Lexipedia

Decisione

15.2022.37

Ricorso di due creditori contro l’inventario nel fallimento dopo il suo deposito volto a far inventariare due fondi situati all’estero già segnalati nella loro insinuazione

22 agosto 2022Italiano10 min

menzionato come unico attivo il saldo del conto del defunto presso la banca __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.37

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso interposto

il 17 marzo 2022 da

RI 1, DE-__________

RI 2, DE-__________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro l’inventario nel fallimento eretto il 4 marzo

2022 nella liquidazione del fallimento aperto nei confronti dell’

Eredità giacente fu PI 1, __________

che

riguarda anche gli altri creditori:

__________, __________

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

26 novembre 2020, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato la

liquidazione in via di fallimento dell’eredità giacente fu PI 1

B. Il

4 giugno 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato

la graduatoria, in cui ha in particolare iscritto la pretesa di RI 1 e RI 2 per

fr. 286'908.70 in terza classe. Ha pure depositato l’inventario, in cui è

menzionato come unico attivo il saldo del conto del defunto presso la banca __________,

di fr. 16'261.79.

C. Con

scritto del 25 agosto 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UF, premesso che,

dalla documentazione da loro fornita con l’insinuazione di credito del 25

gennaio 2021, si evincerebbe che il defunto PI 1 avrebbe impiegato la somma di

fr. 250'000.– riconosciuta loro il 27 dicembre 2012 (oggetto dell’insinuazione)

per acquistare due appartamenti nel sud

della Francia (nel complesso residenziale “__________”, in __________),

di adottare tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze per accertare i

beni di pertinenza del defunto situati al­l’estero, ricercandoli con maggiore

intensità, se necessario in via rogatoria, e richiedendo maggiori informazioni

e documentazione ai suoi eredi.

D. Con

risposta del 4 marzo 2022, l’UF ha comunicato che le sue ricerche, esperite con

l’assunzione d’informazioni presso la moglie del defunto e l’Ufficiale

circondariale di tassazione avevano dato esito negativo, motivo per cui

l’inventario, passato in giudicato, non era stato modificato. Ha inoltre

precisato che ricerche all’este­ro gli erano precluse.

E. Con

ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 e RI 2

postulano in via principale, previo conferimento dell’effetto so­spensivo,

il completamento dell’inventario “ai sensi del punto 9 del presente ricorso”

(ovvero inserendovi i fondi come menzionati nel­la loro insinuazione di

credito), e in via subordinata il rinvio della causa all’UF affinché provveda a

completare la procedura sulla base dei considerandi disposti dalla Camera,

protestate tasse, spese e ripetibili per ambedue le conclusioni.

F. Con

ordinanza del 28 marzo 2022, il presidente della Camera ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo.

G. Con

osservazioni del 6 maggio 2022, pur ritenendo irricevibile quantomeno la

richiesta ricorsuale formulata in via principale, l’UF si è rimesso al giudizio

della Camera.

Gli

altri interessati sono rimasti silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento

dell’ufficio dei fallimenti dev’essere interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato.

1.1

Come tutti i provvedimenti dell’ufficio dei fallimenti, l’inventario

può essere impugnato con un ricorso all’autorità di vigilanza. In procedura ordinaria, il fallito deve ricorrere in

linea di massima entro die­ci giorni dalla sua consultazione (art. 228

LEF e 29 segg. RUF) e in procedura sommaria entro dieci giorni dal deposito

dell’inventario (unitamente alla graduatoria) (art. 32 cpv. 2 RUF; sentenza del

Tribunale federale 5A_543/2011 del 14 novembre 2011 consid. 2.1; Lustenberger/Schenker

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33 ad art. 221 LEF). Per i creditori il termine decorre dalla

prima assemblea in procedura ordinaria per i fatti noti a quel momento e dal

deposito dell’inventario in procedura sommaria (già citata 5A_ 543/2011 consid.

2.1; Lustenberger/ Schenker, op. cit., n.

33a ad art. 221). Di principio, i creditori possono

ricorrere solo contro la rinuncia o l’omissione da parte del­l’amministrazione

del fallimento d’inventariare un attivo (DTF 114 III 22 consid. 5/b; 104 III 24

consid. 1), non contro la decisione di ammettere un bene all’inventario

(sentenze del Tribunale federale 5A_517/2012 del 24 agosto 2012 consid. 4.1.2 e

5A_53/2013 del 17 maggio 2013 consid. 4.3; Lustenberger/Schenker, op. cit., n.

33b ad art. 221). L’inventario è infatti una

semplice misura interna che non esplica alcun

effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54

III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non

stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati

né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza

del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa, l’amministrazione del

fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e,

qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto

di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF 114 III 22 consid. 5/b). La violazione

delle regole di erezione del­l’inventario non ne determina la nullità giusta

l’art. 22 LEF (già citata 5A_543/2011 consid. 2; Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 34b ad art. 221).

1.2

Nella

misura in cui i ricorrenti chiedono, in via principale, di completare

l’inventario inserendovi i due fondi siti nel sud della Francia, il ricorso

risulta manifestamente tardivo, siccome l’inventario è stato depositato già il

4.

giugno 2021. Pubblicato sul Foglio uffi-ciale di commercio (con il n. __________),

il deposito è presunto comunicato (e quindi) noto a chiunque (cfr. art. 35 LEF;

Nordmann/Oneyser in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5a ad art. 35 LEF), anche ai ricorrenti.

1.3

È altresì tardivo lo scritto del

25.

agosto 2021 (doc. K accluso al ricorso). Quanto alla risposta 4 marzo 2022

dell’UE (doc. B), trattandosi di una conferma della decisione di non

inventariare i due fondi, negativamente documentata nell’inventario, non è un

provvedimento impugnabile e non fa pertanto decorrere un nuovo termine di

ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2014.133 del 2

dicembre 2014 consid. 1).

2.

Contrariamente

a quanto allegano i ricorrenti senza motivazione, l’inventario non è (più) un

documento “in divenire” dopo il suo deposito, il quale sarebbe superfluo se stesse la tesi dei

ricorrenti.

2.1

Vero

è, tuttavia, che anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura

del fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del

fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenber­ger/Schenker, op. cit., n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli era­no noti al

momento del deposito (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25

aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero valore o

appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze

successivamente venute a conoscenza dell’amministrazione e dei creditori.

2.2

In

misura più ampia, si deve inoltre ammettere, per coerenza, l’inventariazione di

un attivo dopo il deposito dell’inventario se esso è da considerare nuovo

giusta l’art. 269 LEF (o secondo la giurisprudenza relativa alla riapertura del

fallimento chiuso per mancanza di attivo in caso di scoperta di beni nuovi, v. sentenza della CEF 14.2022.19 del 16 agosto 2022 consid. 2), poiché non avreb­be senso obbligare il creditore che chiede

l’inserimento di un nuo­vo attivo nell’inventario ad aspettare la chiusura del

fallimento per chiederne la riapertura o la realizzazione di quell’attivo

secondo l’art. 269 LEF.

Da

questo punto di vista, è nuovo l’attivo che non era noto o

non avrebbe dovuto essere noto all’amministrazione del fallimento e alla

maggioranza dei creditori fino alla chiusura del fallimento (cfr. DTF

116.

III 98 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_ 525/2010 del 31

agosto 2010, consid. 2; Staehelin/Stojiljković in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 269 LEF), o di cui – trattandosi di una pretesa – non tutti i fatti

costituitivi essenziali erano conosciuti oppure che appariva fino a quel mo-mento senza valore (già citata 14.2022.19,

consid. 2, con un rinvio a Franco Lorandi, Wiedereröffnung des Konkurses,

AJP/PJA 2018, pag. 60 ad IV/D/1/a).

2.3

Nella

fattispecie, ai ricorrenti era nota l’esistenza di ambedue i fondi già prima

del deposito dell’inventario (e della graduatoria), dal momento che l’hanno

segnalata nell’insinuazione del loro credito (doc. D). Constatandone la mancata

indicazione nell’inventario, essi l’avrebbero pertanto dovuto impugnare

formulando le richieste inoltrate più di otto mesi dopo con il ricorso in

esame. L’allegazione dei ricorrenti relativa ai fondi era inoltre nota anche al­l’UF

– attraverso la citata insinuazione – e allo Stato del Cantone Ticino, che,

malgrado la curiosa richiesta dei ricorrenti volta all’accertamento dell’esistenza

e del valore di detti fondi contenuta nel reclamo contro la decisione di tassazione del 2020 (doc. I), ha

confermato con decisione del 27 ottobre 2021 che i contribuenti (il

defunto e la moglie) non possiedono alcun

bene all’estero (doc. J). Dato che due dei tre creditori iscritti in

graduatoria (doc. E) conoscono i pretesi attivi che l’UF non ha inventariato, non

sarebbero dati i presupposti per una loro realizzazione giusta l’art.

269.

LEF e – di conseguenza – neppure per una loro inventariazione dopo il

deposito dell’inventario (cfr. sopra consid. 2.2).

3.

I

ricorrenti chiedono in via subordinata il rinvio della

causa all’UF affinché provveda a completare la procedura sulla base dei

considerandi disposti dalla Camera. Posto che l’inventario è definitivo per

quanto attiene (anche) alle particelle in discussione, la richiesta risulta

senza interesse. Ad ogni modo, l’UF ha eseguito gli accertamenti in suo potere

(interpello della moglie e della figlia del defunto, così come dell’autorità

fiscale), mentre verifiche in loco (in Francia) gli sono precluse per il

principio della territorialità del fallimento. Semmai sarebbe spettato ai

ricorrenti procedervi, non potendosi accontentare di produrre due contratti

privati datati (del 1997 e 1999, ultimi due fogli del doc. D) relativi

all’acquisto di appartamenti destinati apparentemente a essere rivenduti con

condivisione dell’utile tra l’acquirente e il finanziatore.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– __________, __________;

– Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.