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Decisione

15.2022.34

Comminatoria di fallimento. Emissione prima della notifica all’escusso della sentenza che respinge il suo reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione

28 marzo 2022Italiano7 min

per l’in­casso di arretati di pigioni e spese di riscaldamento per complessivi fr. 13'518.85.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.34

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2022 della

RI 1

(rappresentata dal socio e gerente, avv. __________,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 marzo

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 2, __________

PI 1, __________

PI 3, __________

(rappresentati dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 3 novembre 2020 da PI 2, PI 1 e PI 3 contro la RI 1

per l’in­casso di arretati di pigioni e spese di riscaldamento per complessivi fr. 13'518.85.

L’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 14 luglio 2021.

Adita dalla RI 1, questa Camera ha respinto

il ricorso con sentenza del 3 gen­naio 2022 (inc. 14.2021.96), che per

un disguido dell’applicativo informatico del Tribunale d’appello è stata

spedita al vecchio indi-rizzo dell’escussa, in via __________ a __________,

anziché a quello attuale di via __________ ad __________. Ricevuta la domanda

di continuazione dell’esecuzione del 9 marzo 2022, il successivo 14 marzo la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato la comminatoria di

fallimento all’escussa.

B. Con

scritto del 16 marzo 2022 indirizzato alla Camera all’UE e agli escutenti, la RI

1 ha fatto valere l’“assoluta

nullità” della notifica della decisione con cui la

Camera ha respinto il suo reclamo e la nullità della procedura esecutiva,

impregiudicata una richiesta di risarcimento danni “salvis iuribus”.

C. Ricordato

che i ricorsi vanno insinuati all’organo esecutivo che ha emesso il

provvedimento impugnato secondo l’art. 7 cpv. 1 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzio­ne e fallimento (LPR, RL

280.200), il 18 marzo 2021 la Camera ha trasmesso all’UE lo scritto 16 marzo

2022 come ricorso perché procedesse alle sue incombenze di cui all’art. 9 LPR.

D. Con

formale ricorso del 21 marzo 2022, la RI 1 ha chiesto alla Camera di dichiarare

nulla la comminatoria di fallimen­to,

protestate tasse, spese e ripetibili, confermando di aver ricevuto nel

frattempo, il 17 marzo 2022, la sentenza

del 3 gennaio 2022.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

Considerandi

2.

Nel

caso specifico, la RI 1 fa valere che la sentenza che respinge il suo reclamo

contro la decisione di rigetto dell’op­posizione le è stata notificata solo il

17.

marzo 2022, ovvero un giorno dopo la notifica della comminatoria di

fallimento, sicché a suo parere tale decisione non era passata in giudicato, e

pertanto non era esecutiva, di modo che la comminatoria è “del tutto nulla”.

2.1

Come

risulta dall’art. 336 CPC, esecutività e regiudicata formale sono due nozioni

distinte. Giusta l’art. 315 cpv. 1 CPC l’appello sospende ex lege sia l’una

che l’altra, mentre secondo l’art. 325 cpv.

1.

CPC il reclamo invece non sospende né l’una né l’altra. L’au­­torità d’appello

può però autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art.

315.

cpv. 2 CPC), pur non passata in giudicato, e l’autorità di reclamo

sospenderne l’esecutività a prescindere

dalla sua regiudicata (art. 325 cpv. 2 CPC) (sentenza del­la CEF

15.2016.36

del 19 luglio 2016 consid. 5.1/b).

2.2

Nella

fattispecie la RI 1 non ha chiesto a questa Camera di concedere effetto

sospensivo al suo reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione, la

quale era pertanto esecutiva ed efficace (ovvero passata in giudicato) sin

dalla sua notifica (art. 325 cpv. 1 CPC). Sebbene sia spiacevole, il disguido –

e consecutivo ritardo – di notifica della

sentenza 3 gennaio 2022 di questa Camera all’escussa non ha avuto dal

profilo giuridico effetti sulla legittimazione

degli escutenti a presentare la domanda di continua­zione dell’esecuzione,

che era data, come detto, sin dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione.

2.3

Ove

l’opposizione sia stata – come nel caso in esame – rigettata in via

provvisoria, la comminatoria di fallimento non può invero essere emessa prima

che l’escutente dimostri che il termine per inoltrare l’azione di

disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione, inoltrata

per ipotesi in modo non manifestamen­te intempestivo (altrimenti l’ufficio d’esecuzione

può emanare la comminatoria di fallimento senz’aspettare la decisione d’irricevibi­lità:

DTF 102 III 71 consid. 2/b, 117 III 20 consid. 2), è stata ritirata, dichiarata

irricevibile o definitivamente respinta (DTF 101 III 41; sentenze della CEF 15.2020.119/121

del 14 dicembre 2020 consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 75 n. 38c, e già

citata 15.2016. 36 consid. 4).

2.3.1

Il

termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimen­to di debito

(art. 83 cpv. 2 LEF) decorre dalla notifica della sentenza sul rigetto dell’opposizione

(DTF 143 III 39 consid. 2), ove l’escusso non abbia chiesto e ottenuto il

conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo interposto contro la decisione

di rigetto.

2.3.2

Nel

caso specifico, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR) presso

la Pretura di Lugano che al ricorrente non ha promosso alcun’azione di

disconoscimento del debito posto in esecuzione. Il termine per farlo è d’altronde

manifestamente scaduto.

2.4

Che

la ricorrente si proponga d’impugnare la sentenza

3.

gennaio 2022 di questa Camera al Tribunale federale non è in sé di rilievo ai

fini del giudizio odierno. Infatti, il ricorso in materia civile a tale

autorità non sospende la regiudicata della decisione cantonale impugnata (art.

103.

cpv. 1 LTF), a meno che, in virtù dell’art. 103 cpv. 3 LTF, il giudice dell’istruzione

del Tribunale federale conceda al ricorso effetto sospensivo anche della

regiudicata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.