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Decisione

15.2022.27

Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della sentenza di rigetto dell’opposizione fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Perenzione dell’esecuzione

16 marzo 2022Italiano7 min

oltre agli interessi e spese, continuata al nuovo domicilio dell’escusso __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.27

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 31 gennaio

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

AT-__________

(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (Betreibungs­amt) di Zurigo 4

promossa il 24 agosto 2020 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'664.21

oltre agli interessi e spese, continuata al nuovo domicilio dell’escusso __________

con il n. __________ sulla scorta della domanda 28 gennaio 2022 dell’escutente,

il 31 gennaio la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escus­so era stata

rigettata in via definitiva con sentenza emessa il 10 gennaio 2022 dal

Tribunale distrettuale (Bezirksgericht) di Zurigo limitatamente a fr. 5'119.82 oltre agli interessi del 4% dal

6 giugno 2016 e a fr. 2'544.39, gli ha notificato la comminatoria di fallimen­to.

B. Con

ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede di pronunciare la nullità della

comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C. Nelle

sue osservazioni del 4 marzo 2022, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera per

quanto attiene alla domanda di effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 invoca la nullità della comminatoria di fallimento ai

sensi dell’art. 22 LEF perché si fonda su una sentenza austriaca del tribunale

distrettuale di Salisburgo che pretende non essergli mai stata notificata. Fa

valere di aver ricorso all’Obergericht

del Canton Zurigo il 4 febbraio 2022 contro la decisione del Bezirksgericht di Zurigo che ha dichiarato esecuti­va in

Svizzera la decisione austriaca, ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l'effetto sospensivo secondo l’art. 327a cpv. 1

e 2 CPC, in dispregio del quale l’escutente ha presentato la domanda di

continuazione dell’esecuzione, agendo in modo abusivo e coercitivo ai sensi

dell’art. 181 CP.

2.1 In

linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’opposizione vincola

l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è nulla

quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno

agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci

seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in

considerazione soprat-tutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità

giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo

particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando

ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura

(DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi

riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).

La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere

rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto,

anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III 571, 129 I

Considerandi

363.

consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015

consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5, massimato in RtiD 2008

I 1087 n. 68c).

2.2

Nel

caso in esame il ricorrente non fa valere contro la decisione di rigetto

dell’opposizione alcuno dei motivi di nullità identificati dalla

giurisprudenza. Che la decisione austriaca non gli sia – a suo dire – mai stata

notificata è una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere nella procedura di

rigetto dell’opposizione, in cui è nuovamente rimasto precluso. Nella presente

procedura tale censura è irricevibile.

2.3

Il

reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto

sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e 325 cpv. 1 CPC). Il ricorrente

non ha provato – e invero nemmeno allegato – che l’Obergericht del Canton Zurigo

abbia conferito effetto sospensivo al suo reclamo. L’art. 327a cpv. 2 CPC

da lui citato non si applica perché la decisione del Bezirksgericht di Zurigo non

è una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38–52 della Convenzione di

Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12), bensì una decisione di

rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione

dell’esecutività della decisione austriaca in Svizzera è stata esaminata in via

solo incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 5 di tale decisione) (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 3 ad art. 327a

CPC; Freigurhaus/Asfeldt in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 327a CPC; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad

art. 327a CPC e i rif.).

3.

Il

ricorrente eccepisce inoltre la perenzione dell’esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Vero è che il precetto

esecutivo è stato no­tificato all'escusso il 17 novembre 2020, sicché il

termine di perenzione di un anno stabilito dalla norma da lui citata sarebbe scaduto

il 17 novembre 2021. Sennonché RI 1 misconosce che tale termine, secondo lo

stesso testo dell’art. 88 cpv. 2 LEF, è sospeso dal giorno in cui è stata

promossa l’azione giudiziaria o amministrativa volta a far rigettare

l’opposizione interposta dall’escusso, nella fattispecie il 26 ottobre 2021

(senten­za del Bezirksgericht di Zurigo, pag. 2 ad 1), fino (al più presto) al-l'11 gennaio 2022

(giorno successivo all’emanazione della decisione

di rigetto), ovvero durante 77 giorni per quanto attiene al ca­so

concreto. Aggiunto tale periodo alla scadenza del 17 novembre 2021 (v. sentenza

della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019 consid. 4), essa è stata proroga fino

(almeno) al 29 marzo 2022, di modo che al momento della presentazione della

domanda di continuazione, il 28 gennaio 2022, l’esecuzione non era ancora

perenta. Su questo punto il ricorso si avvera pertanto infondato.

4.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto, per tacere del fatto che per impedire il fallimento basta al

ricorrente pagare la somma posta in esecuzione, il cui importo non è elevato. Stante

il suo esito, non è necessario notificare la sentenza alla controparte né il

ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1,

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.