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Decisione

15.2022.33

Minimo di esistenza. Riconsiderazione. Critiche alla condotta di una funzionaria dell’UE. Spese per il canone televisivo e per l’assicurazione RC domestica

20 luglio 2022Italiano8 min

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), nel­la persona della cursore PI 5, ha invitato l’escusso a presentarsi l’8 marzo 2022

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.33

Lugano

20 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 marzo 2022 nelle esecuzioni

n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente,

rispettivamente, da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

(rappresentato dall’RA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni indicate in epigrafe, dirette contro RI 1, la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), nel­la persona della cursore PI 5, ha invitato l’escusso a presentarsi l’8 marzo 2022

e, quello stesso giorno, ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi

sulla base del seguente computo:

Redditi

Cassa cantonale disoccupazione, Lugano

fr.

3'929.00

Totale

fr.

3'929.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

990.00

Premio di assicurazione malattia

fr.

457.25

Altri

fr.

100.00

Ricerca lavoro

Aumento del minimo d’esi­­stenza

fr.

2.45

Arrotondamento

Totale

fr.

2'749.70

L’UE

ha quindi pignorato presso la Cassa cantonale di disoccupazione l’importo

spettante all’escusso eccedente fr. 2'749.70 mensili a decorrere dall’8

marzo stesso.

B. Con

ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione,

chiedendone la modifica nel senso di aggiungere tre poste al minimo d’esistenza

(conguaglio delle spese accessorie per l’anno 2020/2021, canone radiotelevisivo

e premio di assicurazione RC domestica) e di aumentare quella del premio dell’assicurazione

malattia per il 2022 (a fr. 470.25); richiede inoltre informazioni circa

tali poste.

Lamentandosi

della condotta di PI 5, chiede a questa Camera di determinarsi in proposito e

postula l’emanazione di un “provvedimento

disciplinare appropriato” nei confronti della cursore.

C. Facendo

uso della facoltà prevista dalla legge (art. 17 cpv. 4 LPR), il 25 marzo 2022 l’UE

ha emanato un provvedimento di riconsiderazione,

con cui ha parzialmente modificato quello impugnato nel senso auspicato

dal ricorrente. Ha aggiunto una posta “Conguaglio spese condominiali” di fr. 587.50,

pari a fr. 49.– mensili, e aumentato il premio dell’assicurazione malattia

da fr. 457.25 a fr. 470.25 mensili, giungendo a un nuovo minimo

esistenziale di fr. 2'811.70 (anziché di fr. 2'749.70).

Per

il resto, l’UE contesta i rimproveri mossi alla sua funzionaria e rigetta le altre

censure del ricorrente.

D. Con

comunicazione del 14 aprile 2022, l’UE chiede la reiezione del ricorso, siccome

RI 1 non ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Con

il provvedimento di riconsiderazione l’UE ha parzialmente aderito alle

richieste di RI 1. Di conseguenza, nella misura in cui concerne le pretese già

pienamente accolte (conguaglio delle spese accessorie e premio di assicurazione

malattia aumentato a fr. 470.25), il ricorso è diventato privo d’oggetto

(art. 24b cpv. 1 LPR; DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della

CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

3.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla

circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere

accertati d’ufficio alla data dell’esecu­­zione del pignoramento o del

sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

4.

All’infuori

delle censure già accolte dall’UE (sopra consid. 2), RI 1 postula l’inclusione nel

minimo d’esistenza del canone radiotelevisivo, che dice di essere obbligato a

pagare in quanto proprietario di un “dispositivo informatico indispensabile per le ricerche di lavoro”, e del premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica. In

via subordinata, egli chiede che gli “venga descritto il motivo per il quale non è stato considerato e

vengano citati i rimedi di legge associati” e, con

riguardo al premio assicurativo, pure che gli venga spiegato il “senso di curarsi che la persona pignorata

paghi l’affitto ma non la si metta in grado di pagare il premio assicurativo

che protegge l’appartamento stesso”.

4.1

Le

poste di cui il ricorrente chiede il computo nel minimo esistenziale sono in

realtà già state prese in considerazione. In effetti, nel minimo

esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutogli dall’UE – un

importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media una persona che

vive da sola deve far fronte per sopperire ai propri bisogni vitali – sono

comprese in particolare le spese per le assicurazioni private usuali (Tabella,

n. I), tra cui si contano l’as­sicurazione economia domestica e di

responsabilità civile (senten­ze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022

consid. 3.4 e 15.2017. 49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115,

RtiD 2010 II 720, consid. 4), e

il costo dell’allacciamento televisivo (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2019.29 del 14 agosto

2019, consid. 5.1).

4.2

In

altre parole, l’escusso è stato messo in grado di pagare il canone

radiotelevisivo e il premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica

attingendo al minimo esistenziale di base lasciato a sua disposizione. Quanto

ai “rimedi di legge associati”,

essi sono indicati in calce alla decisione di pignoramento dell’8 marzo 2022

(acclusa al ricorso) – si tratta della via del ricorso all’autorità di

vigilanza giusta l’art. 17 LEF, a cui RI 1 ha appunto fatto capo – e in fondo

alla presente decisione (ricorso al Tribunale federale in materia civile). Su

questo punto, il ricorso va pertanto respinto.

5.

RI 1 si duole anche che il giorno in cui si è presentato all’UE

PI 5 gli abbia “consegnato il verbale di

pignoramento con data e firma per la […]

controfirma, in bianco, senza alcuna informazione verbalizzata”. Aggiunge

che, dopo sua richiesta di spiegazioni circa l’assenza di dati sul formulario,

la cursore “si è giustificat[a] con il fatto di voler ’fare più in fretta’”

e che in seguito lo ha congedato quando lui si è rifiutato di firmarlo. Ritiene

la condotta della funzionaria “un grave

comportamento disonesto, violazione delle procedure dell’ufficio, abuso della

propria posizione, e violazione delle leggi in vigore circa i reati di truffa e

falsificazione di atti amministrativi”, e l’accusa d’“inettitudine e disonestà”. Chiede pertanto

che “vengano effettuati accertamenti su

quanto sopra e [gli] venga

comunicata la posizione dell’autorità di vigilanza cantonale sul modo di

operare descritto” e che la cursore sia sanzionata con un “provvedimento disciplinare appropriato”.

5.1

Le

richieste dell’escusso esulano dal quadro di un ricorso all’auto­rità di

vigilanza, che può tendere solo all’annullamento o alla riforma di un

provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o all’esecu­zione di un provvedimento

il cui compimento è stato rifiutato o ritardato senza motivo (art. 21 LEF).

5.2

D’altronde,

la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità

di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF

[RL 280.100]) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni

disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22

ottobre 2021).

La Camera prende quindi atto della denuncia di RI 1 ed effettuerà le necessarie

verifiche, ma egli non è legittimato a essere informato del loro esito.

6.

Da

ultimo, RI 1 “port[a] all’attenzione [della Camera]

che ad un eventuale insieme di risposte che non dovessero venir

sufficientemente elaborate e comprovate seguirebbe un ulteriore ricorso a

ulteriore approfondimento delle questioni sollevate”. La

Camera ne prende atto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non senza oggetto, il ricorso è

respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________, __________;

– RA 2, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini

6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.