15.2022.25
Verbale di sequestro. Minimo esistenziale. Concubinato. Spese di locazione dell’alloggio e di un magazzino. Spese d’esercizio del diritto di visita
1 luglio 2022Italiano12 min
di Bellinzona ha ordinato il sequestro del salario dovuto al padre dall’__________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.25
Lugano
1 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 25 febbraio 2022 da
RI 1, IT-__________
(patrocinata dal __________PA 2, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il verbale del sequestro n. __________, emesso il 15 febbraio
2022 nella procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
richiesta di RI 1, che agiva per incassare il contributo di mantenimento dovuto
da PI 1 a loro figlio, con decreto del 7 febbraio 2022 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha ordinato il sequestro del salario dovuto al padre dall’__________
SA di __________ sino a concorrenza di fr. 45'012.80.
B. Il
15 febbraio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
interrogato il debitore ed emesso il verbale di sequestro sulla base del
seguente computo:
Redditi
Indipendente
fr.
500.00
L’__________ SA
fr.
3'825.00
Totale
fr.
4'325.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'600.00
Affitto pagato interamente dall’escusso in quanto
la compagna lavora come indipendente fisioterapista, vista la situazione
covid, sta lavorando saltuariamente non in grado di sostenere le spese dell’affitto
Premio di assicurazione malattia
fr.
293.45
Pasto consumato fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
180.00
[da __________ a __________]
Altri
fr.
425.00
Alimenti figlio PI 2
Altri
fr.
300.00
Affitto magazzino
Altri
fr.
139.20
Contributi AVS da attività indip.
Altri
fr.
150.00
Diritto di visita figlio che vive a __________ (__________)
una volta al mese viaggio in treno o macchina
Totale
fr.
4'498.65
Poiché
il debitore non raggiunge il minimo vitale, l’UE ha dichiarato i suoi redditi
impignorabili e, dunque, il sequestro infruttuoso.
C. Con ricorso del 25 febbraio 2022 RI 1 si aggrava
contro il verbale appena menzionato e chiede di annullarlo e di
retrocedere l’incarto all’UE, affinché ricalcoli il minimo esistenziale del
debitore dimezzando le spese di locazione dell’alloggio e stralciando le spese
di locazione di un magazzino come quelle di esercizio del diritto di visita al
figlio. Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha presentato un’integrazione al ricorso,
allegando un estratto della corrispondenza intercorsa tra i suoi
patrocinatori svizzeri e italiani.
D. Con
osservazioni del 13 aprile 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera
quanto alle spese di locazione dell’alloggio e aderito alle ultime due censure.
Nel termine impartitogli dall’UE, PI 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione
dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) –
entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto
impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). A fronte di un provvedimento notificato al più
presto il giorno dopo la sua emissione (il 15 febbraio 2022), impostato il 25
febbraio 2022 (secondo l’applicazione di tracciamento della Posta), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Invece l’integrazione
al ricorso in sé è irricevibile, in quanto tardiva, ed è pure dubbia l’ammissibilità
del documento che vi è accluso, giacché avrebbe potuto essere prodotto senza
problemi già con il ricorso (cfr. sentenze del
Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.4). La
questione è però senza interesse, siccome il documento non è decisivo per l’esito
del ricorso (sotto, consid. 5).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
RI
1.
si duole che l’UE abbia computato nel minimo esistenziale di PI 1 spese
di locazione dell’alloggio di fr. 1'600.– invece di fr. 800.– perché
il debitore vive da diverso tempo con la compagna, sicché la spesa per l’affitto
dev’essere divisa a metà tra i conviventi, la situazione pandemica, “ormai alle spalle”, non potendo essere
presa a “pretesto per aumentare il proprio
fabbisogno e sfuggire, come sinora, all’obbligo alimentare”. L’UE si
è rimesso al giudizio di questa Camera su questo punto.
3.1
Sebbene
le spese locative relative all’abitazione comune di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, debbano essere di
regola ripartite a metà tra i con-cubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto
nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri
redditi all’altra metà delle spese locative. Quando invece i redditi del
convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle
spese comuni, la quota dell’escusso dev’essere aumentata di conseguenza, ma non
oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di
conseguenza, a dipendenza dei redditi del
convivente, le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza
dell’escusso variano tra la metà del canone
locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso locale riferito a
un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un
alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si
accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della
CEF 15.2017.94
del 28 febbraio 2018, RtiD 2018 II 841-2 n. 49c, consid.
3.2).
3.2
Nel
caso concreto, in occasione del suo interrogatorio il debitore ha affermato che
la convivente, una fisioterapista indipendente, non è in grado di pagare la sua
parte di pigione a causa della pandemia, che le consente di lavorare solo
saltuariamente.
3.2.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni – tra cui
rientra la sua pretesa contro il concubino relativa all’assunzione delle metà
delle spese di locazione – e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla
base di semplici asserzioni del creditore (Sievi
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad
art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le
sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi
sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale
federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in
ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
3.2.2
Nella
fattispecie, si conviene con la ricorrente che nel febbraio del 2022 la
pandemia era, se non “alle spalle”,
nondimeno molto meno penalizzante siccome tutte le restrizioni sono state
levate proprio all’inizio di quel mese (www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/tabelle-aenderungen-massnahmen.pdf.download.pdf/Modifiche_provvedimenti.pdf). Vista la dubbia attendibilità della
spiegazione data dall’escusso, l’UE avrebbe dovuto esigere da lui la produzione
di un’attestazione scritta della convivente in merito ai redditi da lei
percepiti durante gli ultimi mesi oppure sentirla in merito in virtù dell’art.
91.
cpv. 4 LEF. Il ricorso va quindi accolto su questo punto, il verbale (e non
il decreto) di sequestro annullato e l’incarto rinviato all’UE perché proceda
ad accertare i redditi di __________ e a determinare se e in quale misura può
essere chiamata a partecipare ai costi dell’abitazione, fermo restando che se
nessun contributo potesse essere richiesto da lei, l’UE stabilirà il costo
conforme all’uso locale per un alloggio adeguato per una persona sola nei
pressi di __________, ove il debitore vive, che computerà nel suo minimo
esistenziale. Allestirà poi un nuovo verbale di sequestro in base ai nuovi
accertamenti.
4.
La
ricorrente chiede anche lo stralcio del supplemento per spese di locazione del
magazzino, di fr. 300.–, perché il debitore non ha fornito alcuna
giustificazione al riguardo e, in ogni caso, la spesa è sproporzionata, se
paragonata al reddito di fr. 500.– ch’egli consegue esercitando la sua
attività lucrativa indipendente. L’UE la ritiene nondimeno giustificata, perché
permette a PI 1 di aumentare il proprio reddito.
4.1
Secondo
la giurisprudenza (DTF 112 III 20
consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 163 ad art. 93
LEF), il reddito di un
indipendente può essere pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle
spese necessarie per conseguirlo. In particolare le spese di affitto di un
locale commerciale
indispensabile all’attività professionale dell’escusso,
qualora essa sia razionale e concorrenziale,
sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22
consid. 4; sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006 consid. 3/d).
Quand’anche la Tabella, che comunque non è esaustiva (cfr. n. VI), non annoveri
esplicitamente tale costo tra le spese indispensabili connesse all’esercizio
di una professione o di un mestiere (n. II/4), essa va ammessa, poiché l’escutente
stesso ha ovviamente anche interesse a che l’escusso possa disporre dei mezzi
indispensabili ad esercitare un’attività lucrativa, quando con quest’ultima
egli consegue un reddito superiore alle spese professionali avute. Alle surriferite
condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da
considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell’escusso.
4.2
Nel
caso in esame, è vero che PI 1 ha allegato come pezze giustificative solo il
contratto di locazione del magazzino e tre fatture da lui firmate a nome della __________.
Risulta però da tali fatture, come pure da un controllo della ditta su Internet
(fatto notorio), che sotto tale ditta il debitore, a titolo indipendente, si
occupa di traslochi e più in generale di trasporti, nonché della vendita di oggetti
d’arredamento, da lui realizzati in resina epossidica. Ora, è indubbio che per
svolgere tali attività l’uso di un magazzino (o comunque di un locale
commerciale) è indispensabile. Essa appare d’altronde razionale, siccome l’UE
ha computato al riguardo un reddito di fr. 500.– mensili, mentre le spese
di locazione ascendono a fr. 300.–, lasciando un utile di fr. 200.–.
La ricorrente non sostiene né dimostra per avventura che nella zona di __________
(in cui il magazzino si trova) siano disponibili analoghi enti di almeno 100 m2
(come quello in questione) a un costo inferiore a fr. 300.– al mese. Ne
consegue che su questo punto il provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche
e il ricorso va respinto.
5.
Per
finire, RI 1 chiede la decurtazione delle spese per l’esercizio del diritto di
visita, sostenendo, d’un canto, che PI 1 non le ha documentate, d’altro canto,
ch’egli, comunque sia, non esercita realmente tale diritto. L’UE ha aderito
alla censura alla luce della documentazione agli atti.
5.1
Orbene,
si cercherebbe invano nell’incarto la prova che il debitore spende veramente fr. 150.–
al mese per andare a trovare il figlio a __________, per tacere del fatto che
non è chiaro se vi si rechi in auto o in treno (mezzi che verosimilmente comportano
costi diversi). Ricordato che possono essere considerate nel calcolo del minimo
di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.
3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93), l’UE non poteva computare tale spesa che l’escusso, debitamente
invitato nella convocazione dell’8 febbraio 2022 a produrre “ogni altro documento attestante la sua situazione”,
non aveva dimostrato.
5.2
Il
ricorso va pertanto accolto anche su questo punto e il supplemento di fr. 150.–
per l’esercizio del diritto di visita stralciato dal minimo esistenziale di PI
1.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale
di sequestro è annullato e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione
perché proceda a quanto indicato nel considerando 3.2.2 e stralci il
supplemento di fr. 150.– per l’esercizio del diritto di visita (in
conformità del considerando 5).
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________;
– PI 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.