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Decisione

15.2022.21

Comminatoria di fallimento per un credito della Fondazione Istituto Collettore LPP. Contestazione della via del fallimento da parte dell’escusso

28 febbraio 2022Italiano5 min

riattivazione soltanto nel caso in cui essa non pagasse regolarmente rate di fr. 500.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.21

Lugano

28 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 24 febbraio 2022 della

RI 1

(rappresentata dall’amministratore unico )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione

n. __________79 promossa nei confronti della ricorrente dalla

Fondazione Istituto Collettore LPP, Bellinzona

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________79 promossa il 19 novembre 2021 dalla Fondazione Istituto

Collettore LPP contro la RI 1 per l’incasso di fr. 6'412.27 oltre agli

accessori, il 22 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, appurato

che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la

comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 24 febbraio 2022, la RI 1 chiede,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della com­minatoria

di fallimento e la sua sostituzione con un’esecuzione in via di pignoramento, e

in via subordinata l’eliminazione totale della procedura esecutiva e la sua

riattivazione soltanto nel caso in cui essa non pagasse regolarmente rate di fr. 500.–

mensili.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura

di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 si duole anzitutto di una violazione dell’art. 43 LEF,

facendo valere che i premi “dell’as­­sicurazione

obbligatoria” contro gli infortuni devono seguire la

via del pignoramento.

2.1 Come

rileva la stessa ricorrente, l’eccezione dell’art. 43 n. 1

LEF è subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il

credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico, ma il creditore

deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III

290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III

Considerandi

14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.134 del 3

dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii);

2.2

Nel

caso specifico, tuttavia, la procedente Fondazione Istituto Collettore LPP non

è un soggetto di diritto pubblico, bensì una fondazione costituita secondo le

regole del diritto privato dalle organizzazioni mantello dei lavoratori e dei

datori di lavoro (art. 54 cpv. 1 LPP), motivo per il quale il Tribunale

federale ha confermato ancora nel 2013 che per i contributi stabiliti da tale

Fondazione l’e­­secuzione va continuata in via di fallimento (DTF 139 III 288

segg.). Il ricorso è pertanto infondato.

3.

In

via subordinata la ricorrente chiede che la procedura esecutiva sia “totalmente eliminata” e sia riattivata soltanto nel caso in cui essa non dovesse pagare

regolarmente rate di fr. 500.– mensili. La richiesta non è motivata, se

non con un richiamo fuori luogo all’art. 190 cpv. 1 n. 1-3 LEF – non è infatti

stato decretato alcun fallimento senza preventiva esecuzione, decisione che

compete del resto al giudice e non all’ufficio d’esecuzione – e con un’allu­­sione

sibillina al danno che subirebbe l’escutente in caso di fallimento della

ricorrente per colpa di un funzionario che “ha del rancore per l’intercambio di corrispondenza

tra le parti”. Insufficientemente motivata, la censura

è irricevibile, per tacere del fatto che questioni di merito, come l’eventuale

esistenza di una convenzio­ne di rateazione del debito posto in esecuzione,

andavano sollevate interponendo opposizione al precetto esecutivo e risolte in

sede di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1).

4.

Con

l’emanazione de giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto e stante l’esito dell’impugnazione risulta superfluo notificare

il ricorso e la decisione odierna alla controparte (cfr. art. 9 cpv. 2

LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla ,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.