15.2022.33
Minimo di esistenza. Riconsiderazione. Critiche alla condotta di una funzionaria dell’UE. Spese per il canone televisivo e per l’assicurazione RC domestica
20 luglio 2022Italiano8 min
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), nella persona della cursore PI 5, ha invitato l’escusso a presentarsi l’8 marzo 2022
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.33
Lugano
20 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 marzo 2022 nelle esecuzioni
n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente,
rispettivamente, da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappresentato dall’RA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni indicate in epigrafe, dirette contro RI 1, la sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), nella persona della cursore PI 5, ha invitato l’escusso a presentarsi l’8 marzo 2022
e, quello stesso giorno, ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi
sulla base del seguente computo:
Redditi
Cassa cantonale disoccupazione, Lugano
fr.
3'929.00
Totale
fr.
3'929.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
990.00
Premio di assicurazione malattia
fr.
457.25
Altri
fr.
100.00
Ricerca lavoro
Aumento del minimo d’esistenza
fr.
2.45
Arrotondamento
Totale
fr.
2'749.70
L’UE
ha quindi pignorato presso la Cassa cantonale di disoccupazione l’importo
spettante all’escusso eccedente fr. 2'749.70 mensili a decorrere dall’8
marzo stesso.
B. Con
ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione,
chiedendone la modifica nel senso di aggiungere tre poste al minimo d’esistenza
(conguaglio delle spese accessorie per l’anno 2020/2021, canone radiotelevisivo
e premio di assicurazione RC domestica) e di aumentare quella del premio dell’assicurazione
malattia per il 2022 (a fr. 470.25); richiede inoltre informazioni circa
tali poste.
Lamentandosi
della condotta di PI 5, chiede a questa Camera di determinarsi in proposito e
postula l’emanazione di un “provvedimento
disciplinare appropriato” nei confronti della cursore.
C. Facendo
uso della facoltà prevista dalla legge (art. 17 cpv. 4 LPR), il 25 marzo 2022 l’UE
ha emanato un provvedimento di riconsiderazione,
con cui ha parzialmente modificato quello impugnato nel senso auspicato
dal ricorrente. Ha aggiunto una posta “Conguaglio spese condominiali” di fr. 587.50,
pari a fr. 49.– mensili, e aumentato il premio dell’assicurazione malattia
da fr. 457.25 a fr. 470.25 mensili, giungendo a un nuovo minimo
esistenziale di fr. 2'811.70 (anziché di fr. 2'749.70).
Per
il resto, l’UE contesta i rimproveri mossi alla sua funzionaria e rigetta le altre
censure del ricorrente.
D. Con
comunicazione del 14 aprile 2022, l’UE chiede la reiezione del ricorso, siccome
RI 1 non ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Con
il provvedimento di riconsiderazione l’UE ha parzialmente aderito alle
richieste di RI 1. Di conseguenza, nella misura in cui concerne le pretese già
pienamente accolte (conguaglio delle spese accessorie e premio di assicurazione
malattia aumentato a fr. 470.25), il ricorso è diventato privo d’oggetto
(art. 24b cpv. 1 LPR; DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della
CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).
3.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla
circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere
accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del
sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
4.
All’infuori
delle censure già accolte dall’UE (sopra consid. 2), RI 1 postula l’inclusione nel
minimo d’esistenza del canone radiotelevisivo, che dice di essere obbligato a
pagare in quanto proprietario di un “dispositivo informatico indispensabile per le ricerche di lavoro”, e del premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica. In
via subordinata, egli chiede che gli “venga descritto il motivo per il quale non è stato considerato e
vengano citati i rimedi di legge associati” e, con
riguardo al premio assicurativo, pure che gli venga spiegato il “senso di curarsi che la persona pignorata
paghi l’affitto ma non la si metta in grado di pagare il premio assicurativo
che protegge l’appartamento stesso”.
4.1
Le
poste di cui il ricorrente chiede il computo nel minimo esistenziale sono in
realtà già state prese in considerazione. In effetti, nel minimo
esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutogli dall’UE – un
importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media una persona che
vive da sola deve far fronte per sopperire ai propri bisogni vitali – sono
comprese in particolare le spese per le assicurazioni private usuali (Tabella,
n. I), tra cui si contano l’assicurazione economia domestica e di
responsabilità civile (sentenze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022
consid. 3.4 e 15.2017. 49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115,
RtiD 2010 II 720, consid. 4), e
il costo dell’allacciamento televisivo (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2019.29 del 14 agosto
2019, consid. 5.1).
4.2
In
altre parole, l’escusso è stato messo in grado di pagare il canone
radiotelevisivo e il premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica
attingendo al minimo esistenziale di base lasciato a sua disposizione. Quanto
ai “rimedi di legge associati”,
essi sono indicati in calce alla decisione di pignoramento dell’8 marzo 2022
(acclusa al ricorso) – si tratta della via del ricorso all’autorità di
vigilanza giusta l’art. 17 LEF, a cui RI 1 ha appunto fatto capo – e in fondo
alla presente decisione (ricorso al Tribunale federale in materia civile). Su
questo punto, il ricorso va pertanto respinto.
5.
RI 1 si duole anche che il giorno in cui si è presentato all’UE
PI 5 gli abbia “consegnato il verbale di
pignoramento con data e firma per la […]
controfirma, in bianco, senza alcuna informazione verbalizzata”. Aggiunge
che, dopo sua richiesta di spiegazioni circa l’assenza di dati sul formulario,
la cursore “si è giustificat[a] con il fatto di voler ’fare più in fretta’”
e che in seguito lo ha congedato quando lui si è rifiutato di firmarlo. Ritiene
la condotta della funzionaria “un grave
comportamento disonesto, violazione delle procedure dell’ufficio, abuso della
propria posizione, e violazione delle leggi in vigore circa i reati di truffa e
falsificazione di atti amministrativi”, e l’accusa d’“inettitudine e disonestà”. Chiede pertanto
che “vengano effettuati accertamenti su
quanto sopra e [gli] venga
comunicata la posizione dell’autorità di vigilanza cantonale sul modo di
operare descritto” e che la cursore sia sanzionata con un “provvedimento disciplinare appropriato”.
5.1
Le
richieste dell’escusso esulano dal quadro di un ricorso all’autorità di
vigilanza, che può tendere solo all’annullamento o alla riforma di un
provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o all’esecuzione di un provvedimento
il cui compimento è stato rifiutato o ritardato senza motivo (art. 21 LEF).
5.2
D’altronde,
la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità
di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF
[RL 280.100]) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni
disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22
ottobre 2021).
La Camera prende quindi atto della denuncia di RI 1 ed effettuerà le necessarie
verifiche, ma egli non è legittimato a essere informato del loro esito.
6.
Da
ultimo, RI 1 “port[a] all’attenzione [della Camera]
che ad un eventuale insieme di risposte che non dovessero venir
sufficientemente elaborate e comprovate seguirebbe un ulteriore ricorso a
ulteriore approfondimento delle questioni sollevate”. La
Camera ne prende atto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non senza oggetto, il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________;
– RA 2, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini
6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.