15.2022.166
Pignoramento di un furgone, di lastre di granito, di macchinari e di un ascensore. Impignorabilità invocata dal debitore che si professa scultore indipendente. Contestazione delle stime
17 maggio 2023Italiano12 min
piattaforma marca Morris. Nel verbale di pignoramento del 21 ottobre 2022, l’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.166
Lugano
17 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 4 novembre 2022 da
RI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 21 ottobre
2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1, (es.
n. __________83 e __________88)
(patrocinato dagli avv. PA 2 ePA 3, )
PI 2, (es.
n. __________86)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
7 luglio 2022, la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha rilasciato
a PI 1 due attestati di carenza beni (ACB) per fr. 31'601.20 e per fr. 9'156.65
nelle esecuzioni n. __________05 e __________91
da lui promosse nei confronti di RI 1.
B. Sulla
scorta dei citati ACB, l’8 settembre 2022, PI 1 ha presentato due domande di
continuazione dell’esecuzione (registrate con i n. __________83
e __________88). Il 16 settembre 2022, anche
l’PI 2 ha presentato una domanda di continuazione
dell’esecuzione n. __________86 promossa per fr. 2'692.50 contro RI 1,
cui egli non aveva interposto opposizione.
C. Il
21 settembre 2022, l’UE ha quindi pignorato 1) un autofurgone marca Renault,
modello Maxity, targato TI __________, 2) diverse lastre di granito e di marmo,
di diverse misure, 3) macchinari per lavorare la pietra e 4) un ascensore
piattaforma marca Morris. Nel verbale di pignoramento del 21 ottobre 2022, l’Ufficio
ha indicato il valore di stima dei primi tre beni in fr. 10'000.– ognuno e
del quarto in fr. 8'000.–. Ha precisato che gli ultimi tre beni sono
depositati in un cantiere della PI 3 a __________.
D. Il 31
ottobre 2022, PI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati.
E. Con
ricorso del 4 novembre 2022, RI 1 si è aggravato contro il citato verbale,
chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e congrue ripetibili.
F. Con
osservazioni del 14 novembre 2022, PI 1 ha chiesto, in ordine, di dichiarare il
ricorso irricevibile e in via principale di respingerlo, protestate tasse,
spese e ripetibili. Nelle sue del 28 dicembre 2022, l’Ufficio si è rimesso al giudizio
della Camera.
G. Con
ordinanza del 13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha assegnato al
ricorrente, a sua richiesta, un termine di dieci giorni per presentare una
replica, di cui egli non ha fatto uso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
notificato il 25 ottobre 2022, il ricorso, del 4 novembre 2022, è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
PI
1.
sostiene che il ricorso sia irricevibile, poiché trasmesso direttamente alla
CEF, e non all’UE, come prevede l’art. 7 cpv. 1 LPR. Egli omette però di
considerare che il ricorso è stato inviato all’UE, cui è pervenuto il 7
novembre 2022, come risulta dal timbro apposto sul ricorso. La norma citata dal
resistente è stata pertanto osservata, per tacere del fatto che la sua
inosservanza non determina l’irricevibilità del ricorso, bensì una sua
trasmissione all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 4 cpv. 1 LPR.
3.
Nel
ricorso, RI 1 afferma di svolgere la professione di scultore indipendente, come
risulta anche dal sito Internet __________, di cui ha prodotto una stampata.
Ritiene quindi che tutti i beni pignorati siano in realtà impignorabili in quanto
strumenti necessari all’esercizio della sua professione, giusta l’art. 92 cpv.
1.
n. 3 LEF.
Nelle
osservazioni, PI 1 afferma che, nel produrre solo la stampata del noto sito
Internet, il ricorrente non ha adempiuto l’onere di provare, come gl’incombeva,
che i beni pignorati sono in realtà impignorabili. Del resto il documento non è
in sé decisivo, a mente del resistente, in quanto il ricorrente è stato
sfrattato da tempo dall’indirizzo ivi menzionato (via __________ a __________),
sicché egli non può più svolgervi alcuna professione. Anzi, poiché in
precedenza ha manifestato la volontà di vendere i macchinari per lavorare la
pietra, come risulta da un verbale d’udienza e da una lettera agli atti, egli
ha dimostrato al contrario ch’essi non rappresentano per lui uno strumento
necessario all’esercizio della sua professione. Rileva ad ogni modo che il
ricorrente non ha dichiarato di svolgere altre attività né tantomeno di conseguire
redditi.
L’Ufficio
rileva che l’escusso ha manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari
per la lavorazione della pietra, per il che il richiamo all’art. 92 cpv. 1 n. 3
LEF è di per sé contraddittorio. Ammesso e non concesso che svolga realmente la
professione di scultore indipendente, visto ch’egli ha accumulato debiti, posti
in esecuzione o risultanti da ACB, per quasi fr. 160'000.– e non riesce a
pagare le spese per il deposito dei macchinari presso la PI 3, la sua attività
è ad ogni modo deficitaria, sicché la norma invocata è inapplicabile.
3.1
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità
di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse
sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione
personale, specie se è fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è
tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329
consid. 3; decisioni del Tribunale federale
5A_43/2019 del 16 agosto
2019.
consid. 4.2, 5A_253/2015 del 8 giugno 2015 consid. 4.1 e 5A_187/2011 del 13 maggio 2011 consid. 2.1, e
della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). In linea di
principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di prova già
nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la procedura di
ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017
del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato
in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.
7.
ad art. 20a LEF). Ad ogni modo, con il ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui
chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova
già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta di prestare la
collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di
vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisione della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid.
4.2).
Fermo
restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.
2.
n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza
dopo aver proceduto agli accertamenti richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art.
8.
CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova
dello stesso (citata 5A_253/2015 consid. 4.1; Cometta/Möckli
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF;
Erard in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 8 ad art. 20a LEF; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF)
3.2
Nel
caso in esame nessuno meglio del ricorrente poteva fornire la prova ch’egli
esercita effettivamente la professione di scultore indipendente. Egli si è però
limitato a produrre una stampata del sito Internet __________ (doc. C),
ovviamente inidonea a dimostrare quanto egli afferma, giacché è noto che le
informazioni fornite da tale sito si fondano sui dati trasmessi dagli stessi
utenti. Malgrado la facoltà conferitagli di presentare una replica, il
ricorrente non ha d’altronde contestato di
essere stato sfrattato dal luogo indicato sulla stampata, di aver
manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari per la lavorazione della
pietra e di non aver dichiarato redditi in occasione dell’esecuzione del
pignoramento. La maggior parte dei beni ch’egli pretende necessari all’esercizio
della sua professione risultano del resto conservati in un deposito di __________,
sicché non paiono utilizzati; l’ascensore piattaforma è del resto smontato e,
comunque sia, non serve alla pretesa attività professionale, trattandosi di un
ascensore per persone (scritto 21 luglio 2022 del ricorrente agli atti). Senza
onere eccessivo, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sua attività e la
sua reddittività – che è uno dei presupposti dell’impignorabilità degli arnesi
e strumenti professionali (DTF 117 III 23 consid. 2; sentenza della CEF 15. 2019.15
del 18 luglio 2019 consid. 3.1) – producendo la sua contabilità e i relativi
documenti giustificativi. Deve sopportare le conseguenze dell’omissione. Va
inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza l’impignorabilità della materia prima e dei suoi
surrogati è limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177; sentenza della
CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1/b, massimata in RtiD 2019 I 640
n. 64c), ciò che osterebbe a considerare impignorabile l’intero stock di lastre
di granito. La prima censura del ricorrente va pertanto respinta.
4.
Il
ricorrente sostiene poi che l’autofurgone è un mezzo indispensabile al trasporto, in ospedale e presso i medici
curanti, della madre, novantenne e grande invalida. Ritiene quindi ch’esso sia
impignorabile anche poiché indispensabile a garantire al debitore e alla sua
famiglia una qualità minima di vita, giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Da parte
sua il resistente fa notare che la madre e il ricorrente vivono a __________ e
sono perciò ben serviti dai mezzi pubblici. Aggiunge che la madre potrebbe del
resto trasferirsi in una struttura medicalizzata oppure far capo ai numerosi
servizi di trasporti organizzati a favore degli anziani.
4.1
Secondo
l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF, gli oggetti destinati all’uso personale del debitore
o della sua famiglia sono impignorabili in quanto indispensabili a garantire
una qualità di vita minima. Per “famiglia” s’intendono le persone che vivono
nell’economia domestica del debitore e del cui mantenimento egli è tenuto per
legge o per motivi morali (DTF 84 III 27; vonder
Mühll in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 92 LEF).
4.2
Nel
caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, come gl’incombeva, trattandosi
di fatti ch’egli è la persona più idonea a dimostrare,
la necessità del trasporto della
madre presso medici e ospedali, la sua condizione di
grande invalida e il proprio obbligo di mantenerla. A quest’ultimo proposito,
non paiono dati i presupposti per un obbligo d’assistenza giusta l’art. 328 CC,
l’esistenza di un mero obbligo
morale oggi non sembra bastare più e, sia come sia, non
è provato che la madre non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei
trasporti fino ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza al Prossimo SAP,
Croce Rossa Svizzera) e a mezzi finanziari
propri oppure dell’assicurazione malattia obbligatoria o complementare (su
tutte queste questioni: sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022
consid. 4.1). Non è di conseguenza possibile considerare l’autofurgone
impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Anche il secondo argomento è
pertanto infondato.
5.
Da
ultimo, il ricorrente asserisce che i valori di stima dei beni sono errati, siccome
inferiori di almeno il 20% rispetto al valore reale e ai prezzi di acquisto;
cita ad esempio il caso dell’ascensore, ch’egli ha acquistato per fr. 45'000.–
e ch’è stato smontato da un’impresa specializzata per fr. 5'000.–. Segnalato
il cattivo stato in cui si trovano i macchinari, PI 1 aderisce alla stima del
loro valore stabilita dall’UE, precisando che una diversa stima potrebbe
avvenire solo tramite una perizia, qualora il ricorrente ne anticipasse le
spese. L’UE rileva da parte sua di aver stimato il valore dei beni pignorati
con il supporto dell’escusso e ricorda anch’esso ch’egli può chiedere una nuova
stima, anticipandone le spese.
5.1
In
realtà il ricorrente non ha chiesto una nuova stima peritale. Del resto una
simile istanza sarebbe proponibile solo ove esistessero criteri di valutazione
riconosciuti per i beni in discussione (DTF 145 III 491 consid. 3.3.3 e DTF 114
III 30 consid. 3/c). Nessuno lo pretende. Non è pertanto necessario
approfondire la questione.
5.2
Il
ricorrente non motiva la propria allegazione secondo cui i valori di stima dei beni pignorati sarebbero inferiori di almeno il
20% rispetto al valore reale e ai prezzi di acquisto. Si limita ad affermare di
aver acquistato l’ascensore per fr. 45'000.–, ma non produce alcuna prova.
Nel suo scritto del 21 luglio 2022 egli aveva scritto di essere in procinto di
venderlo per fr. 20'000.–, sempre senza prova. Il costo di smontaggio non
va poi aggiunto, ma semmai dedotto, perché l’aggiudicatario dovrà tenere conto
nella sua offerta delle spese d’installazione che saranno a suo carico, sempre
che l’ascensore possa essere adattato a costruzioni diverse dalla proprietà del
debitore sulla quale era installato.
Del
resto, anche aumentando del 20% le stime dell’UE, la stima totale dei beni (fr. 45'600.–)
supererebbe solo di poco il totale dei crediti del gruppo (fr. 43'873.45),
tenuto conto delle future spese di realizzazione e distribuzione. Nella
limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta, ciò
che segna il destino del ricorso.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2.
e PA 3, __________, __________;
– PI 2, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.