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Decisione

15.2022.165

Cancellazione di una restrizione del diritto di disporre in seguito a un pignoramento eseguito in via rogatoria. Richiesta dell’escusso volta a porre a carico dell’UE la nota d’onorario del suo patrocinatore

8 marzo 2023Italiano5 min

25 maggio 2020, il successivo 27 maggio la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.165

Lugano

8 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 dicembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la tardiva cancellazione delle restrizioni del

diritto di disporre annotate sulle sue quote di comproprietà di ½ delle unità

di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del fondo__________ RFD

di __________ nel quadro

delle procedure rogatorie (n. __________ e __________) avviate dal Betreibungsamt

di Basilea nelle esecuzioni dirette contro la ricorrente

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che in una prima procedura

rogatoria (n. __________) avviata dal Betreibungsamt (BA) di Basel-Stadt il

Fatti

25 maggio 2020, il successivo 27 maggio la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha fatto iscrivere sulle quote di comproprietà menzionate (e sulla quota

di 2⁄4

della PPP __________ della particella n. __________ RFD di __________), di pro­prietà d’__________ (oggi RI 1), una restrizione del diritto di disporre per fr. 30'483.05

oltre agli accessori;

che

con nuova domanda rogatoria del 28 gennaio 2021 (n. __________) il BA di

Basilea Città ha chiesto all’UE di eseguire un ulteriore pignoramento dei fondi

in questione apparentemente a garanzia degli stessi crediti;

che

lo stesso 28 gennaio 2021, il BA ha comunicato all’UE di ritirare la

prima rogatoria e gli ha chiesto di far cancellare la restrizione del diritto

di disporre;

che

con e-mail sempre del 28 gennaio 2021 il BA ha chiesto all’UE di non

cancellare la prima restrizione prima dell’annotazione della nuova;

che

il 3 febbraio 2021 l’UE ha fatto annotare nel registro fondiario la nuova

restrizione, sempre per fr. 29'165.30 oltre agl’interessi;

che

il 25 luglio 2022 il BA ha informato l’UE della revoca del mandato rogatorio e gli ha chiesto di ritirare

eventuali restrizioni del di­ritto di disporre e di trasmettere una

copia della cancellazione del­le stesse all’avv.

__________;

che

lo stesso giorno l’UE ha mandato all’Ufficio del registro fondiario la

richiesta di cancellazione;

che

a richiesta di RI 1, il 9 dicembre 2022 l’UE le ha comunicato la cronologia

degli atti appena ricordati;

che

con il ricorso in esame (del 20 dicembre 2022) RI 1 si duole che l’UE non ha

fatto cancellare la seconda restrizione del diritto di disporre dopo che la

seconda rogatoria era stata ritirata il 15 febbraio 2021, sicché ha dovuto fare

intervenire l’avv. RA 1 per provvedere alla cancellazione in modo da permettere

la vendita dell’immobile di __________;

ch’ella

postula il rimborso dall’UE della nota d’onorario del suo patrocinatore, di fr. 811.10;

che

il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità

di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo

Considerandi

amministrativo;

che

in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con rif.);

che

nel caso in esame la procedura esecutiva (rogatoria) è terminata con la

cancellazione delle restrizioni del diritto di disporre, il 26 luglio 2022;

che

nella misura in cui non persegue un fine pratico di procedura esecutiva, il

ricorso è pertanto irricevibile;

che

la questione di un eventuale risarcimento della nota d’onorario del patrocinatore della ricorrente va fatta valere

semmai con un’azio­­ne di responsabilità contro lo Stato giusta l’art. 5

LEF;

che

ad ogni modo nell’incarto dell’UE non figura la comunicazione 15 febbraio 2021

del ritiro della seconda rogatoria, la quale non è neppure allegata al ricorso

né all’e-mail 19 luglio 2022 del BA, e non è citata nella comunicazione

del ritiro della rogatoria del 25 luglio 2022;

che

mal si spiega poi perché la ricorrente ha atteso, secondo le proprie

affermazioni, più di 17 mesi per far intervenire l’avv. RA 1, di cui avrebbe

del resto potuto evitare l’intervento interpellando direttamente il BA

Basel-Stadt per una risoluzione celere del problema (si veda l’e-mail 25 luglio

2022.

di __________ [BA] a __________ [UE]);

che per

legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a Isabelle .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.