Lexipedia

Decisione

15.2022.35

Pignoramento. Contestazione dei crediti degli escutenti

23 marzo 2022Italiano4 min

i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.35

Lugano

23 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 presentato da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio

d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 26 gennaio 2022 e verbalizzato il

25 febbraio a favore delle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 3, promosse

nei confronti del ricorrente da:

PI 1, __________

(esecuzioni n. __________ e __________)

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

(esecuzione n. __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori appena menzionati, il 26 gennaio 2022

l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota

di 1⁄6

dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________,

Fatti

i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________

e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il

fondo e in fr. 2'500.– per il conto;

che

l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di

fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo

esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.–;

che con il ricorso in esame, del 17 marzo 2022, RI

1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 25 febbraio

2022, così come tutte le operazioni dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI

3;

che presentato all’autorità di vigilanza – nel

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –

entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica

del verbale di pignoramento impugnato, notificato

all’escusso il 7 mar­zo (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al

ricorso quale doc. 2), il ricorso è

tempestivo;

che

il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere

contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1 e 2 (sentenze della CEF

15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022);

che

– va quindi ribadito – nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel

Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei

registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per

carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett.

b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese

dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai

chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in

discussione in occasione del pignoramento;

che se, come afferma il ricorrente, egli non ha

accesso al suo conto aperto presso la PI 3, non può sostenere ragionevolmente

che quanto depositato sia indispensabile al proprio mantenimento;

che

del resto, come già rilevato nelle precedenti decisioni, sareb­be spettato a

lui provare che il saldo del conto è composto di redditi suoi (nel senso

dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11

gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);

che

ancora una volta egli non spende una parola al riguardo;

che

infondato, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere

dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’i­struttoria prevista dalla

legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della

sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.