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Decisione

15.2022.31

Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Supplementi insufficientemente specificati e non provati. Supplemento per figlio coperto dagli alimenti. Solidarietà coniugale

17 giugno 2022Italiano7 min

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.31

Lugano

17 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 marzo 2022 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa l’8

marzo 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1 promosse nei confronti

della ricorrente dalle società

PI 1 (es.n. __________, n. __________ e n. __________)

PI 2 (es. n. __________)

PI 3 (es.

n. __________)

ritenuto

in fatto: A. Nelle

esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 6'364.60

oltre a interessi e spese, l’8 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base

del seguente computo:

Redditi

Debitrice

__________

fr.

2'850.00

51.62% [collaboratrice a ore]

Coniuge

Cassa cant. disoccupazione

fr.

2'671.00

48.38% [disoccupato]

Figlio

Padre di __________

fr.

800.00

[alimenti]

Minimo

d’esistenza

Comune

Minimo base

fr.

1'700.00

Comune

Affitto

fr.

1'900.00

Debitrice

Pasti consumati fuori domicilio

fr.

211.00

Debitrice

Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto

pubblico

fr.

74.00

Coniuge

Ricerca d’impiego­

fr.

100.00

Totale

fr.

3'985.00

L’UE ha quindi pignorato

presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________, dall’8 marzo 2022, l’importo

eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'057.10

(51.62% di fr. 3'985.–), indicativamente di fr. 792.90 (fr. 2'850.–

./. fr. 2'057.10).

Fatti

B. Con

ricorso del 14 marzo 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio

reddito chiedendo una rivalutazione più approfondita della sua situazione.

C. Con

osservazioni del 23 marzo 2022 l’UE ritiene che nessun errore possa essergli

rimproverato e propone di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori

atti istruttori a norma dell’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento

del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia

assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare

il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi

lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi

detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua

famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del

minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della

famiglia conseguano red-diti, la quota pignorabile si calcola come la

differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,

moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la

somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. La

ricorrente si duole che la decisione impugnata presenta diversi punti non

chiari né congrui alla sua situazione finanziaria e famigliare, e ciò poiché le

informazioni – in particolare quelle relative ai redditi e alle spese fisse – non

sarebbero state “del tutto approfondite”.

Considerandi

Asserisce di avere varie spese fisse di cui non può interrompere il pagamento,

come “debiti leasing e tante altre”,

che però non sono state elencate nel calcolo del minimo d’esistenza. Teme

quindi che col pignoramento del reddito la sua condizione economica andrà a

peggiorare, considerato che ha un figlio maggioren­ne ancora agli studi e il

marito disoccupato.

3.1

A

parte il fatto che la ricorrente non ha specificato quali informazioni relative

ai redditi non sarebbero state approfondite dall’UE, essa neppure ha precisato

le “diverse” spese fisse che

allega di dover sostenere e che a suo dire andrebbero prese in considerazione

per la rivalutazione della decisione impugnata. Ciò vale anche per i “debiti leasing”, di cui non indica l’oggetto,

l’importo né la necessità giusta l’art. 93 LEF. Insufficientemente motivata, la

censura risulta così inammissibile, per tacere del fatto che nel minimo di

esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a,

sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4), prove

che la ricorrente non ha prodotto come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR).

3.2

In

sé il pignoramento non è poi suscettibile di peggiorare la condizione economica

dell’escussa, dal momento che gli importi pignorati andranno a estinguere

debiti esistenti suoi.

3.2.1

Vero

è che l’UE non ha computato supplementi a favore del figlio agli studi, ma non

ha neppure aggiunto ai redditi della ricorrente gli alimenti di fr. 800.–

mensili che il figlio riceve dal padre, sicché perlomeno il supplemento di fr. 600.–

previsto dalla Tabella per il mantenimento dei figli di più di 10 anni (n. I/4)

risulta coperta dagli alimenti, mentre la ricorrente non ha allegato né

dimostrato di assumere altre spese del figlio da ritenere indispensabili

secondo l’art. 93 LEF. Il provvedimento impugnato resiste quindi alla critica.

3.2.2

Della

disoccupazione del marito dell’escussa l’UE ha d’altronde tenuto conto computando

nei redditi della famiglia solo l’indennità ch’egli percepisce effettivamente

dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione in conformità dell’art. 93 cpv.

1.

LEF, che garantisce il minimo vitale del debitore “e della sua famiglia”

(sopra consid. 2), e del principio di solidarietà coniugale dell’art. 163 CC,

in virtù del quale i coniugi provvedono in comune, ciascun nella misura delle

sue forze, al debito mantenimento della famiglia (sentenza della CEF 15.2021.88

del 6 dicembre 2021 consid. 4.1). Anche su questo punto il ricorso manca di

consistenza.

4.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto senza che sia

necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il

ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.