15.2022.26
Minimo di esistenza. Rendita AI, prestazioni complementari e rendita d’invalidità della cassa pensione (2° pilastro). Computo delle rendite per figli
16 marzo 2022Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________39 emesso il 19 luglio 2021 dalla sede
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.26
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento delle rendite
percepite dal ricorrente, emessa il 4 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________39
promossa nei confronti di lui dalla
PI 1,
(rappresentata dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________39 emesso il 19 luglio 2021 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di un attestato di carenza di beni di fr. 4'581.10 rilasciato dall’UE il 2
dicembre 2019 per un credito di regresso in seguito al risarcimento di un
danno.
B. Dando seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione,
cui l’escusso non ha interposto opposizione, il 13 ottobre 2021 l’UE ha emesso
l’avviso di pignoramento e il 4 febbraio 2022 ha determinato la quota
pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Prestazione complementare
fr.
2'529.00
Rendita AI
fr.
1'645.00
Cassa pensione (invalidità)
fr.
290.00
(Rendita AI per la figlia
fr.
73.00)
Totale
fr.
4'464.00
senza la quota della figlia A__________
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlio
fr.
400.00
Affitto
fr.
1'350.00
affitto e posteggio
Conguaglio riscaldamento
fr.
30.00
Partecipazione spese mediche per tutta la famiglia
fr.
100.00
Spese per trasferte per visite mediche
fr.
100.00
Totale
fr.
3'680.00
Tolto
il “contributo” della figlia di fr. 24.33 (pari a un terzo della sua rendita
per figli d’invalido di fr. 73.–), l’UE ha quindi stabilito il minimo
esistenziale dell’escusso e della sua famiglia in fr. 3'655.67,
integralmente coperto dai redditi di fr. 4'537.–, ma ha pignorato solo la
rendita d’invalidità del secondo pilastro versata dalla Cassa pensione __________,
di fr. 290.– mensili, tenuto
conto dell’impignorabilità delle rendite
del primo pilastro (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF).
C. Con ricorso del 13 febbraio 2022, RI 1 chiede l’annullamento
del pignoramento affermando che il calcolo dell’UE "non corrisponde alle spese effettive necessarie
per il sostentamento della [su]a famiglia".
D. Con
osservazioni del 1° marzo 2022, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. L’escutente
non si è determinata entro il termine assegnatole.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 4 febbraio 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
Considerandi
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità
di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è
tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011,
consid. 2.1).
3.
Il
ricorrente si duole che il calcolo effettuato dall’UE non tiene con-to delle
spese effettive necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Egli non
menziona tuttavia le spese indispensabili, giusta l’art. 93 LEF, che l’UE non
avrebbe computato né produce alcun giustificativo di pagamento, ricordato che
possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III
22.
consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021 consid. 4).
Insufficientemente motivato, il ricorso è al riguardo irricevibile.
4.
Il
ricorrente allega inoltre che i calcoli delle rendite da lui percepite sono
effettuati da enti preposti a tale compito, che gli garantiscono il minimo
necessario per vivere e mantenere la sua famiglia. Ne deduce di non avere altre
entrate “extra” pignorabili.
4.1
Egli
misconosce però che l’organo preposto per stabilire il suo minimo esistenziale
in un’esecuzione per debiti è l’ufficio d’esecuzione (art. 93 LEF) e non gli
organi delle assicurazioni sociali. Solo le rendite del primo pilastro sono
impignorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, mentre quelle del secondo
e terzo pilastro sono limitatamente pignorabili per la quota eccedente il
minimo esisten-ziale dell’escusso (art. 93
LEF; sentenza della CEF 15.2016.57 del 28 luglio 2016 consid. 3.2/a; Ochsner
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 e n. 48 ad art. 93 LEF).
4.2
Nel
caso in esame, l’UE risulta aver correttamente calcolato il minimo esistenziale
del ricorrente e della sua famiglia in base ai documenti da lui prodotti e
conformemente all’apposita Tabella (sopra consid. 2), se non per quanto riguarda
la rendita per figli d’invalido, di cui solo un terzo è stato dedotto dal
minimo esistenziale complessivo dell’escusso, in base a una giurisprudenza
superata della Camera, secondo cui la prescrizione della cifra IV/2 della
Tabella si applica anche per analogia agli alimenti e alle rendite d’invalidità
della cassa pensione per i figli minorenni (sentenze della CEF 15.1996.166 del
5.
giugno 1997, Rep. 1997, 243 seg., consid. 3/b, e 15.2002.142 del 30 ottobre
2002.
consid. 3.2). La deduzione della cifra IV/2 si fonda però sull’art. 323
cpv. 2 CC, per cui il figlio minorenne che vive con i genitori e consegue un
reddito da lavoro deve versare loro un contributo “adeguato” per il proprio
mantenimento, stabilito dalla giurisprudenza di regola appunto in un terzo del
suo guadagno (Papaux van Delden in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 323 CC).
Tale incentivo al lavoro del figlio non vale ovviamente per gli alimenti e
rendite che gli spettano, sui quali non ha alcun influsso. Questi introiti
vanno pertanto dedotti interamente (e non per un solo terzo), non però dal
minimo esistenziale globale, ma al massimo a concorrenza delle somme computate
per il mantenimento del figlio, quali il supplemento di base, i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria del figlio, le spese mediche e per l’istruzione del
figlio, ecc. (sentenze del Tribunale federale 5A_661/2013 del 15 gennaio 2014
consid. 4.2 e 7B.35/2005 del 24 marzo 2005 consid. 4.2, e della CEF 15.2005.120
del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 771 seg. n.
56c e BlSchK 2007, 193, consid. 5.3-5.4, e 15.2021.63 del 14 gennaio
2022.
consid. 2.3; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24b i.f. e 35 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 58 e 103 ad art.
93); se sussiste un saldo importante, va computato come
contributo equo alle spese esistenziali dell’economia domestica (cfr. art.
319.
cpv. 1 CC; Vonder Mühll, op. cit., n.
35.
ad art. 93; Ochsner, op. cit.,
n. 103 e 104 ad art. 93).
L’imprecisione
dell’UE non ha però alcuna incidenza pratica nel caso in esame siccome le
rendite AI e complementari sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n.
9a LEF).
4.3
A
scanso di equivoci è invece corretto il computo della rendita AI completiva per
figli nei redditi dell’escusso, nella misura in cui è versata a lui (sentenza
della CEF 15.2019.39 del 2 ottobre 2019 consid. 6.1, massimata in RtiD 2020 I
716.
n. 46c; vale anche per gli assegni famigliari: sentenza della CEF
15.2018.46
del 18 giugno 2019 consid. 4.4).
5.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.