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Decisione

15.2022.18

Comunicazione della domanda di realizzazione del pegno immobiliare. Contestazione degli interessi calcolati dall’ufficio d’esecuzione nella fattura allegata alla comunicazione

21 febbraio 2022Italiano5 min

con il ricorso in esame RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.18

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 febbraio 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la fattura acclu­sa alla comunicazione della

domanda di realizzazione del pegno emessa il 3 febbraio 2022 nell’esecuzione n.

__________84 promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________84 in via di realizzazione di pegno

immobiliare promossa dalla PI 1 contro RI 1,

Fatti

il 3 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha comunicato alle

parti la domanda di realizzazione presentata dal­l’escutente, allegando alla

comunicazione una fattura di complessivi fr. 143'254.– intestata all’escusso,

dalla quale si evince che gli interessi maturati sulla pretesa posta in

esecuzione ammontano a fr. 65'079.30;

che

con il ricorso in esame RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

di annullare la fattura;

ch’egli

contesta di essere debitore dell’escutente, facendo valere che nei confronti

suoi e della moglie non sussiste alcuna decisione di condanna, in quella emessa

l’11 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, avendo

condannato l’impresa generale __________, non i coniugi, a pagare la mercede

per le ope­re di capomastro e quelle in cemento armato ora posta in esecuzione

dalla ditta di costruzione subappaltatrice;

che

il ricorrente si duole inoltre di un errato calcolo degli interessi nella

fattura allegata alla comunicazione della domanda di realizzazione, l’UE avendo

a suo dire computato gli interessi di mora su una durata di oltre 15 anni,

mentre l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC limita la garanzia del pegno manuale al massimo

agli interessi di tre anni scaduti al momento della presentazione della domanda

di realizzazione;

che

invero, a differenza della comunicazione

della domanda di realizzazione (sentenze della CEF 15.2009.5 del 5

febbraio 2009 consid. 1.2/a e 15.2003.127 del 5 settembre 2003 pag. 3), la fattura contestata sia un provvedimento impugnabile giusta l’art. 17

LEF – ovvero un’azione determinata compiuta in un caso di specie

individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo

potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’ese­cuzione con effetti

verso l’esterno (DTF 116 III 93 consid. 1)

– appare dubbio, perché il suo mancato pagamento non

comporta per l’escusso effetti diversi da quello, già esistente prima della sua

emissione, della continuazione della procedura di realizzazione;

che

la fattura, non prevista peraltro né dall’art. 155 cpv. 2 LEF né dal modulo

Considerandi

ufficiale di comunicazione della domanda di realizzazione (mod. n. 28), serve

solo a permettere all’escusso di fermare la realizzazione estinguendo il

credito posto in esecuzione per tempo (art. 12 cpv. 2 LEF a contrario);

che

ad ogni modo le contestazioni inerenti al credito posto in

esecuzione, per quanto attiene sia alla sua pretesa inesistenza sia all’estensione

del pegno giusta l’art. 818 CC, sono inammissibili in questa sede;

che

in effetti la via del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella

giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non consente al debitore di sollevare

questioni di merito, attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo

del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.39 del 3 agosto

2021, pag. 3 e i rinvii);

che

le censure formulate dal ricorrente andavano sollevate – e del resto in parte

almeno lo sono state – in sede di rigetto dell’oppo­sizione;

che

con il passaggio in giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 16

luglio 2021 (inc. 14.2020.152/153) il credito posto in esecuzione è da

considerare definitivo sul piano esecutivo;

ch’esso

non può quindi essere contestato con un ricorso giusta l’art. 17 LEF;

che

il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile;

che

d’altronde – e per abbondanza – l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC si riferisce agli

interessi ipotecari pattuiti dalle parti per le ipoteche di capitale e le

cartelle ipotecarie;

che

la norma non si applica alle ipoteche legali, il cui fondamento non è la

convenzione delle parti bensì la legge;

che

giusta l’art. 818 al. 1 n. 2 CC le ipoteche legali degli artigiani e

imprenditori garantiscono gli interessi di mora maturati sul credito dell’artigiano

o dell’imprenditore senza limite di tempo (art. 104 CO), se non quello della

prescrizione (DTF 121 III 447 consid. 5/a; 142 III 741 consid.

4.4.2; Dubois in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 818 CC; Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 8 ad art. 818 CC);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.