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Decisione

15.2022.29

Avviso di pignoramento. Legittimazione della moglie a ricorrere contro gli atti emessi nell’esecuzione diretta contro il marito

28 marzo 2022Italiano9 min

pignoramento per il 24 aprile 2022, poi rinviato al 3 maggio 2022 con nuovo avviso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.29

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul “reclamo art. 17 LEF art. 319-320 CPC” presentato il 28 febbraio 2022 da

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 febbraio 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del solo RI 1 dal

Comune PI 1, __________

(rappresentato da RA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2021

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune PI 1 ha escusso RI

Fatti

1 per l’incasso di fr. 4'879.65 oltre a interessi e spese a titolo di

rimborso delle spese della perizia

psichiatrica ordinata dall’Autorità regionale di protezione (ARP) n. 9

al suo riguardo, che il Comune aveva anticipato;

che

il curatore di rappresentanza di RI 1, avv. RA 1, ha interposto opposizione

cautelativa al precetto esecutivo, in attesa della decisione del Tribunale

federale sul ricorso interposto da RI 1 e dalla moglie RI 2 contro la sentenza

con cui la Camera di protezione aveva confermato la decisione dell’ARP n. 9 di

porre a carico di RI 1 i costi generati dal suo ricovero coatto a scopo di

perizia e la mercede dei suoi curatori di rappresentanza;

che

il ricorso appena citato essendo stato dichiarato inammissibile con sentenza

del 26 maggio 2021 (inc. 5A_1018/2020), il 14 gennaio 2022 il suo curatore avv.

RA 1 ha ritirato l’oppo­sizione cautelativa interposta al precetto esecutivo;

che

a domanda dell’escutente, il 17 febbraio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di

pignoramento per il 24 aprile 2022, poi rinviato al 3 maggio 2022 con nuovo avviso

del 22 febbraio;

che

con “reclamo art. 17 LEF art.

319-320 CPC” del 28 febbraio 2022, RI 1 e RI 2

chiedono di annullare il pignoramento, in subordine di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale

fino all’accertamento degli abusi procedurali commessi dal Comune PI 1 e la

società RA 2”, di verificare se la pretesa creditizia

del Comune è “lecita e

legittimata da atto normativo comunale e sia ancora escutibile ed esigibile”, d’in­fliggere multe disciplinari al curatore del marito, a RA 2 e all’UE,

di assegnare ai ricorrenti diversi

risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali,

e di addossare le spese al Cantone;

che

la Camera ha già avuto modo di ricordare a reiterate riprese che i

ricorsi presentati da RI 2 contro provvedimenti rivolti esclusivamente contro

il marito – come nella fattispecie l’avviso di pignoramento impugnato – sono

manifestamente irricevibili (ad esempio sentenze 15.2021.66 del 28 giugno 2021

e 15.2021.9 del 30 giugno 2021);

che

la Camera ha d’altronde rammentato ripetutamente che RI 1 non è

legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (già citata 15.2021.66 del 28

giugno 2021, con riferimento alle sentenze

del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della

CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che

in casi analoghi a quello in esame, la Camera ha pure considerato il ricorso manifestamente abusivo nella misura in cui i ricorrenti continuano a

riproporre le stesse censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio

sentenze 15.2021.66

già citata, 15.2020.16 del 24 marzo 2020 o 15.2019.38 del 10 settembre

2019), specie perché la maggior parte delle domande esulano dalla competenza

della Camera quale autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (nella

fattispecie è il caso delle domande da n. 2-7);

che sia RI 1 (sentenze 14.2019.79+80 del 1° ottobre 2019,

dispositivi n. 3, 14.2020.186 del 28 giugno 2021, ultimo considerando,

15.2020.87 del 30 aprile 2021 dispositivo n. 2, 15.2020.104 del 28 giugno 2021

dispositivi n. 2, 15.2021.9 del 30 giugno 2021 dispositivi n. 2 e 15.2021.66

del 28 giugno 2021, penultimo considerando) sia RI 2 (sentenze 15.2021.9 del 30

giugno 2021, dispositivo n. 1 e 15.2021.66 pag. 2) sono stati avvertiti che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamen­te

querulomane o altrimenti abusivo sarebbero stati restituiti al mittente o ai

mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e già citata

CEF 15.2021.9 del 30 giugno 2021, dispositivo n. 1 e 2);

che

in conformità a tali avvertenze sono stati restituiti ai mittenti i ricorsi 17

gennaio 2022 (scritto 31 gennaio), 31 gennaio e 1° febbraio 2022 (scritto del 2

febbraio) e 9 febbraio 2022 (scritto 11 febbraio);

che

il ricorso in esame presenta però un’argomentazione nuova, che rientra nella

competenza della Camera, laddove i coniugi RI 1 allegano di vivere in comunione di beni, sicché il precetto ese­cutivo

avrebbe dovuto a loro dire essere notificato anche alla moglie in virtù dell’art.

68a cpv. 1 LEF (ricorso a pag. 12 in alto);

che

ricordato come, in seguito alla soppressione del registro dei regimi matrimoniali,

non sia più possibile verificare direttamente il regime matrimoniale adottato

dalle parti, mediante ordinanza del 9 marzo 2022 il presidente della Camera ha

impartito a RI 2 un termine di dieci giorni per produrre la convenzione

matrimoniale con cui i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei

beni, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine, si sarebbe ritenuto

che i ricorrenti sono sottoposti al regime ordinario della partecipazione agli

acquisti;

che

pur qualificando tale richiesta come “un atto

d’imperio, abuso procedurale e violazione delle garanzie costituzionali”,

RI 2 ha prodotto due pagine del libretto di famiglia;

che

tale documento non indica che i coniugi abbiano adottato il regime della

comunione dei beni;

che

tale regime presuppone la firma da parte dei coniugi di una convenzione

matrimoniale redatta nella forma dell’atto pubblico (art. 184 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du ma­riage, 3a ed. 2017 n. 1449);

che

in quanto i coniugi non abbiano altrimenti disposto per convenzione

matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario della separazione

dei beni, sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti (art.

181 CC);

che

in mancanza di prova che i coniugi RI 1 si siano sottoposti al regime della

comunione dei beni, l’art. 68a cpv. 1 LEF risulta inapplicabile, sicché il precetto esecutivo a

ragione non è stato no­tificato anche a RI 2;

che

lo scritto pressoché incomprensibile inoltrato spontaneamen­te da RI 1 il 18

marzo 2022 non permette di giungere a un’altra conclusione, anche perché si

fonda in gran parte sul Regolamento sul registro dei beni matrimoniali (RS 211.214.51),

il quale è stato abrogato il 1° gennaio 2008 dall’Ordinanza concernente l’aggiornamento

formale del diritto federale del 22 agosto 2007 (RU 2007 4478 ad n. 20);

che

la pretesa legittimazione di RI 2 a rappresentare il marito nella presente

procedura non può neppure fondarsi sull’art. 17 LEF, come sostenuto nel ricorso,

il ricorrente dovendo giustificare un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento

del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26

febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) onde preservarsi da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale,

materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83

del 2 maggio 2019 consid. 1.1), ciò che non le permet­te di far valere l’interesse

altrui (ossia del marito)

invocando una possibile lesione indiretta

dei propri interessi (in tal senso: sen­tenza della CEF 15.2019.27 del 4

ottobre 2019 consid. 3);

che,

contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, RI 1 non è più legittimato a

designarsi autonomamente un rappresentante convenzionale in virtù dell’art. 27

cpv. 1 LEF, neppure nella persona della moglie, e men che meno in una procedura

di ricorso all’autorità di vigilanza, in cui vige il monopolio dei

rappresentanti legali (in particolare i curatori), degli avvocati e fiduciari

con l’au­torizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza

della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016), giacché l’esercizio dei suoi diritti

civili in ambito giudiziario è stato limitato con l’istituzione di una curatela

di rappresentanza in suo favore (cfr. sentenza della CEF 14.2020.24 del 6

marzo 2020, RtiD 2020 II 935 n. 39c, consid. 1.3.2);

che

gli art. 250 cpv. 2, 399 cpv. 2 e 450 cpv. 2 CC citati dai ricorrenti trovano

applicazione solo nel rispettivo ambito (diritto matrimoniale il primo e

diritto di protezione degli adulti i due ultimi), ma non nella procedura di

esecuzione per debiti;

che il Comune di PI 1 ha promosso l’esecuzione

unicamen­te contro RI 1 e non contro la moglie – anche perché il debito

è un debito personale di lui che non verte su bisogni correnti della famiglia

–, sicché RI 2 non può legittimarsi, come tenta di fare, sulla scorta dell’art.

166 cpv. 3 CC, non essendo stata direttamente toccata dall’esecuzione avviata

contro il marito;

che

il ricorso è pertanto inammissibile, per quanto attiene sia a RI 2, che non ha dimostrato alcun interesse pro­prio

degno di protezione all’impugnazione, sia a RI 1, che ha ricorso senza il

consenso del proprio curatore;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati

dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

Considerandi

2.

Il

ricorso di RI 2 è irricevibile.

Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a

procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le

verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.