15.2022.17
Esecuzione del sequestro di un conto bancario, sul quale sono state versate delle rendite complementari AI arretrate
16 marzo 2022Italiano5 min
Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.17
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 10 gennaio 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro i verbali di sequestro n. __________77 e __________98 emessi il
30 dicembre 2021 nei confronti del ricorrente a richiesta, rispettivamente, del
Cantone del Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta del Cantone del Ticino fondata su diversi attestati
Fatti
di carenza di beni, il 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi
presso la PI 3, in particolare della relazione __________, a concorrenza delle
imposte cantonali 2008, 2009 e dal 2011 al 2015, dell’imposta cantonale
speciale del 2013 e di una multa, di complessivi fr. 14'788.70;
che a richiesta della Confederazione Svizzera
basata anch’essa su vari attestati di carenza di beni, il 17 dicembre 2021
il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1
il sequestro dei medesimi averi già sequestrati dal Pretore aggiunto a concorrenza
delle imposte federali dirette del 2008 e dal 2011 al 2014, di complessivi fr. 2'765.35;
che
il 17 e il 20 dicembre 2021 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha provveduto a notificare i sequestri della relazione indicata nei decreti
alla banca a concorrenza di complessivi fr. 20'000.–;
che
il 28 dicembre la PI 3 ha comunicato all’UE di aver bloccato il conto di RI 1
limitatamente a fr. 20'000.–, trasferiti su un altro conto aperto a nome
dell’escusso, ma bloccato a favore dell’UE, per permettergli di poter
usufruire liberamente dei restanti suoi averi;
che
con i ricorsi in esame RI 1 chiede l’annullamento dei sequestri e il rilascio
di (nuovi) attestati di carenza di beni, facendo valere che la somma
sequestrata è un residuo delle prestazioni
complementari arretrate – impignorabili secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF – versategli in ragione della sua invalidità sul conto sequestrato il 27
novembre 2020;
che
nelle osservazioni al ricorso del 24 gennaio 2022, l’Ufficio esazione e condoni
ricorda che per principio dottrinale e giurisprudenziale acquisito i redditi
impignorabili risparmiati, ovvero non utilizzati dall’escusso per far fronte
alle spese necessarie, sono illimitatamente pignorabili, ciò che si verifica
nella fattispecie, dal momento che al 31 dicembre 2020 il saldo del conto
presso la BPS era di fr. 104'227.23, addirittura superiore all’arretrato
versato il 27 novembre 2020;
che
nelle sue del 10 febbraio 2022 l’UE rileva che la parte del saldo del conto
non sequestrata, di oltre fr. 70'000.–, copre ampiamente la quota del
minimo esistenziale del ricorrente, stabilito in fr. 2'711.–, non coperta
dai suoi redditi (di fr. 2'573.–), per gli ultimi cinque anni, pari a fr. 8'280.–
(fr. 138.– x 12 x 5), sicché la somma di fr. 20'000.– sequestrata va
considerata risparmiata;
che
le rendite in caso di vecchiaia e d’invalidità del primo pilastro sono in
principio impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), a prescindere dal fatto che
siano state versate al debitore sotto forma di capitale o di rendita mensile, ma
Considerandi
come giustamente rilevato dalle sequestranti e dall’UE redditi impignorabili
(in base agli art. 92 o 93 LEF) che l’escusso ha risparmiato sono
illimitatamente pignorabili (sentenza della
CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1
e i rinvii);
che
nella fattispecie il saldo del conto sequestrato era al 1° gennaio 2021 di fr. 104'227.23
e ancora di fr. 92'340.18 al momento del versamento, il 15 febbraio 2021, di
un’ulteriore quota di rendite arretrate di fr. 21'869.–
per il periodo dal marzo del 2020 al febbraio del 2021 (v. l’estratto
conto allegato alle osservazioni dell’UE);
che
siccome il ricorrente non ha dimostrato – e invero neppure allegato – che l’intero
saldo del conto, di fr. 90'289.35 prima del trasferimento della somma
sequestrata di fr. 20'000.– su un altro conto il 27 dicembre 2021, era necessario
a rimborsare prestiti per ipotesi concessigli durante il periodo per il quale
gli sono state versate le rendite arretrate (dall’aprile del 2016 al marzo
2020, v. doc. B accluso al ricorso) per far fronte alle sue necessità
esistenziali giusta l’art. 93 LEF, si può considerare che l’intero saldo era da
reputare risparmiato e pertanto illimitatamente pignorabile, ad eccezione,
forse, della rendita d’invalidità e della rendita complementare correnti di fr. 2'623.–
per dicembre 2021 (v. estratto bancario);
che
in mancanza della prova appena menzionata, non è necessario procedere al
calcolo suggerito dall’UE nelle osservazioni (risultante dal consid. 5.2 della
sentenza citata sopra), che del resto tiene conto per errore della prestazione
complementare (pari a fr. 2'119.–), il cui versamento è però iniziato
soltanto nel marzo del 2021;
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.