Lexipedia

Decisione

15.2022.36

Opposizione al precetto esecutivo inoltrata con un’e-mail

22 luglio 2022Italiano8 min

2021. L’atto è stato notificato all’escussa il 30 novembre 2021 senza opposizione,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.36

Lugano

22 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro l’opposizione al precetto emesso il 2 dicembre

2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2021 dalla

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro la PI 1

per l’incasso di fr. 6'567.40 oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre

2021. L’atto è stato notificato all’escussa il 30 novembre 2021 senza opposizione,

come risulta dall’esemplare per il creditore comunicato all’escutente.

B. Con

e-mail del 2 dicembre 2021 inviata alla funzionaria dell’UE __________ F__________

dall’indirizzo “__________”, il gerente dell’escussa ha confermato, “come da accordi telefonici”, di voler interporre opposizione totale al precetto esecutivo.

C. Con

ricorso del 21 febbraio 2022, RI 1 chiede l’an­nullamento dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili.

D. Con osservazioni dell’11 marzo 2022 la PI 1

ha postulato la reiezione del ricorso e così ha fatto anche l’UE nelle sue del

21 marzo 2021.

E. Con

replica e duplica spontanee del 25 e 31 marzo 2022, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla conferma scritta del­l’UE, trasmessa il 9 febbraio 2022 all’escutente, circa

l’esistenza dell’opposizione interposta dall’escussa con l’e-mail del 2

dicembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo

sono pure le osservazioni al ricorso, inoltrate l’11 marzo 2022, siccome l’assegnazione

del termine di dieci giorni impartito dall’UE con scritto del 23 febbraio è

giunta alla resistente il 2 marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.__________,

doc. 5 allegato alla duplica). Il ricorrente non specifica le circostanze per

cui la “tempestività dell’inoltro

non è minimamente provata attraverso la produzione agli atti della busta d’intimazione

e del track and trace postale”, sicché la censura,

insufficientemente motivata, è irricevibile.

2.

Il

ricorrente contesta che l’e-mail non firmata del 2 dicembre 2021 apparentemente

scritta dal gerente dell’escussa, PI 2, possa essere considerata come una

valida opposizione. Secondo la giurisprudenza, l’opposizione non firmata è sì

di principio ricevibile, ma solo se non sussistono indizi oggettivi e concreti

ch’essa non emana da una persona autorizzata. Orbene, rileva il ricorrente, nel

caso concreto sussiste più di un dubbio sulla validità dell’opposizione, della

quale nessuno ha tenuto conto fino al 9 febbraio 2022, ricordato che ancora il

2.

febbraio la funzionaria F__________, cui era destinata la presunta

opposizione, aveva confermato l’assenza di opposizione. Oltretutto, aggiunge il

ricorrente, l’opposizione è formulata da una “generica” PI 3, che nulla ha

che fare con la vertenza e men che meno con l’escussa. A mente dell’escutente,

il dubbio sulla validità dell’opposizione non dev’essere interpretato a suo

sfavore ma a sfavore dell’escussa, sulla quale grava l’onere della prova.

3.

L’art.

74.

cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma

scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma

permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli

albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non

soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108

III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8

ad art. 74 LEF). Così l’op­posizione scritta non

firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28

I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non

emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione

dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del

chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III

63.

segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione

interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Bessenich/Fink, op. cit., n. 16a;

Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich

(op.

cit. ad n. 14) e Ruedin

(op. cit. ad n. 10) ritengono

invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata

per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e

senza spiegare la contraddizione con le proprie

affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in

materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax

(sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto 2021, RtiD 2022 I 654 seg. n. 35c,

consid. 2).

3.1

Nella

fattispecie si evince dalla stessa e-mail del 2 dicembre 2021 (doc. B accluso

al ricorso, 3° foglio) che l’opposizione comunicata telefonicamente alla funzionaria F__________ è stata confermata dal ge­rente dell’escussa. Certo, il suo nome (PI 2)

non è menzionato sul messaggio, ma risulta noto alla funzionaria F__________,

che dell’e-mail del 2 dicembre 2021 di risposta allo stesso PI 2 ha dato atto

di aver sostituito con il nome di lui quello del precedente gerente __________

(doc. 3 allegato alle osservazioni al ricorso) e l’ha ribadito nello scritto

del 9 febbraio 2022 (doc. B, 1° foglio). Il nome dell’escussa e il numero dell’esecuzione

figurano d’altronde sull’e-mail contenente l’oppo-sizione (e su quella

precedente, doc. 2) a scanso di equivoci sulla sua indeterminatezza. È peraltro

notorio, perché risulta dal registro di commercio, che PI 2 è pure socio e

presidente della gerenza dell’PI 3, indicata quale

mittente dell’e-mail. Per abbondanza va ricordato ad ogni modo che anche l’opposizione

interposta da una persona che non ha alcun potere di rappresentanza non è a

priori nulla. È ammessa una ratifica con effetto retroattivo anche dopo la

scadenza del termine d’opposizione

(sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 869 n.

39c, consid. 5). In tal senso, la conferma contenuta nelle osservazioni al

ricorso esclude ogni possibile dubbio residuo.

3.2

Che

la funzionaria F__________ abbia confermato, ancora il 2 febbraio 2022 (doc. I),

l’assenza di opposizione non è di rilievo. Dalla documentazione agli atti e dalle

osservazioni dell’UE si evince infatti che la funzionaria si è semplicemente

dimenticata di registrare l’opposizione ricevuta tempestivamente il 2 dicembre

2021.

(la notifica del precetto esecutivo risalendo al 30 novembre) e non se n’è più ricordata fino al 9 febbraio. Lo stesso

UE ammette una “cer­ta leggerezza” del suo

agire, che ovviamente non può andare a scapito dell’escussa. Essa ha dimostrato

di aver validamente e tempestivamente interposto opposizione e il ricorrente

non è riuscito a addurre fatti suscettibili di suscitare ragionevoli dubbi al

riguardo. Il ricorso va pertanto respinto.

4.

L’escussa

ha chiesto nelle osservazioni e nella duplica di dichiarare il precetto

esecutivo nullo in quanto notificato al suo ex gerente anziché a quello attualmente in carica. Ora, qualora l’atto ese­cutivo sia comunque giunto all’escusso,

ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi

effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del

Tribunale federale 7B.228/ 2003 del

30.

ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2019.87 del 16 dicembre

2019.

consid. 4 e 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg.

n. 77c). Gli art. 64 e 72 LEF hanno infatti quale unico scopo di garantire l’effettiva

trasmissione dell’atto esecutivo nelle mani del debitore,

ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse allegazioni della

resistente, che afferma di aver avuto notizia del precetto esecutivo già il 2

dicembre 2021 (osservazioni ad 4). La sua richiesta è pertanto infondata e

comunque sia tardiva.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.