15.2022.22
Differimento dell'asta immobiliare postulato dall’escusso. Interesse a ricorrere contro il rifiuto di differimento
3 marzo 2022Italiano11 min
dall'11 dicembre 2014 sulla scorta di un “Riconoscimento di debito giudiziale del 28.08.2014 e
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.22
Lugano
3
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2022 di
RI 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il provvedimento 10 febbraio 2022 con cui ha
respinto la domanda di differimento dell'asta della particella n. __________
RFD di __________ indetta per il 10 marzo 2022 nell'esecuzione n. __________23 in
realizzazione di pegno promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dallo studio legale PA 2, )
e ha ugualmente respinto la domanda di
differimento dell'asta di diversi altri fondi del ricorrente immatricolati nel
RFD di __________ oggetti dell’esecuzione n. __________80
in realizzazione di pegno promossa contro il ricorrente dalla
PI 2,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________23 in realizzazione di pegno immobiliare emesso
il 12 dicembre 2017 dall’Ufficio d'esecuzione (UE), sede di Lugano, la PI 1 ha
escusso RI 1 per l’incasso di fr. 52'609.40 oltre agli interessi del 5%
dall'11 dicembre 2014 sulla scorta di un “Riconoscimento di debito giudiziale del 28.08.2014 e
sentenza della Pretura di Lugano del 12.08.2015. Ipoteca Legale di Fr.
52'609.40 + int. 5% (dg. __________/ 18.08.2016) gravante il fondo 1__________
RFD __________”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________80 in realizzazione dei pegni gravanti le
particelle n. __________ e __________, così come le unità
di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della
particella n. __________ RFD di __________, emesso il 26
agosto 2019 dalla sede di Lugano dell’UE, la PI 2 (in seguito PI 2) ha escusso RI
1 – e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per
l’incasso di fr. 704'100.– oltre agli accessori.
C. Il
19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni
immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le condizioni
d’asta relativi alla particella (n. 1__________) di __________. L’ipoteca
legale della PI 1, del 21 luglio 2014, è preceduta in rango dalle ipoteche
legali a favore del Comune di __________ e da quattro cartelle ipotecarie
iscritte in precedenza nel registro fondiario, tra cui quella di primo rango di
PI 3 e PI 4 di fr. 150'000.– (n. 4), e seguita da altre quattro ipoteche legali
degli artigiani e imprenditori, tra cui quella del 31 luglio 2015 a favore
degli stessi creditori (PI 3 e PI 4) per fr. 175'779.80 (n. 8). L’asta è stata
indetta per il 10 marzo 2022 e il piede d’asta stabilito in fr. 255'000.–.
D. Lo
stesso 19 novembre 2021, l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni
d’asta relativi ai fondi di __________. Il credito della PI
Considerandi
2.
è garantito da tre cartelle ipotecarie di primo, secondo e terzo rango,
precedute da ipoteche legali del Comune di __________ e del Canton Ticino. A
favore dei creditori PI 3 e PI 4 è
iscritto un credito di fr. 50'000.– garantito da una cartella ipotecaria di
primo grado di stesso importo (n. 5). L’asta è pure stata
indetta per il 10 marzo 2022 e il piede d’asta stabilito in fr. 110’000.–.
E. Avendo
l’escusso contestato la cartella ipotecaria di fr. 150'000.– (n. 4) e l’ipoteca
legale di fr. 175'779.80 (n. 8) iscritte a favore dei creditori PI 3 e PI 4 sul fondo di __________, così come la cartella
ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore degli stessi sul fondo di __________ (n. 5), con due provvedimenti del 7 dicembre 2021 l’UE gli ha
assegnato un termine di venti giorni per promuovere azione contro i medesimi.
Il ricorso interposto da RI 1 contro tali assegnazioni di termini è stato
respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. 15.2022.3).
F. Il
10.
febbraio 2022, l’UE ha respinto le richieste inoltrate da RI 1 il 1° e il 3
febbraio per ottenere la sospensione di ambedue le aste del 10 marzo 2022.
G. Con
ricorso 21 febbraio 2022, RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo al gravame, di rinviare l’asta della particella n. 1__________
RFD di __________, protestate tasse, spese e ripetibili.
H. Con
osservazioni del 23 febbraio 2022, l’UE ha preavvisato negativamente la
concessione dell’effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il ricorso non è stato notificato alla PI 1 né all’UE per osservazioni
sulla domanda principale.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 10 febbraio 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente si duole anzitutto che l'UE non ha motivato perché gli oneri (n. 4, 5
e 8) da lui contestati giudizialmente non influirebbero sul prezzo
d'aggiudicazione né pregiudicherebbero altri interessi legittimi. Misconosce
però che spettava a lui allegare e sostanziare i motivi di differimento
dell’asta (art. 8 CC per analogia). E al riguardo non ha neppure prodotto le
sue richieste del 1° e 3 febbraio 2022. Fatto sta, ad ogni modo, che RI 1 ha
potuto far valere senza limiti le sue ragioni con il ricorso. Nulla osta
pertanto a entrare senza indugio nel merito della questione.
3.
Nelle
sue conclusioni RI 1 chiede il differimento solo del fondo n. 1__________ RFD
di __________. Pare quindi aver rinunciato a contestare la decisione impugnata
per quanto attiene all’asta dei fondi di __________,
sebbene nella motivazione si riferisca anche a quei fondi. Non è quindi
necessario esaminare la questione del differimento di quell’asta. Ad ogni
modo, la decisione impugnata è corretta anche al suo riguardo (sotto consid. 4.2
e 4.4).
4.
Il
ricorrente sostiene che le due cartelle ipotecarie e l'ipoteca legale di fr.
157'779.80 contestate possono mutare il prezzo e il pie-de d'asta, nel senso
che in caso di accoglimento delle sue con-testazioni il piede d'asta potrebbe
essere fissato a un importo inferiore. Anche gli altri creditori avrebbero un
interesse a sapere se i diritti avversati esistono o no.
4.1
Giusta
l’art. 141 cpv. 1 LEF (applicabile nelle procedure di realizzazione del pegno
per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco
degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla
lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo
d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri
interessi legittimi. La norma presuppone una ponderazione degli interessi dei
creditori a ottenere la realizzazione del fondo il più celermente possibile con
quelli dell’autore della contestazione a evitare che la realizzazione prima
della risoluzione della lite leda i propri diritti (Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 2 ad art. 141 LEF). È ammesso che la contestazione di crediti
garantiti da pegno esigibili non hanno alcun effetto sul prezzo d’aggiudicazione
– si terrà semplicemente conto dell’esito della lite in fase di ripartizione (Feuz, op. cit., n. 4 ad art. 141) –
salvo se incidono sul prezzo minimo di
aggiudicazione (art. 126 LEF), ovvero se potrebbero essere computati tra i
crediti di rango prevalente a quello dell’escutente (DTF 107 III 127 consid. 2
e 84 III 92 consid. 2 [che si fondano sull’art. 41 vRFF, sostituito nel 1997 dall’art.
141.
LEF]; sentenza del Tribunale federale 5A_141/2012 consid. 3.3), a meno che il contenzioso sia limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima del fondo (sentenza della CEF 15.2010.69 del 30
luglio 2010, massimata in RtiD 2011 I 748 n. 51c).
La
giurisprudenza citata e la dottrina (ad es. Feuz,
op. cit., n. 6 ad art. 141) mirano a salvaguardare l’interesse del terzo che
rivendica sul fondo un diritto prevalente a quello dell’escutente, che potrebbe
essere compromesso in caso di accoglimento della sua contestazione qualora il fondo dovesse essere realizzato a un prezzo
insufficiente a soddisfare anche la sua pretesa.
4.2
Nella
fattispecie, l’esecuzione della PI 1 relativa al fondo di __________ si fonda
sull’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta a registro
fondiario il 21 luglio 2014 per fr. 52'609.40 (onere n. 6). Le altre quattro
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte nell’elenco oneri,
compresa quella di fr. 175'779.80 di PI 3 e PI 4 (onere n. 8), sono di rango
inferiore a quello dell’escutente, siccome sono state iscritte a registro
fondiario successivamente, ricordato che il grado di quelle ipoteche tra di
esse e in relazioni con gli altri oneri fondiari è determinato dalla data dell’iscrizione
nel giornale (art. 972 cpv. 2 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2902). Esse non entrano
quindi nel computo del piede d’asta (art. 126 cpv. 1 per il rinvio dell’art.
142a LEF; 105 RFF), al contrario invece delle ipoteche legali del Comune
di __________ e delle cartelle ipotecarie registrate con i numeri da 3-5, tutte
iscritte nel registro fondiario prima dell’ipoteca dell’escutente, tra cui quella contestata di primo rango dei creditori PI 3 e PI 4 di fr.
150'000.– (n. 4). Solo in merito a quest’ultima si pone la questione di un
eventuale differimento dell’asta.
La
cartella ipotecaria contestata di fr. 50'000.– gravante alcuni fondi di __________
(onere n. 5) è dello stesso rango (il primo) di quello della banca escutente,
sicché non entra in considerazione nel piede d’asta (art. 105 cpv. 2 RFF).
Anche se fosse stata contestata, il rifiuto del differimento dell’asta sarebbe
giustificato.
4.3
Nel
caso in esame, la contestazione dell’onere n. 4 e la richiesta di differimento
dell’asta sono opera del debitore. Ora, il suo legittimo interesse è (come per
i convenuti) che il fondo venga realizzato al prezzo più elevato possibile o
perlomeno a un prezzo che permetta di coprire anche la pretesa da lui contestata,
ove poi la sua contestazione dovesse essere
respinta. Nel caso contrario, la quota del ricavo corrispondente
all’importo della pretesa contestata con successo servirà a pagare gli altri
diritti di rango successivo e l’eventuale rimanenza verrà versata allo stesso
escusso. Egli non fa invece valere alcun interesse legittimo laddove chiede un differimento allo scopo di ottenere, in caso
di accoglimento della sua contestazione, una riduzione del piede d'asta
(v. analogamente: sentenza della CEF 15.2020.118 del 18 gennaio 2021 consid.
2). Ciò rischierebbe solo di condurre al conseguimento di un ricavo inferiore,
in danno non solo del debitore ma anche degli escutenti e dei titolari di
diritti di pari grado o inferiore. Al riguardo il ricorso è infondato.
4.4
A
prima vista non risulta d’altronde un rischio che il piede d’asta (pari a fr.
255'000.–), poiché comprensivo della cartella ipotecaria di fr. 150'000.–
(onere n. 4 gravante il fondo di __________), impedisca l’aggiudicazione del
fondo in mancanza di un’offerta sufficiente. Il valore di stima peritale è
infatti di fr. 500'000.–. Del resto, se l’asta dovesse essere deserta, il fondo
rimarrebbe proprietà del ricorrente. Lo stesso si può dire dei fondi di __________
(piede d’asta: fr. 110'000.–; valore di stima dei fondi: complessivi fr.
2'280'000.–).
4.5
Nella
misura in cui è fondato sul preteso interesse degli altri cre-ditori di sapere
se i diritti avversati esistono o no, il ricorso è irri-cevibile, poiché il
ricorrente non invoca un interesse proprio (v. sentenza della CEF
15.2014.128
del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii). Comunque sia, la
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il solo interesse dei
creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza e il rango dei loro
rispettivi diritti di pegno immobiliari per determinare la propria attitudine
quale offerente non rientra tra gli “interessi legittimi” giusta l’art. 141
cpv. 1 LEF che giustificano un differimento dell’asta (DTF 84 III 93 consid. 3;
sentenza della CEF 15.2010.26 dell’8 aprile 2010 consid. 6). Il ricorrente non
invoca altri interessi legittimi a sostegno della sua richiesta. La sorte del
ricorso è pertanto segnata.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
–
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.