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Decisione

15.2022.166

Pignoramento di un furgone, di lastre di granito, di macchinari e di un ascensore. Impignorabilità invocata dal debitore che si professa scultore indipendente. Contestazione delle stime

17 maggio 2023Italiano12 min

piattaforma marca Morris. Nel verbale di pignoramento del 21 ottobre 2022, l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.166

Lugano

17 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 4 novembre 2022 da

RI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 21 ottobre

2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 1, (es.

n. __________83 e __________88)

(patrocinato dagli avv. PA 2 ePA 3, )

PI 2, (es.

n. __________86)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

7 luglio 2022, la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha rilasciato

a PI 1 due attestati di carenza beni (ACB) per fr. 31'601.20 e per fr. 9'156.65

nelle esecuzioni n. __________05 e __________91

da lui promosse nei confronti di RI 1.

B. Sulla

scorta dei citati ACB, l’8 settembre 2022, PI 1 ha presentato due domande di

continuazione dell’esecuzione (registrate con i n. __________83

e __________88). Il 16 settembre 2022, anche

l’PI 2 ha presentato una domanda di continuazione

dell’ese­cuzione n. __________86 promossa per fr. 2'692.50 contro RI 1,

cui egli non aveva interposto opposizione.

C. Il

21 settembre 2022, l’UE ha quindi pignorato 1) un autofurgone marca Renault,

modello Maxity, targato TI __________, 2) diverse lastre di granito e di marmo,

di diverse misure, 3) macchinari per lavorare la pietra e 4) un ascensore

piattaforma marca Morris. Nel verbale di pignoramento del 21 ottobre 2022, l’Ufficio

ha indicato il valore di stima dei primi tre beni in fr. 10'000.– ognuno e

del quarto in fr. 8'000.–. Ha precisato che gli ultimi tre beni sono

depositati in un cantiere della PI 3 a __________.

D. Il 31

ottobre 2022, PI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati.

E. Con

ricorso del 4 novembre 2022, RI 1 si è aggravato contro il citato verbale,

chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e congrue ripetibili.

F. Con

osservazioni del 14 novembre 2022, PI 1 ha chiesto, in ordine, di dichiarare il

ricorso irricevibile e in via principale di respingerlo, protestate tasse,

spese e ripetibili. Nelle sue del 28 dicembre 2022, l’Ufficio si è rimesso al giudizio

della Camera.

G. Con

ordinanza del 13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha assegnato al

ricorrente, a sua richiesta, un termine di dieci gior­ni per presentare una

replica, di cui egli non ha fatto uso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3

LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

notificato il 25 ottobre 2022, il ricorso, del 4 novembre 2022, è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

PI

1.

sostiene che il ricorso sia irricevibile, poiché trasmesso direttamente alla

CEF, e non all’UE, come prevede l’art. 7 cpv. 1 LPR. Egli omette però di

considerare che il ricorso è stato inviato all’UE, cui è pervenuto il 7

novembre 2022, come risulta dal timbro apposto sul ricorso. La norma citata dal

resistente è stata pertanto osservata, per tacere del fatto che la sua

inosservanza non determina l’irricevibilità del ricorso, bensì una sua

trasmissione all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 4 cpv. 1 LPR.

3.

Nel

ricorso, RI 1 afferma di svolgere la professione di scultore indipendente, come

risulta anche dal sito Internet __________, di cui ha prodotto una stampata.

Ritiene quindi che tutti i beni pignorati siano in realtà impignorabili in quan­to

strumenti necessari all’esercizio della sua professione, giusta l’art. 92 cpv.

1.

n. 3 LEF.

Nelle

osservazioni, PI 1 afferma che, nel produrre solo la stampata del noto sito

Internet, il ricorrente non ha adempiuto l’onere di provare, come gl’incombeva,

che i beni pignorati sono in realtà impignorabili. Del resto il documento non è

in sé decisivo, a mente del resistente, in quanto il ricorrente è stato

sfrattato da tempo dall’indirizzo ivi menzionato (via __________ a __________),

sicché egli non può più svolgervi alcuna professione. Anzi, poiché in

precedenza ha manifestato la volontà di vendere i macchinari per lavorare la

pietra, come risulta da un verbale d’udienza e da una lettera agli atti, egli

ha dimostrato al contrario ch’essi non rappresentano per lui uno strumento

necessario all’esercizio della sua professione. Rileva ad ogni modo che il

ricorrente non ha dichiarato di svolgere altre attività né tantomeno di conseguire

redditi.

L’Ufficio

rileva che l’escusso ha manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari

per la lavorazione della pietra, per il che il richiamo all’art. 92 cpv. 1 n. 3

LEF è di per sé contraddittorio. Ammesso e non concesso che svolga realmente la

professione di scultore indipendente, visto ch’egli ha accumulato debiti, posti

in esecuzione o risultanti da ACB, per quasi fr. 160'000.– e non riesce a

pagare le spese per il deposito dei macchinari presso la PI 3, la sua attività

è ad ogni modo deficitaria, sicché la norma invocata è inapplicabile.

3.1

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità

di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse

sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione

personale, specie se è fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).

Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è

tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329

consid. 3; decisioni del Tribunale federale

5A_43/2019 del 16 agosto

2019.

consid. 4.2, 5A_253/2015 del 8 giugno 2015 consid. 4.1 e 5A_187/2011 del 13 maggio 2011 consid. 2.1, e

della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). In linea di

principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di prova già

nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la procedura di

ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017

del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato

in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.

7.

ad art. 20a LEF). Ad ogni modo, con il ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui

chiede l’as­sunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova

già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta di prestare la

collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di

vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisione della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid.

4.2).

Fermo

restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.

2.

n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza

dopo aver proceduto agli accertamenti richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art.

8.

CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova

dello stesso (citata 5A_253/2015 consid. 4.1; Cometta/Möckli

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF;

Erard in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 8 ad art. 20a LEF; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF)

3.2

Nel

caso in esame nessuno meglio del ricorrente poteva fornire la prova ch’egli

esercita effettivamente la professione di scultore indipendente. Egli si è però

limitato a produrre una stampata del sito Internet __________ (doc. C),

ovviamente inidonea a dimostra­re quanto egli afferma, giacché è noto che le

informazioni fornite da tale sito si fondano sui dati trasmessi dagli stessi

utenti. Malgrado la facoltà conferitagli di presentare una replica, il

ricorrente non ha d’altronde contestato di

essere stato sfrattato dal luogo in­dicato sulla stampata, di aver

manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari per la lavorazione della

pietra e di non aver dichiarato redditi in occasione dell’esecuzione del

pignoramento. La maggior parte dei beni ch’egli pretende necessari all’esercizio

della sua professione risultano del resto conservati in un deposito di __________,

sicché non paiono utilizzati; l’ascensore piattaforma è del resto smontato e,

comunque sia, non serve alla pretesa attività professionale, trattandosi di un

ascensore per persone (scritto 21 luglio 2022 del ricorrente agli atti). Senza

onere eccessivo, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sua attività e la

sua reddittività – che è uno dei presupposti dell’impignorabilità degli arnesi

e strumenti professionali (DTF 117 III 23 consid. 2; sentenza della CEF 15. 2019.15

del 18 luglio 2019 consid. 3.1) – producendo la sua contabilità e i relativi

documenti giustificativi. Deve sopportare le conseguenze dell’omissione. Va

inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza l’impignorabilità della materia prima e dei suoi

surrogati è limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177; sentenza della

CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1/b, massimata in RtiD 2019 I 640

n. 64c), ciò che osterebbe a considerare impignorabile l’intero stock di lastre

di granito. La prima censura del ricorrente va pertanto respinta.

4.

Il

ricorrente sostiene poi che l’autofurgone è un mezzo indispensabile al trasporto, in ospedale e presso i medici

curanti, della madre, novantenne e grande invalida. Ritiene quindi ch’esso sia

impignorabile anche poiché indispensabile a garantire al debitore e alla sua

famiglia una qualità minima di vita, giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Da parte

sua il resistente fa notare che la madre e il ricorrente vivono a __________ e

sono perciò ben serviti dai mezzi pubblici. Aggiunge che la madre potrebbe del

resto trasferirsi in una struttura medicalizzata oppure far capo ai numerosi

servizi di trasporti organizzati a favore degli anziani.

4.1

Secondo

l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF, gli oggetti destinati all’uso personale del debitore

o della sua famiglia sono impignorabili in quan­to indispensabili a garantire

una qualità di vita minima. Per “famiglia” s’intendono le persone che vivono

nell’economia domestica del debitore e del cui mantenimento egli è tenuto per

legge o per motivi morali (DTF 84 III 27; vonder

Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 92 LEF).

4.2

Nel

caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, come gl’incom­beva, trattandosi

di fatti ch’egli è la persona più idonea a dimostra­re,

la necessità del trasporto della

madre presso medici e ospedali, la sua condizione di

grande invalida e il proprio obbligo di mantenerla. A quest’ultimo proposito,

non paiono dati i presupposti per un obbligo d’assistenza giusta l’art. 328 CC,

l’esistenza di un mero obbligo

morale oggi non sembra bastare più e, sia come sia, non

è provato che la madre non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei

trasporti fino ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza al Prossimo SAP,

Croce Rossa Svizzera) e a mezzi finanziari

propri oppure dell’assicura­zione malattia obbligatoria o complementare (su

tutte queste questioni: sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022

consid. 4.1). Non è di conseguenza possibile considerare l’autofur­gone

impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Anche il secondo argomento è

pertanto infondato.

5.

Da

ultimo, il ricorrente asserisce che i valori di stima dei beni sono errati, siccome

inferiori di almeno il 20% rispetto al valore reale e ai prezzi di acquisto;

cita ad esempio il caso dell’ascensore, ch’egli ha acquistato per fr. 45'000.–

e ch’è stato smontato da un’impresa specializzata per fr. 5'000.–. Segnalato

il cattivo stato in cui si trovano i macchinari, PI 1 aderisce alla stima del

loro valore stabilita dall’UE, precisando che una diversa stima potrebbe

avvenire solo tramite una perizia, qualora il ricorrente ne anticipasse le

spese. L’UE rileva da parte sua di aver stimato il valore dei beni pignorati

con il supporto dell’escusso e ricorda anch’esso ch’egli può chiedere una nuova

stima, anticipandone le spese.

5.1

In

realtà il ricorrente non ha chiesto una nuova stima peritale. Del resto una

simile istanza sarebbe proponibile solo ove esistessero criteri di valutazione

riconosciuti per i beni in discussione (DTF 145 III 491 consid. 3.3.3 e DTF 114

III 30 consid. 3/c). Nessuno lo pretende. Non è pertanto necessario

approfondire la questione.

5.2

Il

ricorrente non motiva la propria allegazione secondo cui i valori di stima dei beni pignorati sarebbero inferiori di almeno il

20% rispetto al valore reale e ai prezzi di acquisto. Si limita ad affermare di

aver acquistato l’ascensore per fr. 45'000.–, ma non produce alcuna prova.

Nel suo scritto del 21 luglio 2022 egli aveva scritto di essere in procinto di

venderlo per fr. 20'000.–, sempre senza prova. Il costo di smontaggio non

va poi aggiunto, ma semmai dedotto, perché l’aggiudicatario dovrà tenere conto

nella sua offerta delle spese d’installazione che saranno a suo carico, sempre

che l’ascensore possa essere adattato a costruzioni diverse dalla proprietà del

debitore sulla quale era installato.

Del

resto, anche aumentando del 20% le stime dell’UE, la stima totale dei beni (fr. 45'600.–)

supererebbe solo di poco il totale dei crediti del gruppo (fr. 43'873.45),

tenuto conto delle future spese di realizzazione e distribuzione. Nella

limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta, ciò

che segna il destino del ricorso.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2.

e PA 3, __________, __________;

– PI 2, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.