15.2022.21
Comminatoria di fallimento per un credito della Fondazione Istituto Collettore LPP. Contestazione della via del fallimento da parte dell’escusso
28 febbraio 2022Italiano5 min
riattivazione soltanto nel caso in cui essa non pagasse regolarmente rate di fr. 500.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.21
Lugano
28 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 24 febbraio 2022 della
RI 1
(rappresentata dall’amministratore unico )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione
n. __________79 promossa nei confronti della ricorrente dalla
Fondazione Istituto Collettore LPP, Bellinzona
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________79 promossa il 19 novembre 2021 dalla Fondazione Istituto
Collettore LPP contro la RI 1 per l’incasso di fr. 6'412.27 oltre agli
accessori, il 22 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, appurato
che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la
comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 24 febbraio 2022, la RI 1 chiede,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della comminatoria
di fallimento e la sua sostituzione con un’esecuzione in via di pignoramento, e
in via subordinata l’eliminazione totale della procedura esecutiva e la sua
riattivazione soltanto nel caso in cui essa non pagasse regolarmente rate di fr. 500.–
mensili.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura
di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 si duole anzitutto di una violazione dell’art. 43 LEF,
facendo valere che i premi “dell’assicurazione
obbligatoria” contro gli infortuni devono seguire la
via del pignoramento.
2.1 Come
rileva la stessa ricorrente, l’eccezione dell’art. 43 n. 1
LEF è subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il
credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico, ma il creditore
deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III
290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III
Considerandi
14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.134 del 3
dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii);
2.2
Nel
caso specifico, tuttavia, la procedente Fondazione Istituto Collettore LPP non
è un soggetto di diritto pubblico, bensì una fondazione costituita secondo le
regole del diritto privato dalle organizzazioni mantello dei lavoratori e dei
datori di lavoro (art. 54 cpv. 1 LPP), motivo per il quale il Tribunale
federale ha confermato ancora nel 2013 che per i contributi stabiliti da tale
Fondazione l’esecuzione va continuata in via di fallimento (DTF 139 III 288
segg.). Il ricorso è pertanto infondato.
3.
In
via subordinata la ricorrente chiede che la procedura esecutiva sia “totalmente eliminata” e sia riattivata soltanto nel caso in cui essa non dovesse pagare
regolarmente rate di fr. 500.– mensili. La richiesta non è motivata, se
non con un richiamo fuori luogo all’art. 190 cpv. 1 n. 1-3 LEF – non è infatti
stato decretato alcun fallimento senza preventiva esecuzione, decisione che
compete del resto al giudice e non all’ufficio d’esecuzione – e con un’allusione
sibillina al danno che subirebbe l’escutente in caso di fallimento della
ricorrente per colpa di un funzionario che “ha del rancore per l’intercambio di corrispondenza
tra le parti”. Insufficientemente motivata, la censura
è irricevibile, per tacere del fatto che questioni di merito, come l’eventuale
esistenza di una convenzione di rateazione del debito posto in esecuzione,
andavano sollevate interponendo opposizione al precetto esecutivo e risolte in
sede di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1).
4.
Con
l’emanazione de giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto e stante l’esito dell’impugnazione risulta superfluo notificare
il ricorso e la decisione odierna alla controparte (cfr. art. 9 cpv. 2
LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.