15.2022.30
Comminatoria di fallimento. Esecuzione della Cassa di disoccupazione contro la datrice di lavoro dell’assicurato cui sono state versate indennità per insolvenza
20 giugno 2022Italiano8 min
contratto di lavoro del 31 agosto 2016 la RI 1 ha assunto alle sue dipendenze PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.30
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 9 marzo 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
dalla
Cassa cantonale d’assicurazione contro la
disoccupazione,
Bellinzona
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
contratto di lavoro del 31 agosto 2016 la RI 1 ha assunto alle sue dipendenze PI
2. Il 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Città
ha parzialmente accolto la petizione di PI 2 obbligando la RI 1 a versargli fr. 7'562.50
lordi di salari arretrati, oltre a fr. 320.– di ripetibili. Il ricorso
interposto dalla RI 1 contro questa decisione è stato respinto nella misura
della sua ammissibilità con sentenza del 14 maggio 2019 della Camera civile dei
reclami del Tribunale d’appello (inc. 16.2018.1).
B. Dopo una comunicazione preventiva del 6 febbraio
2020, il 13 apri-le 2021 la Cassa cantonale d’assicurazione contro la
disoccupazione (qui di seguito: “Cassa disoccupazione” o “Cassa”) ha chiesto
alla RI 1 di rifonderle fr. 8'061.30 per le indennità
d’insolvenza e contributi sociali del datore di lavoro versati a PI 2 a seguito
del manifesto indebitamento della datrice di lavoro, con riferimento all’art.
54 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(LADI; RS 837.0), secondo cui con il pagamento dell’indennità, le
pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa nella misura dell’indennità
versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla stessa,
compreso il privilegio legale nel
fallimento. Il 19 aprile 2021 la RI 1 ha risposto che non riconosceva la pretesa di PI 2, asserendo
che non aveva mai lavorato per lei. Con lettera del 10 maggio 2021 la Cassa di
disoccupazione ha ribadito, invano, la sua richiesta.
C. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 28 luglio 2021 dalla Cassa di disoccupazione contro la
RI 1 volta all’incasso di fr. 8'061.30 per “Indennità per insolvenza art. 51ss LADI come da
conteggio del 13 aprile 2021”, il 1° marzo 2022 la
sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva
interposto opposizione al precetto esecutivo, le ha notificato la comminatoria
di fallimento dopo aver annullato l’attestato di carenza di beni dopo
pignoramento rilasciato per errore il 21 febbraio 2022, accogliendo la
segnalazione dell’escutente secondo cui l’escussa è soggetta all’esecuzione in
via di fallimento, siccome il credito posto in esecuzione verte su pretese
salariali di diritto privato.
D. Con
ricorso inoltrato il 9 marzo 2022, la RI 1 postula l’annullamento della comminatoria
di fallimento.
E. Nelle
osservazioni dell’11 aprile 2022 la Cassa di disoccupazione conclude per la
reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 13 aprile 2022 l’UE si rimette al
giudizio della Camera pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. La
scelta tra la via dell’esecuzione e quella del fallimento (art. 38 cpv. 3, 39 e
43 LEF) persegue un interesse pubblico, sicché una scelta errata costituisce un
caso di nullità (DTF 120 III 106 consid. 1, 101 III 20 consid. 1), che dev’essere
rilevato d’ufficio dall’autorità di vigilanza anche in assenza di
contestazione (art. 22 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, è corretta la decisione
dell’UE di cambiare il modo di prosecuzione dell’esecuzione, provvedendo ad annullare
l’attestato di carenza di beni e a notificare la comminatoria di fallimento
impugnata. L’esclusione della via del fallimento prescritta
dall’art. 43 n. 1 LEF è infatti subordinata all’esistenza di due requisiti
cumulativi: il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e
il creditore dev’essere un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290
consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14,
consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.21 del 28 febbraio
2022 consid. 2 e 15.2014. 134 del 3 dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii). Nel caso concreto, la Cassa di disoccupazione è
sì un creditore di diritto pubblico, ma la pretesa di cui si avvale è di
diritto privato, trattandosi del credito di salario di PI 2 contro l’escussa, acquistato
dalla Cassa per surrogazione legale (art. 54 cpv. 1 LADI).
3. Nel
ricorso, la RI 1 fa valere che, come già segnalato alla Cassa di disoccupazione
con lo scritto del 19 aprile 2021 (doc. 6), PI 2 ha “ritirato la procedura di fallimento iniziata prima di
inoltrare la richiesta alla cassa”, ciò che lo
priverebbe della facoltà di rivolgersi alla Cassa di disoccupazione per farsi
indennizzare gli arretrati salariali.
3.1 Così
argomentando, la ricorrente contesta il credito posto in esecuzione, lasciando
intendere che la Cassa non avrebbe dovuto versare a PI 2 le indennità di cui
chiede ora la rifusione e non sarebbe quindi stata validamente surrogata nelle
pretese salariali di lui. Sennonché si tratta di una censura di merito ch’essa
avrebbe dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo, di
modo che fosse se del caso stata decisa dal giudice competente. In sede di
continuazione dell’esecuzione, la doglianza è invece irricevibile (sopra
consid. 1).
3.2 Per
mera abbondanza, va d’altronde ricordato, come evidenziato dalla Cassa di
disoccupazione nella sua lettera del 10 maggio 2021 (doc. 7), che i lavoratori
hanno diritto all’indennità per insolvenza anche se il fallimento non viene
dichiarato soltanto perché in seguito al suo manifesto indebitamento nessun
creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI; sul
tema si veda la sentenza del Tribunale federale 8C_469/2015 del 26 febbraio
2016 consid. 4 e 5).
4. La
RI 1 indica inoltre nel ricorso di contestare “come sempre” la pretesa di PI
2, “frutto di menzogne e
falsità”. Se non che quanto censurato dalla ricorrente
riguarda ancora una volta una questione di merito, ossia l’esistenza del
credito posto in esecuzione. Anche su questo punto il ricorso è inammissibile
(sopra consid. 1 e 3.1).
Va
del resto osservato che la pretesa posta in esecuzione è stata accertata dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, che ha condannato la RI
1 a pagare fr. 7'562.50 lordi a PI 2, con sentenza del 6 dicembre 2017
passata in giudicato (sopra ad A). Avesse anche la ricorrente interposto
opposizione all’esecuzione della Cassa, quest’ultima avrebbe potuto farla
rigettare in via definitiva sulla scorta della sentenza appena citata in virtù
dell’art. 80 LEF, dal momento che la ricorrente non invoca alcuna delle
eccezioni enumerate all’art. 81 LEF.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.