15.2022.35
Pignoramento. Contestazione dei crediti degli escutenti
23 marzo 2022Italiano4 min
i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.35
Lugano
23 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 presentato da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio
d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 26 gennaio 2022 e verbalizzato il
25 febbraio a favore delle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 3, promosse
nei confronti del ricorrente da:
PI 1, __________
(esecuzioni n. __________ e __________)
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
(esecuzione n. __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 26 gennaio 2022
l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota
di 1⁄6
dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________,
Fatti
i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________
e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il
fondo e in fr. 2'500.– per il conto;
che
l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di
fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo
esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.–;
che con il ricorso in esame, del 17 marzo 2022, RI
1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 25 febbraio
2022, così come tutte le operazioni dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI
3;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel
Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –
entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica
del verbale di pignoramento impugnato, notificato
all’escusso il 7 marzo (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al
ricorso quale doc. 2), il ricorso è
tempestivo;
che
il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere
contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1 e 2 (sentenze della CEF
15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022);
che
– va quindi ribadito – nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel
Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei
registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per
carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett.
b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese
dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai
chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in
discussione in occasione del pignoramento;
che se, come afferma il ricorrente, egli non ha
accesso al suo conto aperto presso la PI 3, non può sostenere ragionevolmente
che quanto depositato sia indispensabile al proprio mantenimento;
che
del resto, come già rilevato nelle precedenti decisioni, sarebbe spettato a
lui provare che il saldo del conto è composto di redditi suoi (nel senso
dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11
gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);
che
ancora una volta egli non spende una parola al riguardo;
che
infondato, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere
dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’istruttoria prevista dalla
legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della
sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.