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Decisione

15.2022.39

Ricorso contro il pignoramento di crediti sequestrati. Ricusa. Eccezione di compensazione. Pretesa nullità del precetto esecutivo per vizio di notificazione. Foro e convalida del sequestro

30 agosto 2022Italiano16 min

Assicurazioni SA per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, nonché tutte le somme già sequestrate a tale titolo presso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.39

Lugano

30 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 7 marzo

2022 di

RI 1 HR-__________ (per

notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 24 febbraio

2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

e sull’“istanza di

accertamento nullità” 18 maggio 2022 della ricorrente

contro la notifica del precetto esecutivo emesso nella medesima esecuzione;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda di PI 1, il 13 aprile 2021 il Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il

sequestro della rendita mensile d’invalidità LAINF erogatale dall’__________

Assicurazioni SA per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, nonché tutte le somme già sequestrate a tale titolo presso

la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), e ciò a concorrenza di

fr. 8'951.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 600.– dal 24 novembre 2014, su fr. 500.– dal 13

luglio 2015, su fr. 400.– dal 13 dicembre 2016 e su fr. 1'000.– dal

27 gennaio 2021.

B. Il

14 aprile 2021 l’UE ha proceduto all’esecuzione del sequestro (n. __________98), allestendone il

verbale, da cui risultano sequestrati la somma di

fr. 6'000.– depositata presso lo stesso ufficio in esecuzione di un

precedente sequestro (n. __________15), convalidato

con l’esecuzione n. __________28, e la rendita erogata dall’__________

limitatamente alla parte eccedente il minimo vitale di fr. 960.–.

C. A

convalida del secondo sequestro, PI 1 ha escus­so RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45

oltre a interessi e spese con precetto

esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dall’Ufficio.

D. Con

ricorso del 17 maggio 2021 RI 1 si era in particolare aggravata contro il

predetto precetto, chiedendo a questa Camera di accertarne la nullità o di

annullarlo per vizio di notifica e in subordine di fare ordine all’UE di

iscrivere nei propri registri la sua opposizione interposta con il gravame

stesso.

E. Mediante

scritto del 3 agosto 2021 essa ha però ritirato il ricorso in questione, ad

eccezione della sua “dichiarazione

di opposizione totale al PE __________56”, sicché la

Camera lo ha stralciato dai ruoli con decisione del 10 agosto 2021 (inc.

15.2021.51).

F. Dando

seguito allo scritto appena menzionato, l’UE ha registrato l’opposizione

interposta dall’escussa con data del 3 agosto 2021.

G. Con

due distinte sentenze del 10 gennaio 2022 (inc. __________ e __________) il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’opposizione interposta il 3

maggio 2021 dalla debitrice sequestrata al secondo sequestro e accolto

parzialmente l’istanza 26 agosto 2021 dell’escutente volta al rigetto

dell’opposizione al precetto esecutivo inteso alla sua convalida, rigettandola

in via definitiva per fr. 3'885.– oltre

agli accessori e in via provvisoria per fr. 4'992.35.

H. Sulla

scorta della decisione di rigetto, l’UE ha

quindi dato seguito alla domanda 30 gennaio 2022 della procedente di proseguire

l’e­­secuzione, emettendo il 1° febbraio 2022 l’avviso di pignoramento.

I. Il

24 febbraio 2022 l’organo esecutivo ha pignorato i fr. 6'000.– depositati

sul suo conto in esecuzione del precedente sequestro, ulteriori

fr. 4'500.– nel frattempo depositativi in esecuzione del secondo

sequestro, nonché un altro credito di fr. 1'000.– nei confronti dell’__________

Assicurazioni SA, quale parte eccedente il minimo d’esistenza dell’escussa di

fr. 960.–, a saldo della pretesa posta nell’esecuzione di convalida del

secondo sequestro. Lo stesso giorno l’Ufficio ha notificato il pignoramento

all’istituto assicurativo e la relativa decisione alla debitrice presso lo

studio legale della figlia, avv. PI 2.

L. Previo

accoglimento dell’“istanza

d’urgenza” volta all’annullamento del sequestro di fr.

1'000.– e ricusazione del giudice Jaques, con ricorso del 7 marzo 2022 RI 1

chiede alla Camera di dichiarare la nullità del pignoramento e di accertare l’esistenza

di un suo credito di fr. 3'477.20 oltre

ad accessori, ch’ella, “in via del tutto subordinata”, pone in compensazione con

il credito di PI 1, qualora quest’ultimo venga provato con sentenza definitiva

passata in giudicato.

M. Nel

frattempo, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, mediante

decisione del 16 marzo 2022 (inc. 14.2022.13/14) questa Camera ha dichiarato

irricevibili i reclami del 28 gennaio 2022 che RI 1 aveva presentato contro le

due sentenze pretorili del 10 gennaio 2022.

N. Nelle

sue osservazioni del 22 marzo 2022 al ricorso l’UE ritiene di aver agito

correttamente, motivo per cui riconferma i propri provvedimenti e segnala di

aver rinunciato a sottoporre il gravame alla controparte per osservazioni.

O. Tramite

“istanza di accertamento

nullità” del 18 maggio 2022 RI 1 chiede alla Camera di

accertare la nullità del precetto esecutivo a convalida del secondo sequestro.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando RI 1 ha ricevuto la decisione

impugnata, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Neppure la

ricorrente fornisce indicazioni utili al riguardo nel proprio gravame. Alla

luce di tali circostanze, non essendo l’UE in grado di provare che la decisione

in questione, datata 24 febbraio 2022, è stata recapitata all’escussa al più

presto il giorno seguente (25 febbraio 2022), il ricorso inoltrato l’8 marzo

2022.

per posta raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________) va

considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Per

quanto attiene invece all’“istanza

di accertamento nullità”, inviata il 19 maggio 2022

mediante raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________), malgrado si

riveli manifestamente intempestiva, l’insorgente avendo già impugnato il

se-condo precetto esecutivo con ricorso del 17 maggio 2021 (sopra ad D), che ha

poi ritirato il 3 agosto 2021, l’atto ricorsuale al vaglio deve nondimeno

essere esaminato (sotto, consid. 6) limitatamen­te all’eccezione di nullità per

vizio di notificazione sollevata da RI 1 (art. 22 cpv. 1 LEF).

2.

Giusta

i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura

amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della

decisione delle altre.

Nel

caso in esame, RI 1 ha presentato in concreto due ricorsi contro due distinti

atti (la decisione di pignoramento del 24 febbraio 2022 e il precetto esecutivo

emesso il 27 aprile 2021), che concernono tuttavia la medesima esecuzione (n. __________56)

promossa nei suoi confronti. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con

una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

3.

In

modo ormai sistematico la ricorrente chiede la ricusa del giudice Jaques, reo a

suo parere di continuare “arrogantemente a

giudicare da se stesso le ricusazioni nei di lui confronti” e di

aver assecondato in due precedenti cause

(apparentemente quelle terminate con la sentenza con cui sono stati

dichiarati irricevibili i suoi reclami del 28 gennaio 2022, sopra

ad M) “la

richiesta dell’UE tesa all’avvallo immediato e ratifica della sua illegale attività”, ossia l’esecuzione del pignoramento malgrado la

pendenza di due reclami. Non è chiaro se i successivi motivi

elencati alle cifre 1-4 del ricorso riguardino (anche) la richiesta di ricusa

oppure il merito, ma stante il contenuto

delle conclusioni appare più verosimile la seconda ipo­tesi (pena

l’irricevibilità del ricorso per carenza di motivazione).

3.1

Ora,

è appena il caso di ricordare un’altra volta (da ultimo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8,

con i riferimenti) che la Camera, nella sua veste di autorità

cantonale di vigilanza (unica o superiore) e nella composizione plenaria a tre

giudici finora sempre osservata, può statuire essa stessa in virtù dell’art. 10

LEF, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale.

3.2

La

ricorrente non può d’altronde ignorare che il fatto per i giudici di aver

partecipato a decisioni precedenti, anche sfavorevoli al ri-chiedente, non è in

sé un motivo di ricusazione (tra altre: sentenze del Tribunale federale

5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii e della CEF 14.2017.27

del 3 luglio 2017 consid. 2). A scanso di equivoci, occorre rammentare altresì

che i reclami non hanno effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC). La

domanda di ricusa è pertanto irricevibile.

4.

Nel

merito, RI 1 fa valere anzitutto di avere un credito certo e inoppugnabile di

fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008 nei confronti

di PI 1, derivante dalla sentenza 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4 (inc. __________), sicché – a suo dire – la pretesa di

fr. 3'885.– per cui l’escutente ha ottenuto il rigetto dell’opposizione in

via definitiva è estinta per compensazione. Ella sostiene altresì che la

decisione di rigetto provvisorio per fr. 4'992.35 non è né definitiva né esecutiva, stante la

possibilità di presentare azio­ne di disconoscimento del debito giusta

l’art. 83 cpv. 2 LEF, ciò che intende fare entro il termine di 20 giorni

previsto dalla legge. Per tali ragioni, conclude che il pignoramento impugnato

è nullo.

4.1

Ora,

l’eccezione di compensazione s’avvera manifestamente irricevibile, siccome la

via del ricorso all’autorità di vigilanza non consente all’escusso di sollevare

questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del

credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo né l’ufficio

d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità

giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle competenti in

materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza

della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020), fermo restando che nella fattispecie

il reclamo che RI 1 aveva presentato contro la decisione di rigetto è comunque

stato dichiarato irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali con

la decisione del 16 marzo 2022 (sopra ad L). Per le stesse ragioni, è pure

inammissibile la domanda volta ad accertare l’esistenza del credito posto in

compensazione.

4.2

Che la ricorrente sia intenzionata a promuovere

un’azione di disco­noscimento del debito non ha ovviamente alcun effetto

sull’esecuzione. L’avesse anche fatto, ciò non osterebbe al pignoramento,

provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF), ma impedirebbe solo che il rigetto

dell’opposizione, e a seconda dei casi il pignoramento provvisorio, diventino

definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF). Poiché la decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione è immediatamente esecutiva (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a

CPC), l’UE era legittimato a dare seguito alla domanda di continuazione

dell’esecuzione, procedendo al pignoramento dei beni sequestrati. La censura

s’avvera pertanto infondata.

5.

RI

1.

reputa che l’Ufficio abbia violato altresì

l’art. 53 LEF, misconoscendo ch’ella è domiciliata in __________ dal 1°

gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell’avviso di pignoramento. La

critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso

di specie l’esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui,

stante il suo domicilio all’estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si

trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario

del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L’art. 53 LEF non può dunque trovare

applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della

CEF 14.2020.155 del 25 giugno 2021, RtiD 2022 I 652 n. 33c, consid. 4).

Giova

inoltre ricordare che l’organo esecutivo si è limitato – correttamente – a

pignorare i beni oggetto di sequestro nel foro del sequestro, ovvero le somme

già sequestrate e depositate sul con­to dell’ufficio stesso, nonché la quota

eccedente il minimo esistenziale dell’escussa riferita alle rendite erogate

dall’__________ Assicurazioni SA, che sono ambedue pretese dell’escussa da

considerare situate presso il domicilio o la sede del terzo debitore, ovvero,

per la prima, presso l’UE e per la seconda presso il servizio clienti

dell’assicurazione a Bellinzona, come già statuito con decisione 15.2020.63/14.2020.135 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2 (impugnata senza successo al Tribunale

federale con un ricorso dichiarato

inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021) e ribadito nella sentenza 15.2021.45 del 16 luglio 2021 (consid. 5). Pure da questo punto di vista il

ricorso risulta privo di fondamento.

6.

L’insorgente

si lamenta anche del fatto che – a sua detta – l’Ufficio le ha negato di

consultare l’incarto relativo all’esecuzione a convalida del secondo sequestro, opponendole pretesti vessatori. Sen­nonché

dagli atti emerge che l’organo esecutivo aveva fissato a sua figlia PI 2,

allora sua rappresentante legale per tale mansione, un appuntamento per il 7

marzo 2022 alle ore 10:00 presso la sede di Lugano dell’UE per consultare

l’incarto, ma costei si è presentata soltanto alle ore 15:35, allorquando la

saletta messa a sua disposizione non era più disponibile (v. scritto del 10

marzo 2022 dell’Ufficiale d’esecuzione presente agli atti, rimasto

incontestato). Ad ogni modo, non occorre soffermarsi oltre su tale questione,

dal momento che nella sua “istanza di

accertamento nullità” la ricorrente ammette di aver infine potuto

consultare l’incarto il 13 aprile 2022, sicché la censura s’avvera ormai senza

oggetto.

7.

Nell’“istanza di accertamento nullità” la

ricorrente sostiene che il (secondo) precetto esecutivo non le è mai stato notificato

presso il suo domicilio in __________, bensì abusivamente a sua figlia PI 2, che non la rappresentava per il ritiro del

precetto. Fa notare in pro­posito che nella seconda pagina dell’atto in

questione, più precisamente nella sezione “Impossibile

procedere alla notificazione”, l’agente notificatore aveva inserito

una crocetta alla voce “Destinatario

irreperibile”, indicando quale motivo “Non recapitabile (CP)”. L’insorgente ne deduce che tale

atto non è stato notificato del tut­to, nemmeno alla figlia. Ad ogni modo,

rileva di aver saputo del­l’esistenza del precetto soltanto tramite

quest’ultima, la quale non lo aveva però ritirato, motivo per cui RI 1 l’aveva

impugnato precauzionalmente mediante il ricorso del 17 maggio 2021. A fronte di

tali circostanze, la ricorrente reputa che ormai la sua opposizione sia del

tutto irrilevante, inesistente e inutile, giacché il noto precetto non le è mai

stato validamente notificato, e che tutti gli atti successivi dell’UE vadano

dunque annullati.

7.1

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua

nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il

vizio inerente alla notifi­ca, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del

contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128

III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110

III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la

notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da

tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale

5A_548/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008

consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.46 del 24 settembre 2021 consid. 1.1).

7.2

Nella

fattispecie, RI 1 aveva già contestato la notifica del precetto esecutivo con

il ricorso da lei citato, asserendo già in quell’occasione che non le era stato

trasmesso al suo domicilio in __________ e nello stesso atto aveva pure

dichiarato d’interporre opposizione in via subordinata. Sennonché, il 3 agosto

2021.

ha ritirato il gravame, ad eccezione della “dichiarazione di opposizione totale al precetto esecutivo”

(sopra ad D ed E). A parte il fatto che l’“istanza

di accertamento nullità”,

riproposta contro lo stesso precetto a distanza di più di nove mesi dal ritiro

del precedente ricorso, è manifestamente tardiva (sopra consid. 1 i.f.)

e abusiva, siccome denota da parte della ricorrente un comportamento contraddittorio

rispetto al ritiro del precedente ricorso, in contrasto con il principio della

buona fede (“venire contra factum proprium”;

art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), ella ha comunque avuto conoscenza del contenuto del

precetto, che era stato allegato (quale doc. A) al­l’istanza di rigetto

dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc.

14.2022.13/14, sopra ad M). Si può così sorvolare sul fatto che l’atto non

avrebbe potuto essere notificato a sua figlia, che non la rappresenterebbe per

la notifica dei precetti esecutivi, quand’anche produce ella stessa la

corrispondenza del­la figlia con l’UE (doc. A accluso al ricorso), in cui

proprio in merito al pignoramento eseguito nella nota esecuzione PI 2 si

comporta come sua rappresentante senza contestare la validità del precetto

esecutivo. Avendo la ricorrente avuto conoscenza del contenuto del precetto

esecutivo, un’eventuale irregolarità della notifica non lo renderebbe nullo

(sopra consid. 1), motivo per cui l’“istanza

di accertamento nullità” va respinta.

8.

Non

trova sorte migliore neppure l’argomentazione secondo cui il sequestro non è stato convalidato tempestivamente,

giacché il pre­cetto esecutivo è stato emesso, il 27 aprile 2022, più di

dieci giorni dopo la notificazione del verbale di sequestro, notificato all’escutente

il 14 aprile. Ella non s’avvede infatti che determinante ai fini della

convalida di un sequestro mediante esecuzione è la data in cui viene presentata

una valida domanda di esecuzione (art. 279 cpv. 1 LEF), non quella

dell’emissione del precetto esecutivo. Ora, nel caso di specie, PI 1 ha

presentato la domanda di esecuzione il 16 aprile 2022, quindi entro il termine

di legge, per non parlare del fatto che RI 1 ha interposto opposizione al

sequestro, sospendendo così il termine di convalida (art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF).

Anche tale censura non merita pertanto accoglimento.

9.

Il

giudizio odierno va notificato alla ricorrente all’ultimo indirizzo da lei indicato (sull’“istanza di accertamento

nullità”), ovvero __________. Stante il suo esito, è invece superfluo

comunicarlo, insieme ai ricorsi, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

A

futura memoria, occorre tuttavia ricordare che ricorsi presentati in mala fede

o in modo temerario possono dar luogo all’inflizione di una multa fino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spe­se

(art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

3.

Nella

misura in cui è ammissibile, l’“istanza

di accertamento nullità” è respinta.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.