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Decisione

15.2022.2

Assegnazione del termine azione di contestazione della rivendicazione di un credito sequestrato fatta a nome di una società semplice. Abusività e tardività della rivendicazione

31 maggio 2022Italiano23 min

dicembre 2012 i venditori hanno convenuto i compratori dinnanzi alla London Court of Arbitration (LCIA). Con lodo n. __________ del 27 febbraio 2018, il tribunale arbitrale ha condannato i

Source ti.ch

PI 4

Incarto n.

15.2022.2

Lugano

31 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 31 dicembre 2022 dell’

RI 1 SY-__________ – Mahé (Repubblica delle Seychelles)

(patrocinata dagli __________ PA 3 e PA 4

e

dal PA 5, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro l’assegnazione alla ricorrente il 13 dicembre

2021 del termine per promuovere l’azione di rivendicazione di un conto bancario

sequestrato nel procedimento n. __________, promosso dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1, __________

PI 2, UA-__________ (Ucraina)

PI 3, PA-__________ (Panama)

(patrocinati dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Mediante

un contratto denominato Master

SPA, il 18 aprile 2012 PI 1, la sua (ormai) ex moglie PI

2 e la società panamense PI 3 (in seguito: venditori) hanno venduto alla

società lussemburghese PI 4 e alle società __________,

__________, __________ e __________, tutte con sede nelle __________, le loro

azioni delle società ucraine __________ e __________.

B. Sorta

una controversia nell’ambito del Master SPA, il 19

dicembre 2012 i venditori hanno convenuto i compratori dinnanzi alla London Court of Arbitration (LCIA). Con lodo n. __________ del 27 febbraio 2018, il tribunale arbitrale ha condannato i

compratori a pagare ai venditori USD 21'696'085.– e £ 2'254'395.66,

oltre agli interessi sui capitali, e il 18 dicembre 2019 ha emanato un lodo

complementare (sempre rubricato n. __________), con cui si

è pronunciato su punti lasciati in sospeso nel primo.

C. Con

lodo del 24 aprile 2019 il Tribunal d’arbitrage

international commercial di Bruxelles (TAIC) ha condannato i

venditori a pagare al­l’RI 1 USD 6'874'283.17 oltre agli

interessi del 5% dal 1° maggio 2018.

D. Inizialmente

respinta con decisione del 14 giugno 2019, annullata da questa Camera il 16

agosto 2019 con rinvio della causa alla prima sede (inc. __________), il 23

settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza

di sequestro dell’RI 1, ordinando, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre

ad accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti da PI 1, tra

cui il:

“c. Credito di 21'690'085.00

US dollari e 2'254'385.66 sterline inglesi secondo [i]l lodo arbitrale res[o]

dal Tribunale arbitrale della Corte di arbitrato internazionale di Londra nella

procedura n°__________

detenut[o] dal Sig. CO 1 verso ____________________, in particolare Società PI

4, una società costituita secondo le leggi del __________, numero di registrazione __________, con sede in __________; __________, una società

costituita secondo le leggi delle __________, numero di registrazione __________,

con sede presso __________, __________, __________; __________ Corp, una

società costituita secondo le leggi delle __________, numero di registrazione__________, con sede in __________,

__________; __________., una società costituita secondo le leggi delle __________,

numero di registrazione__________, con sede presso __________, __________, __________

e __________ Inc., una società costitui­ta secondo le leggi delle __________,

numero di registrazione __________ con sede presso __________, __________ __________”.

L’Ufficio

esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso.

E. L’opposizione

al sequestro formulata da PI 1 è stata accolta dal Pretore di Lugano, Sezione

5, il 26 giugno 2020, ma l’11 ottobre 2021 questa Camera ha parzialmente

accolto il recla­mo interposto dall’RI 1, mantenendo il sequestro del solo credito

sopramenzionato (inc. 14.2020.95).

F. A

convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio

2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi

del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è stata

parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto

il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).

G. Il

1° novembre 2021 l’RI 1 ha presentato all’UE la domanda di continuazione dell’esecuzione.

Il 23 novembre, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre

2021.

H. Il

29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3 (in seguito: “PI 3”), in nome e per co­nto

della società semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la

titolarità del credito sequestrato e chiesto l’immediata sospensione dell’esecuzione così come l’assegnazione

all’RI 1 del termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF.

I. Il

13 dicembre 2021 l’UE ha fissato all’RI 1 un termine di venti giorni per

proporre l’azione di contestazione della rivendicazione.

L. Con

ricorso del 31 dicembre 2022, l’RI 1 ha chiesto, in via principale, di

annullare il provvedimento impugnato, in via subordinata, di riformarlo nel

senso di assegnare il termine per promuovere l’azione alla società semplice, e,

in via ancor più subordinata, di rinviare la causa all’UE “per la ripartizione dei ruoli delle parti

nella procedura di rivendicazione conformemente ai considerandi e l’asse­­gnazione

di un termine per promuovere azione”. Con

decreto del 5 gennaio 2022 il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto

sospensivo.

M. Con

osservazioni del 17 gennaio 2022 i rivendicanti hanno chiesto la reiezione del

ricorso, mentre l’UE di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera, pur

ritenendo che il termine per promuovere l’azione sia stato correttamente

assegnato allRI 1. In repli­-ca, duplica, triplica inoltrate spontaneamente il 7

febbraio, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive e antitetiche conclusioni. Il 17 marzo 2022 il resistente ha chiesto

di ritornare la triplica alla ricorrente “senz’altra formalità in applicazione dell’art. 132

cpv. 3 CPC”.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 LEF). Visto che il provvedimento impugnato, secondo il

servizio di tracciamento della Posta, è stato notificato allRI 1 il 16 dicembre

2021, e che un termine di ricorso compiutosi durante le ferie esecutive –

quindi anche nei sette giorni precedenti e successivi il Natale (art. 56 n. 2

LEF) – è prorogato fino al terzo giorno successivo alla fine delle stesse (art.

63 LEF), presentato il 31 dicembre 2022, il ricorso è tempestivo.

1.1 Non

può essere dato seguito alla richiesta 17 marzo 2022 di ritornare

la triplica alla ricorrente “senz’altra

formalità in applicazione dell’art. 132 cpv. 3 CPC”, essendo

garantito costituzionalmente il diritto della parte di prendere posizione

spontaneamente su ogni atto del giudice o della controparte indipendentemente

dal fatto che contenga punti di vista nuovi e rilevanti (DTF 144 III 119

consid. 2.3), per tacere del fatto che il riferimento dottrinale citato non

esiste.

1.2 I

rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per caren­za d’interesse

legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che

non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag. 12 ad III-IV).

Ora, se è vero che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa

Camera statuire su questioni di diritto sostanziale (v. sotto consid. 8.2.3), in

particolare sul merito del diritto rivendicato (sotto consid. 6 e 8.2.3), è

altrettanto vero che le autorità esecutive devono verificare che la pretesa del

terzo è rivendicabile nel senso dell’art. 106 LEF (sotto consid. 8.2.3), non è

manifestamente abusiva (sotto consid. 5 e 8.3.2) e – se verte su un credito – a

un giudizio di mera verosimiglianza appare più fondata di quella del debitore

(sotto consid. 6 e 8.2.5). Nella misura, invero limitata, in cui la ricorrente

discute i punti appena menzionati, il ricorso risulta ricevibile.

2. In sede di replica (ad n. 1) la ricorrente si duole, in ordine, che l’UE

le ha assegnato il termine contestato in base a una dichiarazione di

rivendicazione incompleta, in quanto costituita nominalmente da quattro pagine,

ma di cui solo la prima e la quarta sono pervenute all’UE. Afferma inoltre che

non è chiaro “sulla base di

quale allegati

l’UE ha

fondato l’assegnazione di termine”, dal momento che

nella dichiarazione è citato solo il lodo del 27 febbraio 2018, mentre i

rivendicanti hanno successivamente prodotto anche il lodo del 18 dicembre 2019

senza modificare la rivendicazione. Esprime dubbi sul fatto che i rivendicanti

abbiano veramente trasmesso all’UE il secondo lodo, che afferma di non aver mai

ricevuto. La ricorrente rimprovera perciò all’UE di aver completato i propri

accertamenti solo in sede di osservazioni al ricorso, fondandosi su documenti

che i rivendicanti hanno offerto soltanto dopo la dichiarazione di

rivendicazione.

La

ricorrente omette però d’indicare quale sia la rilevanza delle proprie censure.

A prescindere dall’evidente refuso circa la numerazione delle pagine, la

dichiarazione di rivendicazione è comple­ta, dal momento che menziona il

sequestro cui si riferisce, l’iden­­tità dei tre rivendicanti, il bene

rivendicato e il diritto in base al quale i rivendicanti agiscono, ossia il

lodo del 27 febbraio 2018 (cfr. Tschumy

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 106 LEF; A. Staehelin/Strub in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 106 LEF). Ad ogni modo i resistenti possono produrre documenti anche con le

osservazioni al ricorso (art. 9 cpv. 4 e 7 cpv. 4 lett. c LPR), l’ufficio d’esecuzione

non è tenuto a motivare il proprio provvedimento, da notificare sul modulo n.

24, che non prevede tale esigenza (Staehelin/Strub, op. cit., n.

8a ad art. 108; per tutti i provvedimenti in generale: sentenza della CEF 15.2021.102

del 5 gennaio 2022) e la

Camera applica d’ufficio il diritto e può accertare i fatti d’ufficio (art. 19

LPR), purché siano rilevanti, ciò che manifestamente non è il caso del lodo

arbitrale complementare del 18 dicembre 2019, che concerne questioni omesse nel

lodo precedente (doc. C, II n. 3 pag. 4), ciò che dovrebbe essere evidente

anche alla ricorrente, cui l’UE ha trasmesso il lodo complementare per e-mail

del 28 dicembre 2021. Sprovviste d’interesse degno di protezione, le censure in

questione sono pertanto irricevibili.

3. Qualora

un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto

incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è

tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109

LEF (applicabili al sequestro per il rimando dell’art. 275 LEF; sentenze del

Tribunale federale 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f. e della CEF

15.2020.42 del 20 agosto 2020, consid. 3).

A

norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare

presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un

altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del

terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per

agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il

creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la

pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere

impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo

rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).

4. Con

provvedimento del 13 dicembre 2021, l’UE ha assegnato all’RI 1 un termine di venti

giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione, precisando

che il credito sequestrato si trova “in

possesso risp. in copossesso di Società semplice (ex art. 530 CO), composta”

dai rivendicanti.

5. L’RI

1 sostiene anzitutto che la rivendicazione è tardiva, perché i rivendicanti l’hanno

formulata (solo) il 29 novembre 2021, pur sapendo almeno dal 10 ottobre 2019

che le pretese oggetto della rivendicazione erano state sequestrate.

5.1 Per

costante giurisprudenza, il terzo rivendicante non è tenuto ad

annunciare la sua pretesa fintanto che una contestazione relativa alla

pignorabilità dei beni in discussione o alla validità del sequestro o del

pignoramento non è stata decisa in modo definitivo (DTF 114 III 92 consid. 1/c;

sentenza del Tribunale federale 5A_25/ 2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2 e

della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 4.2). Questo perché egli fino a

questo momento non deve temere la realizzazione dei beni patrimoniali in

discussione e la conseguente eventuale perdita dei propri diritti (A. Staehelin/Strub, op. cit., n. 24 ad art.

106). Per quanto concerne poi specificatamente il rapporto tra sequestro e

pignoramento, la rivendicazione dev’essere annunciata in tempo utile do­po la

scadenza del termine di opposizione al sequestro o il passaggio in giudicato

della decisione che respinge l’opposizione al sequestro, così da evitare al

creditore di dover affrontare inutilmente il dispendio della procedura di

convalida del sequestro e i costi connessi. Fatti salvi speciali motivi

giustificativi, è abusivo attendere il pignoramento per notificare eventuali

pretese sui beni pignorati (sentenza del Tribunale federale 5A_586/2014 del 17

settembre 2014, consid. 5.2, e citata 15.2017.70 consid. 4.3; Rei­ser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 50b ad art. 278 LEF). La rivendicazione dev’essere

annunciata entro un bre­ve termine appropriato alle circostanze, che di regola

non dovreb­be eccedere cinque mesi (sentenze

del Tribunale federale 5A_543/ 2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1 e della CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021 consid. 3).

5.2 Orbene,

poiché la procedura di opposizione al sequestro del credito dinnanzi a questa

Camera è terminata con la decisione dell’11 ottobre 2021, definitiva visto che

non è stata impugnata al Tribunale federale, la rivendicazione contestata,

inoltrata il 29 novembre 2021, ossia un mese e mezzo dopo, non è manifestamente

tardiva.

6. Per

determinare a chi assegnare il termine per promuovere l’azio­ne di cui agli art.

107 e 108 LEF, l’ufficio può fondarsi sulle apparenze, senza dover

esperire accertamenti più approfonditi (Stae­helin/Strub,

op. cit., n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è

tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente

risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi –

tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande

verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre del credito

o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al

diritto (DTF 123 III 370, consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_588/ 2007

del 26 febbraio 2008 consid. 2.2 e della CEF 15.2008.29 del 3 marzo 2019, RtiD 2010

Considerandi

II 724 n. 67c consid. 3.3/c; citata 15.2020.42, consid. 3.2).

7.

La

motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il credito sequestrato è “in possesso risp. in copossesso di Società semplice

(ex art. 530 CO), composta” dai rivendicanti, è manifestamen­te errata.

Il criterio del possesso non è infatti applicabile a un credito non incorporato

in una carta valore. Essendo la causa matura per il giudizio, non si giustifica

annullare il provvedimento impugnato e rinviarla all’UE per nuova decisione,

bensì esaminare se anche nell’esito l’assegnazione del termine alla ricorrente

è errata.

8.

L’escusso,

l’ex moglie e la PI 3 hanno rivendicato il credito sequestrato in nome e per

conto della società semplice che dicono di comporre, allegando che la società è

titolare del credito (doc. E accluso alle osservazioni al ricorso).

8.1

A prima vista,

tuttavia, la società semplice non ha personalità

giuridica. Fatti salvi accordi contrari (v. art. 534 e 535 CO), i soci possono

disporre dei diritti patrimoniali traferiti alla società o acquistati per essa

solo collettivamente a norma del contratto di società (art. 544 cpv. 1 CO). In

giustizia i soci devono agire congiuntamente (litisconsorzio necessario

materiale: DTF 142 III 783 consid. 3.1). La dichiarazione di rivendicazione

deve quindi intendersi come la dichiarazione di ogni singolo socio facente

valere la propria conti-tolarità del credito sequestrato. Lo hanno del resto

implicitamente ammesso i rivendicanti nel rilevare che l’escusso non è l’unico

titolare del credito e l’hanno confermato nelle osservazioni al ricor­so

precisando che PI 2 e la PI 3 sono contitolari del medesimo credito (pagg. 5, 7

e 19 ad V.1).

8.2

È pacifico che l’escusso

non è l’unico beneficiario dell’obbligo posto nel lodo arbitrale del 27

febbraio 2018 a carico dei compratori delle azioni di pagare USD 21'696'085.–

e £ 2'254'395.66. Lo sono anche esplicitamente PI 2 e la PI 3. Il lodo non

indica invero il rapporto interno tra gli attori (“Respondents are to pays Claimants”: doc. B accluso alla

dichiarazione di rivendicazio­ne [doc. E annesso alle osservazioni al ricorso],

pag. 204) e in particolare non prescrive un vincolo di solidarietà. A prima

vista, pare però verosimile la tesi dei rivendicanti secondo cui sono legati da

un contratto di società semplice. Hanno infatti venduto insieme le azioni delle

società ucraine e hanno promosso collettivamente la procedura arbitrale per

ottenere, sempre assieme, la condanna delle società compratrici al pagamento

del prezzo pattuito (sopra ad A e B; doc B, n. 15-16 e 36-38).

8.2.1

Ritenuto

apparentemente applicabile il diritto svizzero alle relazioni interne tra i

venditori, come da loro sostenuto nelle osservazioni al ricorso (pagg.

16-17) senza contestazione motivata della ricorren­te (v. replica spontanea

pag. 6 ad 5), siccome si sono riuniti per conseguire con forze o

mezzi comuni uno scopo comune, a un giudizio di mera apparenza i rivendicanti appaiono

legati da un contratto di società semplice (art. 530 CO), che può

anche essere concluso per atti concludenti e perfino all’insaputa dei soci, se

ne sono dati i presupposti (tra tante: sentenza del Tribunale federale 4A_421/2020

del 26 febbraio 2021, consid 3.1; nel caso in cui diversi soci di una

società vendono simultaneamente le proprie azio­ni a un

unico compratore: DTF 116 II 709 consid. 2). Essi

risultano quindi contitolari collettivi del credito sequestrato.

8.2.2

La

ricorrente obietta che la

rivendicazione è invalida, in quanto manifestamente abusiva, per quanto

riguarda sia l’affermazione dell’esistenza della società semplice, sia la

rivendicazione del credito sequestrato da parte d’PI 2 e della PI 3 (ricorso, pto. V, n. 1 pagg. 8–9 e n. 2 pagg. 10–12), sostanzialmente perché ciò serve a PI 1 per “creare

l’illusione del terzo indipendente e legittimare il deposito di una nuova

opposizione dissimulata tardiva al sequestro […] sotto la denominazione abusiva

di ’rivendicazione’ di pretesa del ’terzo’, pure avvalendosi dell’art. 108 LEF

per rimandare su RI 1 l’onere di introdurre una procedura nel merito in

confronto alle loro pretese che sanno destinata all’in-successo, ritardando

così la procedura di esecuzione forzata e di incasso” (ricorso, pto. V, n. 2

pagg. 12–13; replica, n. 3 pag. 5 e n. 5 pag. 7).

8.2.3

Ora,

non spetta né all’ufficio d’esecuzione né a questa Camera statuire su questioni

di diritto sostanziale (DTF 130 III 656 consid. 2.2.2; 113 III 42 consid. 3/b; 87

III 108 consid. 1; 61 III 162), bensì al giudice di merito (cfr. DTF 105

III 59 consid. 2/c), in particolare sul merito del diritto rivendicato (Zondler in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar

SchKG, 2017, n. 11 ad art. 106 LEF). Le autorità esecutive devono

solo verificare che il diritto allegato dal terzo rivendicante sia

incompatibile con il pignoramento (o il sequestro) o debba essere preso in

considerazione in proseguimento di esecuzione, cioè possa essere rivendicato

giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF.

8.2.4

Orbene,

come la proprietà comune di una cosa mobile o immobile (Tschumy, op. cit., n. 3 ad art. 106 con i

rif.), anche la contitolarità collettiva di un credito pignorato o sequestrato

è un diritto che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di

esecuzione. Dal profilo esecutivo, infatti, i crediti collettivi devono essere

pignorati e realizzati secondo le norme dell’Ordinanza concernen­te il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione

(ODiC; sentenza della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 944 n.

43c, consid. 4.2). In particolare, il pignoramento (come il sequestro) dei

diritti del debitore in una società semplice può portare soltanto sulla parte

spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa

comprende soltanto un unico be­ne, a meno che il contratto non preveda

espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali (art. 1 cpv. 1 e

2.

ODiC; DTF 144 III 78 consid. 4.1; cfr. pure art. 544 cpv. 2 CO). I

diritti collettivi degli altri soci possono quindi essere rivendicati giusta l’art.

106.

cpv. 1 LEF (cfr. DTF 88 III 56 consid. 1; Staehelin/Strub, op. cit., n. 16 ad art. 106 e n. 12 ad art.

107).

8.2.5

Nel

caso concreto, la pretesa (collettiva) che PI 2 e la PI 3 fondano sul lodo

arbitrale del 27 febbraio 2018 e sulla società semplice che li lega

all’escusso appare più verosimile che un diritto esclusivo di quest’ultimo sul

credito sequestrato. Ancorché per un altro motivo, l’UE ha quindi correttamente

assegnato alla ricorrente il termine per contestare la rivendicazione dell’ex

moglie e della PI 3 (art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF). La menzione dello stesso PI 1

come convenuto è invece errata. Secondo il testo chiaro degli art. 107 e 108

LEF nonché per lo scopo stesso della procedura degli art. 106 segg. LEF, il

debitore è abilitato solo a promuovere (con o senza il creditore) azione di

rivendicazione o di contestazione di rivendicazione nei confronti del terzo

rivendicante. Non può rivendicare un bene suo, l’oggetto dell’esecuzione per

debiti essendo proprio di realizzare i beni di cui l’escusso è proprietario o

titolare. La sua rivendicazione è pertanto irricevibile.

8.3

Tutte

le censure della ricorrente volte a contestare la tesi della società semplice

sono irricevibili. Non spetta alle autorità esecutive chiedersi

se la pretesa del rivendicante è conforme al diritto (sopra consid. 6)

né determinarsi sulle questioni di diritto sostanziale (sopra consid. 8.2.3),

che andranno semmai risolte nella causa di contestazione della rivendicazione. Incomberà

alle due rivendicanti dimostrare il proprio diritto sul credito sequestrato e

in particolare l’esistenza e gli effetti del contratto di società semplice (art. 8 CC; sentenza della CEF 14.2020.55

del 4 gennaio 2021 consid. 2 e i rinvii). Da parte sua l’RI 1 potrà far

valere tutte le censure formulate nel ricorso in esame per dimostrare il

carattere a suo giudizio abusivo dei diritti vantati dalle rivendicanti. A

dipendenza dell’esito della causa, l’UE limiterà d’ufficio il sequestro (o l’eventuale

subentrato pignoramento) alla quota dell’escusso nella comunione dei soci, il

sequestro dell’intero credito risultando nullo (DTF 42 III 418 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 10 ad art. 132 LEF; Bettschart in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 132 LEF), oppure

manterrà il sequestro sull’intero credito.

8.3.1

Contrariamente

a quanto allega la ricorrente (replica, n. 3 pag. 4), l’ufficio non deve quindi

verificare se la rivendicazione è fondata o abusiva, ma deve fondarsi sulle

apparenze senza esperire accertamenti più approfonditi (sopra consid. 6; già

citata 15.2008.29, consid. 3.3/c; Staehelin/

Strub, op. cit., n. 13 ad art. 107). Viceversa, l’UE non poteva – come

sostiene RI 1 (ricorso, pto. V, n. 2 pagg. 12–13; replica, pag. 5) – ignorare l’esistenza della società semplice o

perlomeno il fatto, apparente, che i titolari del credito sequestrato sono

secondo il lodo arbitrale (anche) PI 2 e la PI 3.

8.3.2

Come

per ogni altra decisione dell’ufficio, vanno ovviamente riservati i casi di

rivendicazione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC; già citata 15.2008.29,

consid. 3.3/d; cfr. anche Staehelin/ Strub,

op. cit., n. 18 ad art. 106). Nel caso di specie, già solo alla lettura del

dispositivo del lodo arbitrale del 27 febbraio 2018 (sopra consid. 8.2) va

escluso che l’abuso denunciato dalla ricorrente possa ritenersi manifesto,

anche perché le sue allegazioni sono fondate in parte su

documenti che non fanno parte degli atti (il lodo del 24 aprile 2019,

l’affidavit di PI 1 la decisione SO.2020.1314 e gli atti degli “altri procedimenti”

citati) o non sono identificabili (“documenti versati alle numerose procedure”). La ricorrente ha peraltro gi sostenuto senza successo la tesi del Durchgriff o dell’“uomo di paglia” nella procedura di opposizione al sequestro per quanto attiene alla PI

3.

(sentenza della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.3.2) e non ha dimostrato che i rivendicanti abbiano “recuperato”

il credito riconosciuto loro nel lodo del 27 febbraio 2018, ovvero abbiano

incassato la somma assegnata loro, sicché la società semplice non risulta

essersi sciolta per raggiungimento dello scopo sociale.

8.3.3

Del

resto, dovesse anche la tesi della società semplice essere infondata, ad ogni

modo PI 2 e la PI 3 potrebbero dedurre dal lodo del 27 febbraio 2018 un altro diritto sul credito

sequestrato, qualunque esso sia. In diritto svizzero, la legittimazione

attiva dei titolari di un unico credito può assumere diverse forme: cumulativa,

collettiva, per il tutto (solidarietà attiva), oppure proporzionale o per quota.

Se non vi è comunione né solidarietà attiva la legittimazione è presunta per

quota (DTF 140 III 153 consid. 2.2.3). Ogni genere di contitolarità ha i propri

effetti di cui si deve tenere conto nell’esecuzione, sicché può giustificare

una rivendicazione (sopra consid. 8.2.4). I crediti cumulativi e solidali

possono essere pignorati (e sequestrati) interamente per conto di ogni

contitolare, mentre le singole pretese dei creditori per quota vanno pignorate

o sequestrate separatamente (già citata 15.2019. 33 consid. 4.2). Non incombe

alle autorità esecutive determinare il tipo di diritto vantato dal rivendicante

purché possa essere oggetto di rivendicazione. Lo stabilirà il giudice della

rivendicazione e le autorità esecutive ne terranno conto in sede d’esecuzione

(v. sopra consid. 8.3).

9.

Il

ricorso va dunque parzialmente accolto, nel senso di riformare il provvedimento

impugnato nel senso d’impartire alla ricorrente un termine per promuovere l’azione

di contestazione della rivendicazione contro PI 2 e la PI 3

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è riformato nel senso che all’RI 1 è

impartito un termine di venti giorni dal ricevi-mento del presente giudizio per

promuovere davanti al Tribunale competente (art. 109 LEF) contro PI 2 e contro

la PI 3 un’azione di contestazione della loro pretesa,

altrimenti essa sarà riconosciuta nell’esecuzione n. __________ e nel sequestro

n. __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– __________,

__________,

__________;

– __________,

__________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.