15.2022.23
Comminatoria di fallimento. Ricorso dell’escusso fondato esclusivamente su censure di merito
28 febbraio 2022Italiano4 min
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.23
Lugano
28 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 febbraio 2022 nell’esecuzione
n. __________11 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(titolare della ditta individuale )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________11 promossa il 28 dicembre 2021 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso
di fr. 5'085.– complessivi oltre agli accessori, l’8 febbraio 2022 l’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto
opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso del 21 febbraio 2022, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,
augurandosi di trovare un “punto
di incontro” con l’escutente per risolvere i problemi
dei lavori non eseguiti a regola d’arte e pagare le fatture tutelando le sue
garanzie rispetto alla committenza finale.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 fa valere di aver proposto all’escutente di pagare le
sue fatture scorporando un importo “per lavorazioni non eseguite a regola d’arte in corresponsabilità con
Considerandi
un altro artigiano”, senza ricevere alcuna risposta da
lui, neppure dopo la segnalazione di
ulteriori vizi con e-mail del 14 dicembre 2021. Si duole che PI 1 non abbia
neppure risposto a una richiesta d’incontro “per ottenere un concordato”
formulata dopo la ricezione del precetto esecutivo. Il ricorrente si augura di
trovare un “punto di incontro” con l’escutente per risolvere la questione.
3.
Nella
misura in cui contesta la pretesa dell’escutente in relazione con i pretesi
vizi di lavorazione, il ricorrente solleva una questione di merito che esula
dalla competenza dell’UE e dell’autorità di vigilanza, siccome per questo tipo
di censure la legge prescrive la via
giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), ovvero la procedura di rigetto dell’opposizione
(art. 79 segg.). Non avendo l’escusso interposto opposizione al prcetto
esecutivo, l’UE ha correttamente notificato la comminatoria di fallimento
impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali
d’annullamento di quell’atto. Interamente
fondato su censure di merito, il ricorso è pertanto irricevibile.
4.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.