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Decisione

15.2022.23

Comminatoria di fallimento. Ricorso dell’escusso fondato esclusivamente su censure di merito

28 febbraio 2022Italiano4 min

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.23

Lugano

28 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 febbraio 2022 nell’esecuzione

n. __________11 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(titolare della ditta individuale )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________11 promossa il 28 dicembre 2021 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso

di fr. 5'085.– complessivi oltre agli accessori, l’8 febbraio 2022 l’Ufficio

d’esecuzio­ne di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto

opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con

ricorso del 21 febbraio 2022, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,

augurandosi di trovare un “punto

di incontro” con l’escutente per risolvere i problemi

dei lavori non eseguiti a regola d’arte e pagare le fatture tutelando le sue

garanzie rispetto alla committenza finale.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 fa valere di aver proposto al­l’e­scutente di pagare le

sue fatture scorporando un importo “per lavorazioni non eseguite a regola d’arte in corresponsabilità con

Considerandi

un altro artigiano”, senza ricevere alcuna risposta da

lui, neppure do­po la segnalazione di

ulteriori vizi con e-mail del 14 dicembre 2021. Si duole che PI 1 non abbia

neppure risposto a una richiesta d’incontro “per ottenere un concordato”

formulata dopo la ricezione del precetto esecutivo. Il ricorrente si augura di

trovare un “punto di incontro” con l’escutente per risolvere la questione.

3.

Nella

misura in cui contesta la pretesa dell’escutente in relazione con i pretesi

vizi di lavorazione, il ricorrente solleva una questione di merito che esula

dalla competenza dell’UE e dell’autorità di vigilanza, siccome per questo tipo

di censure la legge prescrive la via

giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), ovvero la procedura di rigetto dell’opposizione

(art. 79 segg.). Non avendo l’escusso interposto opposizione al prcetto

esecutivo, l’UE ha correttamente notificato la comminatoria di fallimento

impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali

d’annullamento di quel­l’atto. Interamente

fondato su censure di merito, il ricorso è pertanto irricevibile.

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.