15.2022.39
Ricorso contro il pignoramento di crediti sequestrati. Ricusa. Eccezione di compensazione. Pretesa nullità del precetto esecutivo per vizio di notificazione. Foro e convalida del sequestro
30 agosto 2022Italiano16 min
Assicurazioni SA per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, nonché tutte le somme già sequestrate a tale titolo presso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.39
Lugano
30 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 marzo
2022 di
RI 1 HR-__________ (per
notifica: )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 24 febbraio
2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
e sull’“istanza di
accertamento nullità” 18 maggio 2022 della ricorrente
contro la notifica del precetto esecutivo emesso nella medesima esecuzione;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda di PI 1, il 13 aprile 2021 il Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il
sequestro della rendita mensile d’invalidità LAINF erogatale dall’__________
Assicurazioni SA per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, nonché tutte le somme già sequestrate a tale titolo presso
la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), e ciò a concorrenza di
fr. 8'951.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 600.– dal 24 novembre 2014, su fr. 500.– dal 13
luglio 2015, su fr. 400.– dal 13 dicembre 2016 e su fr. 1'000.– dal
27 gennaio 2021.
B. Il
14 aprile 2021 l’UE ha proceduto all’esecuzione del sequestro (n. __________98), allestendone il
verbale, da cui risultano sequestrati la somma di
fr. 6'000.– depositata presso lo stesso ufficio in esecuzione di un
precedente sequestro (n. __________15), convalidato
con l’esecuzione n. __________28, e la rendita erogata dall’__________
limitatamente alla parte eccedente il minimo vitale di fr. 960.–.
C. A
convalida del secondo sequestro, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45
oltre a interessi e spese con precetto
esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dall’Ufficio.
D. Con
ricorso del 17 maggio 2021 RI 1 si era in particolare aggravata contro il
predetto precetto, chiedendo a questa Camera di accertarne la nullità o di
annullarlo per vizio di notifica e in subordine di fare ordine all’UE di
iscrivere nei propri registri la sua opposizione interposta con il gravame
stesso.
E. Mediante
scritto del 3 agosto 2021 essa ha però ritirato il ricorso in questione, ad
eccezione della sua “dichiarazione
di opposizione totale al PE __________56”, sicché la
Camera lo ha stralciato dai ruoli con decisione del 10 agosto 2021 (inc.
15.2021.51).
F. Dando
seguito allo scritto appena menzionato, l’UE ha registrato l’opposizione
interposta dall’escussa con data del 3 agosto 2021.
G. Con
due distinte sentenze del 10 gennaio 2022 (inc. __________ e __________) il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’opposizione interposta il 3
maggio 2021 dalla debitrice sequestrata al secondo sequestro e accolto
parzialmente l’istanza 26 agosto 2021 dell’escutente volta al rigetto
dell’opposizione al precetto esecutivo inteso alla sua convalida, rigettandola
in via definitiva per fr. 3'885.– oltre
agli accessori e in via provvisoria per fr. 4'992.35.
H. Sulla
scorta della decisione di rigetto, l’UE ha
quindi dato seguito alla domanda 30 gennaio 2022 della procedente di proseguire
l’esecuzione, emettendo il 1° febbraio 2022 l’avviso di pignoramento.
I. Il
24 febbraio 2022 l’organo esecutivo ha pignorato i fr. 6'000.– depositati
sul suo conto in esecuzione del precedente sequestro, ulteriori
fr. 4'500.– nel frattempo depositativi in esecuzione del secondo
sequestro, nonché un altro credito di fr. 1'000.– nei confronti dell’__________
Assicurazioni SA, quale parte eccedente il minimo d’esistenza dell’escussa di
fr. 960.–, a saldo della pretesa posta nell’esecuzione di convalida del
secondo sequestro. Lo stesso giorno l’Ufficio ha notificato il pignoramento
all’istituto assicurativo e la relativa decisione alla debitrice presso lo
studio legale della figlia, avv. PI 2.
L. Previo
accoglimento dell’“istanza
d’urgenza” volta all’annullamento del sequestro di fr.
1'000.– e ricusazione del giudice Jaques, con ricorso del 7 marzo 2022 RI 1
chiede alla Camera di dichiarare la nullità del pignoramento e di accertare l’esistenza
di un suo credito di fr. 3'477.20 oltre
ad accessori, ch’ella, “in via del tutto subordinata”, pone in compensazione con
il credito di PI 1, qualora quest’ultimo venga provato con sentenza definitiva
passata in giudicato.
M. Nel
frattempo, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, mediante
decisione del 16 marzo 2022 (inc. 14.2022.13/14) questa Camera ha dichiarato
irricevibili i reclami del 28 gennaio 2022 che RI 1 aveva presentato contro le
due sentenze pretorili del 10 gennaio 2022.
N. Nelle
sue osservazioni del 22 marzo 2022 al ricorso l’UE ritiene di aver agito
correttamente, motivo per cui riconferma i propri provvedimenti e segnala di
aver rinunciato a sottoporre il gravame alla controparte per osservazioni.
O. Tramite
“istanza di accertamento
nullità” del 18 maggio 2022 RI 1 chiede alla Camera di
accertare la nullità del precetto esecutivo a convalida del secondo sequestro.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando RI 1 ha ricevuto la decisione
impugnata, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Neppure la
ricorrente fornisce indicazioni utili al riguardo nel proprio gravame. Alla
luce di tali circostanze, non essendo l’UE in grado di provare che la decisione
in questione, datata 24 febbraio 2022, è stata recapitata all’escussa al più
presto il giorno seguente (25 febbraio 2022), il ricorso inoltrato l’8 marzo
2022.
per posta raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________) va
considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Per
quanto attiene invece all’“istanza
di accertamento nullità”, inviata il 19 maggio 2022
mediante raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________), malgrado si
riveli manifestamente intempestiva, l’insorgente avendo già impugnato il
se-condo precetto esecutivo con ricorso del 17 maggio 2021 (sopra ad D), che ha
poi ritirato il 3 agosto 2021, l’atto ricorsuale al vaglio deve nondimeno
essere esaminato (sotto, consid. 6) limitatamente all’eccezione di nullità per
vizio di notificazione sollevata da RI 1 (art. 22 cpv. 1 LEF).
2.
Giusta
i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura
amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla
stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità
può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della
decisione delle altre.
Nel
caso in esame, RI 1 ha presentato in concreto due ricorsi contro due distinti
atti (la decisione di pignoramento del 24 febbraio 2022 e il precetto esecutivo
emesso il 27 aprile 2021), che concernono tuttavia la medesima esecuzione (n. __________56)
promossa nei suoi confronti. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con
una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3.
In
modo ormai sistematico la ricorrente chiede la ricusa del giudice Jaques, reo a
suo parere di continuare “arrogantemente a
giudicare da se stesso le ricusazioni nei di lui confronti” e di
aver assecondato in due precedenti cause
(apparentemente quelle terminate con la sentenza con cui sono stati
dichiarati irricevibili i suoi reclami del 28 gennaio 2022, sopra
ad M) “la
richiesta dell’UE tesa all’avvallo immediato e ratifica della sua illegale attività”, ossia l’esecuzione del pignoramento malgrado la
pendenza di due reclami. Non è chiaro se i successivi motivi
elencati alle cifre 1-4 del ricorso riguardino (anche) la richiesta di ricusa
oppure il merito, ma stante il contenuto
delle conclusioni appare più verosimile la seconda ipotesi (pena
l’irricevibilità del ricorso per carenza di motivazione).
3.1
Ora,
è appena il caso di ricordare un’altra volta (da ultimo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8,
con i riferimenti) che la Camera, nella sua veste di autorità
cantonale di vigilanza (unica o superiore) e nella composizione plenaria a tre
giudici finora sempre osservata, può statuire essa stessa in virtù dell’art. 10
LEF, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale.
3.2
La
ricorrente non può d’altronde ignorare che il fatto per i giudici di aver
partecipato a decisioni precedenti, anche sfavorevoli al ri-chiedente, non è in
sé un motivo di ricusazione (tra altre: sentenze del Tribunale federale
5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii e della CEF 14.2017.27
del 3 luglio 2017 consid. 2). A scanso di equivoci, occorre rammentare altresì
che i reclami non hanno effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC). La
domanda di ricusa è pertanto irricevibile.
4.
Nel
merito, RI 1 fa valere anzitutto di avere un credito certo e inoppugnabile di
fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008 nei confronti
di PI 1, derivante dalla sentenza 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4 (inc. __________), sicché – a suo dire – la pretesa di
fr. 3'885.– per cui l’escutente ha ottenuto il rigetto dell’opposizione in
via definitiva è estinta per compensazione. Ella sostiene altresì che la
decisione di rigetto provvisorio per fr. 4'992.35 non è né definitiva né esecutiva, stante la
possibilità di presentare azione di disconoscimento del debito giusta
l’art. 83 cpv. 2 LEF, ciò che intende fare entro il termine di 20 giorni
previsto dalla legge. Per tali ragioni, conclude che il pignoramento impugnato
è nullo.
4.1
Ora,
l’eccezione di compensazione s’avvera manifestamente irricevibile, siccome la
via del ricorso all’autorità di vigilanza non consente all’escusso di sollevare
questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del
credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo né l’ufficio
d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità
giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle competenti in
materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza
della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020), fermo restando che nella fattispecie
il reclamo che RI 1 aveva presentato contro la decisione di rigetto è comunque
stato dichiarato irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali con
la decisione del 16 marzo 2022 (sopra ad L). Per le stesse ragioni, è pure
inammissibile la domanda volta ad accertare l’esistenza del credito posto in
compensazione.
4.2
Che la ricorrente sia intenzionata a promuovere
un’azione di disconoscimento del debito non ha ovviamente alcun effetto
sull’esecuzione. L’avesse anche fatto, ciò non osterebbe al pignoramento,
provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF), ma impedirebbe solo che il rigetto
dell’opposizione, e a seconda dei casi il pignoramento provvisorio, diventino
definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF). Poiché la decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione è immediatamente esecutiva (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a
CPC), l’UE era legittimato a dare seguito alla domanda di continuazione
dell’esecuzione, procedendo al pignoramento dei beni sequestrati. La censura
s’avvera pertanto infondata.
5.
RI
1.
reputa che l’Ufficio abbia violato altresì
l’art. 53 LEF, misconoscendo ch’ella è domiciliata in __________ dal 1°
gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell’avviso di pignoramento. La
critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso
di specie l’esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui,
stante il suo domicilio all’estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si
trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario
del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L’art. 53 LEF non può dunque trovare
applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della
CEF 14.2020.155 del 25 giugno 2021, RtiD 2022 I 652 n. 33c, consid. 4).
Giova
inoltre ricordare che l’organo esecutivo si è limitato – correttamente – a
pignorare i beni oggetto di sequestro nel foro del sequestro, ovvero le somme
già sequestrate e depositate sul conto dell’ufficio stesso, nonché la quota
eccedente il minimo esistenziale dell’escussa riferita alle rendite erogate
dall’__________ Assicurazioni SA, che sono ambedue pretese dell’escussa da
considerare situate presso il domicilio o la sede del terzo debitore, ovvero,
per la prima, presso l’UE e per la seconda presso il servizio clienti
dell’assicurazione a Bellinzona, come già statuito con decisione 15.2020.63/14.2020.135 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2 (impugnata senza successo al Tribunale
federale con un ricorso dichiarato
inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021) e ribadito nella sentenza 15.2021.45 del 16 luglio 2021 (consid. 5). Pure da questo punto di vista il
ricorso risulta privo di fondamento.
6.
L’insorgente
si lamenta anche del fatto che – a sua detta – l’Ufficio le ha negato di
consultare l’incarto relativo all’esecuzione a convalida del secondo sequestro, opponendole pretesti vessatori. Sennonché
dagli atti emerge che l’organo esecutivo aveva fissato a sua figlia PI 2,
allora sua rappresentante legale per tale mansione, un appuntamento per il 7
marzo 2022 alle ore 10:00 presso la sede di Lugano dell’UE per consultare
l’incarto, ma costei si è presentata soltanto alle ore 15:35, allorquando la
saletta messa a sua disposizione non era più disponibile (v. scritto del 10
marzo 2022 dell’Ufficiale d’esecuzione presente agli atti, rimasto
incontestato). Ad ogni modo, non occorre soffermarsi oltre su tale questione,
dal momento che nella sua “istanza di
accertamento nullità” la ricorrente ammette di aver infine potuto
consultare l’incarto il 13 aprile 2022, sicché la censura s’avvera ormai senza
oggetto.
7.
Nell’“istanza di accertamento nullità” la
ricorrente sostiene che il (secondo) precetto esecutivo non le è mai stato notificato
presso il suo domicilio in __________, bensì abusivamente a sua figlia PI 2, che non la rappresentava per il ritiro del
precetto. Fa notare in proposito che nella seconda pagina dell’atto in
questione, più precisamente nella sezione “Impossibile
procedere alla notificazione”, l’agente notificatore aveva inserito
una crocetta alla voce “Destinatario
irreperibile”, indicando quale motivo “Non recapitabile (CP)”. L’insorgente ne deduce che tale
atto non è stato notificato del tutto, nemmeno alla figlia. Ad ogni modo,
rileva di aver saputo dell’esistenza del precetto soltanto tramite
quest’ultima, la quale non lo aveva però ritirato, motivo per cui RI 1 l’aveva
impugnato precauzionalmente mediante il ricorso del 17 maggio 2021. A fronte di
tali circostanze, la ricorrente reputa che ormai la sua opposizione sia del
tutto irrilevante, inesistente e inutile, giacché il noto precetto non le è mai
stato validamente notificato, e che tutti gli atti successivi dell’UE vadano
dunque annullati.
7.1
La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua
nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il
vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del
contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128
III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110
III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da
tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_548/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008
consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.46 del 24 settembre 2021 consid. 1.1).
7.2
Nella
fattispecie, RI 1 aveva già contestato la notifica del precetto esecutivo con
il ricorso da lei citato, asserendo già in quell’occasione che non le era stato
trasmesso al suo domicilio in __________ e nello stesso atto aveva pure
dichiarato d’interporre opposizione in via subordinata. Sennonché, il 3 agosto
2021.
ha ritirato il gravame, ad eccezione della “dichiarazione di opposizione totale al precetto esecutivo”
(sopra ad D ed E). A parte il fatto che l’“istanza
di accertamento nullità”,
riproposta contro lo stesso precetto a distanza di più di nove mesi dal ritiro
del precedente ricorso, è manifestamente tardiva (sopra consid. 1 i.f.)
e abusiva, siccome denota da parte della ricorrente un comportamento contraddittorio
rispetto al ritiro del precedente ricorso, in contrasto con il principio della
buona fede (“venire contra factum proprium”;
art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), ella ha comunque avuto conoscenza del contenuto del
precetto, che era stato allegato (quale doc. A) all’istanza di rigetto
dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc.
14.2022.13/14, sopra ad M). Si può così sorvolare sul fatto che l’atto non
avrebbe potuto essere notificato a sua figlia, che non la rappresenterebbe per
la notifica dei precetti esecutivi, quand’anche produce ella stessa la
corrispondenza della figlia con l’UE (doc. A accluso al ricorso), in cui
proprio in merito al pignoramento eseguito nella nota esecuzione PI 2 si
comporta come sua rappresentante senza contestare la validità del precetto
esecutivo. Avendo la ricorrente avuto conoscenza del contenuto del precetto
esecutivo, un’eventuale irregolarità della notifica non lo renderebbe nullo
(sopra consid. 1), motivo per cui l’“istanza
di accertamento nullità” va respinta.
8.
Non
trova sorte migliore neppure l’argomentazione secondo cui il sequestro non è stato convalidato tempestivamente,
giacché il precetto esecutivo è stato emesso, il 27 aprile 2022, più di
dieci giorni dopo la notificazione del verbale di sequestro, notificato all’escutente
il 14 aprile. Ella non s’avvede infatti che determinante ai fini della
convalida di un sequestro mediante esecuzione è la data in cui viene presentata
una valida domanda di esecuzione (art. 279 cpv. 1 LEF), non quella
dell’emissione del precetto esecutivo. Ora, nel caso di specie, PI 1 ha
presentato la domanda di esecuzione il 16 aprile 2022, quindi entro il termine
di legge, per non parlare del fatto che RI 1 ha interposto opposizione al
sequestro, sospendendo così il termine di convalida (art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF).
Anche tale censura non merita pertanto accoglimento.
9.
Il
giudizio odierno va notificato alla ricorrente all’ultimo indirizzo da lei indicato (sull’“istanza di accertamento
nullità”), ovvero __________. Stante il suo esito, è invece superfluo
comunicarlo, insieme ai ricorsi, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
A
futura memoria, occorre tuttavia ricordare che ricorsi presentati in mala fede
o in modo temerario possono dar luogo all’inflizione di una multa fino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese
(art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
3.
Nella
misura in cui è ammissibile, l’“istanza
di accertamento nullità” è respinta.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.