15.2022.28
Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento e di elettricità. Tassa rifiuti. Spese di telecomunicazioni. Assicurazione economia domestica
20 giugno 2022Italiano9 min
favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti di RI 1 dal Comune PI 1 (es. n. __________), dallo Stato del Cantone Ticino (es. n. __________) e dalla Confederazione Svizzera (es. n. __________ e __________)
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.28
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il
22 aprile 2020 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da
Comune PI 1 __________
(rappresentato dal proprio
Municipio, __________)
Stato del Cantone
Ticino,
Bellinzona
Confederazione Svizzera,
Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti di RI 1 dal Comune PI 1 (es. n. __________), dallo Stato del Cantone Ticino (es. n. __________) e dalla Confederazione Svizzera (es. n. __________ e __________)
per l’incasso di crediti ammontanti ora a quasi fr. 43'000.– complessivi,
il 18 febbraio 2022 la
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'877.95
Totale
fr.
3'877.95
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
870.00
Assicurazione malattia
fr.
468.45
Altri
fr.
136.35
Leasing
Totale
fr.
2'674.80
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso la cassa pensioni dell’escusso, la __________ l’importo
eccedente il minimo esistenziale di fr. 2'674.80 (indicativamente fr. 1'202.95)
dal 18 febbraio 2022.
B. Con
ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 è insorto alla scrivente Camera chiedendo che
vengano prese in considerazione altre spese nel minimo d’esistenza per
complessivi fr. 495.85 e modificato di conseguenza l’importo pignorabile.
C. Le
parti escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE ha
emesso il 21 aprile 2022 una decisione di riconsiderazione parziale con cui ha ammesso
nel minimo d’esistenza le spese di utilizzo dell’autovettura di fr. 132.–
mensili (pari a 240 km/mese a 0.55 fr./km in base alla Circolare CEF n.
39/2015, versione 2022) e i contributi personali dell’AVS di fr. 42.80. Con
decisione del 22 aprile 2022 l’UE ha quindi notificato alla
__________ il pignoramento della quota della rendita dell’escusso eccedente fr. 2'849.60
(indicativamente fr. 1'028.–) dal 12 aprile 2022. La decisione non è stata
impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 22 aprile 2022 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio
dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di
esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente chiede che al suo minimo d’esistenza siano aggiunte ulteriori spese
mensili, in particolare fr. 110.– per l’assicurazione del veicolo (doc. B),
fr. 16.85 per l’imposta di circolazione (doc. C), fr. 42.80 per i
contributi personali AVS (doc. D), fr. 81.40 per l’energia elettrica
(doc. E), fr. 30.15 per la termopompa (doc F), fr. 29.20 per l’assicurazione
d’economia domestica (doc. G), fr. 11.20 per la tassa dei rifiuti (doc. H)
e fr. 174.25 per l’abbonamento di telefono, internet e TV (doc. I).
3.1
Stante
la decisione di riconsiderazione del 21 aprile 2022 (v. sopra ad C), il ricorso
è divenuto senza oggetto per le richieste riguardanti i premi di assicurazione
del veicolo di fr. 110.– e l’imposta di circolazione di fr. 16.85
siccome l’UE ha riconosciuto l’importo superiore di fr. 132.– per le spese
di trasferta con l’autovettura, in cui sono compresi il costo del carburante, l’imposta
di circolazione e i premi d’assicurazione responsabilità civile (RC) e casco (Circolare
n. 39/2015 del 20 novembre 2015), onde permettere al debitore di “avere contatti con l’esterno abitando ad __________,
ricercare lavoro, visite mediche ed acquisti”. Il ricorso è altresì
senza oggetto per i contributi personali AVS di fr. 42.80 mensili, spesa che
è stata anch’essa riconosciuta integralmente dall’UE nella decisione di
riconsiderazione.
3.2
Il
ricorrente sostiene poi che debbano essere aggiunte al minimo esistenziale le
spese di energia elettrica __________ di fr. 81.40 mensili (fr. 976.90
annuali, doc. E) e quelle per la termopompa di fr. 30.15 mensili (fr. 362.–
annuali, doc. F).
3.2.1
Ora,
l’importo base mensile forfetario di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella
(cifra I) comprende in particolare le spese di elettricità e/o gas “per la luce
e la cucina”, stimabile in fr. 60.– per una persona sola (sentenza della
CEF 15.2021.129, consid. 4.2.1). Le spese di riscaldamento, a prescindere dalla
fonte di energia utilizzata, vanno invece computate come supplemento
all’importo base mensile (cifra II/2), purché il loro pagamento
effettivo e regolare sia dimostrato (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza della
CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021 consid. 4). I costi di riscaldamento elettrico
devono di conseguenza essere aggiunti al minimo di base ad esclusione delle spese
di elettricità e/o gas per la luce e la cucina (già citata sentenza della CEF
15.2021.129
consid. 4.2, 4.2.1 e 4.2.2).
3.2.2
Nel
caso di specie RI 1 ha prodotto una fattura di energia elettrica della __________
per l’anno 2021 di fr. 976.90 senza alcun giustificativo di pagamento
(doc. E) e un documento manoscritto del 20 luglio 2021 (doc. F) firmato da tali
“Susi und Köbi” ove figura che la
quota parte di “RI 1” per la “Heizungsabrechnung” (bolletta del
riscaldamento) per il 2020/2021 è di fr. 362.–, importo che ha pagato a
tale __________ il 3 agosto 2021 (ricevuta postale acclusa alla decisione di riconsiderazione). A suo dire, il secondo documento
si riferirebbe alla termopompa. Dal dettaglio del conteggio (“Tankfüllung” [riempimento della cisterna], “Serviceabo” [abbonamento
di servizio], “Kaminfeger” [spazzacamino] e “Feuerungskontrolle” [controllo della combustione]) si evince che il
riscaldamento è generato da un impianto a combustione. La fattura per l’elettricità
non risulta quindi legata al riscaldamento. Il suo importo mensile, di fr. 81.40,
è del resto vicino a quello stimato compreso nel minimo di base forfettario
(sopra consid. 3.2.1) e il suo pagamento non è comunque stato comprovato,
sicché non può essere aggiunto al minimo vitale calcolato dall’UE (sopra
consid. 3.2.1).
3.2.3
Per
quanto attiene alla spesa di riscaldamento, l’UE non l’ha computata neppure in
sede di riconsiderazione, ritenendo che il giustificativo di pagamento del 3
agosto 2021 trasmesso dall’escusso riguarda un periodo antecedente il
pignoramento (iniziato il 18 febbraio 2022). Sennonché il ricorrente non chiede
il rimborso della spesa del 2021, ma chiede di tenerne conto per stabilire il
suo minimo esistenziale attuale. Ora, come per la pigione o i premi della cassa
malati obbligatoria, si può considerare che i costi del riscaldamento saranno
per l’anno contabile 2021/2022 sensibilmente analoghi a quelli del 2020/2021 e
computare a tale titolo il supplemento di fr. 30.15 (fr. 362.–/12)
richiesto. Su questo punto il ricorso merita accoglimento. Se la spesa dovesse
poi rivelarsi superiore, in particolare in ragione dell’aumento del prezzo
della nafta, RI 1 potrà rivolgersi all’UE, come da esso indicato nella
decisione di riconsiderazione, per ottenere il rimborso o il versamento della
differenza, da attingere dalle somme pignorate tenute in deposito fino al
termine (annuo) del pignoramento.
3.3
Il
ricorrente si avvale inoltre del costo della tassa dei rifiuti di fr. 11.20
mensili (fr. 134.65 annuali, doc. H) e del costo dell’abbonamento del
telefono, internet, tv presso la __________ di fr. 174.25 mensili (fr. 348.50
ogni due mesi, doc. I). Egli disconosce però che queste spese non possono
essere considerate, poiché sono già comprese dell’importo base mensile
forfettario di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella (per la tassa rifiuti,
si vedano le sentenze della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 7.1, e
15.2017.44
del 21 agosto 2017, consid. 5.1,
e per le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali la 15.2016.104
del 4 settembre 2017 consid. 6.3 e la 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 consid.
4).
3.4
Nemmeno
le spese per l’assicurazione economia domestica di fr. 29.20 mensili (fr. 350.80
annui. doc. G) possono essere conteggiate. In effetti, quale supplemento al
minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle
assicurazioni obbligatorie, mentre i premi delle assicurazioni private usuali,
quale l’assicurazione economia domestica, sono in linea di massima già compresi
nel minimo vitale di base (Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2
agosto 2017 consid. 4 e il rinvio).
4.
In
definitiva, il minimo esistenziale di fr. 2'849.95 mensili
stabilito con la decisione del 22 aprile 2022 va aumentato a fr. 2'880.10
con l’aggiunta delle spese di riscaldamento di fr. 30.15
(sopra consid. 3.2.3).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è parzialmente
accolto nel senso che al minimo esistenziale di fr. 2'849.95 stabilito con
la decisione del 22 aprile 2022 vanno aggiunte le spese di riscaldamento di fr. 30.15 e i redditi dell’escusso sono
pignorati per l’importo eccedente il nuovo minimo vitale
di fr. 2'880.10 dal 18 febbraio
2022.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.