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Decisione

15.2022.3

Realizzazione di pegno immobiliare. Assegnazione del termine per contestare un onere iscritto nell’elenco oneri. Differimento dell’asta

3 marzo 2022Italiano10 min

e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per l’incas­­so

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.3

Lugano

3 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente,

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2022 di

RI

1 IT-

(patrocinato

dall’ PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro l’assegnazione, il 7 dicembre 2021, del termine

per contestare gli oneri n. 4 e 8 iscritti nell’elenco oneri relativo alla

particella n. __________ RFD di __________ depositato nell’esecuzione n. __________23

in realizzazione di pegno promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 3, __________

(patrocinata dallo studio legale RA 3, __________)

e contro l’assegnazione in stessa data del

termine per contestare l’onere n. 5 iscritto nell’e­lenco

oneri relativo a diversi altri fondi del

ricorrente immatricolati nel RFD di __________, oggetti dell’esecuzione n. __________80

in realizzazione di pegno promossa contro di lui dalla

PI 4, __________

procedure

che interessano anche le parti a beneficio delle quali sono stati iscritti gli

oneri contestati:

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ RA 2, __________)

PI 2, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________23 in realizzazione di un’ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori gravante il fondo n. 1__________ RFD di __________,

emesso il 12 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzio­­ne (UE), sede di Lugano, la

PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 52'609.40 oltre agli interessi

del 5% dall’11 dicembre 2014.

B. Con

precetto esecutivo n. __________80 in realizzazione dei pegni gravanti le

particelle n. __________ e __________, così come le unità

di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della

particella n. __________ RFD di __________, emesso il 26 agosto

2019 dalla sede di Lugano dell’UE, la PI 2 (in seguito PI 2) ha escusso RI 1 –

e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per l’incas­­so

di fr. 704'100.– oltre agli accessori.

C. Il

19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni

immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta

relativi alla particella (n. 1__________) di __________. L’ipoteca legale della

PI 1, del 21 luglio 2014, è preceduta in rango dalle ipoteche legali a favore

del Comune di __________ e da quattro cartelle ipotecarie iscritte in

precedenza nel registro fondiario, tra cui quella di primo rango di PI 3 e PI 4

di fr. 150'000.– (n. 4), e seguita da altre quattro ipoteche legali degli

artigiani e imprenditori, tra cui quella del 31 luglio 2015 a favore degli

stessi creditori (PI 3 e PI 4) per fr. 175'779.80 (n. 8). L’asta è stata

indetta per il 10 marzo 2022.

D. Lo

stesso 19 novembre 2021, l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta

relativi ai fondi di __________. Il credito della PI 2 è

garantito da tre cartelle ipotecarie di pri­mo, secondo e terzo rango,

precedute da ipoteche legali del Comune di __________ e del Canton Ticino. A

favore dei creditori PI 3 e PI 4 è

iscritto un credito di fr. 50'000.– garantito da una cartella ipotecaria

di primo grado di stesso importo (n. 5). L’asta è pure

stata indetta per il 10 marzo 2022.

E. Avendo

l’escusso contestato la cartella ipotecaria di fr. 150'000.– (n. 4) e l’ipoteca

legale di fr. 175'779.80 (n. 8) iscritte a favore dei

creditori PI 3 e PI 4 sul fondo di __________, così come

la cartella ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore degli stessi sul

fondo di __________ (n. 5), con due provvedimenti del 7

dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per promuovere

contro i medesimi azione di contestazione delle loro pretese.

F. Con

ricorso del 3 gennaio 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di annullare le assegnazioni di termine, di constatare che sono già

state avviate cause di accertamento dei crediti garantiti dalle cartelle

ipotecarie e dell’ipoteca legale contestate e di sospendere l’asta fino a

decisione in quelle cause.

G. Mediante

ordinanza del 7 gennaio 2022, il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso che ha sospeso l’assegnazione

del termine per contestare l’onere n. 8 gravante il fondo n. 1__________ RFD __________

fino alla decisione sul ricorso.

H. Nelle

osservazioni rispettivamente del 20, 24 gennaio e 14 febbraio 2022, PI 1, la PI

3 e l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.

I. Il

10 febbraio 2022, l’UE ha respinto le richieste inoltrate da RI 1 il 1° e il 3

febbraio per ottenere la sospensione di ambedue le aste del 10 marzo 2022. Il

ricorso da lui interposto contro tale provvedimento è stato respinto da questa

Camera con decisione odierna (inc. 15.2022.22).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 7 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 e

63 LEF) il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente espone preliminarmente che i tre oneri contestati sono tutti legati

al contratto di appalto da lui concluso l’11 febbraio 2014 con l’impresa di costruzione

PI 5, alla quale egli aveva consegnato le due cartelle ipotecarie di fr. 150'000.–

e fr. 50'000.– a garanzia della mercede. A seguito della causa avviata

dalla PI 5 per ottenerne il pagamento, è stata iscritta un’ipoteca legale

provvisoria di fr. 175'779.80 sul fondo di __________, oggetto del­l’iscri­zione

n. 8 nell’elenco oneri. La PI 5 è poi fallita e il 20 marzo 2019 l’Ufficio dei

fallimenti (sede di Lugano) ha autorizzato i creditori PI 1 e PI 2 a far valere

contro RI 1 il credito di fr. 375'779.80 della PI 5. Il 15 aprile 2020 i

ces-sionari hanno promosso un’azione d’iscrizione dell’ipoteca legale in via

definitiva (OR.2020.51 della Pretura di Lugano). La ricorren­te afferma che i

cessionari hanno poi avviato tardivamente, il 26 gennaio 2021, la causa di

accertamento del credito ceduto (inc. OR.2021.16 della Pretura di Lugano), l’atto

di cessione stabilendo un termine al 30 giugno 2019 per incoare il processo.

Alla

Considerandi

luce dei fatti riepilogati, RI 1 sostiene che per il credito di fr. 175'779.80

è già pendente una procedura d’iscrizione di ipoteca legale e di accertamento,

sicché sono inammissibili le assegnazioni di termine impugnate. Le cause

vertono d’altronde solo su fr. 175'779.80, i cessionari avendo secondo il

ricorrente rinunciato ai crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie omettendo

di farli accertare giudizialmente. Chiede di conseguenza di annullare le

decisioni impugnate, di accertare l’avvio di cause “a conferma del credito ceduto” e la sospensione delle aste fino a decisione nelle cause avviate dai

cessionari.

3.

Nelle

proprie osservazioni al ricorso, PI 1 afferma di non capire perché il

ricorrente contesta i termini di cui egli stesso ha chiesto all’UE di

assegnarli con lettera del 6 dicembre 2021, con cui ha formulato opposizione

agli elenchi oneri giusta l’art. 140 LEF. In realtà RI 1 non ha precisato a chi

l’UE doveva “fissare un

termine per promuovere la contestazione ex art. 107 cpv. 5 LEF”, ma dalla norma citata risulta che andava impartito al terzo

rivendicante, ovvero a RA 1 e PI 2.

4.

Il

4.

gennaio 2022, il ricorrente ha comunicato all’UE di aver presentato, il

giorno precedente, un’azione volta ad accertare la litispendenza della causa

avviata dai cessionari, a constatare che il credito a loro ceduto di fr. 375'779.80

è garantito dall’ipoteca legale oggetto della causa d’iscrizione definitiva come

pure che le due note cartelle ipotecarie sono state consegnate unicamente a

garanzia del credito vantato dalla PI 5, e ad accertare l’inesi­stenza del

credito di fr. 200'000.–. Contrariamente a quanto allega PI 1, tale azione

non rende senza oggetto l’asse­gnazione del termine impartito a RI 1 per

promuovere l’a­­zione volta a contestare la pretesa di fr. 175'779.80

garantita dal­l’ipoteca legale. Egli ha infatti promosso l’azione unicamente a

scopo cautelativo, dichiarando all’UE di mantenere la sua richiesta di

sospensione dei termini (scritto del 4 gennaio). Del resto, non si tratta di un’azione

di contestazione dell’ipoteca legale, ben­sì di appuramento della pendenza di

una causa sulla questione. Orbene, PI 1 non nega che le procedure giudiziali d’iscrizione

definitiva dell’ipoteca legale e di accertamento del cre-dito di fr. 175'779.80

(oltre a interessi) da lei vantato con PI 2 (doc. D e E acclusi al ricorso)

vertono proprio sull’onere registrato con il n. 8 nell’elenco oneri relativo

alla particella di __________. L’UE non doveva pertanto impartire al ricorrente

un termine per avviare una causa che era già pendente, ma doveva farne menzione

nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni, fermo restando

che l’esito della causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri (art. 37

cpv. 3 RFF per analogia, applicabile nella fattispecie per il rinvio dell’art.

102.

RFF). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto e l’assegnazione del

termine annullata.

5.

Le

azioni promosse dai cessionari non riguardano invece all’evi­denza le cartelle

ipotecarie di fr. 50'000.– e fr. 150'000.–. Contrariamente a quanto

allega il ricorrente, queste cause tendono unicamente a ottenere l’iscrizione

definitiva dell’ipoteca legale e l’ac­certamento del credito di fr. 175'779.80

(e non fr. 375'779.80) esplicitamente indicato nelle conclusioni. Le

assegnazioni di termine impugnate relative a entrambe le cartelle ipotecarie

sono pertanto ineccepibili. Trattandosi di diritti iscritti nel registro

fondiario, spetta al debitore l’onere di

contestarli giudizialmente (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 per il rinvio

degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). La richiesta di annullamento dei

relativi termini va così respinta.

6.

La

domanda volta a constatare che sono già state avviate cause di accertamento dei

crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie e del­l’ipoteca legale è in sé

senza oggetto. Si tratta di una questione pregiudiziale rispetto a quella dell’annullamento

delle assegnazio­ni di termine (sopra consid. 4 e 5).

7.

La

richiesta di sospendere l’asta fino a decisione nelle cause avviate dai

cessionari non rientra nella competenza della Camera ed è pertanto

irricevibile. Comunque sia, le cause in sé non sospendono l’asta (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 141 LEF).

L’incanto può essere differito solo con una domanda all’ufficio d’esecuzione che

adempia i requisiti posti all’art. 141 LEF.

Le

successive richieste presentate da RI 1 sono del resto state respinte, come il

ricorso da lui inoltrato a questa Camera il 21 febbraio 2022 (sopra ad I).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente

accolto, nel senso che il provvedimento

impugnato riferito all’onere n. 8 gra­vante il fondo n. 1__________ RFD

di __________ è annullato. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di menzionare nell’elenco

oneri relativo a tale fondo le azioni promosse da RA 1 e PI 2 alla Pretura di

Lugano (OR.2020.51 e OR.2021.16) e le loro conclusioni.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.