15.2022.34
Comminatoria di fallimento. Emissione prima della notifica all’escusso della sentenza che respinge il suo reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione
28 marzo 2022Italiano7 min
per l’incasso di arretati di pigioni e spese di riscaldamento per complessivi fr. 13'518.85.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.34
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2022 della
RI 1
(rappresentata dal socio e gerente, avv. __________,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 marzo
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 2, __________
PI 1, __________
PI 3, __________
(rappresentati dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 3 novembre 2020 da PI 2, PI 1 e PI 3 contro la RI 1
per l’incasso di arretati di pigioni e spese di riscaldamento per complessivi fr. 13'518.85.
L’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 14 luglio 2021.
Adita dalla RI 1, questa Camera ha respinto
il ricorso con sentenza del 3 gennaio 2022 (inc. 14.2021.96), che per
un disguido dell’applicativo informatico del Tribunale d’appello è stata
spedita al vecchio indi-rizzo dell’escussa, in via __________ a __________,
anziché a quello attuale di via __________ ad __________. Ricevuta la domanda
di continuazione dell’esecuzione del 9 marzo 2022, il successivo 14 marzo la
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato la comminatoria di
fallimento all’escussa.
B. Con
scritto del 16 marzo 2022 indirizzato alla Camera all’UE e agli escutenti, la RI
1 ha fatto valere l’“assoluta
nullità” della notifica della decisione con cui la
Camera ha respinto il suo reclamo e la nullità della procedura esecutiva,
impregiudicata una richiesta di risarcimento danni “salvis iuribus”.
C. Ricordato
che i ricorsi vanno insinuati all’organo esecutivo che ha emesso il
provvedimento impugnato secondo l’art. 7 cpv. 1 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL
280.200), il 18 marzo 2021 la Camera ha trasmesso all’UE lo scritto 16 marzo
2022 come ricorso perché procedesse alle sue incombenze di cui all’art. 9 LPR.
D. Con
formale ricorso del 21 marzo 2022, la RI 1 ha chiesto alla Camera di dichiarare
nulla la comminatoria di fallimento,
protestate tasse, spese e ripetibili, confermando di aver ricevuto nel
frattempo, il 17 marzo 2022, la sentenza
del 3 gennaio 2022.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
2.
Nel
caso specifico, la RI 1 fa valere che la sentenza che respinge il suo reclamo
contro la decisione di rigetto dell’opposizione le è stata notificata solo il
17.
marzo 2022, ovvero un giorno dopo la notifica della comminatoria di
fallimento, sicché a suo parere tale decisione non era passata in giudicato, e
pertanto non era esecutiva, di modo che la comminatoria è “del tutto nulla”.
2.1
Come
risulta dall’art. 336 CPC, esecutività e regiudicata formale sono due nozioni
distinte. Giusta l’art. 315 cpv. 1 CPC l’appello sospende ex lege sia l’una
che l’altra, mentre secondo l’art. 325 cpv.
1.
CPC il reclamo invece non sospende né l’una né l’altra. L’autorità d’appello
può però autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art.
315.
cpv. 2 CPC), pur non passata in giudicato, e l’autorità di reclamo
sospenderne l’esecutività a prescindere
dalla sua regiudicata (art. 325 cpv. 2 CPC) (sentenza della CEF
15.2016.36
del 19 luglio 2016 consid. 5.1/b).
2.2
Nella
fattispecie la RI 1 non ha chiesto a questa Camera di concedere effetto
sospensivo al suo reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione, la
quale era pertanto esecutiva ed efficace (ovvero passata in giudicato) sin
dalla sua notifica (art. 325 cpv. 1 CPC). Sebbene sia spiacevole, il disguido –
e consecutivo ritardo – di notifica della
sentenza 3 gennaio 2022 di questa Camera all’escussa non ha avuto dal
profilo giuridico effetti sulla legittimazione
degli escutenti a presentare la domanda di continuazione dell’esecuzione,
che era data, come detto, sin dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione.
2.3
Ove
l’opposizione sia stata – come nel caso in esame – rigettata in via
provvisoria, la comminatoria di fallimento non può invero essere emessa prima
che l’escutente dimostri che il termine per inoltrare l’azione di
disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione, inoltrata
per ipotesi in modo non manifestamente intempestivo (altrimenti l’ufficio d’esecuzione
può emanare la comminatoria di fallimento senz’aspettare la decisione d’irricevibilità:
DTF 102 III 71 consid. 2/b, 117 III 20 consid. 2), è stata ritirata, dichiarata
irricevibile o definitivamente respinta (DTF 101 III 41; sentenze della CEF 15.2020.119/121
del 14 dicembre 2020 consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 75 n. 38c, e già
citata 15.2016. 36 consid. 4).
2.3.1
Il
termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito
(art. 83 cpv. 2 LEF) decorre dalla notifica della sentenza sul rigetto dell’opposizione
(DTF 143 III 39 consid. 2), ove l’escusso non abbia chiesto e ottenuto il
conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo interposto contro la decisione
di rigetto.
2.3.2
Nel
caso specifico, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR) presso
la Pretura di Lugano che al ricorrente non ha promosso alcun’azione di
disconoscimento del debito posto in esecuzione. Il termine per farlo è d’altronde
manifestamente scaduto.
2.4
Che
la ricorrente si proponga d’impugnare la sentenza
3.
gennaio 2022 di questa Camera al Tribunale federale non è in sé di rilievo ai
fini del giudizio odierno. Infatti, il ricorso in materia civile a tale
autorità non sospende la regiudicata della decisione cantonale impugnata (art.
103.
cpv. 1 LTF), a meno che, in virtù dell’art. 103 cpv. 3 LTF, il giudice dell’istruzione
del Tribunale federale conceda al ricorso effetto sospensivo anche della
regiudicata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.