15.2022.27
Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della sentenza di rigetto dell’opposizione fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Perenzione dell’esecuzione
16 marzo 2022Italiano7 min
oltre agli interessi e spese, continuata al nuovo domicilio dell’escusso __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.27
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 31 gennaio
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
AT-__________
(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (Betreibungsamt) di Zurigo 4
promossa il 24 agosto 2020 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'664.21
oltre agli interessi e spese, continuata al nuovo domicilio dell’escusso __________
con il n. __________ sulla scorta della domanda 28 gennaio 2022 dell’escutente,
il 31 gennaio la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata
rigettata in via definitiva con sentenza emessa il 10 gennaio 2022 dal
Tribunale distrettuale (Bezirksgericht) di Zurigo limitatamente a fr. 5'119.82 oltre agli interessi del 4% dal
6 giugno 2016 e a fr. 2'544.39, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede di pronunciare la nullità della
comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Nelle
sue osservazioni del 4 marzo 2022, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera per
quanto attiene alla domanda di effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 invoca la nullità della comminatoria di fallimento ai
sensi dell’art. 22 LEF perché si fonda su una sentenza austriaca del tribunale
distrettuale di Salisburgo che pretende non essergli mai stata notificata. Fa
valere di aver ricorso all’Obergericht
del Canton Zurigo il 4 febbraio 2022 contro la decisione del Bezirksgericht di Zurigo che ha dichiarato esecutiva in
Svizzera la decisione austriaca, ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l'effetto sospensivo secondo l’art. 327a cpv. 1
e 2 CPC, in dispregio del quale l’escutente ha presentato la domanda di
continuazione dell’esecuzione, agendo in modo abusivo e coercitivo ai sensi
dell’art. 181 CP.
2.1 In
linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’opposizione vincola
l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è nulla
quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno
agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci
seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in
considerazione soprat-tutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità
giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando
ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura
(DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi
riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).
La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere
rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto,
anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III 571, 129 I
Considerandi
363.
consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015
consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5, massimato in RtiD 2008
I 1087 n. 68c).
2.2
Nel
caso in esame il ricorrente non fa valere contro la decisione di rigetto
dell’opposizione alcuno dei motivi di nullità identificati dalla
giurisprudenza. Che la decisione austriaca non gli sia – a suo dire – mai stata
notificata è una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere nella procedura di
rigetto dell’opposizione, in cui è nuovamente rimasto precluso. Nella presente
procedura tale censura è irricevibile.
2.3
Il
reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto
sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e 325 cpv. 1 CPC). Il ricorrente
non ha provato – e invero nemmeno allegato – che l’Obergericht del Canton Zurigo
abbia conferito effetto sospensivo al suo reclamo. L’art. 327a cpv. 2 CPC
da lui citato non si applica perché la decisione del Bezirksgericht di Zurigo non
è una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38–52 della Convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12), bensì una decisione di
rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione
dell’esecutività della decisione austriaca in Svizzera è stata esaminata in via
solo incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 5 di tale decisione) (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 3 ad art. 327a
CPC; Freigurhaus/Asfeldt in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 327a CPC; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad
art. 327a CPC e i rif.).
3.
Il
ricorrente eccepisce inoltre la perenzione dell’esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Vero è che il precetto
esecutivo è stato notificato all'escusso il 17 novembre 2020, sicché il
termine di perenzione di un anno stabilito dalla norma da lui citata sarebbe scaduto
il 17 novembre 2021. Sennonché RI 1 misconosce che tale termine, secondo lo
stesso testo dell’art. 88 cpv. 2 LEF, è sospeso dal giorno in cui è stata
promossa l’azione giudiziaria o amministrativa volta a far rigettare
l’opposizione interposta dall’escusso, nella fattispecie il 26 ottobre 2021
(sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, pag. 2 ad 1), fino (al più presto) al-l'11 gennaio 2022
(giorno successivo all’emanazione della decisione
di rigetto), ovvero durante 77 giorni per quanto attiene al caso
concreto. Aggiunto tale periodo alla scadenza del 17 novembre 2021 (v. sentenza
della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019 consid. 4), essa è stata proroga fino
(almeno) al 29 marzo 2022, di modo che al momento della presentazione della
domanda di continuazione, il 28 gennaio 2022, l’esecuzione non era ancora
perenta. Su questo punto il ricorso si avvera pertanto infondato.
4.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto, per tacere del fatto che per impedire il fallimento basta al
ricorrente pagare la somma posta in esecuzione, il cui importo non è elevato. Stante
il suo esito, non è necessario notificare la sentenza alla controparte né il
ricorso.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI 1,
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.