15.2022.165
Cancellazione di una restrizione del diritto di disporre in seguito a un pignoramento eseguito in via rogatoria. Richiesta dell’escusso volta a porre a carico dell’UE la nota d’onorario del suo patrocinatore
8 marzo 2023Italiano5 min
25 maggio 2020, il successivo 27 maggio la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.165
Lugano
8 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 dicembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la tardiva cancellazione delle restrizioni del
diritto di disporre annotate sulle sue quote di comproprietà di ½ delle unità
di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del fondo__________ RFD
di __________ nel quadro
delle procedure rogatorie (n. __________ e __________) avviate dal Betreibungsamt
di Basilea nelle esecuzioni dirette contro la ricorrente
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che in una prima procedura
rogatoria (n. __________) avviata dal Betreibungsamt (BA) di Basel-Stadt il
Fatti
25 maggio 2020, il successivo 27 maggio la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha fatto iscrivere sulle quote di comproprietà menzionate (e sulla quota
di 2⁄4
della PPP __________ della particella n. __________ RFD di __________), di proprietà d’__________ (oggi RI 1), una restrizione del diritto di disporre per fr. 30'483.05
oltre agli accessori;
che
con nuova domanda rogatoria del 28 gennaio 2021 (n. __________) il BA di
Basilea Città ha chiesto all’UE di eseguire un ulteriore pignoramento dei fondi
in questione apparentemente a garanzia degli stessi crediti;
che
lo stesso 28 gennaio 2021, il BA ha comunicato all’UE di ritirare la
prima rogatoria e gli ha chiesto di far cancellare la restrizione del diritto
di disporre;
che
con e-mail sempre del 28 gennaio 2021 il BA ha chiesto all’UE di non
cancellare la prima restrizione prima dell’annotazione della nuova;
che
il 3 febbraio 2021 l’UE ha fatto annotare nel registro fondiario la nuova
restrizione, sempre per fr. 29'165.30 oltre agl’interessi;
che
il 25 luglio 2022 il BA ha informato l’UE della revoca del mandato rogatorio e gli ha chiesto di ritirare
eventuali restrizioni del diritto di disporre e di trasmettere una
copia della cancellazione delle stesse all’avv.
__________;
che
lo stesso giorno l’UE ha mandato all’Ufficio del registro fondiario la
richiesta di cancellazione;
che
a richiesta di RI 1, il 9 dicembre 2022 l’UE le ha comunicato la cronologia
degli atti appena ricordati;
che
con il ricorso in esame (del 20 dicembre 2022) RI 1 si duole che l’UE non ha
fatto cancellare la seconda restrizione del diritto di disporre dopo che la
seconda rogatoria era stata ritirata il 15 febbraio 2021, sicché ha dovuto fare
intervenire l’avv. RA 1 per provvedere alla cancellazione in modo da permettere
la vendita dell’immobile di __________;
ch’ella
postula il rimborso dall’UE della nota d’onorario del suo patrocinatore, di fr. 811.10;
che
il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità
di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo
Considerandi
amministrativo;
che
in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad
art. 17 LEF, con rif.);
che
nel caso in esame la procedura esecutiva (rogatoria) è terminata con la
cancellazione delle restrizioni del diritto di disporre, il 26 luglio 2022;
che
nella misura in cui non persegue un fine pratico di procedura esecutiva, il
ricorso è pertanto irricevibile;
che
la questione di un eventuale risarcimento della nota d’onorario del patrocinatore della ricorrente va fatta valere
semmai con un’azione di responsabilità contro lo Stato giusta l’art. 5
LEF;
che
ad ogni modo nell’incarto dell’UE non figura la comunicazione 15 febbraio 2021
del ritiro della seconda rogatoria, la quale non è neppure allegata al ricorso
né all’e-mail 19 luglio 2022 del BA, e non è citata nella comunicazione
del ritiro della rogatoria del 25 luglio 2022;
che
mal si spiega poi perché la ricorrente ha atteso, secondo le proprie
affermazioni, più di 17 mesi per far intervenire l’avv. RA 1, di cui avrebbe
del resto potuto evitare l’intervento interpellando direttamente il BA
Basel-Stadt per una risoluzione celere del problema (si veda l’e-mail 25 luglio
2022.
di __________ [BA] a __________ [UE]);
che per
legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a Isabelle .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.