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Decisione

15.2022.38

Esecuzione sequestro. Debitore in stato di fallimento. Accertamento d’ufficio della nullità

16 agosto 2022Italiano8 min

Lugano (OA.2003.__________), sulla sentenza 13 luglio 2011 del Tribunale d’appello (inc. 11.2010.__________),

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.38

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 23 febbraio

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento aperto il 7 luglio 2016

nei confronti di PI 1, l’8 gennaio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio dei

fallimenti (UF) ha formalmente autorizzato RI 1, ammessa in terza classe nel

fallimento per un credito di fr. 835'441.20, a far valere per proprio conto e a

suo rischio e pericolo, ma in nome della mas­sa, il diritto del fallito di

chiedere la divisione della successione fu PI 2, composta oltre a lui dei

fratelli __________ e __________,

segnalando che la comunione risulta pro­prietaria dei fondi __________

RFD __________, __________, __________ e __________ RFD __________ e __________

RFP __________. Analoga autorizzazione è stata concessa anche a due altri

creditori, l’__________ e il __________.

B. All’udienza

di conciliazione del 19 gennaio 2022, indetta nella causa di divisione

ereditaria promossa da RI 1 contro i tre fratelli PI 1 e intesa a ottenere il

terzo degli averi successori spettante a PI 1, il segretario assessore della

Pretura di Lugano, sezione 4, le ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in

giudizio entro tre mesi

C. A

richiesta d’RI 1, il 16 febbraio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro della quota di

liquidazione appena menzionata. Quale pretesa della sequestrante il Pretore ha

indicato il “credito

complessivo ammesso nella graduatoria di fallimento n. __________ in capo al

debitore, il quale poggia sulla sentenza 28 dicembre 2009 della Pretura di

Lugano (OA.2003.__________), sulla sentenza 13 luglio 2011 del Tribunale d’appello (inc. 11.2010.__________),

sulla sentenza 12 luglio 2012 del Tribunale federale (5A___________/2011)

nonché sulla sentenza 4 dicembre 2012 della Pretura di Lugano (SO.2012.__________)”, e quale cau­sa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (decisione

esecutiva).

D. Con

decisione d’irricevibilità del 23 febbraio 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato

a RI 1 di non poter dare seguito alla sua domanda di sequestro in virtù

dell’art. 206 LEF, essendo il debitore in stato di fallimento dal 7 luglio

2016.

E. Con

ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede l’annullamento della decisione

d’irricevibilità e, in via principale, che ven­ga “esteso” il verbale di

sequestro alle particelle della comunione ereditaria, oppure, in via

subordinata, che gli atti siano ritornati al­l’UE affinché proceda

indilatamente all’allestimento del verbale di sequestro circa le stesse

particelle, in ambedue le ipotesi con l’annotazione nel registro fondiario

della relativa restrizione della facoltà di disporre, protestate spese, tasse

di giustizia e ripetibili.

F. Con

osservazioni del 17 marzo 2022 PI 1 si è limitato a concordare con la

motivazione del provvedimento impugnato, mentre nelle sue del 18 marzo l’UE ha

concluso per la reiezione del ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato notificato alla ricorrente il 24 febbraio

2022.

(doc. A ac-cluso all’impugnativa), il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

In

merito alla motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente ritiene

irrilevante il fatto che il debitore sia tuttora in stato di fallimento, “poiché trattasi di due procedure distinte e

indipendenti”. Sostiene che la propria pretesa, da

considerarsi certa dal momen­to che è stata ammessa nella graduatoria del

fallimento, dev’essere salvaguardata “da un’eventuale alienazione da parte della CE fu PI 2, ciò che è

possibile solo tramite il sequestro”. Contrariamente

all’UE, la ricorrente reputa che il sequestro non debba essere convalidato con

un’esecuzione, poiché lo è già stato con l’inoltro della causa di divisione

ereditaria.

3.

Così

argomentando, la ricorrente non si confronta con la motivazione dell’UE, siccome

non spiega perché l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in

corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante

la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della

dichiarazione di fallimento, non si applicherebbe nella fattispecie. La

ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, appare di conseguenza

dubbia.

3.1

Ad

ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente in mo­do apodittico,

non si tratta di “due

procedure distinte e indipenden­ti”. La pretesa posta

a fondamento del sequestro è infatti il “credito complessivo [d’RI 1] ammesso nella graduatoria

di fallimento”. Trattasi quindi proprio di un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento, che la

ricorrente vanta contro il fallito. Che sia stato ammesso nella graduatoria non

esclude che ricada sotto l’art. 206 cpv. 1 LEF, la cui applicabilità non è

vincolata alla sorte del credito nel fallimento. A prescindere dalla sua

ricevibilità, il ricorso si avvera pertanto infondato su questo punto.

3.2

L’esito

dell’impugnativa non cambia per il fatto che la ricorrente ha ottenuto dall’UF

la “cessione” (giusta l’art. 260 LEF) del diritto del

fallito di chiedere la divisione della successione del defunto padre. Nella

domanda di sequestro ella non ha infatti fatto valere questo diritto, bensì il

suo “credito complessivo ammesso

nella graduatoria di fallimento”.

Sia come sia, il diritto a lei “ceduto” non ha carattere pecuniario: non tende,

direttamente, al versamento di una somma di denaro determinata o alla

prestazione di una garanzia, ma alla divisione della successione e alla

consegna della quota in natura o in denaro (non ancora quantificata) spettante

al fallito. In tali circostanze, il diritto in questione non potrebbe

giustificare l’ottenimento di un sequestro secondo gli art. 271 segg. LEF (cfr.

art. 38 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto ch’esso non è diretto contro il

fallito (o perlomeno non solo), bensì contro i suoi coeredi. Onde evitare

eventuali alienazioni da parte dei membri della comunione

ereditaria, la ricorrente dovrebbe invece far capo a misure cautelari (art. 261

segg. CPC) nella procedura di divisione ereditaria.

3.3

Non

si disconosce che in linea di massima l’UE deve eseguire il sequestro così come

ordinato dal giudice competente. È tuttavia tenuto a rifiutare di attuare

provvedimenti nulli (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della

CEF 15.2018. 57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3). Ora, nuove esecuzioni – compresi

nuovi sequestri vertenti su beni della massa,

come sono in concreto i diritti ereditari del fallito (Wohlfart/ Meyer

Honegger in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11 e 16 ad art. 206 LEF; Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 5 ad art. 206 LEF) – promosse durante il

fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione sono nulle (art. 206

cpv. 1 LEF; DTF 93 III 58 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2012 consid. 3.3; Wohl­fart/Meyer Honegger, op.

cit., n. 14 ad art. 206 ; Romy in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 7 ad art. 206 LEF ; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 206 LEF e

i rinvii), ciò che va rilevato d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF

93.

III 58 consid. 3). L’UE ha pertanto rifiutato a ragione

di eseguire il sequestro decretato a favore della ricorrente. Il provvedimento

impugnato va così confermato.

3.4

Stante

l’esito del giudizio odierno, la discussione sulla convalida del sequestro si

avvera senza oggetto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.