Lexipedia

Decisione

15.2022.163

Sequestro di redditi. Debitore d’ignota dimora. Riconsiderazione parziale. Estensione delle indagini dell’ufficio d’esecuzione

6 febbraio 2023Italiano4 min

seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2022.163

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 16 dicembre 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 14 dicembre 2022

nel procedimento n. 3344284 promosso dal ricorrente nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta di RI 1, il 14 dicembre 2022 il Pretore del

Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro

Fatti

di “tutti redditi/crediti” di quest’ultimo “a

seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________

c/o PI 2 […] o chi per essa” a garanzia di un credito

di fr. 55'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2019;

che

la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro lo

stesso giorno, stabilendo il reddito del debitore, conseguito quale “commentatore su chiamata”, in fr. 1'194.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'960.–

(base mensile di fr. 960.–, tenuto conto della residenza, ignota, all’estero,

più i contributi di mantenimento dei due figli, di fr. 2'000.– mensili,

stabiliti dalla Pretura di Lugano con decisione supercautelare), di mo­do che

ha dichiarato il sequestro infruttuoso;

che

con ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1 ha impugnato il verbale di sequestro

chiedendo di ordinare all’UE di “adottare quei provvedimenti/misure di indagine

di cui il decreto/verbale di sequestro qui contestato è chiaramente lacunoso, e

meglio:

1. indagine cica l’effettiva residenza dell’escusso

(p.es. egli dispone di un collegamento telefonico mobile svizzero o estero; se

sì chi è l’intestatario e chi paga l’abbonamento?);

Considerandi

2.

indagine

circa gli effettivi redditi percepiti dalla PI 2;

3.

acquisizione

dei contratti di ingaggio, mandato, lavoro in essere con l’ente

radiotelevisivo;

4.

indagine

circa le modalità di pagamento e i conti di arrivo delle spettanze all’escusso;

5.

interrogatorio/audizione

del signor PI 1 una volta rientrato in sede a conclusione __________”;

che

mediante decisione di “riconsiderazione” del 20 dicembre 2022, l’UE ha

annullato il verbale di sequestro e preannunciato che avrebbe proceduto, “nel limite del possibile” a convocare e interrogare il debitore, alfine di verificare nuovamente

il calcolo del minimo di esistenza e il suo effettivo domicilio, ed emettere

poi un nuovo verbale;

che

il 10 gennaio 2023 l’UE ha comunicato alla Camera che la decisione di

riconsiderazione non era stata contestata e ha postulato di conseguenza lo

stralcio del ricorso dai ruoli;

che

con la sua decisione del 20 dicembre 2022, l’UE non pare invero avere accolto

tutte le richieste del ricorrente, in particolare per quanto attiene ai punti 3

e 4 delle conclusioni del ricorso;

che

ad ogni modo non dev’essere dato seguito a tali richieste poiché l’esecuzione

del sequestro deve limitarsi agli attivi indicati nel decreto di sequestro (DTF

130.

III 583 consid. 2.2.3; sentenza del­la CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020

pag. 3), ovvero ai redditi versati dalla PI 2 all’escusso e ai crediti vantati

da quest’ultimo nei suoi confronti;

che

al riguardo non servono i contratti firmati dall’escusso con la PI 2,

determinante essendo la risposta di quest’ultima, siccome il ricorrente non

menziona motivi di dubitarne;

che

pure le modalità di pagamento e i conti di destinazione delle spettanze all’escusso

non sono in sé di rilievo dal momento ch’es­­si non sono stati sequestrati;

che

tutt’al più potrebbero servire a determinare il luogo in cui rintracciare l’escusso,

ma pare più efficace al riguardo interpellare la datrice di lavoro per ottenere

le informazioni utili a contattare PI 1;

che

nella misura in cui non è diventato senza oggetto con la riconsiderazione del

provvedimento impugnato, il ricorso va respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.