata sentenza della CEF 15.2021.70 del 12 novembre 2021 consid. 1.2).
3.2
Non essendo il precetto esecutivo stato regolarmente notificato
all’escussa al momento della presentazione della domanda di
continuazione dell’esecuzione, l’UE ha correttamente rifiutato di darvi seguito
(v. la citata 15.2021.70, consid. 1.2). Infondato, il ricorso va dunque
respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.