15.2022.29
Avviso di pignoramento. Legittimazione della moglie a ricorrere contro gli atti emessi nell’esecuzione diretta contro il marito
28 marzo 2022Italiano9 min
pignoramento per il 24 aprile 2022, poi rinviato al 3 maggio 2022 con nuovo avviso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.29
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul “reclamo art. 17 LEF art. 319-320 CPC” presentato il 28 febbraio 2022 da
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 febbraio 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del solo RI 1 dal
Comune PI 1, __________
(rappresentato da RA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2021
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune PI 1 ha escusso RI
Fatti
1 per l’incasso di fr. 4'879.65 oltre a interessi e spese a titolo di
rimborso delle spese della perizia
psichiatrica ordinata dall’Autorità regionale di protezione (ARP) n. 9
al suo riguardo, che il Comune aveva anticipato;
che
il curatore di rappresentanza di RI 1, avv. RA 1, ha interposto opposizione
cautelativa al precetto esecutivo, in attesa della decisione del Tribunale
federale sul ricorso interposto da RI 1 e dalla moglie RI 2 contro la sentenza
con cui la Camera di protezione aveva confermato la decisione dell’ARP n. 9 di
porre a carico di RI 1 i costi generati dal suo ricovero coatto a scopo di
perizia e la mercede dei suoi curatori di rappresentanza;
che
il ricorso appena citato essendo stato dichiarato inammissibile con sentenza
del 26 maggio 2021 (inc. 5A_1018/2020), il 14 gennaio 2022 il suo curatore avv.
RA 1 ha ritirato l’opposizione cautelativa interposta al precetto esecutivo;
che
a domanda dell’escutente, il 17 febbraio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento per il 24 aprile 2022, poi rinviato al 3 maggio 2022 con nuovo avviso
del 22 febbraio;
che
con “reclamo art. 17 LEF art.
319-320 CPC” del 28 febbraio 2022, RI 1 e RI 2
chiedono di annullare il pignoramento, in subordine di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale
fino all’accertamento degli abusi procedurali commessi dal Comune PI 1 e la
società RA 2”, di verificare se la pretesa creditizia
del Comune è “lecita e
legittimata da atto normativo comunale e sia ancora escutibile ed esigibile”, d’infliggere multe disciplinari al curatore del marito, a RA 2 e all’UE,
di assegnare ai ricorrenti diversi
risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali,
e di addossare le spese al Cantone;
che
la Camera ha già avuto modo di ricordare a reiterate riprese che i
ricorsi presentati da RI 2 contro provvedimenti rivolti esclusivamente contro
il marito – come nella fattispecie l’avviso di pignoramento impugnato – sono
manifestamente irricevibili (ad esempio sentenze 15.2021.66 del 28 giugno 2021
e 15.2021.9 del 30 giugno 2021);
che
la Camera ha d’altronde rammentato ripetutamente che RI 1 non è
legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (già citata 15.2021.66 del 28
giugno 2021, con riferimento alle sentenze
del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della
CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che
in casi analoghi a quello in esame, la Camera ha pure considerato il ricorso manifestamente abusivo nella misura in cui i ricorrenti continuano a
riproporre le stesse censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio
sentenze 15.2021.66
già citata, 15.2020.16 del 24 marzo 2020 o 15.2019.38 del 10 settembre
2019), specie perché la maggior parte delle domande esulano dalla competenza
della Camera quale autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (nella
fattispecie è il caso delle domande da n. 2-7);
che sia RI 1 (sentenze 14.2019.79+80 del 1° ottobre 2019,
dispositivi n. 3, 14.2020.186 del 28 giugno 2021, ultimo considerando,
15.2020.87 del 30 aprile 2021 dispositivo n. 2, 15.2020.104 del 28 giugno 2021
dispositivi n. 2, 15.2021.9 del 30 giugno 2021 dispositivi n. 2 e 15.2021.66
del 28 giugno 2021, penultimo considerando) sia RI 2 (sentenze 15.2021.9 del 30
giugno 2021, dispositivo n. 1 e 15.2021.66 pag. 2) sono stati avvertiti che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente
querulomane o altrimenti abusivo sarebbero stati restituiti al mittente o ai
mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e già citata
CEF 15.2021.9 del 30 giugno 2021, dispositivo n. 1 e 2);
che
in conformità a tali avvertenze sono stati restituiti ai mittenti i ricorsi 17
gennaio 2022 (scritto 31 gennaio), 31 gennaio e 1° febbraio 2022 (scritto del 2
febbraio) e 9 febbraio 2022 (scritto 11 febbraio);
che
il ricorso in esame presenta però un’argomentazione nuova, che rientra nella
competenza della Camera, laddove i coniugi RI 1 allegano di vivere in comunione di beni, sicché il precetto esecutivo
avrebbe dovuto a loro dire essere notificato anche alla moglie in virtù dell’art.
68a cpv. 1 LEF (ricorso a pag. 12 in alto);
che
ricordato come, in seguito alla soppressione del registro dei regimi matrimoniali,
non sia più possibile verificare direttamente il regime matrimoniale adottato
dalle parti, mediante ordinanza del 9 marzo 2022 il presidente della Camera ha
impartito a RI 2 un termine di dieci giorni per produrre la convenzione
matrimoniale con cui i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei
beni, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine, si sarebbe ritenuto
che i ricorrenti sono sottoposti al regime ordinario della partecipazione agli
acquisti;
che
pur qualificando tale richiesta come “un atto
d’imperio, abuso procedurale e violazione delle garanzie costituzionali”,
RI 2 ha prodotto due pagine del libretto di famiglia;
che
tale documento non indica che i coniugi abbiano adottato il regime della
comunione dei beni;
che
tale regime presuppone la firma da parte dei coniugi di una convenzione
matrimoniale redatta nella forma dell’atto pubblico (art. 184 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 3a ed. 2017 n. 1449);
che
in quanto i coniugi non abbiano altrimenti disposto per convenzione
matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario della separazione
dei beni, sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti (art.
181 CC);
che
in mancanza di prova che i coniugi RI 1 si siano sottoposti al regime della
comunione dei beni, l’art. 68a cpv. 1 LEF risulta inapplicabile, sicché il precetto esecutivo a
ragione non è stato notificato anche a RI 2;
che
lo scritto pressoché incomprensibile inoltrato spontaneamente da RI 1 il 18
marzo 2022 non permette di giungere a un’altra conclusione, anche perché si
fonda in gran parte sul Regolamento sul registro dei beni matrimoniali (RS 211.214.51),
il quale è stato abrogato il 1° gennaio 2008 dall’Ordinanza concernente l’aggiornamento
formale del diritto federale del 22 agosto 2007 (RU 2007 4478 ad n. 20);
che
la pretesa legittimazione di RI 2 a rappresentare il marito nella presente
procedura non può neppure fondarsi sull’art. 17 LEF, come sostenuto nel ricorso,
il ricorrente dovendo giustificare un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento
del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26
febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) onde preservarsi da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale,
materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83
del 2 maggio 2019 consid. 1.1), ciò che non le permette di far valere l’interesse
altrui (ossia del marito)
invocando una possibile lesione indiretta
dei propri interessi (in tal senso: sentenza della CEF 15.2019.27 del 4
ottobre 2019 consid. 3);
che,
contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, RI 1 non è più legittimato a
designarsi autonomamente un rappresentante convenzionale in virtù dell’art. 27
cpv. 1 LEF, neppure nella persona della moglie, e men che meno in una procedura
di ricorso all’autorità di vigilanza, in cui vige il monopolio dei
rappresentanti legali (in particolare i curatori), degli avvocati e fiduciari
con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza
della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016), giacché l’esercizio dei suoi diritti
civili in ambito giudiziario è stato limitato con l’istituzione di una curatela
di rappresentanza in suo favore (cfr. sentenza della CEF 14.2020.24 del 6
marzo 2020, RtiD 2020 II 935 n. 39c, consid. 1.3.2);
che
gli art. 250 cpv. 2, 399 cpv. 2 e 450 cpv. 2 CC citati dai ricorrenti trovano
applicazione solo nel rispettivo ambito (diritto matrimoniale il primo e
diritto di protezione degli adulti i due ultimi), ma non nella procedura di
esecuzione per debiti;
che il Comune di PI 1 ha promosso l’esecuzione
unicamente contro RI 1 e non contro la moglie – anche perché il debito
è un debito personale di lui che non verte su bisogni correnti della famiglia
–, sicché RI 2 non può legittimarsi, come tenta di fare, sulla scorta dell’art.
166 cpv. 3 CC, non essendo stata direttamente toccata dall’esecuzione avviata
contro il marito;
che
il ricorso è pertanto inammissibile, per quanto attiene sia a RI 2, che non ha dimostrato alcun interesse proprio
degno di protezione all’impugnazione, sia a RI 1, che ha ricorso senza il
consenso del proprio curatore;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati
dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
Considerandi
2.
Il
ricorso di RI 2 è irricevibile.
Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a
procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le
verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.