Lexipedia

Decisione

15.2022.25

Verbale di sequestro. Minimo esistenziale. Concubinato. Spese di locazione dell’alloggio e di un magazzino. Spese d’esercizio del diritto di visita

1 luglio 2022Italiano12 min

di Bellinzona ha ordinato il sequestro del salario dovuto al padre dall’__________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.25

Lugano

1 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 25 febbraio 2022 da

RI 1, IT-__________

(patrocinata dal __________PA 2, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il verbale del sequestro n. __________, emesso il 15 febbraio

2022 nella procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

richiesta di RI 1, che agiva per incassare il contributo di mantenimento dovuto

da PI 1 a loro figlio, con decreto del 7 febbraio 2022 il Pretore del Distretto

di Bellinzona ha ordinato il sequestro del salario dovuto al padre dall’__________

SA di __________ sino a concorrenza di fr. 45'012.80.

B. Il

15 febbraio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

interrogato il debitore ed emesso il verbale di sequestro sulla base del

seguente computo:

Redditi

Indipendente

fr.

500.00

L’__________ SA

fr.

3'825.00

Totale

fr.

4'325.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'600.00

Affitto pagato interamente dall’e­­scusso in quanto

la compagna lavora come indipendente fisioterapista, vista la situazione

covid, sta lavorando saltuariamente non in gra­do di sostenere le spese dell’affitto­

Premio di assicurazione malattia

fr.

293.45

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

180.00

[da __________ a __________]

Altri

fr.

425.00

Alimenti figlio PI 2

Altri

fr.

300.00

Affitto magazzino

Altri

fr.

139.20

Contributi AVS da attività indip.

Altri

fr.

150.00

Diritto di visita figlio che vive a __________ (__________)

una volta al mese viaggio in treno o macchina

Totale

fr.

4'498.65

Poiché

il debitore non raggiunge il minimo vitale, l’UE ha dichiarato i suoi redditi

impignorabili e, dunque, il sequestro infruttuoso.

C. Con ricorso del 25 febbraio 2022 RI 1 si aggrava

contro il verbale appena menzionato e chiede di annullarlo e di

retrocedere l’incarto all’UE, affinché ricalcoli il minimo esistenziale del

debitore dimezzando le spese di locazione dell’alloggio e stralciando le spese

di locazione di un magazzino come quelle di esercizio del diritto di visita al

figlio. Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha presentato un’integrazione al ricorso,

allegando un estratto della corrispondenza intercorsa tra i suoi

patrocinatori svizzeri e italiani.

D. Con

osservazioni del 13 aprile 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera

quanto alle spese di locazione dell’alloggio e aderito alle ultime due censure.

Nel termine impartitogli dall’UE, PI 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione

de­v’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) –

entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto

impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). A fronte di un provvedimento notificato al più

presto il giorno dopo la sua emissione (il 15 febbraio 2022), impostato il 25

febbraio 2022 (secondo l’applicazione di tracciamento della Posta), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Invece l’inte­­grazione

al ricorso in sé è irricevibile, in quanto tardiva, ed è pure dubbia l’ammissibilità

del documento che vi è accluso, giacché avrebbe potuto essere prodotto senza

problemi già con il ricorso (cfr. sentenze del

Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.4). La

questione è però senza interesse, siccome il documento non è decisivo per l’esito

del ricorso (sotto, consid. 5).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

RI

1.

si duole che l’UE abbia computato nel minimo esistenziale di PI 1 spese

di locazione dell’alloggio di fr. 1'600.– invece di fr. 800.– perché

il debitore vive da diverso tempo con la compagna, sicché la spesa per l’affitto

dev’essere divisa a metà tra i conviventi, la situazione pandemica, “ormai alle spalle”, non potendo essere

presa a “pretesto per aumentare il proprio

fabbisogno e sfuggire, come sinora, all’obbligo alimentare”. L’UE si

è rimesso al giudizio di questa Camera su questo punto.

3.1

Sebbene

le spese locative relative all’abitazione comune di un debitore che vive in

concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, debbano essere di

regola ripartite a metà tra i con-cubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG

I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto

nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri

redditi all’altra metà delle spese locative. Quan­do invece i redditi del

convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle

spese comuni, la quota dell’escusso dev’essere aumentata di conseguenza, ma non

oltre l’importo del­le spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di

conseguenza, a dipendenza dei redditi del

convivente, le spese di locazione com­putabili nel minimo di esistenza

dell’escusso variano tra la metà del canone

locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso lo­cale riferito a

un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un

alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si

accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della

CEF 15.2017.94

del 28 febbraio 2018, RtiD 2018 II 841-2 n. 49c, consid.

3.2).

3.2

Nel

caso concreto, in occasione del suo interrogatorio il debitore ha affermato che

la convivente, una fisioterapista indipendente, non è in grado di pagare la sua

parte di pigione a causa della pandemia, che le consente di lavorare solo

saltuariamente.

3.2.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni – tra cui

rientra la sua pretesa contro il concubino relativa all’assunzione delle metà

delle spese di locazione – e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla

base di semplici asserzioni del creditore (Sievi

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad

art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzio­ne deve attivamente verificare le

sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emer­gano fondati dubbi

sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale

federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in

ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, con­sid. 3).

3.2.2

Nella

fattispecie, si conviene con la ricorrente che nel febbraio del 2022 la

pandemia era, se non “alle spalle”,

nondimeno molto meno penalizzante siccome tutte le restrizioni sono state

levate proprio all’inizio di quel mese (www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/tabelle-aenderungen-massnahmen.pdf.download.pdf/Modifiche_provvedimenti.pdf). Vista la dubbia atten­dibilità della

spiegazione data dall’escusso, l’UE avrebbe dovuto esigere da lui la produzione

di un’attestazione scritta della convivente in merito ai redditi da lei

percepiti durante gli ultimi mesi oppure sentirla in merito in virtù dell’art.

91.

cpv. 4 LEF. Il ricorso va quindi accolto su questo punto, il verbale (e non

il decreto) di sequestro annullato e l’incarto rinviato all’UE perché proceda

ad accertare i redditi di __________ e a determinare se e in quale misura può

essere chiamata a partecipare ai costi dell’abitazione, fermo restando che se

nessun contributo potesse essere richiesto da lei, l’UE stabilirà il costo

conforme all’uso locale per un alloggio adeguato per una persona sola nei

pressi di __________, ove il debitore vive, che computerà nel suo minimo

esistenziale. Allestirà poi un nuovo verbale di sequestro in base ai nuovi

accertamenti.

4.

La

ricorrente chiede anche lo stralcio del supplemento per spese di locazione del

magazzino, di fr. 300.–, perché il debitore non ha fornito alcuna

giustificazione al riguardo e, in ogni caso, la spesa è sproporzionata, se

paragonata al reddito di fr. 500.– ch’egli consegue esercitando la sua

attività lucrativa indipendente. L’UE la ritiene nondimeno giustificata, perché

permette a PI 1 di aumentare il proprio reddito.

4.1

Secondo

la giurisprudenza (DTF 112 III 20

consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 163 ad art. 93

LEF), il reddito di un

indipendente può essere pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle

spese necessarie per conseguirlo. In particolare le spese di affitto di un

locale commerciale

indispensabile all’attività professionale dell’escusso,

qualora essa sia razionale e concorrenziale,

sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22

consid. 4; sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006 consid. 3/d).

Quand’anche la Tabella, che comunque non è esaustiva (cfr. n. VI), non annoveri

esplicitamente tale costo tra le spese indispensabili connesse al­l’esercizio

di una professione o di un mestiere (n. II/4), essa va ammessa, poiché l’escutente

stesso ha ovviamente anche interesse a che l’escusso possa disporre dei mezzi

indispensabili ad esercitare un’attività lucrativa, quando con quest’ultima

egli consegue un reddito superiore alle spese professionali avute. Alle surriferite

condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da

considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell’escusso.

4.2

Nel

caso in esame, è vero che PI 1 ha allegato come pezze giustificative solo il

contratto di locazione del magazzino e tre fatture da lui firmate a nome della __________.

Risulta però da tali fatture, come pure da un controllo della ditta su Internet

(fatto notorio), che sotto tale ditta il debitore, a titolo indipendente, si

occupa di traslochi e più in generale di trasporti, nonché della vendita di oggetti

d’arredamento, da lui realizzati in resina epossidica. Ora, è indubbio che per

svolgere tali attività l’u­so di un magazzino (o comunque di un locale

commerciale) è indispensabile. Essa appare d’altronde razionale, siccome l’UE

ha computato al riguardo un reddito di fr. 500.– mensili, mentre le spese

di locazione ascendono a fr. 300.–, lasciando un utile di fr. 200.–.

La ricorrente non sostiene né dimostra per avventura che nella zona di __________

(in cui il magazzino si trova) siano disponibili analoghi enti di almeno 100 m2

(come quello in questio­ne) a un costo inferiore a fr. 300.– al mese. Ne

consegue che su questo punto il provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche

e il ricorso va respinto.

5.

Per

finire, RI 1 chiede la decurtazione delle spese per l’esercizio del diritto di

visita, sostenendo, d’un canto, che PI 1 non le ha documentate, d’altro canto,

ch’egli, comunque sia, non esercita realmente tale diritto. L’UE ha aderito

alla censura alla luce della documentazione agli atti.

5.1

Orbene,

si cercherebbe invano nell’incarto la prova che il debitore spende veramente fr. 150.–

al mese per andare a trovare il figlio a __________, per tacere del fatto che

non è chiaro se vi si rechi in auto o in treno (mezzi che verosimilmente comportano

costi diversi). Ricordato che possono essere considerate nel calcolo del minimo

di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.

3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.

93), l’UE non poteva computare tale spesa che l’escusso, debitamente

invitato nella convocazione dell’8 febbraio 2022 a produrre “ogni altro documento attestante la sua situazione”,

non aveva dimostrato.

5.2

Il

ricorso va pertanto accolto anche su questo punto e il supplemento di fr. 150.–

per l’esercizio del diritto di visita stralciato dal minimo esistenziale di PI

1.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale

di sequestro è annullato e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecu­zione

perché proceda a quanto indicato nel considerando 3.2.2 e stralci il

supplemento di fr. 150.– per l’esercizio del diritto di visita (in

conformità del considerando 5).

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________;

– PI 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.