15.2022.37
Ricorso di due creditori contro l’inventario nel fallimento dopo il suo deposito volto a far inventariare due fondi situati all’estero già segnalati nella loro insinuazione
22 agosto 2022Italiano10 min
menzionato come unico attivo il saldo del conto del defunto presso la banca __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.37
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto
il 17 marzo 2022 da
RI 1, DE-__________
RI 2, DE-__________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro l’inventario nel fallimento eretto il 4 marzo
2022 nella liquidazione del fallimento aperto nei confronti dell’
Eredità giacente fu PI 1, __________
che
riguarda anche gli altri creditori:
__________, __________
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
26 novembre 2020, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato la
liquidazione in via di fallimento dell’eredità giacente fu PI 1
B. Il
4 giugno 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato
la graduatoria, in cui ha in particolare iscritto la pretesa di RI 1 e RI 2 per
fr. 286'908.70 in terza classe. Ha pure depositato l’inventario, in cui è
menzionato come unico attivo il saldo del conto del defunto presso la banca __________,
di fr. 16'261.79.
C. Con
scritto del 25 agosto 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UF, premesso che,
dalla documentazione da loro fornita con l’insinuazione di credito del 25
gennaio 2021, si evincerebbe che il defunto PI 1 avrebbe impiegato la somma di
fr. 250'000.– riconosciuta loro il 27 dicembre 2012 (oggetto dell’insinuazione)
per acquistare due appartamenti nel sud
della Francia (nel complesso residenziale “__________”, in __________),
di adottare tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze per accertare i
beni di pertinenza del defunto situati all’estero, ricercandoli con maggiore
intensità, se necessario in via rogatoria, e richiedendo maggiori informazioni
e documentazione ai suoi eredi.
D. Con
risposta del 4 marzo 2022, l’UF ha comunicato che le sue ricerche, esperite con
l’assunzione d’informazioni presso la moglie del defunto e l’Ufficiale
circondariale di tassazione avevano dato esito negativo, motivo per cui
l’inventario, passato in giudicato, non era stato modificato. Ha inoltre
precisato che ricerche all’estero gli erano precluse.
E. Con
ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 e RI 2
postulano in via principale, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
il completamento dell’inventario “ai sensi del punto 9 del presente ricorso”
(ovvero inserendovi i fondi come menzionati nella loro insinuazione di
credito), e in via subordinata il rinvio della causa all’UF affinché provveda a
completare la procedura sulla base dei considerandi disposti dalla Camera,
protestate tasse, spese e ripetibili per ambedue le conclusioni.
F. Con
ordinanza del 28 marzo 2022, il presidente della Camera ha dichiarato
irricevibile la domanda di effetto sospensivo.
G. Con
osservazioni del 6 maggio 2022, pur ritenendo irricevibile quantomeno la
richiesta ricorsuale formulata in via principale, l’UF si è rimesso al giudizio
della Camera.
Gli
altri interessati sono rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento
dell’ufficio dei fallimenti dev’essere interposto all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato.
1.1
Come tutti i provvedimenti dell’ufficio dei fallimenti, l’inventario
può essere impugnato con un ricorso all’autorità di vigilanza. In procedura ordinaria, il fallito deve ricorrere in
linea di massima entro dieci giorni dalla sua consultazione (art. 228
LEF e 29 segg. RUF) e in procedura sommaria entro dieci giorni dal deposito
dell’inventario (unitamente alla graduatoria) (art. 32 cpv. 2 RUF; sentenza del
Tribunale federale 5A_543/2011 del 14 novembre 2011 consid. 2.1; Lustenberger/Schenker
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33 ad art. 221 LEF). Per i creditori il termine decorre dalla
prima assemblea in procedura ordinaria per i fatti noti a quel momento e dal
deposito dell’inventario in procedura sommaria (già citata 5A_ 543/2011 consid.
2.1; Lustenberger/ Schenker, op. cit., n.
33a ad art. 221). Di principio, i creditori possono
ricorrere solo contro la rinuncia o l’omissione da parte dell’amministrazione
del fallimento d’inventariare un attivo (DTF 114 III 22 consid. 5/b; 104 III 24
consid. 1), non contro la decisione di ammettere un bene all’inventario
(sentenze del Tribunale federale 5A_517/2012 del 24 agosto 2012 consid. 4.1.2 e
5A_53/2013 del 17 maggio 2013 consid. 4.3; Lustenberger/Schenker, op. cit., n.
33b ad art. 221). L’inventario è infatti una
semplice misura interna che non esplica alcun
effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54
III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non
stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati
né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza
del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa, l’amministrazione del
fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e,
qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto
di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF 114 III 22 consid. 5/b). La violazione
delle regole di erezione dell’inventario non ne determina la nullità giusta
l’art. 22 LEF (già citata 5A_543/2011 consid. 2; Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 34b ad art. 221).
1.2
Nella
misura in cui i ricorrenti chiedono, in via principale, di completare
l’inventario inserendovi i due fondi siti nel sud della Francia, il ricorso
risulta manifestamente tardivo, siccome l’inventario è stato depositato già il
4.
giugno 2021. Pubblicato sul Foglio uffi-ciale di commercio (con il n. __________),
il deposito è presunto comunicato (e quindi) noto a chiunque (cfr. art. 35 LEF;
Nordmann/Oneyser in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5a ad art. 35 LEF), anche ai ricorrenti.
1.3
È altresì tardivo lo scritto del
25.
agosto 2021 (doc. K accluso al ricorso). Quanto alla risposta 4 marzo 2022
dell’UE (doc. B), trattandosi di una conferma della decisione di non
inventariare i due fondi, negativamente documentata nell’inventario, non è un
provvedimento impugnabile e non fa pertanto decorrere un nuovo termine di
ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2014.133 del 2
dicembre 2014 consid. 1).
2.
Contrariamente
a quanto allegano i ricorrenti senza motivazione, l’inventario non è (più) un
documento “in divenire” dopo il suo deposito, il quale sarebbe superfluo se stesse la tesi dei
ricorrenti.
2.1
Vero
è, tuttavia, che anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura
del fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del
fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano noti al
momento del deposito (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25
aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero valore o
appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze
successivamente venute a conoscenza dell’amministrazione e dei creditori.
2.2
In
misura più ampia, si deve inoltre ammettere, per coerenza, l’inventariazione di
un attivo dopo il deposito dell’inventario se esso è da considerare nuovo
giusta l’art. 269 LEF (o secondo la giurisprudenza relativa alla riapertura del
fallimento chiuso per mancanza di attivo in caso di scoperta di beni nuovi, v. sentenza della CEF 14.2022.19 del 16 agosto 2022 consid. 2), poiché non avrebbe senso obbligare il creditore che chiede
l’inserimento di un nuovo attivo nell’inventario ad aspettare la chiusura del
fallimento per chiederne la riapertura o la realizzazione di quell’attivo
secondo l’art. 269 LEF.
Da
questo punto di vista, è nuovo l’attivo che non era noto o
non avrebbe dovuto essere noto all’amministrazione del fallimento e alla
maggioranza dei creditori fino alla chiusura del fallimento (cfr. DTF
116.
III 98 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_ 525/2010 del 31
agosto 2010, consid. 2; Staehelin/Stojiljković in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 269 LEF), o di cui – trattandosi di una pretesa – non tutti i fatti
costituitivi essenziali erano conosciuti oppure che appariva fino a quel mo-mento senza valore (già citata 14.2022.19,
consid. 2, con un rinvio a Franco Lorandi, Wiedereröffnung des Konkurses,
AJP/PJA 2018, pag. 60 ad IV/D/1/a).
2.3
Nella
fattispecie, ai ricorrenti era nota l’esistenza di ambedue i fondi già prima
del deposito dell’inventario (e della graduatoria), dal momento che l’hanno
segnalata nell’insinuazione del loro credito (doc. D). Constatandone la mancata
indicazione nell’inventario, essi l’avrebbero pertanto dovuto impugnare
formulando le richieste inoltrate più di otto mesi dopo con il ricorso in
esame. L’allegazione dei ricorrenti relativa ai fondi era inoltre nota anche all’UF
– attraverso la citata insinuazione – e allo Stato del Cantone Ticino, che,
malgrado la curiosa richiesta dei ricorrenti volta all’accertamento dell’esistenza
e del valore di detti fondi contenuta nel reclamo contro la decisione di tassazione del 2020 (doc. I), ha
confermato con decisione del 27 ottobre 2021 che i contribuenti (il
defunto e la moglie) non possiedono alcun
bene all’estero (doc. J). Dato che due dei tre creditori iscritti in
graduatoria (doc. E) conoscono i pretesi attivi che l’UF non ha inventariato, non
sarebbero dati i presupposti per una loro realizzazione giusta l’art.
269.
LEF e – di conseguenza – neppure per una loro inventariazione dopo il
deposito dell’inventario (cfr. sopra consid. 2.2).
3.
I
ricorrenti chiedono in via subordinata il rinvio della
causa all’UF affinché provveda a completare la procedura sulla base dei
considerandi disposti dalla Camera. Posto che l’inventario è definitivo per
quanto attiene (anche) alle particelle in discussione, la richiesta risulta
senza interesse. Ad ogni modo, l’UF ha eseguito gli accertamenti in suo potere
(interpello della moglie e della figlia del defunto, così come dell’autorità
fiscale), mentre verifiche in loco (in Francia) gli sono precluse per il
principio della territorialità del fallimento. Semmai sarebbe spettato ai
ricorrenti procedervi, non potendosi accontentare di produrre due contratti
privati datati (del 1997 e 1999, ultimi due fogli del doc. D) relativi
all’acquisto di appartamenti destinati apparentemente a essere rivenduti con
condivisione dell’utile tra l’acquirente e il finanziatore.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– __________, __________;
– Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.