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Decisione

15.2022.17

Esecuzione del sequestro di un conto bancario, sul quale sono state versate delle rendite complementari AI arretrate

16 marzo 2022Italiano5 min

Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.17

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 10 gennaio 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro i verbali di sequestro n. __________77 e __________98 emessi il

30 dicembre 2021 nei confronti del ricorrente a richiesta, rispettivamente, del

Cantone del Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta del Cantone del Ticino fondata su diversi attestati

Fatti

di carenza di beni, il 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi

presso la PI 3, in particolare della relazione __________, a concorrenza delle

imposte cantonali 2008, 2009 e dal 2011 al 2015, dell’imposta cantonale

speciale del 2013 e di una multa, di complessivi fr. 14'788.70;

che a richiesta della Confederazione Svizzera

basata anch’essa su vari attestati di carenza di beni, il 17 dicembre 2021

il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1

il sequestro dei medesimi averi già sequestrati dal Pretore aggiunto a concorrenza

delle imposte federali dirette del 2008 e dal 2011 al 2014, di complessivi fr. 2'765.35;

che

il 17 e il 20 dicembre 2021 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha provveduto a notificare i sequestri della relazione indicata nei decreti

alla banca a concorrenza di complessivi fr. 20'000.–;

che

il 28 dicembre la PI 3 ha comunicato all’UE di aver bloccato il conto di RI 1

limitatamente a fr. 20'000.–, trasferiti su un altro conto aperto a nome

dell’escusso, ma blocca­to a favore dell’UE, per permettergli di poter

usufruire liberamente dei restanti suoi averi;

che

con i ricorsi in esame RI 1 chiede l’an­­nullamento dei sequestri e il rilascio

di (nuovi) attestati di carenza di beni, facendo valere che la somma

sequestrata è un residuo delle prestazioni

complementari arretrate – impignorabili secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF – versategli in ragione della sua invalidità sul conto sequestrato il 27

novembre 2020;

che

nelle osservazioni al ricorso del 24 gennaio 2022, l’Ufficio esazione e condoni

ricorda che per principio dottrinale e giurisprudenziale acquisito i redditi

impignorabili risparmiati, ovvero non utilizzati dall’escusso per far fronte

alle spese necessarie, sono illimitatamente pignorabili, ciò che si verifica

nella fattispecie, dal momento che al 31 dicembre 2020 il saldo del conto

presso la BPS era di fr. 104'227.23, addirittura superiore all’arretrato

versato il 27 novembre 2020;

che

nelle sue del 10 febbraio 2022 l’UE rileva che la parte del sal­do del conto

non sequestrata, di oltre fr. 70'000.–, copre ampiamente la quota del

minimo esistenziale del ricorrente, stabilito in fr. 2'711.–, non coperta

dai suoi redditi (di fr. 2'573.–), per gli ultimi cinque anni, pari a fr. 8'280.–

(fr. 138.– x 12 x 5), sicché la somma di fr. 20'000.– sequestrata va

considerata risparmiata;

che

le rendite in caso di vecchiaia e d’invalidità del primo pilastro sono in

principio impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), a prescindere dal fatto che

siano state versate al debitore sotto forma di capitale o di rendita mensile, ma

Considerandi

come giustamente rilevato dalle sequestranti e dall’UE redditi impignorabili

(in base agli art. 92 o 93 LEF) che l’escusso ha risparmiato sono

illimitatamente pignorabili (sentenza della

CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1

e i rinvii);

che

nella fattispecie il saldo del conto sequestrato era al 1° gennaio 2021 di fr. 104'227.23

e ancora di fr. 92'340.18 al momento del versamento, il 15 febbraio 2021, di

un’ulteriore quota di rendite arretrate di fr. 21'869.–

per il periodo dal marzo del 2020 al febbraio del 2021 (v. l’estratto

conto allegato alle osservazioni dell’UE);

che

siccome il ricorrente non ha dimostrato – e invero neppure allegato – che l’intero

saldo del conto, di fr. 90'289.35 prima del trasferimento della somma

sequestrata di fr. 20'000.– su un altro conto il 27 dicembre 2021, era necessario

a rimborsare prestiti per ipotesi concessigli durante il periodo per il quale

gli sono state versate le rendite arretrate (dall’aprile del 2016 al marzo

2020, v. doc. B accluso al ricorso) per far fronte alle sue necessità

esistenziali giusta l’art. 93 LEF, si può considerare che l’intero saldo era da

reputare risparmiato e pertanto illimitatamente pignorabile, ad eccezione,

forse, della rendita d’invalidità e della rendita complementare correnti di fr. 2'623.–

per dicembre 2021 (v. estratto bancario);

che

in mancanza della prova appena menzionata, non è necessario procedere al

calcolo suggerito dall’UE nelle osservazioni (risultante dal consid. 5.2 della

sentenza citata sopra), che del resto tiene conto per errore della prestazione

complementare (pari a fr. 2'119.–), il cui versamento è però iniziato

soltanto nel marzo del 2021;

che

il ricorso va di conseguenza respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.