15.2022.3
Realizzazione di pegno immobiliare. Assegnazione del termine per contestare un onere iscritto nell’elenco oneri. Differimento dell’asta
3 marzo 2022Italiano10 min
e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.3
Lugano
3 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2022 di
RI
1 IT-
(patrocinato
dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’assegnazione, il 7 dicembre 2021, del termine
per contestare gli oneri n. 4 e 8 iscritti nell’elenco oneri relativo alla
particella n. __________ RFD di __________ depositato nell’esecuzione n. __________23
in realizzazione di pegno promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 3, __________
(patrocinata dallo studio legale RA 3, __________)
e contro l’assegnazione in stessa data del
termine per contestare l’onere n. 5 iscritto nell’elenco
oneri relativo a diversi altri fondi del
ricorrente immatricolati nel RFD di __________, oggetti dell’esecuzione n. __________80
in realizzazione di pegno promossa contro di lui dalla
PI 4, __________
procedure
che interessano anche le parti a beneficio delle quali sono stati iscritti gli
oneri contestati:
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ RA 2, __________)
PI 2, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________23 in realizzazione di un’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori gravante il fondo n. 1__________ RFD di __________,
emesso il 12 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, la
PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 52'609.40 oltre agli interessi
del 5% dall’11 dicembre 2014.
B. Con
precetto esecutivo n. __________80 in realizzazione dei pegni gravanti le
particelle n. __________ e __________, così come le unità
di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della
particella n. __________ RFD di __________, emesso il 26 agosto
2019 dalla sede di Lugano dell’UE, la PI 2 (in seguito PI 2) ha escusso RI 1 –
e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per l’incasso
di fr. 704'100.– oltre agli accessori.
C. Il
19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni
immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta
relativi alla particella (n. 1__________) di __________. L’ipoteca legale della
PI 1, del 21 luglio 2014, è preceduta in rango dalle ipoteche legali a favore
del Comune di __________ e da quattro cartelle ipotecarie iscritte in
precedenza nel registro fondiario, tra cui quella di primo rango di PI 3 e PI 4
di fr. 150'000.– (n. 4), e seguita da altre quattro ipoteche legali degli
artigiani e imprenditori, tra cui quella del 31 luglio 2015 a favore degli
stessi creditori (PI 3 e PI 4) per fr. 175'779.80 (n. 8). L’asta è stata
indetta per il 10 marzo 2022.
D. Lo
stesso 19 novembre 2021, l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta
relativi ai fondi di __________. Il credito della PI 2 è
garantito da tre cartelle ipotecarie di primo, secondo e terzo rango,
precedute da ipoteche legali del Comune di __________ e del Canton Ticino. A
favore dei creditori PI 3 e PI 4 è
iscritto un credito di fr. 50'000.– garantito da una cartella ipotecaria
di primo grado di stesso importo (n. 5). L’asta è pure
stata indetta per il 10 marzo 2022.
E. Avendo
l’escusso contestato la cartella ipotecaria di fr. 150'000.– (n. 4) e l’ipoteca
legale di fr. 175'779.80 (n. 8) iscritte a favore dei
creditori PI 3 e PI 4 sul fondo di __________, così come
la cartella ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore degli stessi sul
fondo di __________ (n. 5), con due provvedimenti del 7
dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per promuovere
contro i medesimi azione di contestazione delle loro pretese.
F. Con
ricorso del 3 gennaio 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di annullare le assegnazioni di termine, di constatare che sono già
state avviate cause di accertamento dei crediti garantiti dalle cartelle
ipotecarie e dell’ipoteca legale contestate e di sospendere l’asta fino a
decisione in quelle cause.
G. Mediante
ordinanza del 7 gennaio 2022, il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso che ha sospeso l’assegnazione
del termine per contestare l’onere n. 8 gravante il fondo n. 1__________ RFD __________
fino alla decisione sul ricorso.
H. Nelle
osservazioni rispettivamente del 20, 24 gennaio e 14 febbraio 2022, PI 1, la PI
3 e l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.
I. Il
10 febbraio 2022, l’UE ha respinto le richieste inoltrate da RI 1 il 1° e il 3
febbraio per ottenere la sospensione di ambedue le aste del 10 marzo 2022. Il
ricorso da lui interposto contro tale provvedimento è stato respinto da questa
Camera con decisione odierna (inc. 15.2022.22).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 7 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 e
63 LEF) il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente espone preliminarmente che i tre oneri contestati sono tutti legati
al contratto di appalto da lui concluso l’11 febbraio 2014 con l’impresa di costruzione
PI 5, alla quale egli aveva consegnato le due cartelle ipotecarie di fr. 150'000.–
e fr. 50'000.– a garanzia della mercede. A seguito della causa avviata
dalla PI 5 per ottenerne il pagamento, è stata iscritta un’ipoteca legale
provvisoria di fr. 175'779.80 sul fondo di __________, oggetto dell’iscrizione
n. 8 nell’elenco oneri. La PI 5 è poi fallita e il 20 marzo 2019 l’Ufficio dei
fallimenti (sede di Lugano) ha autorizzato i creditori PI 1 e PI 2 a far valere
contro RI 1 il credito di fr. 375'779.80 della PI 5. Il 15 aprile 2020 i
ces-sionari hanno promosso un’azione d’iscrizione dell’ipoteca legale in via
definitiva (OR.2020.51 della Pretura di Lugano). La ricorrente afferma che i
cessionari hanno poi avviato tardivamente, il 26 gennaio 2021, la causa di
accertamento del credito ceduto (inc. OR.2021.16 della Pretura di Lugano), l’atto
di cessione stabilendo un termine al 30 giugno 2019 per incoare il processo.
Alla
Considerandi
luce dei fatti riepilogati, RI 1 sostiene che per il credito di fr. 175'779.80
è già pendente una procedura d’iscrizione di ipoteca legale e di accertamento,
sicché sono inammissibili le assegnazioni di termine impugnate. Le cause
vertono d’altronde solo su fr. 175'779.80, i cessionari avendo secondo il
ricorrente rinunciato ai crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie omettendo
di farli accertare giudizialmente. Chiede di conseguenza di annullare le
decisioni impugnate, di accertare l’avvio di cause “a conferma del credito ceduto” e la sospensione delle aste fino a decisione nelle cause avviate dai
cessionari.
3.
Nelle
proprie osservazioni al ricorso, PI 1 afferma di non capire perché il
ricorrente contesta i termini di cui egli stesso ha chiesto all’UE di
assegnarli con lettera del 6 dicembre 2021, con cui ha formulato opposizione
agli elenchi oneri giusta l’art. 140 LEF. In realtà RI 1 non ha precisato a chi
l’UE doveva “fissare un
termine per promuovere la contestazione ex art. 107 cpv. 5 LEF”, ma dalla norma citata risulta che andava impartito al terzo
rivendicante, ovvero a RA 1 e PI 2.
4.
Il
4.
gennaio 2022, il ricorrente ha comunicato all’UE di aver presentato, il
giorno precedente, un’azione volta ad accertare la litispendenza della causa
avviata dai cessionari, a constatare che il credito a loro ceduto di fr. 375'779.80
è garantito dall’ipoteca legale oggetto della causa d’iscrizione definitiva come
pure che le due note cartelle ipotecarie sono state consegnate unicamente a
garanzia del credito vantato dalla PI 5, e ad accertare l’inesistenza del
credito di fr. 200'000.–. Contrariamente a quanto allega PI 1, tale azione
non rende senza oggetto l’assegnazione del termine impartito a RI 1 per
promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di fr. 175'779.80
garantita dall’ipoteca legale. Egli ha infatti promosso l’azione unicamente a
scopo cautelativo, dichiarando all’UE di mantenere la sua richiesta di
sospensione dei termini (scritto del 4 gennaio). Del resto, non si tratta di un’azione
di contestazione dell’ipoteca legale, bensì di appuramento della pendenza di
una causa sulla questione. Orbene, PI 1 non nega che le procedure giudiziali d’iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale e di accertamento del cre-dito di fr. 175'779.80
(oltre a interessi) da lei vantato con PI 2 (doc. D e E acclusi al ricorso)
vertono proprio sull’onere registrato con il n. 8 nell’elenco oneri relativo
alla particella di __________. L’UE non doveva pertanto impartire al ricorrente
un termine per avviare una causa che era già pendente, ma doveva farne menzione
nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni, fermo restando
che l’esito della causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri (art. 37
cpv. 3 RFF per analogia, applicabile nella fattispecie per il rinvio dell’art.
102.
RFF). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto e l’assegnazione del
termine annullata.
5.
Le
azioni promosse dai cessionari non riguardano invece all’evidenza le cartelle
ipotecarie di fr. 50'000.– e fr. 150'000.–. Contrariamente a quanto
allega il ricorrente, queste cause tendono unicamente a ottenere l’iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale e l’accertamento del credito di fr. 175'779.80
(e non fr. 375'779.80) esplicitamente indicato nelle conclusioni. Le
assegnazioni di termine impugnate relative a entrambe le cartelle ipotecarie
sono pertanto ineccepibili. Trattandosi di diritti iscritti nel registro
fondiario, spetta al debitore l’onere di
contestarli giudizialmente (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 per il rinvio
degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). La richiesta di annullamento dei
relativi termini va così respinta.
6.
La
domanda volta a constatare che sono già state avviate cause di accertamento dei
crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie e dell’ipoteca legale è in sé
senza oggetto. Si tratta di una questione pregiudiziale rispetto a quella dell’annullamento
delle assegnazioni di termine (sopra consid. 4 e 5).
7.
La
richiesta di sospendere l’asta fino a decisione nelle cause avviate dai
cessionari non rientra nella competenza della Camera ed è pertanto
irricevibile. Comunque sia, le cause in sé non sospendono l’asta (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 141 LEF).
L’incanto può essere differito solo con una domanda all’ufficio d’esecuzione che
adempia i requisiti posti all’art. 141 LEF.
Le
successive richieste presentate da RI 1 sono del resto state respinte, come il
ricorso da lui inoltrato a questa Camera il 21 febbraio 2022 (sopra ad I).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che il provvedimento
impugnato riferito all’onere n. 8 gravante il fondo n. 1__________ RFD
di __________ è annullato. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di menzionare nell’elenco
oneri relativo a tale fondo le azioni promosse da RA 1 e PI 2 alla Pretura di
Lugano (OR.2020.51 e OR.2021.16) e le loro conclusioni.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.