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Decisione

15.2022.28

Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento e di elettricità. Tassa rifiuti. Spese di telecomunicazioni. Assicurazione economia domestica

20 giugno 2022Italiano9 min

favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti di RI 1 dal Comune PI 1 (es. n. __________), dallo Stato del Cantone Ticino (es. n. __________) e dalla Confederazione Svizzera (es. n. __________ e __________)

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.28

Lugano

20 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il

22 aprile 2020 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da

Comune PI 1 __________

(rappresentato dal proprio

Municipio, __________)

Stato del Cantone

Ticino,

Bellinzona

Confederazione Svizzera,

Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti di RI 1 dal Comune PI 1 (es. n. __________), dallo Stato del Cantone Ticino (es. n. __________) e dalla Confederazione Svizzera (es. n. __________ e __________)

per l’incasso di crediti ammontanti ora a quasi fr. 43'000.– complessivi,

il 18 febbraio 2022 la

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'877.95

Totale

fr.

3'877.95

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

870.00

Assicurazione malattia

fr.

468.45

Altri

fr.

136.35

Leasing

Totale

fr.

2'674.80

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso la cassa pensioni dell’escusso, la __________ l’importo

eccedente il minimo esistenziale di fr. 2'674.80 (indicativamente fr. 1'202.95)

dal 18 febbraio 2022.

B. Con

ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 è insorto alla scrivente Camera chiedendo che

vengano prese in considerazione altre spese nel minimo d’esistenza per

complessivi fr. 495.85 e modificato di conseguenza l’importo pignorabile.

C. Le

parti escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE ha

emesso il 21 aprile 2022 una decisione di riconsiderazione parziale con cui ha ammesso

nel minimo d’esistenza le spese di utilizzo dell’autovettura di fr. 132.–

mensili (pari a 240 km/mese a 0.55 fr./km in base alla Circolare CEF n.

39/2015, versione 2022) e i contributi personali dell’AVS di fr. 42.80. Con

decisione del 22 aprile 2022 l’UE ha quindi notificato alla

__________ il pignoramento della quota della rendita dell’e­scusso eccedente fr. 2'849.60

(indicativamente fr. 1'028.–) dal 12 aprile 2022. La decisione non è stata

impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 22 aprile 2022 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio

dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e

della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di

esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo

dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Il

ricorrente chiede che al suo minimo d’esistenza siano aggiunte ulteriori spese

mensili, in particolare fr. 110.– per l’assicurazione del veicolo (doc. B),

fr. 16.85 per l’imposta di circolazione (doc. C), fr. 42.80 per i

contributi personali AVS (doc. D), fr. 81.40 per l’e­nergia elettrica

(doc. E), fr. 30.15 per la termopompa (doc F), fr. 29.20 per l’assicurazione

d’economia domestica (doc. G), fr. 11.20 per la tassa dei rifiuti (doc. H)

e fr. 174.25 per l’abbona­mento di telefono, internet e TV (doc. I).

3.1

Stante

la decisione di riconsiderazione del 21 aprile 2022 (v. sopra ad C), il ricorso

è divenuto senza oggetto per le richieste riguardanti i premi di assicurazione

del veicolo di fr. 110.– e l’imposta di circolazione di fr. 16.85

siccome l’UE ha riconosciuto l’importo superiore di fr. 132.– per le spese

di trasferta con l’autovettura, in cui sono compresi il costo del carburante, l’imposta

di circolazione e i premi d’assicurazione responsabilità civile (RC) e casco (Circolare

n. 39/2015 del 20 novembre 2015), onde permettere al debitore di “avere contatti con l’esterno abitando ad __________,

ricercare lavoro, visite mediche ed acquisti”. Il ricorso è altresì

senza oggetto per i contributi personali AVS di fr. 42.80 mensili, spesa che

è stata anch’essa riconosciuta integralmente dall’UE nella decisione di

riconsiderazione.

3.2

Il

ricorrente sostiene poi che debbano essere aggiunte al minimo esistenziale le

spese di energia elettrica __________ di fr. 81.40 mensili (fr. 976.90

annuali, doc. E) e quelle per la termopompa di fr. 30.15 mensili (fr. 362.–

annuali, doc. F).

3.2.1

Ora,

l’importo base mensile forfetario di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella

(cifra I) comprende in particolare le spese di elettricità e/o gas “per la luce

e la cucina”, stimabile in fr. 60.– per una persona sola (sentenza della

CEF 15.2021.129, consid. 4.2.1). Le spese di riscaldamento, a prescindere dalla

fonte di energia utilizzata, vanno invece computate come supplemento

all’importo base mensile (cifra II/2), purché il loro pagamento

effettivo e regolare sia dimostrato (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza della

CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021 consid. 4). I costi di riscaldamento elettrico

devono di conseguenza essere aggiunti al minimo di base ad esclusione delle spese

di elettricità e/o gas per la luce e la cucina (già citata sentenza della CEF

15.2021.129

consid. 4.2, 4.2.1 e 4.2.2).

3.2.2

Nel

caso di specie RI 1 ha prodotto una fattura di energia elettrica della __________

per l’anno 2021 di fr. 976.90 senza alcun giustificativo di pagamento

(doc. E) e un documento manoscritto del 20 luglio 2021 (doc. F) firmato da tali

“Susi und Köbi” ove figura che la

quota parte di “RI 1” per la “Heizungsabrechnung” (bolletta del

riscaldamento) per il 2020/2021 è di fr. 362.–, importo che ha pagato a

tale __________ il 3 agosto 2021 (ricevuta postale acclusa alla decisione di riconsiderazione). A suo dire, il secondo do­cumento

si riferirebbe alla termopompa. Dal dettaglio del conteggio (“Tankfüllung” [riempimento della cisterna], “Serviceabo” [abbonamento

di servizio], “Kaminfeger” [spazzacamino] e “Feuerungskon­trolle” [controllo della combustione]) si evince che il

riscaldamento è generato da un impianto a combustione. La fattura per l’elettri­cità

non risulta quindi legata al riscaldamento. Il suo importo mensile, di fr. 81.40,

è del resto vicino a quello stimato compreso nel minimo di base forfettario

(sopra consid. 3.2.1) e il suo pagamento non è comunque stato comprovato,

sicché non può essere aggiunto al minimo vitale calcolato dall’UE (sopra

consid. 3.2.1).

3.2.3

Per

quanto attiene alla spesa di riscaldamento, l’UE non l’ha computata neppure in

sede di riconsiderazione, ritenendo che il giustificativo di pagamento del 3

agosto 2021 trasmesso dall’escusso riguarda un periodo antecedente il

pignoramento (iniziato il 18 febbraio 2022). Sennonché il ricorrente non chiede

il rimborso della spesa del 2021, ma chiede di tenerne conto per stabilire il

suo minimo esistenziale attuale. Ora, come per la pigione o i premi della cassa

malati obbligatoria, si può considerare che i costi del riscaldamento saranno

per l’anno contabile 2021/2022 sensibilmente analoghi a quelli del 2020/2021 e

computare a tale titolo il supplemento di fr. 30.15 (fr. 362.–/12)

richiesto. Su questo punto il ricorso merita accoglimento. Se la spesa dovesse

poi rivelarsi superiore, in particolare in ragione dell’aumento del prezzo

della nafta, RI 1 potrà rivolgersi all’UE, come da esso indicato nella

decisione di riconsiderazione, per ottenere il rimborso o il versamento della

differenza, da attingere dalle somme pignorate tenute in deposito fino al

termine (annuo) del pignoramento.

3.3

Il

ricorrente si avvale inoltre del costo della tassa dei rifiuti di fr. 11.20

mensili (fr. 134.65 annuali, doc. H) e del costo dell’abbo­­namento del

telefono, internet, tv presso la __________ di fr. 174.25 mensili (fr. 348.50

ogni due mesi, doc. I). Egli disconosce però che queste spese non possono

essere considerate, poiché sono già comprese dell’importo base mensile

forfettario di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella (per la tassa rifiuti,

si vedano le sentenze della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 7.1, e

15.2017.44

del 21 agosto 2017, consid. 5.1,

e per le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali la 15.2016.104

del 4 settembre 2017 consid. 6.3 e la 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 consid.

4).

3.4

Nemmeno

le spese per l’assicurazione economia domestica di fr. 29.20 mensili (fr. 350.80

annui. doc. G) possono essere conteggiate. In effetti, quale supplemento al

minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle

assicurazioni obbligatorie, mentre i premi delle assicurazioni private usuali,

quale l’assicurazione economia domestica, sono in linea di massima già compresi

nel minimo vitale di base (Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2

agosto 2017 consid. 4 e il rinvio).

4.

In

definitiva, il minimo esistenziale di fr. 2'849.95 mensili

stabilito con la decisione del 22 aprile 2022 va aumentato a fr. 2'880.10

con l’aggiunta delle spese di riscaldamento di fr. 30.15

(sopra consid. 3.2.3).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è parzialmente

accolto nel senso che al minimo esistenziale di fr. 2'849.95 stabilito con

la decisione del 22 aprile 2022 vanno aggiunte le spese di riscaldamento di fr. 30.15 e i redditi dell’escusso sono

pignorati per l’importo eccedente il nuovo minimo vitale

di fr. 2'880.10 dal 18 febbraio

2022.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.