15.2022.31
Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Supplementi insufficientemente specificati e non provati. Supplemento per figlio coperto dagli alimenti. Solidarietà coniugale
17 giugno 2022Italiano7 min
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.31
Lugano
17 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 marzo 2022 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa l’8
marzo 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1 promosse nei confronti
della ricorrente dalle società
PI 1 (es.n. __________, n. __________ e n. __________)
PI 2 (es. n. __________)
PI 3 (es.
n. __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 6'364.60
oltre a interessi e spese, l’8 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base
del seguente computo:
Redditi
Debitrice
__________
fr.
2'850.00
51.62% [collaboratrice a ore]
Coniuge
Cassa cant. disoccupazione
fr.
2'671.00
48.38% [disoccupato]
Figlio
Padre di __________
fr.
800.00
[alimenti]
Minimo
d’esistenza
Comune
Minimo base
fr.
1'700.00
Comune
Affitto
fr.
1'900.00
Debitrice
Pasti consumati fuori domicilio
fr.
211.00
Debitrice
Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto
pubblico
fr.
74.00
Coniuge
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
3'985.00
L’UE ha quindi pignorato
presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________, dall’8 marzo 2022, l’importo
eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'057.10
(51.62% di fr. 3'985.–), indicativamente di fr. 792.90 (fr. 2'850.–
./. fr. 2'057.10).
Fatti
B. Con
ricorso del 14 marzo 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio
reddito chiedendo una rivalutazione più approfondita della sua situazione.
C. Con
osservazioni del 23 marzo 2022 l’UE ritiene che nessun errore possa essergli
rimproverato e propone di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori a norma dell’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento
del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia
assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare
il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi
lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi
detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua
famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del
minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata
alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della
famiglia conseguano red-diti, la quota pignorabile si calcola come la
differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,
moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la
somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente si duole che la decisione impugnata presenta diversi punti non
chiari né congrui alla sua situazione finanziaria e famigliare, e ciò poiché le
informazioni – in particolare quelle relative ai redditi e alle spese fisse – non
sarebbero state “del tutto approfondite”.
Considerandi
Asserisce di avere varie spese fisse di cui non può interrompere il pagamento,
come “debiti leasing e tante altre”,
che però non sono state elencate nel calcolo del minimo d’esistenza. Teme
quindi che col pignoramento del reddito la sua condizione economica andrà a
peggiorare, considerato che ha un figlio maggiorenne ancora agli studi e il
marito disoccupato.
3.1
A
parte il fatto che la ricorrente non ha specificato quali informazioni relative
ai redditi non sarebbero state approfondite dall’UE, essa neppure ha precisato
le “diverse” spese fisse che
allega di dover sostenere e che a suo dire andrebbero prese in considerazione
per la rivalutazione della decisione impugnata. Ciò vale anche per i “debiti leasing”, di cui non indica l’oggetto,
l’importo né la necessità giusta l’art. 93 LEF. Insufficientemente motivata, la
censura risulta così inammissibile, per tacere del fatto che nel minimo di
esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a,
sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4), prove
che la ricorrente non ha prodotto come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR).
3.2
In
sé il pignoramento non è poi suscettibile di peggiorare la condizione economica
dell’escussa, dal momento che gli importi pignorati andranno a estinguere
debiti esistenti suoi.
3.2.1
Vero
è che l’UE non ha computato supplementi a favore del figlio agli studi, ma non
ha neppure aggiunto ai redditi della ricorrente gli alimenti di fr. 800.–
mensili che il figlio riceve dal padre, sicché perlomeno il supplemento di fr. 600.–
previsto dalla Tabella per il mantenimento dei figli di più di 10 anni (n. I/4)
risulta coperta dagli alimenti, mentre la ricorrente non ha allegato né
dimostrato di assumere altre spese del figlio da ritenere indispensabili
secondo l’art. 93 LEF. Il provvedimento impugnato resiste quindi alla critica.
3.2.2
Della
disoccupazione del marito dell’escussa l’UE ha d’altronde tenuto conto computando
nei redditi della famiglia solo l’indennità ch’egli percepisce effettivamente
dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione in conformità dell’art. 93 cpv.
1.
LEF, che garantisce il minimo vitale del debitore “e della sua famiglia”
(sopra consid. 2), e del principio di solidarietà coniugale dell’art. 163 CC,
in virtù del quale i coniugi provvedono in comune, ciascun nella misura delle
sue forze, al debito mantenimento della famiglia (sentenza della CEF 15.2021.88
del 6 dicembre 2021 consid. 4.1). Anche su questo punto il ricorso manca di
consistenza.
4.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto senza che sia
necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il
ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.