15.2022.38
Esecuzione sequestro. Debitore in stato di fallimento. Accertamento d’ufficio della nullità
16 agosto 2022Italiano8 min
Lugano (OA.2003.__________), sulla sentenza 13 luglio 2011 del Tribunale d’appello (inc. 11.2010.__________),
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.38
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 23 febbraio
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
fallimento aperto il 7 luglio 2016
nei confronti di PI 1, l’8 gennaio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio dei
fallimenti (UF) ha formalmente autorizzato RI 1, ammessa in terza classe nel
fallimento per un credito di fr. 835'441.20, a far valere per proprio conto e a
suo rischio e pericolo, ma in nome della massa, il diritto del fallito di
chiedere la divisione della successione fu PI 2, composta oltre a lui dei
fratelli __________ e __________,
segnalando che la comunione risulta proprietaria dei fondi __________
RFD __________, __________, __________ e __________ RFD __________ e __________
RFP __________. Analoga autorizzazione è stata concessa anche a due altri
creditori, l’__________ e il __________.
B. All’udienza
di conciliazione del 19 gennaio 2022, indetta nella causa di divisione
ereditaria promossa da RI 1 contro i tre fratelli PI 1 e intesa a ottenere il
terzo degli averi successori spettante a PI 1, il segretario assessore della
Pretura di Lugano, sezione 4, le ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in
giudizio entro tre mesi
C. A
richiesta d’RI 1, il 16 febbraio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro della quota di
liquidazione appena menzionata. Quale pretesa della sequestrante il Pretore ha
indicato il “credito
complessivo ammesso nella graduatoria di fallimento n. __________ in capo al
debitore, il quale poggia sulla sentenza 28 dicembre 2009 della Pretura di
Lugano (OA.2003.__________), sulla sentenza 13 luglio 2011 del Tribunale d’appello (inc. 11.2010.__________),
sulla sentenza 12 luglio 2012 del Tribunale federale (5A___________/2011)
nonché sulla sentenza 4 dicembre 2012 della Pretura di Lugano (SO.2012.__________)”, e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (decisione
esecutiva).
D. Con
decisione d’irricevibilità del 23 febbraio 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato
a RI 1 di non poter dare seguito alla sua domanda di sequestro in virtù
dell’art. 206 LEF, essendo il debitore in stato di fallimento dal 7 luglio
2016.
E. Con
ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede l’annullamento della decisione
d’irricevibilità e, in via principale, che venga “esteso” il verbale di
sequestro alle particelle della comunione ereditaria, oppure, in via
subordinata, che gli atti siano ritornati all’UE affinché proceda
indilatamente all’allestimento del verbale di sequestro circa le stesse
particelle, in ambedue le ipotesi con l’annotazione nel registro fondiario
della relativa restrizione della facoltà di disporre, protestate spese, tasse
di giustizia e ripetibili.
F. Con
osservazioni del 17 marzo 2022 PI 1 si è limitato a concordare con la
motivazione del provvedimento impugnato, mentre nelle sue del 18 marzo l’UE ha
concluso per la reiezione del ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato notificato alla ricorrente il 24 febbraio
2022.
(doc. A ac-cluso all’impugnativa), il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
In
merito alla motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente ritiene
irrilevante il fatto che il debitore sia tuttora in stato di fallimento, “poiché trattasi di due procedure distinte e
indipendenti”. Sostiene che la propria pretesa, da
considerarsi certa dal momento che è stata ammessa nella graduatoria del
fallimento, dev’essere salvaguardata “da un’eventuale alienazione da parte della CE fu PI 2, ciò che è
possibile solo tramite il sequestro”. Contrariamente
all’UE, la ricorrente reputa che il sequestro non debba essere convalidato con
un’esecuzione, poiché lo è già stato con l’inoltro della causa di divisione
ereditaria.
3.
Così
argomentando, la ricorrente non si confronta con la motivazione dell’UE, siccome
non spiega perché l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in
corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante
la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della
dichiarazione di fallimento, non si applicherebbe nella fattispecie. La
ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, appare di conseguenza
dubbia.
3.1
Ad
ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente in modo apodittico,
non si tratta di “due
procedure distinte e indipendenti”. La pretesa posta
a fondamento del sequestro è infatti il “credito complessivo [d’RI 1] ammesso nella graduatoria
di fallimento”. Trattasi quindi proprio di un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento, che la
ricorrente vanta contro il fallito. Che sia stato ammesso nella graduatoria non
esclude che ricada sotto l’art. 206 cpv. 1 LEF, la cui applicabilità non è
vincolata alla sorte del credito nel fallimento. A prescindere dalla sua
ricevibilità, il ricorso si avvera pertanto infondato su questo punto.
3.2
L’esito
dell’impugnativa non cambia per il fatto che la ricorrente ha ottenuto dall’UF
la “cessione” (giusta l’art. 260 LEF) del diritto del
fallito di chiedere la divisione della successione del defunto padre. Nella
domanda di sequestro ella non ha infatti fatto valere questo diritto, bensì il
suo “credito complessivo ammesso
nella graduatoria di fallimento”.
Sia come sia, il diritto a lei “ceduto” non ha carattere pecuniario: non tende,
direttamente, al versamento di una somma di denaro determinata o alla
prestazione di una garanzia, ma alla divisione della successione e alla
consegna della quota in natura o in denaro (non ancora quantificata) spettante
al fallito. In tali circostanze, il diritto in questione non potrebbe
giustificare l’ottenimento di un sequestro secondo gli art. 271 segg. LEF (cfr.
art. 38 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto ch’esso non è diretto contro il
fallito (o perlomeno non solo), bensì contro i suoi coeredi. Onde evitare
eventuali alienazioni da parte dei membri della comunione
ereditaria, la ricorrente dovrebbe invece far capo a misure cautelari (art. 261
segg. CPC) nella procedura di divisione ereditaria.
3.3
Non
si disconosce che in linea di massima l’UE deve eseguire il sequestro così come
ordinato dal giudice competente. È tuttavia tenuto a rifiutare di attuare
provvedimenti nulli (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della
CEF 15.2018. 57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3). Ora, nuove esecuzioni – compresi
nuovi sequestri vertenti su beni della massa,
come sono in concreto i diritti ereditari del fallito (Wohlfart/ Meyer
Honegger in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11 e 16 ad art. 206 LEF; Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 5 ad art. 206 LEF) – promosse durante il
fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione sono nulle (art. 206
cpv. 1 LEF; DTF 93 III 58 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2012 consid. 3.3; Wohlfart/Meyer Honegger, op.
cit., n. 14 ad art. 206 ; Romy in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 7 ad art. 206 LEF ; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 206 LEF e
i rinvii), ciò che va rilevato d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF
93.
III 58 consid. 3). L’UE ha pertanto rifiutato a ragione
di eseguire il sequestro decretato a favore della ricorrente. Il provvedimento
impugnato va così confermato.
3.4
Stante
l’esito del giudizio odierno, la discussione sulla convalida del sequestro si
avvera senza oggetto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.