15.2022.163
Sequestro di redditi. Debitore d’ignota dimora. Riconsiderazione parziale. Estensione delle indagini dell’ufficio d’esecuzione
6 febbraio 2023Italiano4 min
seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2022.163
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 dicembre 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 14 dicembre 2022
nel procedimento n. 3344284 promosso dal ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta di RI 1, il 14 dicembre 2022 il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro
Fatti
di “tutti redditi/crediti” di quest’ultimo “a
seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________
c/o PI 2 […] o chi per essa” a garanzia di un credito
di fr. 55'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2019;
che
la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro lo
stesso giorno, stabilendo il reddito del debitore, conseguito quale “commentatore su chiamata”, in fr. 1'194.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'960.–
(base mensile di fr. 960.–, tenuto conto della residenza, ignota, all’estero,
più i contributi di mantenimento dei due figli, di fr. 2'000.– mensili,
stabiliti dalla Pretura di Lugano con decisione supercautelare), di modo che
ha dichiarato il sequestro infruttuoso;
che
con ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1 ha impugnato il verbale di sequestro
chiedendo di ordinare all’UE di “adottare quei provvedimenti/misure di indagine
di cui il decreto/verbale di sequestro qui contestato è chiaramente lacunoso, e
meglio:
1. indagine cica l’effettiva residenza dell’escusso
(p.es. egli dispone di un collegamento telefonico mobile svizzero o estero; se
sì chi è l’intestatario e chi paga l’abbonamento?);
Considerandi
2.
indagine
circa gli effettivi redditi percepiti dalla PI 2;
3.
acquisizione
dei contratti di ingaggio, mandato, lavoro in essere con l’ente
radiotelevisivo;
4.
indagine
circa le modalità di pagamento e i conti di arrivo delle spettanze all’escusso;
5.
interrogatorio/audizione
del signor PI 1 una volta rientrato in sede a conclusione __________”;
che
mediante decisione di “riconsiderazione” del 20 dicembre 2022, l’UE ha
annullato il verbale di sequestro e preannunciato che avrebbe proceduto, “nel limite del possibile” a convocare e interrogare il debitore, alfine di verificare nuovamente
il calcolo del minimo di esistenza e il suo effettivo domicilio, ed emettere
poi un nuovo verbale;
che
il 10 gennaio 2023 l’UE ha comunicato alla Camera che la decisione di
riconsiderazione non era stata contestata e ha postulato di conseguenza lo
stralcio del ricorso dai ruoli;
che
con la sua decisione del 20 dicembre 2022, l’UE non pare invero avere accolto
tutte le richieste del ricorrente, in particolare per quanto attiene ai punti 3
e 4 delle conclusioni del ricorso;
che
ad ogni modo non dev’essere dato seguito a tali richieste poiché l’esecuzione
del sequestro deve limitarsi agli attivi indicati nel decreto di sequestro (DTF
130.
III 583 consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020
pag. 3), ovvero ai redditi versati dalla PI 2 all’escusso e ai crediti vantati
da quest’ultimo nei suoi confronti;
che
al riguardo non servono i contratti firmati dall’escusso con la PI 2,
determinante essendo la risposta di quest’ultima, siccome il ricorrente non
menziona motivi di dubitarne;
che
pure le modalità di pagamento e i conti di destinazione delle spettanze all’escusso
non sono in sé di rilievo dal momento ch’essi non sono stati sequestrati;
che
tutt’al più potrebbero servire a determinare il luogo in cui rintracciare l’escusso,
ma pare più efficace al riguardo interpellare la datrice di lavoro per ottenere
le informazioni utili a contattare PI 1;
che
nella misura in cui non è diventato senza oggetto con la riconsiderazione del
provvedimento impugnato, il ricorso va respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.