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Decisione

15.2022.30

Comminatoria di fallimento. Esecuzione della Cassa di disoccupazione contro la datrice di lavoro dell’assicurato cui sono state versate indennità per insolvenza

20 giugno 2022Italiano8 min

contratto di lavoro del 31 agosto 2016 la RI 1 ha assunto alle sue dipendenze PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.30

Lugano

20 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 9 marzo 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente

dalla

Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione,

Bellinzona

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

contratto di lavoro del 31 agosto 2016 la RI 1 ha assunto alle sue dipendenze PI

2. Il 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Città

ha parzialmente accolto la petizione di PI 2 obbligando la RI 1 a versargli fr. 7'562.50

lordi di salari arretrati, oltre a fr. 320.– di ripetibili. Il ricorso

interposto dalla RI 1 contro questa decisione è stato respinto nella misura

della sua ammissibilità con sentenza del 14 maggio 2019 della Camera civile dei

reclami del Tribunale d’appello (inc. 16.2018.1).

B. Dopo una comunicazione preventiva del 6 febbraio

2020, il 13 apri-le 2021 la Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione (qui di seguito: “Cassa disoccupazione” o “Cassa”) ha chiesto

alla RI 1 di rifonderle fr. 8'061.30 per le indennità

d’insolvenza e contributi sociali del datore di lavoro versati a PI 2 a seguito

del manifesto indebitamento della datrice di lavoro, con riferimento all’art.

54 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l’indennità per insolvenza

(LADI; RS 837.0), secondo cui con il pagamen­to dell’indennità, le

pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa nella misura dell’indennità

versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla stessa,

compreso il privilegio legale nel

fallimento. Il 19 aprile 2021 la RI 1 ha rispo­sto che non riconosceva la pretesa di PI 2, asserendo

che non aveva mai lavorato per lei. Con lettera del 10 maggio 2021 la Cassa di

disoccupazione ha ribadito, invano, la sua richiesta.

C. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 28 luglio 2021 dalla Cas­sa di disoccupazione contro la

RI 1 volta all’in­casso di fr. 8'061.30 per “Indennità per insolvenza art. 51ss LADI come da

conteggio del 13 aprile 2021”, il 1° marzo 2022 la

sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva

interposto opposizione al precetto esecutivo, le ha notifica­to la comminatoria

di fallimento dopo aver annullato l’attestato di carenza di beni dopo

pignoramento rilasciato per errore il 21 feb­braio 2022, accogliendo la

segnalazione dell’escutente secondo cui l’escussa è soggetta all’esecuzione in

via di fallimento, siccome il credito posto in esecuzione verte su pretese

salariali di diritto privato.

D. Con

ricorso inoltrato il 9 marzo 2022, la RI 1 postula l’annullamento della comminatoria

di fallimento.

E. Nelle

osservazioni dell’11 aprile 2022 la Cassa di disoccupazione conclude per la

reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 13 apri­le 2022 l’UE si rimette al

giudizio della Camera pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. La

scelta tra la via dell’esecuzione e quella del fallimento (art. 38 cpv. 3, 39 e

43 LEF) persegue un interesse pubblico, sicché una scelta errata costituisce un

caso di nullità (DTF 120 III 106 consid. 1, 101 III 20 consid. 1), che dev’essere

rilevato d’ufficio dall’auto­rità di vigilanza anche in assenza di

contestazione (art. 22 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, è corretta la decisione

dell’UE di cambiare il modo di prosecuzione dell’esecuzione, provvedendo ad annullare

l’attestato di carenza di beni e a notificare la comminatoria di fallimento

impugnata. L’esclusione della via del fallimento prescrit­ta

dall’art. 43 n. 1 LEF è infatti subordinata all’esistenza di due requisiti

cumulativi: il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e

il creditore dev’essere un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290

consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14,

consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.21 del 28 febbraio

2022 consid. 2 e 15.2014. 134 del 3 dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii). Nel caso concreto, la Cassa di disoccupazione è

sì un creditore di diritto pubblico, ma la pretesa di cui si avvale è di

diritto privato, trattandosi del credito di salario di PI 2 contro l’escussa, acquistato

dalla Cassa per surrogazione legale (art. 54 cpv. 1 LADI).

3. Nel

ricorso, la RI 1 fa valere che, come già segnalato alla Cassa di disoccupazione

con lo scritto del 19 aprile 2021 (doc. 6), PI 2 ha “ritirato la procedura di fallimento iniziata prima di

inoltrare la richiesta alla cassa”, ciò che lo

priverebbe della facoltà di rivolgersi alla Cassa di disoccupazione per farsi

indennizzare gli arretrati salariali.

3.1 Così

argomentando, la ricorrente contesta il credito posto in esecuzione, lasciando

intendere che la Cassa non avrebbe dovuto versare a PI 2 le indennità di cui

chiede ora la rifusione e non sarebbe quindi stata validamente surrogata nelle

pretese salariali di lui. Sennonché si tratta di una censura di merito ch’essa

avrebbe dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo, di

modo che fosse se del caso stata decisa dal giudice competente. In sede di

continuazione dell’esecuzione, la doglianza è invece irricevibile (sopra

consid. 1).

3.2 Per

mera abbondanza, va d’altronde ricordato, come evidenziato dalla Cassa di

disoccupazione nella sua lettera del 10 maggio 2021 (doc. 7), che i lavoratori

hanno diritto all’indennità per insolvenza anche se il fallimento non viene

dichiarato soltanto perché in seguito al suo manifesto indebitamento nessun

creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI; sul

tema si veda la sentenza del Tribunale federale 8C_469/2015 del 26 febbraio

2016 consid. 4 e 5).

4. La

RI 1 indica inoltre nel ricorso di contestare “co­me sempre” la pretesa di PI

2, “frutto di menzogne e

falsità”. Se non che quanto censurato dalla ricorrente

riguarda ancora una volta una questione di merito, ossia l’esistenza del

credito posto in esecuzione. Anche su questo punto il ricorso è inammissibile

(sopra consid. 1 e 3.1).

Va

del resto osservato che la pretesa posta in esecuzione è stata accertata dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, che ha condannato la RI

1 a pagare fr. 7'562.50 lordi a PI 2, con sentenza del 6 dicembre 2017

passata in giudicato (sopra ad A). Avesse anche la ricorrente interposto

opposizione all’esecuzione della Cassa, quest’ultima avrebbe potuto farla

rigettare in via definitiva sulla scorta della sentenza appena citata in virtù

dell’art. 80 LEF, dal momento che la ricorrente non invoca alcuna delle

eccezioni enumerate all’art. 81 LEF.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.